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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 750/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 750/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale AR P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Francesco
Clausi; appellante
e
(CF: , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Enzo C. Maletta e Aldo Aloi;
appellato
e
; Controparte_2
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2370/2017 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 04.12.2027, avente ad oggetto querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: Accogliere
l'appello proposto da poiché fondato in fatto e in diritto, e, per AR
l'effetto, riformare integralmente e, nei singoli capi censurati, la sentenza civile n°
2370/2017, emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza il 14.11.2027, in persona del Giudice dott.ssa Erminia Ceci, nell'ambito del procedimento civile rubricato al
n° 17/17 RG 776/2013 e mai notificata, con pronuncia del seguente tenore:
“Riconosciuta l'infondatezza dell'azione di querela di falso spiegata da parte avversa in primo grado di giudizio, rigetta la relativa domanda con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “impugna e contesta tutto quanto ex adverso richiesto, rilevato, dedotto, eccepito, domandato, poiché inammissibile, improponibile, inaccoglibile, irricevibile, oltre che infondato in fatto e diritto e dichiara di riportarsi a tutti i propri atti e scritti difensivi, con particolare riguardo alla comparsa di costituzione
e risposta del 25.07.2018, depositata il 26.07.2018, da intendersi qui letteralmente trascritta e riprodotta”.
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 482/07, emesso dal Tribunale di Cosenza su ricorso di e notificato il 05/05/2007, veniva ingiunto al sig. AR [...]
, il pagamento della somma di Euro 279.975,00, oltre interessi Controparte_1
legali e spese della procedura monitoria introdotta al fine di dare esecuzione forzosa al contratto di fideiussione dallo stesso , giusta sua qualità di socio Parte_2
garante per i debiti economico – finanziari contratti dalla società One Distribuzione
Prodotti Informatici, con il predetto istituto di credito.
Il sig. con atto del 14/06/2007, spiegava opposizione avverso il CP
provvedimento monitorio del quale chiedeva la revoca formale ovvero l'annullamento; quindi, costituitasi in giudizio ed espletata AR
rituale istruttoria, la causa veniva introitata a sentenza.
Con sentenza del 19/02/2011, depositata il 21/02/2011, il Tribunale di Cosenza revocava il decreto ingiuntivo opposto, contestualmente condannando l'opponente al pagamento della somma di Euro 270.975,00, oltre interessi al tasso convenzionale. Avverso detta sentenza il proponeva gravame. Si costituiva CP
che chiedeva la conferma della sentenza appellata. AR
Successivamente il proponeva querela di falso ex art. 221 c.p.c. CP in via incidentale, dinanzi a questa Corte d'Appello che, previa sospensione del procedimento pendente, rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Cosenza, competente per territorio, ordinando la riassunzione del giudizio.
Con atto di riassunzione del 15.02.2013 il sig. citava Controparte_1
nnanzi al Tribunale di Cosenza per sentire accogliere le seguenti AR
conclusioni: accertare e dichiarare che il modulo della fideiussione prestata a favore di prodotto da nel giudizio definito con la Parte_3 AR
sentenza n. 288/11 oggetto di gravame, era stato sottoscritto in bianco dal sig.
[...]
e consegnato alla Direttrice della Filiale di Rende di dr.ssa CP AR
, non già alla data indicata nella stessa fideiussione, ovvero il Parte_4
03.01.2003, ma bensì nel mese di Novembre 2002, presso i locali della sua azienda, anzitempo siti in Catanzaro alla via Civitavecchia n. 5; accertare e dichiarare che con la sottoscrizione in bianco del modulo di fideiussione predetto e la relativa consegna alla dr.ssa , il dr. aveva convenuto con la medesima Parte_4 CP
Direttrice che la suddetta fideiussione sarebbe stata riempita in contraddittorio, previa eventuale delibera di concessione del fido dalla Banca Nuova a One
Distribuzione s.r.l. e previa convocazione di esso querelante presso la Filiale di
Rende, la fine di confermare o meno la volontà alla prestazione della siffatta garanzia;
accertare e dichiarare che il dr. e la dr.ssa CP Parte_4
avevano convenuto che lo stesso modulo di fideiussione sarebbe stato completato solo in presenza dello stesso sottoscrittore e che preferibilmente sarebbe stato riempito dal medesimo querelante;
accertare e dichiarare che lo stesso querelante giammai veniva preavvisato da parte di e/o della dr.ssa di AR Parte_4
alcuna deliberazione di fido a né veniva convocato presso Parte_3 la Filiale di Rende per l'eventuale completamento della suddetta fideiussione;
accertare e dichiarare conseguentemente che la cifra apposta sul modulo di fideiussione impugnato è stata inserita abusivamente dalla stessa senza AR
alcuna preventiva informativa e convocazione del dr. ed in spregio CP alle intese all'uopo convenute;
e per l'effetto dichiarare nulla, invalida, prova di ogni efficacia e come mai contratta dal dr. la fideiussione del 02.01.2003 CP
in favore della Parte_3 Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda. AR
Espletata la fase istruttoria, con sentenza n. 2370/2017, il giudice di primo grado così disponeva: “dichiara la falsità materiale del modulo di fideiussione prestata a favore di One Distribution Srl prodotta da di cui al giudizio AR
definito con sentenza n. 288/11 dal Tribunale di Cosenza ed oggetto del gravame sospeso con ordinanza della Corte di Appello del 19/12/12, nelle parti contenenti
l'indicazione dell'importo, del luogo, e della data di emissione……condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore di parte querelante, che si liquidano in €471,66 per spese e in €7.254 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge…..distrae, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., le spese come sopra liquidate in favore dell'Avv. Aldo Aloi e Giacomo Maletta, procuratori antistatari.”.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
03.04.2018, denunciandone la nullità per violazione di legge, AR
incongrua, contraddittoria ed erronea motivazione, nonché per erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Ne chiedeva, quindi, l'integrale riforma con conseguente rigetto della querela di falso.
Con comparsa depositata in data 26.07.2018 si costituiva Controparte_1
il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi
[...]
degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Dopo alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del 28.10/11.11.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
22.10.2019, la Corte disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero ai fini dell'intervento obbligatorio e rinviava al 25.02.2020.
Seguivano ulteriori differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 07.01.2025 di rimessione della causa in decisione. All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1.Con l'unico motivo censura la sentenza gravata per AR
violazione di legge, incongrua, contraddittoria ed erronea motivazione, nonché per erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Rileva l'appellante che la falsità materiale del modello di fideiussione sottoscritto dal Sig. in favore della società è stata dichiarata CP Parte_3 unicamente a motivo della riconosciuta, ma discutibile, attendibilità dei testi
“compiacenti” di parte avversa. In particolare, i dipendenti del erano stati CP
tentennanti e contraddittori, così come assolutamente inattendibili erano le dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio dai cognati dell'appellato, sicchè del tutto immotivatamente il giudice di primo grado ha privilegiato le predette deposizioni invalidando le dichiarazioni rese dalla sig.ra , teste escusso su Parte_4
richiesta della odierna appellante che al momento della deposizione figurava come ex dipendente di di guisa che la sua terzietà ed imparzialità non AR
poteva essere posta in dubbio;
la stessa, difatti, non avrebbe certamente reso una falsa dichiarazione, con le inevitabili ricadute sanzionatorie penali e personali del caso, solo per compiacere l'istituto di credito in cui anni prima aveva prestato attività lavorativa.
A conferma della inattendibilità dei testi del querelante l'appellante ha richiamato i precedenti penali del il quale sarebbe stato a più riprese destinatario di CP
provvedimenti di sequestro di beni ed anche condannato, nel 2008, dal Tribunale
Penale di Catanzaro, ad un anno di reclusione, con obblighi risarcitori nei confronti della parte civile, per aver minacciato un testimone suo dipendente, chiamato a partecipare ad un procedimento pendente dinanzi ad un giudice del lavoro.
Infine, ad avviso dell'appellante, non poteva essere significativa e risolutiva la circostanza per cui la , al momento della compilazione del modello Parte_4 fideiussorio, avesse omesso di verificare l'esattezza dell'importo indicato a fini di garanzia ed, in specie, la corrispondenza tra l'importo indicato in numeri e quello indicato in lettere, essendosi trattato di mero errore materiale.
La doglianza è infondata.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (tra le più recenti Cass.
n. 5560/21), la valutazione delle risultanze istruttorie si sottrae a qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116
c.p.c. commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.
La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in Cassazione
(Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del
2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità
e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187 del 2019). Nell'ambito di tale apprezzamento delle risultanze istruttorie, e per quanto concerne, in particolare, la prova testimoniale, l'insussistenza
(per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. se non esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse, neppure consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma (cfr. Cass. n. 20802 del 2011; Cass. n. 17630 del 2010; Cass.
n. 98 del 2019).
In definitiva, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito e, nella specie, vanno confermati in quanto coerenti con le risultanze istruttorie.
Il Tribunale ha osservato che le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice
“appaiono concordanti e coerenti e consentono di affermare che la , nel Parte_4
mese di novembre 2002, si era personalmente recata negli uffici amministrativi della di Catanzaro, onde far sottoscrivere in bianco un modello prestampato di CP_3 fideiussione, ovvero con spazi vuoti all'interno del foglio, con l'accordo tra la
e il querelante di completare successivamente il suddetto modulo, in Parte_4 quanto occorreva aspettare che indicasse l'importo del finanziamento AR
sulla cui base si sarebbe determinato il reale importo da garantire. La fideiussione de qua reca quale data di firma il 02.01.2003 e quale sede di sottoscrizione Cosenza, ovvero in una data nella quale secondo il riferito dell'avv. AS e il CP_4
dr. si trovava a Roma, perché lo stesso aveva sempre trascorso le CP
vacanze natalizie con la famiglia dei suoceri, residenti in [...], quantomeno sino al
2005, e ciò in coerenza con il teste .” (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza). Tes_1
Di contro il Tribunale ha ritenuto non attendibile la deposizione della direttrice di all'epoca dei fatti, dr.ssa . Al riguardo il giudice di primo AR Parte_4
grado ha innanzitutto evidenziato che la teste non è riuscita a fornire spiegazioni circa la divergenza, nella lettera di fideiussione, tra l'importo in lettere e quello in cifre, ritenendo anomala tale circostanza anche in relazione al rilevante importo della garanzia da prestare (pari ad €270.000,00). Invero tale errore avrebbe potuto essere facilmente corretto nell'ipotesi di compilazione del modulo in contraddittorio attraverso la ristampa del documento e la sua sottoscrizione contestuale.
Il Tribunale ha poi anche messo in rilievo che l'ufficio della alla data Parte_4
del 02.01.2003 non era Cosenza, ma Rende.
Le doglianze dell'appellante relative all'inattendibilità delle dichiarazioni dei testimoni di parte querelante sono prive di fondamento.
Al proposito deve evidenziarsi come "La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite" (Cass. n. 16529 del 21/08/2004).
Orbene, dal punto di vista obiettivo, la concordanza delle dichiarazioni dei testi e la precisione di ognuno di essi, che, nella fattispecie, deve riguardarsi in relazione alla possibile conoscibilità delle circostanze dichiarate, rende pienamente attendibili le rispettive dichiarazioni. In particolare, non è dato ravvisare la contraddittorietà delle stesse, genericamente ed apoditticamente affermata da parte appellante.
Dal lato soggettivo, se è vero che i testi sono l'uno ( ) un ex dipendente Tes_2
Per_ dell'appellato, l'altra ( la segretaria e gli altri due (AS e CP_4
hanno un qualche vincolo di affinità, è pur vero che nessuno di essi risulta all'evidenza portatore di un qualche interesse, neanche di mero fatto, all'esito del giudizio - né tale interesse è stato predicato da parte appellante nel gravame.
Inutile, poi, evidenziare come si riveli del tutto inconsistente il tentativo dell'appellante di far discendere l'inattendibilità dei testi dalle vicende penali del peraltro dallo stesso disconosciute. Parte_5
La sentenza impugnata va, dunque, confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AR
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il
[...]
03.04.2018, nei confronti di , avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Cosenza n. 2370/2017, pubblicata il 04.12.2027, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite che liquida in €3.473,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo