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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 23/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1956/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'avv. Cirillo e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 11.10.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in Carrara (MS) il giorno 27.07.2000 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2000, numero 25, parte I); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione è nata in data [...] la figlia;
che con sentenza n. 554/2023 del 24.07.2023, Per_1 passata in giudicato, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I SIg.ri e , ut supra, vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto;
2) L'immobile sito in NI (SP) via San Rocco 21, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Ortonovo al Foglio 6, Particelle 825 Subalterno 5 e 1512 Subalterno 3, Categoria A/2, Classe 1, Vani 6, è già entrato nella piena ed esclusiva proprietà del SI. e pertanto tale resterà; Parte_1
3) Il SI. si è già accollato la quota pari al 30% della SI.ra relativa al Parte_1 Parte_2
Contratto di Mutuo accesso dai ricorrenti presso Cassa di Risparmio di La Spezia con Atto n.
Repertorio 20540 Raccolta n.13931 a ministero del Notaio Dott. , Notaio in Massa, Persona_2 per l'acquisto dell'immobile sito in NI (SP) via San Rocco 21, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ortonovo al Foglio 6, Particelle 825 Subalterno 5 e 1512 Subalterno 3, Categoria A/2,
Classe 1, Vani 6; con conseguente trasmissione della totale proprietà dell'immobile in favore del SI.
ed estromissione della SI.ra dall'obbligo derivante dal Contratto di Mutuo Parte_1 Parte_2 medesimo, e tale resterà;
4) La SI.ra è già andata a vivere, con la minore , presso la residenza dei Parte_2 Per_1 genitori sita in via Provinciale Avenza Sarzana 38 bis - 54033 Carrara (MS);
5) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Persona_3
e collocazione presso la madre;
6) Il padre potrà vedere la figlia minore liberamente, indicativamente tre pomeriggi alla Per_1 settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e, a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena, a seconda anche delle eSIenze di lavoro del padre medesimo e le eSIenze e volontà della figlia minore stessa;
7) Per quel che riguarda le festività, la figlia minore le trascorrerà con l'uno o l'altro genitore secondo un'equa alternanza: il giorno di Natale con l'uno ed il giorno di S. Stefano con l'altro, alternati anche il giorno 31 dicembre e l'Epifania e viceversa l'anno successivo. Lo stesso il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo alternati con inversione nell'anno successivo. Analogamente avverrà per il compleanno della minore, un anno con l'uno ed un anno con altro genitore. Resta ferma comunque la libertà dei genitori di regolarsi diversamente nell'esclusivo interesse della figlia minore;
8) Durante il periodo estivo ogni genitore potrà tenere con sé la figlia per due periodi da 7 gg., e potrà portare la minore in vacanza;
periodi da comunicarsi rispettivamente entro il 10 Per_1 giugno di ogni anno;
9) Il SI. potrà portare la figlia a trovare i nonni paterni presso il luogo di residenza Parte_1 Per_1 dei medesimi, a seconda della disponibilità e della volontà della medesima minore;
10) Le decisioni di maggior importanza: educative, scolastiche in ordine alla figlia dovranno essere decise di comune accordo tra i genitori;
11) Il IG. verserà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento della Parte_1 Parte_2 minore , la somma di Euro 200,00 mensili, fintanto che quest'ultima non sarà Persona_3 economicamente autosufficiente, nonché la somma di euro 50,00 a titolo di mantenimento della SI.ra
(somme da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat), entro il giorno 12 di ogni Parte_2 mese, con le modalità che la IG.ra ndicherà; Pt_2
12) L'assegno unico universale spetterà esclusivamente alla SI.ra , ut supra, e Parte_2 pertanto sarà riscosso esclusivamente da parte della medesima;
13) Le spese straordinarie di cui la minore necessiterà, a titolo di esempio lezioni private, libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Esse dovranno essere preventivamente Pt_ concordate tra i SIg.ri e tranne che per le spese inferiori ad Euro 100,00 e fatta altresì Pt_2 eccezione per quelle mediche di carattere urgente, e dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute entro giorni 5 dalla spesa medesima (nella misura del 50% spettante a una o all'altra parte). Ciascun genitore avrà espressamente diritto di detrarre fiscalmente la sua quota delle spese straordinarie;
14) La SI.ra ha già effettuato il cambio di residenza rispetto a quello precedente la Parte_2
Separazione Consensuale ed il medesimo è stato già comunicato al SI. ; Parte_1
15) Entrambi i genitori hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di recapito telefonico, domicilio e residenza”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle solite condizioni.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto della figlia minore delle parti. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di conSIlio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 Pt_2
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Carrara (MS) il giorno 27.07.2000 (trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2000, numero 25, parte I);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 22.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani