Sentenza breve 30 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 30/05/2022, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00879/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2022, proposto da
Pro Medicare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Francesco Leo e Fabio Patarnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione,
- delle tre comunicazioni dell'11.3.2022 nn. 22M22M3FA00035, 22M22M3FA00036 e 22M22M3FA00037, a firma del Direttore della sede I.N.P.S. di Brindisi, con cui sono state rigettate le n. 3 domande C.I.G.O. presentate dalla Società ricorrente in data 31.1.2022, per il periodo di intervento 17.1.2022 - 17.4.2022 (n. 13 settimane), con causale “mancanza di ordini, commesse e lavoro” ;
- di ogni ulteriore atto, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi gli eventuali provvedimenti/atti presupposti adottati dall’I.N.P.S. e non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ I.N.P.S - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to F. Patarnello, avv.to D. Lutrino in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso e R. Tedone;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con tre istanze amministrative del 31.1.2022 (una per operai e impiegati e le altre per apprendisti a tempo pieno e part time) la Società odierna ricorrente avanzava domanda di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, con causale “Mancanza di ordini, commesse e lavoro” per il periodo di sospensione lavorativa, per tredici settimane, dal 17 gennaio 2022 al 17 aprile 2022.
Avverso le tre note epigrafate dell’11.3.2022 nn. 22M22M3FA00035, 22M22M3FA00036 e 22M22M3FA00037, a firma del Direttore della sede I.N.P.S. di Brindisi, con le quali le domande della ricorrente sono state rigettate (“ preso atto che l’informazione sindacale non è stata preventiva come invece richiesto dall’art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 148/2015 e che soltanto in seguito al supplemento istruttorio attivato da INPS - con comunicazioni PEC del 18/02/22 - è stato dichiarato che la sospensione dell’attività lavorativa sarebbe avvenuta il giorno successivo alla data della PEC inviata alle OO.SS indicando, in tal modo, una diversa data di inizio della CIGO rispetto a quella indicata con la domanda ”) è insorta quest’ultima con il ricorso all’esame rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
I. VIOLAZIONE PER FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 14, COMMA 1 D.LGS. N.148/2015. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA E SVIAMENTO.
II. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA’. SVIAMENTO.
Con memoria del 15 aprile 2022 la Società ricorrente ha poi rilevato che “ a valle della notifica del ricorso (e della iscrizione a ruolo, con ogni relativo onere), l’I.N.P.S. ha ritenuto:- in data 14.4.2022 di comunicare ai sottoscritti difensori che si era provveduto “a notificare all'indirizzo PEC dell'Azienda "Pro Medicare SRL" i provvedimenti di annullamento in autotutela n. 160000-22-0071, n. 160000-22-0074 e n. 160000-22-0075; in data 15.4.2022 di adottare i provvedimenti di concessione della CIGO, esattamente nei termini richiesti con le domande (all. 12, 13 e 14” , riconoscendo la piena fondatezza delle ragioni dalla stessa sostenute, con conseguente cessazione della materia del contendere o, comunque, sopravvenuta carenza di interesse.
Con memoria depositata il 2.5.2022, I.N.P.S. si è costituito in giudizio eccependo anch’esso la cessazione della materia del contendere a seguito dell’avvenuto rilascio della C.I.G.O. alla Società ricorrente, previo annullamento in autotutela dei dinieghi precedentemente opposti.
All’udienza in Camera di Consiglio dell’11 maggio 2022, fissata per l’esame dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente della Sezione ha disposto che la causa sia introitata, ai fini della eventuale decisione nel merito, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'ex art. 60 c.p.a..
Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Invero, a seguito della sopravvenienza indicata in premessa - costituita dalla nota del 14.4.2022 con la quale l’Istituto resistente ha comunicato alla Società ricorrente di aver provveduto a notificare all'indirizzo PEC dell'Azienda "Pro Medicare SRL" i provvedimenti di annullamento in autotutela n. 160000-22-0071, n. 160000-22-0074 e n. 160000-22-0075”, adottando il 15.4.2022 i provvedimenti di concessione della C.I.G.O., nei termini richiesti dalla stessa, non resta, pertanto, al Tribunale - essendo stata la pretesa sostanziale azionata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, avendo l’Istituto Previdenziale resistente, solo dopo la notifica e il deposito del ricorso (7.4.2022) - e nonostante lo stesso fosse stato diffidato il 23.3.2022 a provvedere in autotutela e concessione del beneficio - riconosciuto le ragioni di parte ricorrente, vanno poste a carico dell’I.N.P.S., anche tenuto conto che la rettifica in via amministrativa delle istanze in questione da parte della Società ricorrente è avvenuta il 2 marzo 2022, nel mentre i provvedimenti di diniego impugnati sono stati adottati (nonostante la predetta rettifica) in data 11 marzo 2022, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate complessivamente in € 1.000,00 oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO