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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 219/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE GIACON;
Parte_1
ATTORE contro
, con il patrocinio degli avv.ti Michele Colato, Valentina Zamperlin e CP_1
Sofia Raimondi;
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare:
pagina 1 di 6 1. Rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla difesa dell'arch.
, in quanto inammissibile e comunque infondata. CP_1
2. In subordine, concedere un termine all'attrice ai sensi dell'art. 3 co. 1 del d.l. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, per esperire la procedura di negoziazione assistita.
3. In ogni caso, disporre la riunione della presente causa a quella relativa alle domande proposte dall'attrice unicamente nei confronti del sig. . CP_2
In merito:
4. Accertare la responsabilità, in via solidale con il sig. , in capo all'arch. CP_2 [...]
nella causazione dei vizi e difetti dell'opera, in qualità di direttore dei lavori;
per CP_1
l'effetto, condannare l'arch. , in solido con il sig. , al pagamento CP_1 CP_2 dei costi per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera, quantificati dal C.T.U. in €
32.100,00 oltre interessi di mora dal 19/05/2023, e al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, quantificati provvisoriamente in € 6.757,89, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
5. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario ex lege, IVA, CPA e anticipazioni, oltre alle spese legali sostenute nel corso del procedimento di A.T.P. n.
4130/2022 R.G. del Tribunale di Verona”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) Si eccepisce l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, con ogni conseguenza ex lege prevista;
2) Si eccepisce l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei termini previsti ex artt. 1667 e
1669 c.c. ed il conseguente rigetto delle domande di parte attrice;
Nel merito:
1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti dell'Arch. , poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti CP_1
nella pagina 2 di 6 narrativa del presente atto;
2) Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare tutte le domande svolte da parte convenuta CP_2
nei confronti dell'Arch. , poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti
[...] CP_1
i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
In via subordinata:
1) Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse sussistere una responsabilità in capo all'Arch. accertarsi l'eventuale quota di corresponsabilità nella CP_1 causazione dei vizi all'Arch. accertarsi l'eventuale quota di CP_1
corresponsabilità nella causazione dei vizi dell'opera;
In ogni caso:
- spese e compensi professionali di causa (IVA e CPA come per legge) interamente rifusi, anche con riferimento al procedimento di A.T.P. n. 4130/2022 del Tribunale di Verona, con richiesta di maggiorazione del 30% per redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/2014.
In via istruttoria:
- Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti ed in particolare per l'ammissione di tutte le istanze formulate nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. del
02.05.2024, che qui si intendono integralmente riproposte e trascritte, che non sono state ammesse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità in capo al sig. CP_2 CP_1
nella causazione dei vizi e difetti dell'opera commissionatagli dall'attrice con CP_2
contratto d'appalto del 16.03.2019 e per l'effetto condannare il sig. al CP_2
pagamento dei costi per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera, quantificati dal C.T.U.
in € 32.100,00, oltre interessi di mora dal 19/05/2023, e al risarcimento di tutti i danni pagina 3 di 6 subiti. In subordine, ha chiesto accertarsi la responsabilità in capo all'arch. CP_1
nella causazione dei vizi e difetti dell'opera, in qualità di direttore dei lavori;
con conseguente condanna di quest'ultimo, in solido con , al pagamento dei costi CP_2
per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera e al risarcimento dei danni subiti.
Si è costituito in giudizio che ha contestato le domande attoree chiedendone il CP_2
rigetto.
Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità CP_1
della domanda attorea per mancata coltivazione della procedura di negoziazione assistita a cui aveva aderito.
Con ordinanza del 9.10.2024 è stata disposta la separazione tra la causa avente ad oggetto le domande proposte da parte attrice nei confronti del convenuto per la quale è CP_1
stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c., dalla causa avente ad oggetto le domande proposte da parte attrice e dal convenuto nei confronti del convenuto . CP_2 CP_1
In punto di diritto, occorre rilevare che la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 del d.l.
n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, non può considerarsi avverata e dev'essere dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea allorquando l'invito a stipulare la convenzione è stato seguito da adesione della controparte ma parte attrice non si
è attivata in alcun modo per giungere alla conclusione della convenzione di negoziazione in quanto ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita
– la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura – ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di pagina 4 di 6 negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte (cfr. Trib Reggio Emilia n. 688/2021).
Tuttavia, come evidenziato dall'attrice nelle note conclusive, quest'ultima rivestiva la qualità di consumatrice e l'art. 3 d.l. 132/2014 non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Né può ritenersi tale allegazione tardiva in quanto, sebbene solo nelle note conclusive sia stata spesa tale argomentazione giuridica, l'attrice già nell'atto introduttivo aveva allegato di aver agito in qualità di consumatrice.
Inoltre, sebbene il abbia contestato di aver ricoperto l'incarico di direttore dei CP_1
lavori con il compito di verificare ed accertare che i lavori della piscina venissero eseguiti in conformità al progetto ed alle regole della tecnica, il medesimo ha, comunque, allegato di aver stipulato un contratto d'opera in quanto la gli aveva conferito l'incarico Pt_1
della realizzazione del progetto architettonico della piscina, nonché la cura della presentazione delle relative pratiche presso il Comune di Albaredo d'Adige. Va ricordato che la disciplina consumeristica prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 6802 del 20/03/2010; ez. 2, Ordinanza n. 21379 del 18/10/2010); che di contratto concluso in forma orale (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1951 del 25/01/2018) essendo rilevante il mero fatto – sussistente nel caso in esame - che risulti concluso un contratto tra un soggetto (professionista) per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione, e cioè dell'attività imprenditoriale o di professionista intellettuale (v. Cass.,
pagina 5 di 6 27/2/2009, n. 4914; Cass., 26/9/2008, n. 24257) o che rientri nel quadro della medesima in quanto volto a realizzarne una connessa finalità (v. Cass., 10/7/2008, n. 18863; Cass.,
13/6/2006, n. 13643), ed altro soggetto (consumatore) per il quale, pur essendo se del caso il medesimo un professionista, il contratto sia funzionalizzato a soddisfare viceversa esigenze della vita comune di relazione estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (cfr. già Cass., 25/7/2001, n. 10127).
Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da va respinta. CP_1
La causa deve essere rimessa in istruttoria, provvedendosi a ciò con separata ordinanza, al fine di pervenire a decisione sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:
1) rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da CP_1
[...]
2) provvede come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo.
Verona, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 219/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE GIACON;
Parte_1
ATTORE contro
, con il patrocinio degli avv.ti Michele Colato, Valentina Zamperlin e CP_1
Sofia Raimondi;
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare:
pagina 1 di 6 1. Rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla difesa dell'arch.
, in quanto inammissibile e comunque infondata. CP_1
2. In subordine, concedere un termine all'attrice ai sensi dell'art. 3 co. 1 del d.l. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, per esperire la procedura di negoziazione assistita.
3. In ogni caso, disporre la riunione della presente causa a quella relativa alle domande proposte dall'attrice unicamente nei confronti del sig. . CP_2
In merito:
4. Accertare la responsabilità, in via solidale con il sig. , in capo all'arch. CP_2 [...]
nella causazione dei vizi e difetti dell'opera, in qualità di direttore dei lavori;
per CP_1
l'effetto, condannare l'arch. , in solido con il sig. , al pagamento CP_1 CP_2 dei costi per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera, quantificati dal C.T.U. in €
32.100,00 oltre interessi di mora dal 19/05/2023, e al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, quantificati provvisoriamente in € 6.757,89, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
5. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario ex lege, IVA, CPA e anticipazioni, oltre alle spese legali sostenute nel corso del procedimento di A.T.P. n.
4130/2022 R.G. del Tribunale di Verona”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) Si eccepisce l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, con ogni conseguenza ex lege prevista;
2) Si eccepisce l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei termini previsti ex artt. 1667 e
1669 c.c. ed il conseguente rigetto delle domande di parte attrice;
Nel merito:
1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti dell'Arch. , poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti CP_1
nella pagina 2 di 6 narrativa del presente atto;
2) Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare tutte le domande svolte da parte convenuta CP_2
nei confronti dell'Arch. , poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti
[...] CP_1
i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
In via subordinata:
1) Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse sussistere una responsabilità in capo all'Arch. accertarsi l'eventuale quota di corresponsabilità nella CP_1 causazione dei vizi all'Arch. accertarsi l'eventuale quota di CP_1
corresponsabilità nella causazione dei vizi dell'opera;
In ogni caso:
- spese e compensi professionali di causa (IVA e CPA come per legge) interamente rifusi, anche con riferimento al procedimento di A.T.P. n. 4130/2022 del Tribunale di Verona, con richiesta di maggiorazione del 30% per redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/2014.
In via istruttoria:
- Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti ed in particolare per l'ammissione di tutte le istanze formulate nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. del
02.05.2024, che qui si intendono integralmente riproposte e trascritte, che non sono state ammesse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità in capo al sig. CP_2 CP_1
nella causazione dei vizi e difetti dell'opera commissionatagli dall'attrice con CP_2
contratto d'appalto del 16.03.2019 e per l'effetto condannare il sig. al CP_2
pagamento dei costi per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera, quantificati dal C.T.U.
in € 32.100,00, oltre interessi di mora dal 19/05/2023, e al risarcimento di tutti i danni pagina 3 di 6 subiti. In subordine, ha chiesto accertarsi la responsabilità in capo all'arch. CP_1
nella causazione dei vizi e difetti dell'opera, in qualità di direttore dei lavori;
con conseguente condanna di quest'ultimo, in solido con , al pagamento dei costi CP_2
per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera e al risarcimento dei danni subiti.
Si è costituito in giudizio che ha contestato le domande attoree chiedendone il CP_2
rigetto.
Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità CP_1
della domanda attorea per mancata coltivazione della procedura di negoziazione assistita a cui aveva aderito.
Con ordinanza del 9.10.2024 è stata disposta la separazione tra la causa avente ad oggetto le domande proposte da parte attrice nei confronti del convenuto per la quale è CP_1
stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c., dalla causa avente ad oggetto le domande proposte da parte attrice e dal convenuto nei confronti del convenuto . CP_2 CP_1
In punto di diritto, occorre rilevare che la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 del d.l.
n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, non può considerarsi avverata e dev'essere dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea allorquando l'invito a stipulare la convenzione è stato seguito da adesione della controparte ma parte attrice non si
è attivata in alcun modo per giungere alla conclusione della convenzione di negoziazione in quanto ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita
– la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura – ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di pagina 4 di 6 negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte (cfr. Trib Reggio Emilia n. 688/2021).
Tuttavia, come evidenziato dall'attrice nelle note conclusive, quest'ultima rivestiva la qualità di consumatrice e l'art. 3 d.l. 132/2014 non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Né può ritenersi tale allegazione tardiva in quanto, sebbene solo nelle note conclusive sia stata spesa tale argomentazione giuridica, l'attrice già nell'atto introduttivo aveva allegato di aver agito in qualità di consumatrice.
Inoltre, sebbene il abbia contestato di aver ricoperto l'incarico di direttore dei CP_1
lavori con il compito di verificare ed accertare che i lavori della piscina venissero eseguiti in conformità al progetto ed alle regole della tecnica, il medesimo ha, comunque, allegato di aver stipulato un contratto d'opera in quanto la gli aveva conferito l'incarico Pt_1
della realizzazione del progetto architettonico della piscina, nonché la cura della presentazione delle relative pratiche presso il Comune di Albaredo d'Adige. Va ricordato che la disciplina consumeristica prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 6802 del 20/03/2010; ez. 2, Ordinanza n. 21379 del 18/10/2010); che di contratto concluso in forma orale (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1951 del 25/01/2018) essendo rilevante il mero fatto – sussistente nel caso in esame - che risulti concluso un contratto tra un soggetto (professionista) per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione, e cioè dell'attività imprenditoriale o di professionista intellettuale (v. Cass.,
pagina 5 di 6 27/2/2009, n. 4914; Cass., 26/9/2008, n. 24257) o che rientri nel quadro della medesima in quanto volto a realizzarne una connessa finalità (v. Cass., 10/7/2008, n. 18863; Cass.,
13/6/2006, n. 13643), ed altro soggetto (consumatore) per il quale, pur essendo se del caso il medesimo un professionista, il contratto sia funzionalizzato a soddisfare viceversa esigenze della vita comune di relazione estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (cfr. già Cass., 25/7/2001, n. 10127).
Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da va respinta. CP_1
La causa deve essere rimessa in istruttoria, provvedendosi a ciò con separata ordinanza, al fine di pervenire a decisione sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:
1) rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da CP_1
[...]
2) provvede come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo.
Verona, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 6 di 6