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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 47817/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel.est dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 29/11/2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 24.1.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/03/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. FORTUGNO MARIA CRISTINA con studio in VIA MADONNA, 60 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. USUELLI DANIELA con studio in VIA PIAVE 44 SESTO CALENDE presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
14.12.2021
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni differente richiesta, pronunciare la separazione personale dei coniugi e in via principale nel merito: 1. respingere tutte le domande formulate dal resistente;
2. disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre per le ragioni esposte in atti;
3. Confermare Persona_1 l'assegnazione della casa coniugale con quanto l'arreda alla madre che ivi vivrà con i figli sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi;
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con il versamento mensile entro il 5 di ogni mese di almeno € 800 (€ 400 per ciascun figlio) rivalutati annualmente come per legge, ivi comprese le mensilità di dicembre 2021 gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2022 (come meglio specificato nella memoria integrativa del 10.10.22 alla quale ancora una volta si rimanda); 5. Disporre che le spese straordinarie siano a carico al 50% di ciascun genitore come da protocollo della Corte d'Appello da intendersi qui integralmente richiamato;
6. Assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse dei figli anche con riferimento alle frequentazioni del minore;
In ogni caso condannare il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese processuali, inclusi il rimborso forfettario di spese generali, l'IVA e il CPA.”
Per Controparte_1
“Voglia l''Ill.mo Tribunale adito,
- modificare i provvedimenti urgenti emessi durante la fase presidenziale stante le mutate condizioni economiche del resistente, ovvero disporre l'assegno di mantenimento a favore di entrambi i figli nella misura di € 400,00 (€ 200,00 cadauno) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito:
- preliminarmente rigettate tutte le domande avversarie e affidare il minore ad entrambi i coniugi Per_1 con collocamento prevalente dello stesso presso il padre e conseguente assegnazione Controparte_1 della casa coniugale e degli arredi ivi presenti allo stesso, per i motivi di cui in narrativa;
- disporre che la madre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio minore ogni qualvolta verrà manifestata tale volontà e indicativamente almeno 2/3 giorni a settimana e week end alterni e, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici-educativi del minore;
le festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza, con almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- in subordine disporre che i genitori si occupino direttamente in modo autonomo ed esclusivo al mantenimento del figlio collocato presso di sé, ovvero presso il padre e , maggiorenne, ma Per_1 Per_2 non economicamente indipendente, presso la madre, così sostenendo nell'interesse della prole ogni spesa sia di natura ordinaria che straordinaria;
Con vittoria di spese e compensi”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
lMILANO in data 18/03/2000, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, atto n. 26, Parte II, Serie A, anno 2000, dal matrimonio nascevano due figli, il 08.05.2002 oggi maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente e , il 01.02.2011, Per_1
con ricorso depositato in data 29.11.2021 chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1
separazione personale dal marito, con affido condiviso del figlio e prevalente collocamento Per_1
presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare, la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio secondo uno schema dettagliatamente proposto e un contributo di mantenimento paterno per entrambi i figli, di euro 800,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie,
a sostegno della domanda narrava che il matrimonio era entrato in crisi nel luglio del 2020, quando il marito aveva lasciato la casa coniugale per un periodo di riflessione al termine del quale la famiglia partiva per vacanze estive nell'intento dei coniugi di recuperare il rapporto, tuttavia ormai definitivamente compromesso sicché al rientro essi decidevano di separarsi continuando tuttavia la coabitazione;
evidenziava che,, da quel momento il marito non contribuiva più al mantenimento della figlia né alle necessità familiari, disinteressandosi completamente dei figli;
allegava, in Per_2
particolare, che la figlia seppur maggiorenne, non era economicamente indipendente e che aveva Per_2 importanti problemi di salute (anoressia) per i quali era in cura presso l'Ospedale San Luca di Milano, e che le sue sedute e visite specialistiche non erano a carico del SSN ma della famiglia, con comparsa del 24.4.2022 si costituiva , aderendo alla domanda di separazione Controparte_1
ma nel contempo contestando la ricostruzione fornita dalla moglie, tanto con riguardo alla propria presenza e collaborazione nell'interesse della famiglia, quanto del proprio rapporto con il figlio , Per_1
in ragione del quale si opponeva alle richieste inerenti al collocamento prevalente ed ai tempi di permanenza chiesti dalla ricorrente, chiedendo, al contrari,o di essere indicato quale genitore collocatario del minore del cui mantenimento ordinario si sarebbe occupato integralmente, prevedendosi nel contempo che a ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e che aveva deciso Per_2
di restare con la madre, provvedesse in maniera diretta ed esclusiva quest'ultima, all'udienza presidenziale tenutasi in data in data 26.04.2022, il Presidente f.f., fallito il tentativo di conciliazione, sentite liberamente le parti le autorizzava a vivere separate e si riservava sui provvedimenti provvisori ed urgenti, poi con ordinanza del 28.4.2022, viste le risultanze di causa – e segnatamente anche la denuncia querela sporta dalla ricorrente contro il marito e depositata in udienza- valutate le situazioni personali dei figli e le evidenze dei rapporti con il padre, analizzate dettagliatamente le condizioni economiche delle parti, così disponeva:
“1) Affida i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2 Persona_1
collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Milano, Via Mario Borsa n. 34;
2) Assegna la casa coniugale a affinché la stessa vi abiti con i figli;
Parte_1
3) Dispone che lascia la casa coniugale asportando i propri effetti personali entro la Controparte_1
data del 31.5.2022;
4) potrà tenere con sé il figlio – salvo migliori accordi fra le parti -: CP Persona_1
nelle settimane che terminano con il week end di competenza della madre un pomeriggio da concordarsi tra i genitori, ed in mancanza di accordo il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alla mattina riaccompagnandola a scuola;
a week end alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.30; durante le vacanze estive per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie per un periodo di sette giorni che comprenda la Vigilia di Natale o il giorno di Natale ad anni alterni con la madre;
le vacanze pasquali ed gli ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica ad anni alterni con la madre.
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli versando a Controparte_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza giugno 2022, la somma di euro Pt_1
500,00, oltre rivalutazione monetaria istat, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida della Corte di Appello e del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017 secondo il seguente schema(…)
6) Incarica i Servizi Sociali di Milano di provvedere alla immediata presa in carico del nucleo familiare
e di svolgere un'indagine psicosociale facendo pervenire una relazione: 1) sulle condizioni psicofisiche dei genitori nell'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
2) sulle condizioni psicofisiche dei figli minori e sulla qualità della relazione tra i minori e ciascun genitore;
3) sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, sui più adeguati tempi di permanenza dei minori con entrambi i genitori e sugli interventi eventualmente necessari, segnalando con urgenza a questa AG gravi situazioni di pregiudizio per i minori.
7) Delega i Servizi Sociali di Milano di intervenire, nell'esclusivo interesse del figlio minore, sulla regolamentazione delle frequentazioni fra il figlio minore ed il padre;
8) Dispone che i Servizi Sociali di Milano inviino a questo Giudice una relazione sull'attività espletata entro la data del 7.11.2022, comunicando immediatamente a questa autorità giudiziaria situazioni di pregiudizio per il minore” quindi nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione il
17.11.2022 – poi su istanza di differimento da parte dei servizi sociali al 26.1.2023 - concedendo termine alle parti per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata dal PM in data 06.05.202, con gli atti di costituzione nella fase istruttoria le parti reiteravano le domande già avanzate, istando nel contempo il per la riduzione immediata del contributo posto a suo carico dal CP
Presidente, all'udienza del 26.1.2023 il G.I. sentite le parti, confermava gli incarichi già conferiti ai Servizi
Sociali di Milano, dando atto che non era pervenuta la relazione della psicologa dott.ssa Per_3
e rinviava al 30.03.2023, poi per i medesimi incombenti all'udienza del 22.6.2023, alla quale
[...]
le parti, prendendo atto del deposito della relazione e del contenuto della stessa, chiedevano pronuncia sullo status con rinuncia i termini ex art.190 e la successiva assegnazione dei termini ex art 183 VI comma cpc con l'ordinanza di remissione sul ruolo della causa,
pertanto, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, e la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.06.2023, con sentenza n. 61441 pubblicata il 19/7/2023 veniva dichiarata la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. con comunicazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge, e veniva pronunciata ordinanza con la quale la causa era rimessa in istruttoria ed erano assegnati i richiesti termini ex. art. 186 VI c. cpc, nelle more del deposito delle memorie ivi previste, la Procura della Repubblica preso il Tribunale di Milano trasmetteva copia di avviso conclusioni indagini avviate nei confronti del a seguito CP
della querela sporta dalla ricorrente, depositati nei termini gli scritti istruttori, con ordinanza del 15.01.2024, il G.I. con provvedimento diffusamente dettagliato respingeva le richieste delle parti -fatta salvo l'ordine di deposito di disclosure aggiornata prima della udienza di precisazione delle conclusioni – e rimetteva le parti dinnanzi al GOT per un tentativo di conciliazione all'udienza del 16.2.2024, alla quale le parti chiedevano un rinvio per valutare una ipotesi di soluzione condivisa, il 17.5.2024 veniva emessa sentenza di condanna del per i maltrattamenti e le violenze CP
perpetrati a danno della moglie, con la quale -a seguito di patteggiamento - veniva condannato a anni 1
e mesi 8 di reclusione, con sospensione della pena subordinata alla frequentazione di percorsi di recupero, oltre che al risarcimento del danno in favore delle parti civili, all'udienza successivamente fissata del 21.6.2024 veniva reiterata la richiesta di rinvio, -con contestuale reciproca domanda delle parti di produzione documentale - in accoglimento della quale il
GOT fissava nuova udienza al 13.9.2024, in tale data, preso atto del definitivo naufragare delle trattative, il GOT dott.ssa rimetteva Per_4
il fascicolo per il prosieguo al G.I. che, con ordinanza del 19.9.2024, invitava ancora le parti a trovare una soluzione conciliativa e disponeva l'ascolto del minore per l'udienza del 6.11.2024, Per_1 quindi espletato l'incombente il G.I., non avendo le parti raggiunto alcun accordo rinviava per la precisazione delle conclusioni all'8.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con le note sostitutive di udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte, sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal G.I., che con corretta ed inappuntabile motivazione ha respinto le richieste di prova orale avanzate dalle parti.
Ciò premesso la valutazione di adeguatezza del materiale probatorio ai fini della decisione vale sia in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale, in considerazione delle relazioni dei servizi in atti e dello sviluppo del procedimento penale a carico del - sia in relazione alle domande CP
economiche. In particolare , con riferimento a queste ultime , è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare tanto sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate quanto dal contegno processuale omissivo di parte resistente, che verrà valutato ai sensi dell'art. 116 cpc.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con ciascun genitore
Con i provvedimenti provvisori ed urgenti il Presidente aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio – solo per un mero refuso anche di invece maggiorenne – salvo ulteriori e più Per_1 Per_2
incisivi approfondimenti. Il clima familiare e segnatamente della coppia genitoriale era, infatti, tale da poter fare ipotizzare l'adozione di provvedimenti diversi a seguito di una puntuale istruttoria, incompatibile con la fase presidenziale.
L'esito della stessa e gli eventi che si sono susseguiti inducono oggi il Collegio a modificare la decisione assunta e accogliere la domanda avanzata dalla ricorrente di affido esclusivo del minore. Invero le relazioni dei servizi restituiscono un quadro di conflittualità genitoriale che mal si concilia con la possibilità di dialogo e di confronto indispensabile per l'esercizio congiunto della genitorialità. Gli stessi operatori individuano in ciascuna delle parti una astratta capacità che però gli stessi non riescono ad esprimere nella interazione, tanto da suggerire dei percorsi di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare per superare gli ostacoli.
Tale strada non è, tuttavia, percorribile, essendo risultato incontrovertibilmente provato che le difficoltà esistenti nel nucleo e la totale cesura dei rapporti tra le parti è determinato dai comportamenti violenti tenuti dal nei confronti della moglie - emergenti dagli atti di causa ed accertati con la CP
sentenza di condanna citata, prodotta in atti unitamente al fascicolo con gli atti procedurali - ai quali hanno peraltro assistito i figli, e dai quali discende la situazione di rifiuto ad avere rapporti con il padre, totale da parte di particolarmente incisiva per , come pacificamente è emerso dalla sua Per_2 Per_1
audizione.
La conclamata violenza subita dalla e quella, anche assistita, perpetrata sui figli, Pt_1
impedisce, anche perché vietato dalla Convenzione di Istanbul, il ricorso alla mediazione familiare e impone al Giudice di proteggere i minori, adottando le misure idonee.
Per tale ragione il Collegio reputa che la genitore senza dubbio adeguato e che con i figli Pt_1
ha un rapporto intenso ed equilibrato, possa correttamente svolgere la funzione di affidatario esclusivo, onde poter assumere con serenità le decisioni che a lei attribuisce tale modalità di affidamento, diminuendo le occasioni di contatto e di contrasto con il marito, a tutela e protezione della sana crescita di . Per_1
Quanto ai tempi di permanenza del ragazzo con il padre, -che viene collocato in via prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica - il contrasto genitoriale in merito ma, soprattutto, il cambio di atteggiamento dei ragazzi nei confronti del genitore, cui è seguita l'interruzione completa dei rapporti con ha reso indispensabile l'audizione di . In sede di ascolto il Per_2 Per_1
ragazzo, che oggi ha 14 anni, è apparso da subito molto genuino e del tutto consapevole degli accadimenti che lo riguardano. Ha senza titubanze ed esitazioni descritto il suo rapporto con il padre, dal quale non vuole staccarsi del tutto perché comunque con lui va “abbastanza d'accordo” ma con il quale non si vede spesso “Vedo PA ogni tanto, con accordi che prendiamo noi” limitandosi a condividere poco della sua vita “ A volte mi accompagna al calcio e mi aiuta in alcune materie di studio, tra cui l'inglese… Con PA non faccio molto altro”. Ciò che però è pacificamente emerso è che non abbia più piacere Per_1 a continuare con l'attuale modalità di incontro con il padre “per i nostri accordi o mi chiama PA oppure quando mi accompagna a scuola mi dice di essere disponibile, ad esempio, nel pomeriggio e ci accordiamo…. io in realtà preferirei dei giorni già prestabiliti in modo da potermi organizzare” e che per gli agiti violenti del padre che non riesce a dimenticare non voglia assolutamente pernottare da lui, come del resto ormai da tempo avviene “da lui non ho mai dormito. Io non voglio dormire da lui, perché comunque non riesco a dimenticare le cose che sono successe nel passato e questa cosa mi mette a disagio ed un po' di angoscia”
Ciò posto, ferma restando la possibilità di diversi e più congeniali accordi tra il minore ed il padre, tuttavia preferibilmente ad impulso di e secondo i suoi desideri ed impegni, nonché la Per_1
possibilità per il padre di continuare ad accompagnare il ragazzo ogni mattino a scuola- se da entrambi desiderato - il Collegio stabilisce che il trascorra con il martedì pomeriggio di ogni CP Per_1
settimana, prelevandolo a scuola e riaccompagnandolo presso la sua abitazione la sera, dopo cena entro le 22 e a settimane alterne il sabato o la domenica per l'intera giornata, con la precisa prescrizione al padre di attivarsi per favorire l'attività sportiva – calcio – che il ragazzo segue con passione e senza pertanto interferire con le partite o gli allenamenti che devono essergli garantiti.
In considerazione della ferma volontà espressa dal ragazzo di non volere, allo stato, pernottare presso il padre, tali modalità vengono mantenute ferme anche per il periodo estivo, salvo l'eventuale allontanamento dalla città dello stesso o del nel qual caso verranno sospesi gli incontri. CP
Nelle vacanze natalizie starà con il padre ad anni alterni il 25 dicembre o il primo di Per_1
gennaio, fatta sempre salva la possibilità di diversi accordi diretti, ed analogamente a Pasqua la Domenica
o il Lunedì dell'Angelo.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano via Borsa n. 34, in comproprietà tra i coniugi, a , quale conseguenza del collocamento prevalente presso la Parte_1
madre del minore . Per_1
Le condizioni economiche
Le parti hanno assunto posizioni molto distanti anche in relazione al contributo al mantenimento dei due figli , non riuscendo ad appianare i contrasti in merito nonostante i tentativi conciliativi anche del GOT ed i numerosi rinvii chiesti dai rispettivi legali per trovare un accordo. Invero il che contro ogni evidenza ha insistito per il collocamento presso di sé di CP
, e quindi con mantenimento diretto esclusivo a suo carico a fronte di quello analogo per Per_1 Per_2
a carico della madre, si è mostrato disponibile, in mero subordine a versare alla € 400,00 (200 Pt_1
per ciascuno dei ragazzi) oltre al 50% delle spese straordinarie;
dal canto suo la ha insistito per Pt_1 una rideterminazione ad € 800,00 totali del contributo, stabilito dal presidente in € 500,00 salvo approfondimenti istruttori.
In merito si osserva quanto segue
Come già evidenziato dal Presidente nell' ordinanza del 28.4.2022, la situazione reddituale e patrimoniale della è assolutamente chiara e coerente con la documentazione esaustiva prodotta Pt_1
in atti, senza che vi si mai stata reticenza. La stessa, infatti, ha depositato con il ricorso introduttivo quanto proceduralmente richiesto ed ha adempiuto ad ogni richiesta di integrazione disposta dal Giudice.
Il suo reddito medio si attesta intorno agli € 1.600,00 netti mensili fatta eccezione per un breve periodo di cassa integrazione, coincidente con il momento pandemico.
Ben diversa la situazione del la cui estrema opacità delle condizioni economico- CP
patrimoniali - già espressamente evidenziate nell'ordinanza già citata, ed in merito alle quale era stata data precisa indicazione di approfondimento istruttorio - non è stata né superata né chiarita, proprio a causa del comportamento volutamente omissivo del resistente.
Invero, a fronte di una situazione lavorativa magmatica, che più volte l'ha visto transitare dal lavoro dipendente alla libera professione, e viceversa, sempre nel campo degli investimenti e dell'intermediazione creditizi;
in considerazione della incomprensibilità della fluttuazione degli accantonamenti bancari, ridottisi nel tempo di circa € 30.000 senza alcuna evidenza di spesa, il G.I. nel corso del giudizio ha in più occasioni richiesto il deposito della documentazione bancaria, con i relativi estratti conto, e della disclosure aggiornata.
E' però del tutto evidente che il abbia solo parzialmente adempiuto ai suoi obblighi, e CP
ciò evidentemente preferendo incorrere nelle presunzioni di cui all'art. 116 cpc, piuttosto che evidenziare la sua reale situazione reddituale e, soprattutto, l'entità dei suoi accantonamenti.
Tuttavia dalla seppur parziale documentazione in atti emerge molto più di quanto il resistente avrebbe voluto: risulta infatti in maniera inequivocabile che vi siano stati rimborsi parziali di fondi, ma di tali accantonamenti non vi è documentazione né sono mai stati indicati in disclosure;
risulta pacifica l'esistenza di almeno un altro conto corrente, quanto meno quello UNICREDIT dettagliatamente indicato dalla ricorrente, diversamente non si capirebbe dove l' abbia accreditato la NASPI di cui non vi è CP_2
traccia nei movimenti bancari depositati e che certamente viene versata esclusivamente con bonifico su conto corrente;
parimenti non si potrebbe comprendere come abbia potuto comprare la casa nella quale oggi vive, in contanti per sua stessa affermazione, se contanti ha sempre negato di avere e non ha mai dichiarato, fatta eccezione per i circa € 30.000 di cui sopra si accennava ma che certamente non potevano essere sufficienti per un investimento immobiliare.
Il ha, quindi, certamente entrate non conosciute e non conoscibili, che non appaiono CP
nelle dichiarazioni fiscali. E', tuttavia notorio che le dichiarazioni di redditi, fatta eccezione che per coloro che sono esclusivamente e totalmente lavoratori dipendenti, hanno un valore solo indiziario nella determinazione dell'assegno di mantenimento poichè non assumono in alcun modo rilievo probatorio: tali dichiarazioni hanno una funzione tipicamente fiscale e nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario non sono vincolanti per il giudice che nella sua valutazione discrezionale può far fondare il proprio convincimento su altre presunzioni e risultanze probatorie(ex pluris Cass.
N.769/2028).
Alla luce di tutte le contraddizioni, omissioni ed incongruenze evidenziate il Collegio ritiene, anche ai sensi dell'art. 116 cpc, di poter accogliere la domanda di parte ricorrente, considerati peraltro il totale carico che la ha dei figli, le loro accresciute esigenze rispetto al momento dell'ordinanza Pt_1
presidenziale e l'aggiornamento ISTAT da allora considerato.
In conclusione, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti , reali o presunte, i tempi di frequentazione padre/figli, estremamente ridotti, già tenuto conto dell'incidenza dell'assegnazione della casa coniugale sul mantenimento, si ritiene di rideterminare l'assegno mensile perequativo a carico del fissandolo definitivamente nella somma di € 800,00 CP
con decorrenza da Aprile 2025 e di porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie come indicate dalle Linee guida della Corte di appello e del Tribunale di Milano.
L'assegno unico, se percepito, verrà interamente trattenuto dalla Pt_1
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello Status e la soccombenza del CP
in ordine alle ulteriori domande di causa, le spese del giudizio quantificate come da dispositivo vengono poste interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. nato il [...] in [...] esclusiva a;
CP_3 Parte_1
2.Dispone che il minore viva prevalentemente con la madre ed abbia presso la stessa in Milano in Via
Borsa n. 34 la propria residenza anagrafica;
3. Assegna la casa coniugale, sita in Milano Via Borsa n.34, con gli arredi e le eventuali pertinenze alla ricorrente;
4.Dispone che salvo diversi e migliori accordi tra il minore ed il padre, il trascorra con CP Per_1
il martedì pomeriggio di ogni settimana, prelevandolo a scuola – o durante il periodo estivo la mattina ove lavorativamente possibile - e riaccompagnandolo presso la sua abitazione la sera, dopo cena entro le 22; a settimane alterne il sabato o la domenica per l'intera giornata;
nelle vacanze natalizie ad anni alterni il 25 dicembre o il primo di gennaio, e a Pasqua la Domenica o il Lunedì dell'Angelo; il tutto con le modalità meglio indicate in parte motiva;
5.Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento dei figli e , entro il 5 di ogni mese in via anticipata e con decorrenza Aprile 2025 , la somma di Per_2 Per_1
euro 800,00 (€ 400,00) per ciascuno oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione Aprile 2026), oltre ancora al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della
Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.
6. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, venga interamente trattenuto dalla madre affidataria.
7. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano in Controparte_1 Pt_1
€ 7.200,00, oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.Milano, 12.3.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Susanna Terni
Il Presidente
dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel.est dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 29/11/2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 24.1.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/03/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. FORTUGNO MARIA CRISTINA con studio in VIA MADONNA, 60 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. USUELLI DANIELA con studio in VIA PIAVE 44 SESTO CALENDE presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
14.12.2021
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni differente richiesta, pronunciare la separazione personale dei coniugi e in via principale nel merito: 1. respingere tutte le domande formulate dal resistente;
2. disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre per le ragioni esposte in atti;
3. Confermare Persona_1 l'assegnazione della casa coniugale con quanto l'arreda alla madre che ivi vivrà con i figli sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi;
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con il versamento mensile entro il 5 di ogni mese di almeno € 800 (€ 400 per ciascun figlio) rivalutati annualmente come per legge, ivi comprese le mensilità di dicembre 2021 gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2022 (come meglio specificato nella memoria integrativa del 10.10.22 alla quale ancora una volta si rimanda); 5. Disporre che le spese straordinarie siano a carico al 50% di ciascun genitore come da protocollo della Corte d'Appello da intendersi qui integralmente richiamato;
6. Assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse dei figli anche con riferimento alle frequentazioni del minore;
In ogni caso condannare il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese processuali, inclusi il rimborso forfettario di spese generali, l'IVA e il CPA.”
Per Controparte_1
“Voglia l''Ill.mo Tribunale adito,
- modificare i provvedimenti urgenti emessi durante la fase presidenziale stante le mutate condizioni economiche del resistente, ovvero disporre l'assegno di mantenimento a favore di entrambi i figli nella misura di € 400,00 (€ 200,00 cadauno) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito:
- preliminarmente rigettate tutte le domande avversarie e affidare il minore ad entrambi i coniugi Per_1 con collocamento prevalente dello stesso presso il padre e conseguente assegnazione Controparte_1 della casa coniugale e degli arredi ivi presenti allo stesso, per i motivi di cui in narrativa;
- disporre che la madre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio minore ogni qualvolta verrà manifestata tale volontà e indicativamente almeno 2/3 giorni a settimana e week end alterni e, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici-educativi del minore;
le festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza, con almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- in subordine disporre che i genitori si occupino direttamente in modo autonomo ed esclusivo al mantenimento del figlio collocato presso di sé, ovvero presso il padre e , maggiorenne, ma Per_1 Per_2 non economicamente indipendente, presso la madre, così sostenendo nell'interesse della prole ogni spesa sia di natura ordinaria che straordinaria;
Con vittoria di spese e compensi”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
lMILANO in data 18/03/2000, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, atto n. 26, Parte II, Serie A, anno 2000, dal matrimonio nascevano due figli, il 08.05.2002 oggi maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente e , il 01.02.2011, Per_1
con ricorso depositato in data 29.11.2021 chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1
separazione personale dal marito, con affido condiviso del figlio e prevalente collocamento Per_1
presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare, la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio secondo uno schema dettagliatamente proposto e un contributo di mantenimento paterno per entrambi i figli, di euro 800,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie,
a sostegno della domanda narrava che il matrimonio era entrato in crisi nel luglio del 2020, quando il marito aveva lasciato la casa coniugale per un periodo di riflessione al termine del quale la famiglia partiva per vacanze estive nell'intento dei coniugi di recuperare il rapporto, tuttavia ormai definitivamente compromesso sicché al rientro essi decidevano di separarsi continuando tuttavia la coabitazione;
evidenziava che,, da quel momento il marito non contribuiva più al mantenimento della figlia né alle necessità familiari, disinteressandosi completamente dei figli;
allegava, in Per_2
particolare, che la figlia seppur maggiorenne, non era economicamente indipendente e che aveva Per_2 importanti problemi di salute (anoressia) per i quali era in cura presso l'Ospedale San Luca di Milano, e che le sue sedute e visite specialistiche non erano a carico del SSN ma della famiglia, con comparsa del 24.4.2022 si costituiva , aderendo alla domanda di separazione Controparte_1
ma nel contempo contestando la ricostruzione fornita dalla moglie, tanto con riguardo alla propria presenza e collaborazione nell'interesse della famiglia, quanto del proprio rapporto con il figlio , Per_1
in ragione del quale si opponeva alle richieste inerenti al collocamento prevalente ed ai tempi di permanenza chiesti dalla ricorrente, chiedendo, al contrari,o di essere indicato quale genitore collocatario del minore del cui mantenimento ordinario si sarebbe occupato integralmente, prevedendosi nel contempo che a ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e che aveva deciso Per_2
di restare con la madre, provvedesse in maniera diretta ed esclusiva quest'ultima, all'udienza presidenziale tenutasi in data in data 26.04.2022, il Presidente f.f., fallito il tentativo di conciliazione, sentite liberamente le parti le autorizzava a vivere separate e si riservava sui provvedimenti provvisori ed urgenti, poi con ordinanza del 28.4.2022, viste le risultanze di causa – e segnatamente anche la denuncia querela sporta dalla ricorrente contro il marito e depositata in udienza- valutate le situazioni personali dei figli e le evidenze dei rapporti con il padre, analizzate dettagliatamente le condizioni economiche delle parti, così disponeva:
“1) Affida i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2 Persona_1
collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Milano, Via Mario Borsa n. 34;
2) Assegna la casa coniugale a affinché la stessa vi abiti con i figli;
Parte_1
3) Dispone che lascia la casa coniugale asportando i propri effetti personali entro la Controparte_1
data del 31.5.2022;
4) potrà tenere con sé il figlio – salvo migliori accordi fra le parti -: CP Persona_1
nelle settimane che terminano con il week end di competenza della madre un pomeriggio da concordarsi tra i genitori, ed in mancanza di accordo il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alla mattina riaccompagnandola a scuola;
a week end alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.30; durante le vacanze estive per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie per un periodo di sette giorni che comprenda la Vigilia di Natale o il giorno di Natale ad anni alterni con la madre;
le vacanze pasquali ed gli ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica ad anni alterni con la madre.
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli versando a Controparte_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza giugno 2022, la somma di euro Pt_1
500,00, oltre rivalutazione monetaria istat, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida della Corte di Appello e del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017 secondo il seguente schema(…)
6) Incarica i Servizi Sociali di Milano di provvedere alla immediata presa in carico del nucleo familiare
e di svolgere un'indagine psicosociale facendo pervenire una relazione: 1) sulle condizioni psicofisiche dei genitori nell'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
2) sulle condizioni psicofisiche dei figli minori e sulla qualità della relazione tra i minori e ciascun genitore;
3) sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, sui più adeguati tempi di permanenza dei minori con entrambi i genitori e sugli interventi eventualmente necessari, segnalando con urgenza a questa AG gravi situazioni di pregiudizio per i minori.
7) Delega i Servizi Sociali di Milano di intervenire, nell'esclusivo interesse del figlio minore, sulla regolamentazione delle frequentazioni fra il figlio minore ed il padre;
8) Dispone che i Servizi Sociali di Milano inviino a questo Giudice una relazione sull'attività espletata entro la data del 7.11.2022, comunicando immediatamente a questa autorità giudiziaria situazioni di pregiudizio per il minore” quindi nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione il
17.11.2022 – poi su istanza di differimento da parte dei servizi sociali al 26.1.2023 - concedendo termine alle parti per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata dal PM in data 06.05.202, con gli atti di costituzione nella fase istruttoria le parti reiteravano le domande già avanzate, istando nel contempo il per la riduzione immediata del contributo posto a suo carico dal CP
Presidente, all'udienza del 26.1.2023 il G.I. sentite le parti, confermava gli incarichi già conferiti ai Servizi
Sociali di Milano, dando atto che non era pervenuta la relazione della psicologa dott.ssa Per_3
e rinviava al 30.03.2023, poi per i medesimi incombenti all'udienza del 22.6.2023, alla quale
[...]
le parti, prendendo atto del deposito della relazione e del contenuto della stessa, chiedevano pronuncia sullo status con rinuncia i termini ex art.190 e la successiva assegnazione dei termini ex art 183 VI comma cpc con l'ordinanza di remissione sul ruolo della causa,
pertanto, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, e la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.06.2023, con sentenza n. 61441 pubblicata il 19/7/2023 veniva dichiarata la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. con comunicazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge, e veniva pronunciata ordinanza con la quale la causa era rimessa in istruttoria ed erano assegnati i richiesti termini ex. art. 186 VI c. cpc, nelle more del deposito delle memorie ivi previste, la Procura della Repubblica preso il Tribunale di Milano trasmetteva copia di avviso conclusioni indagini avviate nei confronti del a seguito CP
della querela sporta dalla ricorrente, depositati nei termini gli scritti istruttori, con ordinanza del 15.01.2024, il G.I. con provvedimento diffusamente dettagliato respingeva le richieste delle parti -fatta salvo l'ordine di deposito di disclosure aggiornata prima della udienza di precisazione delle conclusioni – e rimetteva le parti dinnanzi al GOT per un tentativo di conciliazione all'udienza del 16.2.2024, alla quale le parti chiedevano un rinvio per valutare una ipotesi di soluzione condivisa, il 17.5.2024 veniva emessa sentenza di condanna del per i maltrattamenti e le violenze CP
perpetrati a danno della moglie, con la quale -a seguito di patteggiamento - veniva condannato a anni 1
e mesi 8 di reclusione, con sospensione della pena subordinata alla frequentazione di percorsi di recupero, oltre che al risarcimento del danno in favore delle parti civili, all'udienza successivamente fissata del 21.6.2024 veniva reiterata la richiesta di rinvio, -con contestuale reciproca domanda delle parti di produzione documentale - in accoglimento della quale il
GOT fissava nuova udienza al 13.9.2024, in tale data, preso atto del definitivo naufragare delle trattative, il GOT dott.ssa rimetteva Per_4
il fascicolo per il prosieguo al G.I. che, con ordinanza del 19.9.2024, invitava ancora le parti a trovare una soluzione conciliativa e disponeva l'ascolto del minore per l'udienza del 6.11.2024, Per_1 quindi espletato l'incombente il G.I., non avendo le parti raggiunto alcun accordo rinviava per la precisazione delle conclusioni all'8.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con le note sostitutive di udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte, sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal G.I., che con corretta ed inappuntabile motivazione ha respinto le richieste di prova orale avanzate dalle parti.
Ciò premesso la valutazione di adeguatezza del materiale probatorio ai fini della decisione vale sia in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale, in considerazione delle relazioni dei servizi in atti e dello sviluppo del procedimento penale a carico del - sia in relazione alle domande CP
economiche. In particolare , con riferimento a queste ultime , è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare tanto sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate quanto dal contegno processuale omissivo di parte resistente, che verrà valutato ai sensi dell'art. 116 cpc.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con ciascun genitore
Con i provvedimenti provvisori ed urgenti il Presidente aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio – solo per un mero refuso anche di invece maggiorenne – salvo ulteriori e più Per_1 Per_2
incisivi approfondimenti. Il clima familiare e segnatamente della coppia genitoriale era, infatti, tale da poter fare ipotizzare l'adozione di provvedimenti diversi a seguito di una puntuale istruttoria, incompatibile con la fase presidenziale.
L'esito della stessa e gli eventi che si sono susseguiti inducono oggi il Collegio a modificare la decisione assunta e accogliere la domanda avanzata dalla ricorrente di affido esclusivo del minore. Invero le relazioni dei servizi restituiscono un quadro di conflittualità genitoriale che mal si concilia con la possibilità di dialogo e di confronto indispensabile per l'esercizio congiunto della genitorialità. Gli stessi operatori individuano in ciascuna delle parti una astratta capacità che però gli stessi non riescono ad esprimere nella interazione, tanto da suggerire dei percorsi di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare per superare gli ostacoli.
Tale strada non è, tuttavia, percorribile, essendo risultato incontrovertibilmente provato che le difficoltà esistenti nel nucleo e la totale cesura dei rapporti tra le parti è determinato dai comportamenti violenti tenuti dal nei confronti della moglie - emergenti dagli atti di causa ed accertati con la CP
sentenza di condanna citata, prodotta in atti unitamente al fascicolo con gli atti procedurali - ai quali hanno peraltro assistito i figli, e dai quali discende la situazione di rifiuto ad avere rapporti con il padre, totale da parte di particolarmente incisiva per , come pacificamente è emerso dalla sua Per_2 Per_1
audizione.
La conclamata violenza subita dalla e quella, anche assistita, perpetrata sui figli, Pt_1
impedisce, anche perché vietato dalla Convenzione di Istanbul, il ricorso alla mediazione familiare e impone al Giudice di proteggere i minori, adottando le misure idonee.
Per tale ragione il Collegio reputa che la genitore senza dubbio adeguato e che con i figli Pt_1
ha un rapporto intenso ed equilibrato, possa correttamente svolgere la funzione di affidatario esclusivo, onde poter assumere con serenità le decisioni che a lei attribuisce tale modalità di affidamento, diminuendo le occasioni di contatto e di contrasto con il marito, a tutela e protezione della sana crescita di . Per_1
Quanto ai tempi di permanenza del ragazzo con il padre, -che viene collocato in via prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica - il contrasto genitoriale in merito ma, soprattutto, il cambio di atteggiamento dei ragazzi nei confronti del genitore, cui è seguita l'interruzione completa dei rapporti con ha reso indispensabile l'audizione di . In sede di ascolto il Per_2 Per_1
ragazzo, che oggi ha 14 anni, è apparso da subito molto genuino e del tutto consapevole degli accadimenti che lo riguardano. Ha senza titubanze ed esitazioni descritto il suo rapporto con il padre, dal quale non vuole staccarsi del tutto perché comunque con lui va “abbastanza d'accordo” ma con il quale non si vede spesso “Vedo PA ogni tanto, con accordi che prendiamo noi” limitandosi a condividere poco della sua vita “ A volte mi accompagna al calcio e mi aiuta in alcune materie di studio, tra cui l'inglese… Con PA non faccio molto altro”. Ciò che però è pacificamente emerso è che non abbia più piacere Per_1 a continuare con l'attuale modalità di incontro con il padre “per i nostri accordi o mi chiama PA oppure quando mi accompagna a scuola mi dice di essere disponibile, ad esempio, nel pomeriggio e ci accordiamo…. io in realtà preferirei dei giorni già prestabiliti in modo da potermi organizzare” e che per gli agiti violenti del padre che non riesce a dimenticare non voglia assolutamente pernottare da lui, come del resto ormai da tempo avviene “da lui non ho mai dormito. Io non voglio dormire da lui, perché comunque non riesco a dimenticare le cose che sono successe nel passato e questa cosa mi mette a disagio ed un po' di angoscia”
Ciò posto, ferma restando la possibilità di diversi e più congeniali accordi tra il minore ed il padre, tuttavia preferibilmente ad impulso di e secondo i suoi desideri ed impegni, nonché la Per_1
possibilità per il padre di continuare ad accompagnare il ragazzo ogni mattino a scuola- se da entrambi desiderato - il Collegio stabilisce che il trascorra con il martedì pomeriggio di ogni CP Per_1
settimana, prelevandolo a scuola e riaccompagnandolo presso la sua abitazione la sera, dopo cena entro le 22 e a settimane alterne il sabato o la domenica per l'intera giornata, con la precisa prescrizione al padre di attivarsi per favorire l'attività sportiva – calcio – che il ragazzo segue con passione e senza pertanto interferire con le partite o gli allenamenti che devono essergli garantiti.
In considerazione della ferma volontà espressa dal ragazzo di non volere, allo stato, pernottare presso il padre, tali modalità vengono mantenute ferme anche per il periodo estivo, salvo l'eventuale allontanamento dalla città dello stesso o del nel qual caso verranno sospesi gli incontri. CP
Nelle vacanze natalizie starà con il padre ad anni alterni il 25 dicembre o il primo di Per_1
gennaio, fatta sempre salva la possibilità di diversi accordi diretti, ed analogamente a Pasqua la Domenica
o il Lunedì dell'Angelo.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano via Borsa n. 34, in comproprietà tra i coniugi, a , quale conseguenza del collocamento prevalente presso la Parte_1
madre del minore . Per_1
Le condizioni economiche
Le parti hanno assunto posizioni molto distanti anche in relazione al contributo al mantenimento dei due figli , non riuscendo ad appianare i contrasti in merito nonostante i tentativi conciliativi anche del GOT ed i numerosi rinvii chiesti dai rispettivi legali per trovare un accordo. Invero il che contro ogni evidenza ha insistito per il collocamento presso di sé di CP
, e quindi con mantenimento diretto esclusivo a suo carico a fronte di quello analogo per Per_1 Per_2
a carico della madre, si è mostrato disponibile, in mero subordine a versare alla € 400,00 (200 Pt_1
per ciascuno dei ragazzi) oltre al 50% delle spese straordinarie;
dal canto suo la ha insistito per Pt_1 una rideterminazione ad € 800,00 totali del contributo, stabilito dal presidente in € 500,00 salvo approfondimenti istruttori.
In merito si osserva quanto segue
Come già evidenziato dal Presidente nell' ordinanza del 28.4.2022, la situazione reddituale e patrimoniale della è assolutamente chiara e coerente con la documentazione esaustiva prodotta Pt_1
in atti, senza che vi si mai stata reticenza. La stessa, infatti, ha depositato con il ricorso introduttivo quanto proceduralmente richiesto ed ha adempiuto ad ogni richiesta di integrazione disposta dal Giudice.
Il suo reddito medio si attesta intorno agli € 1.600,00 netti mensili fatta eccezione per un breve periodo di cassa integrazione, coincidente con il momento pandemico.
Ben diversa la situazione del la cui estrema opacità delle condizioni economico- CP
patrimoniali - già espressamente evidenziate nell'ordinanza già citata, ed in merito alle quale era stata data precisa indicazione di approfondimento istruttorio - non è stata né superata né chiarita, proprio a causa del comportamento volutamente omissivo del resistente.
Invero, a fronte di una situazione lavorativa magmatica, che più volte l'ha visto transitare dal lavoro dipendente alla libera professione, e viceversa, sempre nel campo degli investimenti e dell'intermediazione creditizi;
in considerazione della incomprensibilità della fluttuazione degli accantonamenti bancari, ridottisi nel tempo di circa € 30.000 senza alcuna evidenza di spesa, il G.I. nel corso del giudizio ha in più occasioni richiesto il deposito della documentazione bancaria, con i relativi estratti conto, e della disclosure aggiornata.
E' però del tutto evidente che il abbia solo parzialmente adempiuto ai suoi obblighi, e CP
ciò evidentemente preferendo incorrere nelle presunzioni di cui all'art. 116 cpc, piuttosto che evidenziare la sua reale situazione reddituale e, soprattutto, l'entità dei suoi accantonamenti.
Tuttavia dalla seppur parziale documentazione in atti emerge molto più di quanto il resistente avrebbe voluto: risulta infatti in maniera inequivocabile che vi siano stati rimborsi parziali di fondi, ma di tali accantonamenti non vi è documentazione né sono mai stati indicati in disclosure;
risulta pacifica l'esistenza di almeno un altro conto corrente, quanto meno quello UNICREDIT dettagliatamente indicato dalla ricorrente, diversamente non si capirebbe dove l' abbia accreditato la NASPI di cui non vi è CP_2
traccia nei movimenti bancari depositati e che certamente viene versata esclusivamente con bonifico su conto corrente;
parimenti non si potrebbe comprendere come abbia potuto comprare la casa nella quale oggi vive, in contanti per sua stessa affermazione, se contanti ha sempre negato di avere e non ha mai dichiarato, fatta eccezione per i circa € 30.000 di cui sopra si accennava ma che certamente non potevano essere sufficienti per un investimento immobiliare.
Il ha, quindi, certamente entrate non conosciute e non conoscibili, che non appaiono CP
nelle dichiarazioni fiscali. E', tuttavia notorio che le dichiarazioni di redditi, fatta eccezione che per coloro che sono esclusivamente e totalmente lavoratori dipendenti, hanno un valore solo indiziario nella determinazione dell'assegno di mantenimento poichè non assumono in alcun modo rilievo probatorio: tali dichiarazioni hanno una funzione tipicamente fiscale e nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario non sono vincolanti per il giudice che nella sua valutazione discrezionale può far fondare il proprio convincimento su altre presunzioni e risultanze probatorie(ex pluris Cass.
N.769/2028).
Alla luce di tutte le contraddizioni, omissioni ed incongruenze evidenziate il Collegio ritiene, anche ai sensi dell'art. 116 cpc, di poter accogliere la domanda di parte ricorrente, considerati peraltro il totale carico che la ha dei figli, le loro accresciute esigenze rispetto al momento dell'ordinanza Pt_1
presidenziale e l'aggiornamento ISTAT da allora considerato.
In conclusione, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti , reali o presunte, i tempi di frequentazione padre/figli, estremamente ridotti, già tenuto conto dell'incidenza dell'assegnazione della casa coniugale sul mantenimento, si ritiene di rideterminare l'assegno mensile perequativo a carico del fissandolo definitivamente nella somma di € 800,00 CP
con decorrenza da Aprile 2025 e di porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie come indicate dalle Linee guida della Corte di appello e del Tribunale di Milano.
L'assegno unico, se percepito, verrà interamente trattenuto dalla Pt_1
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello Status e la soccombenza del CP
in ordine alle ulteriori domande di causa, le spese del giudizio quantificate come da dispositivo vengono poste interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. nato il [...] in [...] esclusiva a;
CP_3 Parte_1
2.Dispone che il minore viva prevalentemente con la madre ed abbia presso la stessa in Milano in Via
Borsa n. 34 la propria residenza anagrafica;
3. Assegna la casa coniugale, sita in Milano Via Borsa n.34, con gli arredi e le eventuali pertinenze alla ricorrente;
4.Dispone che salvo diversi e migliori accordi tra il minore ed il padre, il trascorra con CP Per_1
il martedì pomeriggio di ogni settimana, prelevandolo a scuola – o durante il periodo estivo la mattina ove lavorativamente possibile - e riaccompagnandolo presso la sua abitazione la sera, dopo cena entro le 22; a settimane alterne il sabato o la domenica per l'intera giornata;
nelle vacanze natalizie ad anni alterni il 25 dicembre o il primo di gennaio, e a Pasqua la Domenica o il Lunedì dell'Angelo; il tutto con le modalità meglio indicate in parte motiva;
5.Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento dei figli e , entro il 5 di ogni mese in via anticipata e con decorrenza Aprile 2025 , la somma di Per_2 Per_1
euro 800,00 (€ 400,00) per ciascuno oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione Aprile 2026), oltre ancora al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della
Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.
6. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, venga interamente trattenuto dalla madre affidataria.
7. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano in Controparte_1 Pt_1
€ 7.200,00, oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.Milano, 12.3.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Susanna Terni
Il Presidente
dott. Anna Cattaneo