Accoglimento
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/04/2025, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03375/2025REG.PROV.COLL.
N. 07963/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7963 del 2024, proposto dal sig. NA RI, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stanislao Lucarelli e Prof. Aristide Police, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
EP IL, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 4257/2024 pubblicata il 15/07/2024 dal TAR della Campania - Sezione Quarta a definizione del giudizio n. 2197/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il Cons. Michele Tecchia e uditi per le parti gli avvocati Paul Simon Falzini su delega di Aristide Police e Luigi Maria D'Angiolella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso incardinato dinanzi al TAR Campania – Napoli (Sezione IV), l’odierno appellante ha impugnato il provvedimento del 10 marzo 2023 con cui il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento (nel prosieguo anche il “Conservatorio”) proclamava i risultati delle elezioni per il rinnovo della carica di Direttore del Conservatorio (triennio 2023-2026), nonché tutti gli atti che fungono da presupposto a detto provvedimento.
2. In estrema sintesi, con il suddetto ricorso l’odierno appellante si è doluto della proclamazione del sig. EP IL quale nuovo Direttore del Conservatorio. La doglianza poggia sull’assunto secondo cui il soggetto controinteressato sarebbe privo dei requisiti di eleggibilità all’uopo stabiliti dall’art. 2 del Regolamento per l’elezione del Direttore adottato dal Conservatorio in data 15 settembre 2008 (nel prosieguo anche il “Regolamento”).
3. Il soggetto controinteressato si è ritualmente costituito nel giudizio di 1° grado per resistere al ricorso e per proporre, altresì, un ricorso incidentale con cui ha eccepito una specifica causa di ineleggibilità del ricorrente principale (causa che – ove accertata – avrebbe determinato l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse ad agire). In aggiunta all’impugnazione incidentale, il controinteressato ha esposto, inoltre, che:
a) il ricorso principale sarebbe irricevibile e/o inammissibile, atteso che gli atti di ammissione delle candidature (temporalmente antecedenti rispetto all’atto di proclamazione del vincitore) sarebbero dovuti essere impugnati immediatamente (e non a valle della proclamazione degli eletti);
b) il ricorso principale sarebbe inammissibile anche perché avversa atti non definitivi (quali quelli che precedono l’emanazione del decreto ministeriale di nomina del Direttore di Conservatorio) e perché sotto altro profilo il ricorrente principale avrebbe già prestato acquiescenza ai requisiti di eleggibilità del controinteressato, il quale era stato eletto (proprio a discapito del ricorrente principale) anche nei trienni antecedenti a quello in contestazione (2014/2017 e 2017/2020);
c) il ricorso principale sarebbe comunque inammissibile anche perché induce il Giudice Amministrativo a sindacare ambiti di discrezionalità amministrativa in tesi sottratti al controllo giudiziario;
d) il ricorso principale sarebbe comunque infondato, atteso che il controinteressato sarebbe in possesso del requisito di esperienza professionale e direzione richiesto dall’art. 2, comma 1, della l. n. 508/1999 e dallo Statuto del Conservatorio.
4. Si è costituito in giudizio, inoltre, anche il Conservatorio per resistere al ricorso, instando per la sua declaratoria di inammissibilità e, comunque, anche per la sua reiezione nel merito.
5. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il TAR adìto ha respinto la richiesta di misure cautelari collegiali.
6. Nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione del merito della causa, segnatamente in data 28 settembre 2023, il Ministro dell’Università e della Ricerca ha adottato il formale decreto di nomina del controinteressato quale Direttore del Conservatorio.
7. Con successivi motivi aggiunti, l’odierno appellante è insorto anche contro il suddetto decreto (quale atto conclusivo del procedimento) lamentandone l’illegittimità derivata.
8. Il TAR adìto ha successivamente fissato l’udienza pubblica direttamente per la trattazione del merito, udienza nel corso della quale ha sottoposto alle parti - ex art. 73 co. 3 c.p.a. - un profilo di possibile inammissibilità dei gravami per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
9. Su richiesta della parte ricorrente, il Giudice di prime cure ha fissato una nuova udienza pubblica, onde consentire alle parti di depositare memorie difensive sul punto.
10. Depositate a cura di entrambe le parti le rispettive memorie difensive sulla questione di giurisdizione, all’udienza pubblica del 8 maggio 2024 il TAR adìto ha trattenuto la causa in decisione.
11. Con sentenza n. 4257 del 2024, pertanto, il primo Giudice ha dichiarato inammissibili tutti i gravami ( id est ricorso principale, ricorso incidentale e motivi aggiunti) per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, impregiudicato il diritto delle parti di riassumere il processo dinanzi al Tribunale Civile di Benevento.
Il fulcro motivazionale della sentenza di primo grado declinatoria della giurisdizione può essere identificato nei 2 seguenti passaggi argomentativi:
a) il giudizio de quo investe una questione di ineleggibilità di un soggetto candidatosi al ruolo di Direttore di Conservatorio;
b) “ le questioni in materia di ineleggibilità e decadenza di candidati a competizioni elettorali [sono] riservate alla giurisdizione del giudice ordinario. Invero la giurisprudenza, sulla tematica generale del contenzioso elettorale amministrativo, afferma che la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo va ripartita nel senso che spettano al primo le questioni, come quelle di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, che afferiscono al diritto di elettorato passivo, e al secondo quelle che riguardano le operazioni elettorali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1 del 1999; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 8469 del 04/05/2004 Cass., Sez. U, Ordinanza n. 717 del 22/01/2002)”.
Sulla scorta di detta giurisprudenza, pertanto, il primo giudice ha declinato la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
12. Con l’odierno appello ritualmente notificato e depositato, pertanto, il ricorrente in primo grado è insorto avverso la summenzionata sentenza, instando all’inverso per la declaratoria di giurisdizione del Giudice Amministrativo e, per l’effetto, per l’annullamento della sentenza appellata e per la conseguente rimessione della causa al primo giudice, affinché quest’ultimo si pronunzi sul merito della pretesa.
13. Le controparti (Conservatorio, Ministero dell’Università e della Ricerca e controinteressato) si sono costituite nel giudizio di appello instando per la reiezione dell’appello e per la conseguente conferma della giurisdizione del Giudice Ordinario.
14. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2025, pertanto, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
15. Con l’odierno atto di appello, il ricorrente censura la sentenza gravata per aver trascurato i seguenti profili:
a) se per un verso è vero che secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite di Cassazione e del Consiglio di Stato le questioni di decadenza e ineleggibilità dei candidati a competizioni elettorali soggiacciono alla giurisdizione del Giudice Ordinario, per altro verso è anche vero, tuttavia, che le casistiche su cui si è formato questo indirizzo ( id est elezioni amministrative e provvedimenti di decadenza dei componenti elettivi del CSM) sono ben diverse rispetto alla fattispecie de qua agitur ( id est l’elezione del Direttore di Conservatorio);
b) la fattispecie in esame trova il suo referente normativo, infatti, nella legge n. 508 del 21 dicembre 1999 (legge di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) il cui art. 2 comma 7 demanda ad uno o più regolamenti (da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400) la disciplina dell’organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni in discorso e, quindi, anche dei Conservatori di musica; a tanto ha provveduto il d.P.R. n. 132 del 2003, il cui art. 6, comma 2, prevede che il Direttore del Conservatorio “ è eletto dai docenti dell’istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge. In sede di prima applicazione e fino all’adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all’esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali” ;
c) i precedenti giurisprudenziali (non numerosi) intervenuti in questo specifico ambito di contenzioso ( id est elezioni del Direttore di Conservatorio) non hanno mai revocato in dubbio la giurisdizione del Giudice Amministrativo rispetto ad eventuali cause di ineleggibilità del candidato (cfr. Consiglio di Stato n. 1345 del 2009, TAR Catanzaro n. 622 del 2015, TAR Reggio Calabria n. 639 del 2022);
d) le norme che disciplinano la copertura dell’Ufficio-Organo di Direttore del Conservatorio sono “norme di azione”, e cioè norme dettate allo scopo di disciplinare l’attività amministrativa procedimentalizzata nel perseguimento di un fine pubblico, sicchè il concetto di “elettorato passivo” non va inteso - nel caso di specie - alla stregua di un diritto civile-politico (quale quello che viene in rilievo in caso di elezioni amministrative o di elezioni dei componenti del CSM) bensì di interesse legittimo collegato all’esercizio di poteri amministrativi, con conseguente radicamento della giurisdizione del Giudice Amministrativo.
16. L’appello è fondato in ragione di quanto qui di seguito esposto.
17. La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di contenzioso elettorale è definita, in via generale, dall’art. 126 Cod. proc. amm., per il quale “ Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione di membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia ”; essa, pertanto, è correlata allo svolgimento delle “ operazioni elettorali ”.
Per ogni altra fattispecie è necessario fare ricorso ai criteri di riparto della giurisdizione tradizionalmente intesi.
18. Ne consegue, pertanto, che siccome la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario in base alla situazione giuridica soggettiva azionata, la controversia appartiene alla giurisdizione dell’uno o dell’altro giudice per la natura, di diritto soggettivo oppure di interesse legittimo, della situazione sostanziale di cui è titolare chi propone domanda in giudizio.
Per valutare la ricorrenza di un diritto soggetto o di un interesse legittimo non rileva, pertanto, la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda in giudizio, bensì l’effettiva natura di siffatta situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati che danno luogo al rapporto giuridico dedotto in giudizio; il criterio di riparto della giurisdizione è, per questo, comunemente individuato nel c.d. petitum sostanziale (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, 17 dicembre 2018, n. 32625; 2 novembre 2018, n. 28053; 5 ottobre 2018, n. 24411; 7 settembre 2018, n. 21928; 31 luglio 2018, n. 20350; 26 ottobre 2017, n. 25456; Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2018, n. 6134; III, 13 giugno 2018, n. 3648; III, 1 giugno 2018, n. 3299; VI, 21 maggio 2018, n. 3018; III, 16 maggio 2018, n. 2924; VI, 19 marzo 2018, n. 1710; 27 febbraio 2018 n. 1166).
La situazione giuridica soggettiva primigenia, espressione di una posizione attiva meritevole di tutela per l’ordinamento, è il diritto soggettivo; se in relazione con l’azione della pubblica amministrazione essa assume, però, consistenza di interesse legittimo.
L’interesse legittimo definisce così la situazione del privato che può conservare (c.d. interesse legittimo oppositivo) o conseguire (c.d. interesse legittimo pretensivo) un bene della vita solo attraverso l’attività di intermediazione della pubblica amministrazione, la quale, a sua volta, avrà l’esito più vario per la tutela dell’interesse pubblico in ragione del quale il potere amministrativo è attribuito.
19. Fermo quanto precede, il Collegio non ignora ovviamente il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le controversie in materia di elettorato passivo ex art. 51 Cost. (segnatamente in materia di cause di ineleggibilità e decadenza di candidati a competizioni elettorali) – in quanto vertenti su diritti soggettivi – ricadono nel perimetro giurisdizionale del Giudice Ordinario.
È ormai ius receptum , infatti, che “ in materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato passivo; né la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo (così anche Cass., sez. un. nn. 8469/2004 e 11646/2003). Il principio si attaglia de plano ai componenti eletti (da Parlamento o dai magistrati) del CSM giacchè, ovviamente, anche la posizione soggettiva acquisita da questi ultimi per effetto della scelta compiuta dagli elettori si configura come diritto soggettivo perfetto (cfr., in relazione all’applicazione della L. n. 195 del 1958, la risalente Cass., sez. un., n. 2918 del 1972)” (cfr. Cass., Sez. Un., 6 aprile 2012, n. 5574; e nello stesso senso Cass., Sez. Un., 26 maggio 2017, n. 13403; Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2016, n. 21262; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2015, n. 11131) .
Il principio testè esposto è stato foggiato in relazione ad alcune specifiche fattispecie, le cui peculiari caratteristiche hanno inciso – non poco – sull’elaborazione della regola di riparto.
Le fattispecie sono quelle che hanno ad oggetto le elezioni amministrative dei consiglieri regionali/provinciali/comunali e dei componenti del CSM, e cioè di quelle cariche elettive le cui condizioni di eleggibilità sono stabilite direttamente dalla legge.
In tali casi non è revocabile in dubbio l’esistenza di un diritto di elettorato passivo “pieno”, avente tutti i “crismi” dell’art. 51 Cost., il quale dispone che “ tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ”.
In caso di elezioni amministrative di consiglieri regionali/provinciali/comunali, così come in caso di elezioni dei membri del CSM, i requisiti di eleggibilità sono infatti stabiliti direttamente dalla legge, le cui previsioni radicano, pertanto, posizioni giuridiche di diritto soggettivo pienamente riconducibili al diritto di elettorato passivo ex art. 51 Cost.
Detto in altri termini, il diritto di elettorato passivo di cui sono titolari i candidati alle elezioni amministrative (e alle elezioni del CSM) è una situazione giuridica soggettiva che si perfeziona per effetto del noto meccanismo “norma-fatto-effetto”.
Ciò in quanto tale situazione riguarda una capacità della persona , ovverossia la capacità di elettorato passivo (art. 51 Cost.): in tale situazione l’attività amministrativa non accresce né diminuisce la capacità della persona (come accade, invece, nei diversi casi in cui l’intermediazione dell’azione pubblica è resa necessaria dalla tutela dell’interesse pubblico), sicchè la situazione soggettiva resta, pur a fronte di un provvedimento amministrativo, di diritto soggettivo.
20. Tanto chiarito, va ora rilevato che la fattispecie divisata nel caso de quo non è assimilabile a quelle (testè esposte) sulle quali si è formato il succitato indirizzo giurisprudenziale.
Dirimente, in tal senso, è la ricostruzione dello stesso quadro normativo generale in cui si collocano gli atti amministrativi ora impugnati. Orbene:
(i) il Conservatorio intimato opera nella cornice dalla legge n. 508 del 1999 (“ Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati ”) il cui art. 2, comma 1, dispone che “ Le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambito delle istituzioni di alta cultura cui l’articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento ”;
(ii) l’art. 2, comma 7, legge n. 508 del 1999 prevede che “ Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; … ”;
(iii) in attuazione di tale rinvio legislativo alla fonte regolamentare, è stato poi emanato il d.P.R. n. 132 del 2003 (“ Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508 ”) il quale prevede che “ il direttore è eletto dai docenti dell’istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge. In sede di prima applicazione e fino all’adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all’esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali ”;
(iv) a valle del summenzionato regolamento contenuto nel d.P.R. n. 132 del 2003, in data 15 settembre 2008 il Conservatorio ha poi emanato il Regolamento per l’Elezione del Direttore, il cui art. 2, commi 1 e 2, dispone che “ Ai sensi dell’art. 11, comma 5, dello Statuto del Conservatorio, l’elettorato passivo spetta a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, anche di altri Conservatori, che: - abbiano maturato un’anzianità di servizio di ruolo di almeno cinque anni; - siano in possesso di una comprovata esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali. Per comprovata esperienza professionale si deve intendere una qualificata attività professionale in ambito nazionale ed internazionale; per esperienza di direzione si deve intendere la direzione di organizzazioni complesse destinate alla produzione di servizi ed attività didattiche culturali in ambito musicale. Il possesso di tutti i sopraindicati requisiti, costituente titolo di ammissibilità delle candidature, può essere attestato anche con autocertificazione e sotto sua responsabilità dal candidato. La Commissione elettorale si riserva la facoltà di riscontrare la veridicità delle dichiarazioni ”;
(v) sempre il succitato Regolamento per l’Elezione del Direttore (adottato dal Conservatorio intimato) prevede - all’art. 3 quarto comma - che “ la Commissione garantisce la regolarità delle elezioni ed ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti: - acquisizione da parte del competente ufficio dell’elenco degli elettori; - verifica delle candidature presentate e decisioni circa l’ammissibilità delle stesse; - nomina del Presidente e dei Componenti del Seggio; - compilazione dei verbali; - esame degli eventuali ricorsi nei confronti degli atti della procedura elettorale ”.
21. In breve, quindi, dall’esame della complessiva disciplina legale e regolamentare applicabile ai conservatori e alle accademie artistiche, si ricava che:
a) l’intera normativa applicabile agli enti in questione ruota intorno al diritto di tali enti di darsi ordinamenti autonomi nel rispetto del principio di autonomia organizzativa scolpito nell’art. 33 Cost.;
b) la puntuale definizione dei requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica delle istituzioni e dei docenti (ivi incluso il Direttore del singolo conservatorio) è demandata alla fonte regolamentare;
c) il d.P.R. n. 132 del 2003 all’uopo intervenuto (“ Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508 ”) ha stabilito che il Direttore di conservatorio deve essere “eletto” da determinate categorie di soggetti e previa verifica del possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità;
d) l’ulteriore Regolamento per l’Elezione del Direttore del Conservatorio (adottato dal Conservatorio appellato) ha poi declinato in dettaglio i suddetti requisiti e previsto uno specifico potere della commissione elettorale di verificare le candidature presentate, nonchè di decidere sulla loro ammissibilità.
22. Tutto quanto sopra esposto fa venire alla luce un dato obiettivamente irrefutabile, e cioè che l’eleggibilità del soggetto che si è candidato al ruolo di Direttore di Conservatorio trova il suo ancoraggio normativo non già direttamente nella legge, bensì in atti regolamentari adottati dapprima a livello nazionale (d.P.R. n. 132 del 2003) e poi a livello di singolo ente (nel caso di specie il Regolamento per l’Elezione del Direttore del Conservatorio del 15 settembre 2008).
È la stessa normativa regolamentare secondaria, infatti, a disporre sia il principio “elettivo”, sia i concreti requisiti di eleggibilità.
Non solo. L’art. 2 del Regolamento per l’Elezione del Direttore del Conservatorio – nel prevedere che l’elettorato passivo spetta a coloro che sono in possesso di una “ comprovata esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali ” e nel demandare alla commissione elettorale uno specifico potere di valutazione di tale requisito esperienziale – delinea anche un meccanismo procedimentale di accertamento in concreto dei requisiti di eleggibilità stabiliti “a monte” dalla fonte normativa secondaria, meccanismo nel quale trova sfogo un potere amministrativo indubbiamente connotato da profili di discrezionalità.
23. Ne consegue, pertanto, che la posizione giuridica soggettiva di colui che è candidato al ruolo di Direttore di conservatorio non coincide con uno status personale (o capacità) di matrice esclusivamente legale, bensì con un ufficio le cui condizioni elettive di accesso sono disciplinate “a monte” direttamente da una fonte normativa secondaria espressione di un potere autoritativo della PA, nonché accertate in concreto (“a valle”) dalla commissione elettorale nell’ambito di un procedimento amministrativo.
Va da sé che il diritto di elettorato passivo che può essere rivendicato dal soggetto che si è candidato al ruolo di Direttore di Conservatorio nasce dal perfezionamento di un meccanismo “norma-potere-fatto-effetto”: ciò perché – come visto – tale situazione è indissolubilmente legata ad atti normativi secondari della PA (che di detta situazione costituiscono il vero presupposto).
Non è revocabile in dubbio, pertanto, che la posizione giuridica soggettiva coinvolta nel giudizio de quo abbia una consistenza ben diversa rispetto a quella che è invece venuta in rilievo nei contenziosi aventi ad oggetto i requisiti di eleggibilità - stabiliti direttamente dalla legge - per la candidatura alle elezioni amministrative e alle elezioni del CSM.
Nel caso di specie, emerge ictu oculi un’indissolubile correlazione tra situazione giuridica azionata ed atti autoritativi della PA, ciò che conferma l’esistenza di una posizione giuridica di interesse legittimo radicante la giurisdizione del GA, vieppiù ove si consideri che ai sensi dell’art. 7 c.p.a. tale giurisdizione può essere predicata in presenza di provvedimenti, atti, accordi o comportamenti della PA comunque riconducibili - “ anche mediatamente ” - all’esercizio di un potere amministrativo.
A conferma di quanto precede, giova richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato espressasi su una vicenda analoga a quella ora in esame (Cons. St., sez. VI, n. 1345 del 2009): “ Nel caso di specie non viene in rilievo il diritto di elettorato passivo di cui all’art. 51 Cost, perché non si tratta di elezioni politiche o amministrative, ma di un procedimento amministrativo diretto alla scelta, mediante votazione, del soggetto cui conferire l’incarico di Direttore del Conservatorio. Ciascun soggetto che aspiri ad essere eletto è, quindi, titolare di un interesse legittimo, non di un diritto soggettivo. Né la giurisdizione ordinaria può essere affermata qualificando la controversia come attinente ad un rapporto di pubblico impiego: la nomina del direttore mediante elezione, attiene, infatti, non alla materia del rapporto di impiego, stricto sensu, quanto, piuttosto, a questioni inerenti all'organizzazione, alla vita e al funzionamento dell'ente. Trattasi, insomma, di atti di autoorganizzazione, le controversie relative ai quali rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo ”.
24. Conclusivamente, pertanto, l’appello è fondato e va accolto.
Come noto, laddove sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, declinata in primo grado dal TAR, il giudice di secondo grado non può che annullare la sentenza impugnata, senza ulteriore trattazione della causa (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7510), poiché, nel caso di erronea declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella sentenza di primo grado, la causa deve essere rimessa al TAR e da questi decisa ai sensi dell'art. 105 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6492).
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice di primo grado, secondo le modalità di cui all’art. 105, comma 3, del codice del processo amministrativo, non potendo il Consiglio di Stato pronunciarsi nel merito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 847).
25. In ragione della particolarità della questione di giurisdizione esaminata, si può disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e annulla la sentenza impugnata con rinvio al TAR Campania Napoli, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO