Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2646 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 17 marzo 2025 e vertente TRA
, rappresentata e difesa sia congiuntamente Parte_1 che disgiuntamente dagli Avvocati Giuseppe Rappazzo e Antonio Rappazzo PARTE APPELLANTE E
P.I. ) , rappresentata e difesa sia congiuntamente Controparte_1 P.IVA_1 che disgiuntamente dagli Avvocati Massimo Pozzi e Alberto Pozzi PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5151/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVII, pubblicata in data 07.03.2019 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento somma a titolo di ripetizione dell'indebito. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Controparte_1
Tribunale di Roma n 13667/2015 con il quale veniva ingiunto lei il pagamento della somma di euro 419.001,73 in favore della , Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito revocare in quanto illegittimo per i motivi esposti in narrativa il decreto ingiuntivo n. 13667/2015 n. r.g. 37078/2015; nel merito revocare in quanto illegittimo per i motivi esposti in narrativa il decreto ingiuntivo n. 13667/2015 n. r.g. 37078/2015 emesso dal Tribunale di Roma in data 07-09/06/2015.
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la IE Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il
[...] rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: «Nel merito, rigettare integralmente la proposta opposizione di Controparte_1 perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.13667/2015 R.G. n.37078/15, del Tribunale di Roma del 7.6.2015, depositato il 9.6.2015, munito di formula esecutiva in data 19.6.2015, con accoglimento della domanda restitutoria proposta da delle somme ingiustificatamente riscosse;
Parte_1
In via istruttoria, Voglia emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c. per il pagamento della domma di € 425.042,04, così come indicata nell'atto di precetto, oltre interessi legali sino al soddisfo, non risultando detta somma contestata e trovando la sua fonte nella repetitio indebiti che ha causa petendi distinta e separata dalle somme riferibili al giudizio di merito;
in ogni caso, in via subordinata, si chiede emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. sussistendone i requisiti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari»;
- il Tribunale dopo aver trattenuto la causa in decisione all'udienza del 6.7.2017, all'udienza del 28.2.2018 rimetteva la causa in fase istruttoria disponendo la produzione, a cura delle parti, di copia dei fascicoli dei procedimenti n. 191/2015 R.G. e 34/2003 R.G.E., quindi, all'udienza del 5/12/2018 la causa era nuovamente trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 22/7/2015 dalla in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, avverso la IE , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 13667/2015, emesso dal Tribunale di Roma in data 9/6/2015; CONDANNA la IE al pagamento in favore Parte_1 della delle spese processuali, che liquida in € 17.000,00 per compenso Controparte_1 professionale ed € 1.241,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sulla ricostruzione dei fatti la IE , premessa la sua qualità di cessionario del credito Parte_1 vantato dalla nei confronti di , in forza del credito acquistato Controparte_2 Parte_2 assistito da titolo esecutivo giudiziale, promuoveva avanti al Tribunale di Aosta l'esecuzione forzata iscritta al n. 34/03 R.G.E. in danno della IE . Parte_3 Nel procedimento esecutivo interveniva la che, il 13/10/2003, esibendo Controparte_1 l'ordinanza ingiuntiva resa in sede di rendiconto in data 1-4/12/1997 in danno della Controparte_2 ed in favore di , che aveva ceduto il credito alla otteneva dal
[...] Controparte_3 Controparte_1 Tribunale di Roma l'autorizzazione del sequestro conservativo delle somme cedute dalla Controparte_2 alla IE e, in forza di tale provvedimento cautelare,
[...] Parte_1 intraprendeva nei confronti della IE procedimento esecutivo presso il Parte_1 terzo , quindi il procedimento iscritto al n. 54/03 R.G.E. veniva riunito all'esecuzione Parte_3
n. 34/03 R.G.E., in cui la ex art. 511 c.p.c., si sostituiva nella qualità di creditore Controparte_1 procedente alla IE nei confronti del debitore esecutato Parte_1 Parte_3
.
[...] Il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Aosta, con ordinanza del 7/8/2014, assegnava la somma di € 419.001,73, oltre agli interessi legali, alla e l'importo di € 1.135.298,40, oltre Controparte_1 alle eventuali spese di registrazione e notificazione, a quindi la CP_3 CP_3 Controparte_1 procedeva al relativo incasso il 25/2/2015, ma il Tribunale di Aosta in composizione collegiale, con ordinanza del 26/2/2015, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione. Risulta, inoltre, per tabulas che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4276 del 5/7/2016, in accoglimento dell'appello principale proposto dalle IE e Parte_1 [...] avverso la e , rigettava la domanda di revocatoria proposta CP_4 Controparte_1 Controparte_3 dalla con conseguente revoca del sequestro conservativo concesso con ordinanza del Controparte_1
Tribunale di Roma del 13/10/2003, in parziale riforma della sentenza n. 3516 del 21/2/2012, che aveva accolto la domanda di revocatoria.
- sull'accoglimento dell'opposizione ritiene il giudicante meritevole di accoglimento la presente opposizione, stante l'infondatezza della pretesa restitutoria azionata in sede monitoria dall'odierna opposta per la ripetizione della somma di
€ 419.001,73, oltre agli interessi, incassata dall'odierna opponente il 25/2/2015 in virtù all'ordinanza di assegnazione emessa giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Aosta in data 7/8/2014, provvedimento sospeso dal Tribunale di Aosta in composizione collegiale con ordinanza del 26/2/2015. E' appena il caso di premettere che, come rilevato dalla Suprema Corte in un caso analogo, la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale (cfr. Cass. civ. n. 18062 del 10/07/2018).
Non vi è dubbio alcuno, inoltre, sulla legittimazione ad agire della IE Parte_1
, atteso che dalla produzione documentale di quest'ultima emerge che la sentenza con cui
[...] era stata accolta la domanda di revocatoria della cessione del credito stipulata in suo favore dalla CP_2 è stata riformata dalla Corte d'Appello con la citata sentenza n. 4276 del 5/7/2016, CP_2 pertanto non solo non vi è il giudicato sulla revocatoria, ma risulta allo stato annullata la sentenza che l'aveva disposta in primo grado. Nondimeno, non è meritevole di accoglimento la pretesa creditoria dell'opposta. Come affermato dal Supremo Collegio in un caso sovrapponibile alla fattispecie in esame, l'avvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione solo successivamente all'avvenuto pagamento da parte del terzo in favore del creditore assegnatario non può determinare alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultimo, fino alla definitiva revoca, nel giudizio di merito, dell'ordinanza stessa. In ogni caso, se anche potesse ammettersi che tale sospensione abbia fatto venir meno il titolo del pagamento effettuato dal terzo in favore del creditore assegnatario, di certo il creditore procedente, che pretende di ottenere l'assegnazione in proprio favore, non avrebbe alcun diritto di ottenere l'importo riscosso finché non risulti accertato definitivamente tale diritto, o quanto meno non intervenga la definitiva caducazione dell'ordinanza di assegnazione contestata e ne venga emessa un'altra, dotata di efficacia esecutiva, in suo favore. E', infatti, riservata al giudice dell'esecuzione l'adozione del nuovo atto esecutivo e in genere di ogni adeguamento del processo di esecuzione che derivi dall'accoglimento dell'opposizione (cfr. Cass. civ. n. 33180 del 21/12/2018). Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del provvedimento monitorio, non potendo la IE , allo stato attuale, pretendere la Parte_1 restituzione della somma di cui al monitorio dalla non rileva in contrario che il Tribunale Controparte_1 di Aosta, con sentenza n. 27/2019 del 21/1/2019, in accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. dalla IE , ha annullato l'ordinanza emessa in data 5-7/8/2014 Parte_1 dal giudice dell'esecuzione (procedura esecutiva n. 34/2003 intrapresa avanti al Tribunale di Aosta), non essendo stato accertato definitivamente il diritto azionato dall'odierna opposta con definitiva caducazione dell'ordinanza di assegnazione contestata, in mancanza di prova che la citata sentenza emessa dal giudice di Aosta sia passata in giudicato, e non essendo stata emessa un'altra ordinanza di assegnazione, dotata di efficacia esecutiva, in suo favore da parte del giudice dell'esecuzione, il solo al quale è demandato il potere di provvedere sull'assegnazione delle somme pignorate.
- sulla decisione sulle spese Come da dispositivo
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 Parte_1 concluso: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in totale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 5151/2019 del 7.3.2019, dichiarare nullo il capo della sentenza che ha accolto l'opposizione avverso il D.I. n. 13667/2015 del Tribunale Civile di Roma e, conseguentemente, confermare il D.I. n. 13667/15 del Tribunale Civile di Roma, del 9.6.2015, in accoglimento della domanda restitutoria di , anche occorrendo, ai sensi Parte_1 dell'art. 669 nonies, n. 3, c.p.c. Con le spese da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”.
ha resistito al gravame ed ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Giudice adìto ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare il proposto appello con integrale conferma della sentenza impugnata. Con condanna per lite temeraria e vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 17 marzo 2025, previa concessione dei termini come da decreto pubblicato il 16.01.2025.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Parziale nullità della sentenza. Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha fatto corretta applicazione dell'art. 39 c.p.c e non ha rilevato la sussistenza di un rapporto di continenza tra la controversia di cui è causa ed il giudizio di opposizione agli atti esecutivi previamente instaurato da Parte_1
tra le medesime parti avanti il Tribunale di Aosta (definito
[...] successivamente con la sentenza n. 27 del 2019). Secondo l'appellante, il Tribunale di Roma avrebbe dovuto fissare un termine per riassumere la causa innanzi al Tribunale di Aosta. Pertanto, va dichiarata la nullità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Roma, pur essendo incompetente, si è fatto giudice della cognizione ordinaria ed ha accolto l'opposizione della CP_1
- Diritto di al rimborso ex art. 669 novies c.p.c. Parte_1
Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui, pur dando atto della revoca della sentenza esecutiva del sequestro conservativo, non ha dato applicazione all'art. 669 novies c.p.c. il cui comma 3° prevede che il provvedimento cautelare perde efficacia se con sentenza è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. Peraltro, precisa l'appellante, alla sentenza di revoca va considerata anche la sentenza n. 2379 del 2017 della Corte di Appello di Roma che ha dichiarato nulla l'ordinanza ingiuntiva del 1.12.1997, costituente il titolo di credito fatto valere dalla
CP_1
Quanto poi alla legittimazione di prosegue l'appellante, non Parte_1 possono sussiste dubbi, atteso che il sequestro conservativo è caduto sul credito che l'appellante acquistò da e fu oggetto della cautela disposta dal CP_2
Tribunale di Roma in data 13.10.2003.
§ 5. — L'appello è fondato.
Ferma la ricostruzione il fatto del primo giudice a pag. 4 della sentenza, sopra riportata per esteso, va rilevato che la sentenza del Tribunale di Aosta n. 27/19 che ha dichiarato la nullità della ordinanza di assegnazione della somma di € 419.001,73 in favore di , sostituitasi nella qualità di creditore procedente alla IE CP_1
nei confronti del debitore esecutato , Parte_1 Parte_3
è passata in giudicato, come documentato dall'appellante con le note in data 14.2.2025. Non solo, con sentenza in data 5.7.2016 n. 4276 la corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda revocatoria proposta da avverso in relazione alla CP_1 Parte_1 Parte_1 cessione del credito in favore di quest'ultima da parte della . La Controparte_2 citata sentenza di appello è divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso in cassazione con sentenza n. 14369/2019, pubblicata dopo la sentenza del Tribunale di Roma oggi impugnata. Avuto riguardo al passaggio in giudicato delle predette sentenze, è pertanto evidente che:
è legittimata quale IE creditrice nella Parte_1 procedura esecutiva
contro
; Parte_3
-sono venuti meno, per effetto del giudicato, i presupposti per la sostituzione del creditore ex art. 511 c.p.c. da parte di Controparte_1
Ne deriva che, essendo l'assegnazione della somma in favore di Controparte_1 già avvenuta in sede esecutiva, sulla base di un provvedimento del G.E. poi dichiarato nullo con la sentenza del Tribunale di Aosta n. 27/19 passata in giudicato, non rimane all'originario creditore, odierna appellante, che la domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti di per la somma percepita sulla base del titolo poi venuto Controparte_1 meno, domanda da proporsi nell'ambito di un nuovo giudizio di cognizione, in questo caso con decreto ingiuntivo, non potendo detta azione di ripetizione essere svolta in sede esecutiva. In riforma dell'impugnata sentenza, pertanto, l'opposizione di Controparte_1 al decreto ingiuntivo n. 13667/2015 del Tribunale di Roma va rigettata.
§ 6. — La riforma dell'impugnata sentenza comporta una diversa regolazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. Avuto riguardo alle ragioni della decisione, fondata sul passaggio in giudicato, successivamente alla proposizione dell'appello, della sentenza del Tribunale di Aosta n. 27/19 e della sentenza n. 4276/2016 della Corte d'appello di Roma, le spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello vanno integralmente compensate. Ed invero il factum superveniens rientra sicuramente tra i gravi ed eccezionali motivi che, al pari dell'assoluta novità della questione e del mutamento della giurisprudenza, giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018. Sono insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 13667/2015 proposta da Controparte_1
2. — compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado e quelle del presente giudizio di appello. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2025.
Il Presidente estensore