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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 938/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 938/2025, pendente tra
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA G. MA
ricorrente e
, Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SEBASTIANO CUBEDDU P.IVA_1
resistente
OGGETTO: prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra , Parte_1
premesso di aver subito il disconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità (ex art. 1 legge n. 222/1984) in sede di revisione amministrativa e proposto infruttuosamente anche il ricorso amministrativo – conveniva in giudizio l CP_1
chiedendo al giudice del lavoro di Tivoli l'accertamento del suo status invalidante, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo (rg.n. 2177/2024) ed il consulente nominato dal Giudice, Dott.ssa riteneva la ricorrente invalida al 75% Persona_1
ai sensi della L. 388/2000, e che la stessa non si trovasse nelle condizioni per godere degli altri benefici invocati, ovverosia dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.
222/84 e della pensione di inabilità ai sensi della L. 118/71.
Avverso le risultanze dell'elaborato peritale veniva proposta opposizione nei termini di legge.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, in ogni CP_1
caso, il rigetto nel merito.
Si procedeva alla nomina di un consulente medico legale dott. Persona_2
stante la richiesta della parte ricorrente e ritenendo la stessa necessaria ai fini del decidere.
Il giudice all'esito del deposito di note di trattazione scritta pronunciava la presente sentenza.
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni all'elaborato peritale in quanto è presente l'allegazione di note critiche del consulente di parte.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Per quanto attiene ai requisiti sanitari richiesti per la percezione dell'assegno ordinario di invalidità, oggetto della presente indagine, l'art. 1, primo comma, della legge
222/1984 prevede che: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' Controparte_2
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue
[...]
Pag. 2 di 5 attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, avendo assolto a tale onere la parte ricorrente, il Giudice ha nominato un nuovo consulente che ha eseguito un'analisi più attenta rispetto al consulente nominato nella prima fase pervenendo a diverse conclusioni che appaiono condivisibili in quanto prive di vizi logici e attinenti alle certificazioni nuove allegate in questa fase.
Sulla base dei risultati medico legali della consulenza, condivisi dal giudicante in quanto la relazione sotto questi profili è esauriente, può ritenersi che sussistano dalla data della domanda amministrativa del 17.01.2024, i requisiti utili per la riconferma dell'assegno ordinario di invalidità.
Pag. 3 di 5 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Alla luce della documentazione medica in atti, si ritiene di poter riconoscere anche la percentuale ritenuta dal ctu nella fase di atp, al fine della concessione di cui alla L.
388/2000, a partire dal 17.01.2024.
Non sussistono i requisiti di cui all'art 12 legge n.118/71.
Le spese del giudizio di accertamento e del presente giudizio si liquidano come in dispositivo e vengono compensate a metà stante l'accoglimento parziale.
Le spese di consulenza, già liquidate con precedente decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che la parte ricorrente è invalida civile in misura del 75% con decorrenza da gennaio 2024 al fine della concessione di cui alla L. 388/2000 e che sussistono i requisiti ex art 1 legge n.222/84 dalla medesima data;
- rigetta per il resto l'opposizione;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio di atp e del CP_1
presente giudizio liquidate complessivamente in € 1880,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' , come da separato CP_1
decreto.
Pag. 4 di 5 Tivoli, 17.12.2025
Il giudice
BE AR
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 938/2025, pendente tra
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA G. MA
ricorrente e
, Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SEBASTIANO CUBEDDU P.IVA_1
resistente
OGGETTO: prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra , Parte_1
premesso di aver subito il disconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità (ex art. 1 legge n. 222/1984) in sede di revisione amministrativa e proposto infruttuosamente anche il ricorso amministrativo – conveniva in giudizio l CP_1
chiedendo al giudice del lavoro di Tivoli l'accertamento del suo status invalidante, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo (rg.n. 2177/2024) ed il consulente nominato dal Giudice, Dott.ssa riteneva la ricorrente invalida al 75% Persona_1
ai sensi della L. 388/2000, e che la stessa non si trovasse nelle condizioni per godere degli altri benefici invocati, ovverosia dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.
222/84 e della pensione di inabilità ai sensi della L. 118/71.
Avverso le risultanze dell'elaborato peritale veniva proposta opposizione nei termini di legge.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, in ogni CP_1
caso, il rigetto nel merito.
Si procedeva alla nomina di un consulente medico legale dott. Persona_2
stante la richiesta della parte ricorrente e ritenendo la stessa necessaria ai fini del decidere.
Il giudice all'esito del deposito di note di trattazione scritta pronunciava la presente sentenza.
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni all'elaborato peritale in quanto è presente l'allegazione di note critiche del consulente di parte.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Per quanto attiene ai requisiti sanitari richiesti per la percezione dell'assegno ordinario di invalidità, oggetto della presente indagine, l'art. 1, primo comma, della legge
222/1984 prevede che: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' Controparte_2
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue
[...]
Pag. 2 di 5 attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, avendo assolto a tale onere la parte ricorrente, il Giudice ha nominato un nuovo consulente che ha eseguito un'analisi più attenta rispetto al consulente nominato nella prima fase pervenendo a diverse conclusioni che appaiono condivisibili in quanto prive di vizi logici e attinenti alle certificazioni nuove allegate in questa fase.
Sulla base dei risultati medico legali della consulenza, condivisi dal giudicante in quanto la relazione sotto questi profili è esauriente, può ritenersi che sussistano dalla data della domanda amministrativa del 17.01.2024, i requisiti utili per la riconferma dell'assegno ordinario di invalidità.
Pag. 3 di 5 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Alla luce della documentazione medica in atti, si ritiene di poter riconoscere anche la percentuale ritenuta dal ctu nella fase di atp, al fine della concessione di cui alla L.
388/2000, a partire dal 17.01.2024.
Non sussistono i requisiti di cui all'art 12 legge n.118/71.
Le spese del giudizio di accertamento e del presente giudizio si liquidano come in dispositivo e vengono compensate a metà stante l'accoglimento parziale.
Le spese di consulenza, già liquidate con precedente decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che la parte ricorrente è invalida civile in misura del 75% con decorrenza da gennaio 2024 al fine della concessione di cui alla L. 388/2000 e che sussistono i requisiti ex art 1 legge n.222/84 dalla medesima data;
- rigetta per il resto l'opposizione;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio di atp e del CP_1
presente giudizio liquidate complessivamente in € 1880,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' , come da separato CP_1
decreto.
Pag. 4 di 5 Tivoli, 17.12.2025
Il giudice
BE AR
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