Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 113/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO (Verbale di udienza di comparizione delle parti)
Il giorno ventisette del mese di maggio dell'anno duemilaventicinque, dinanzi il Presi- dente del Tribunale Francesco Oddi, alle ore 12,00 viene chiamata la causa fra
[...]
e , in persona del ministro p.t. con sede in Roma alla Parte_1 Controparte_1
Via Arenula n. 70, iscritta al R.G. n. 113 dell'anno 2025.
Sono comparsi:
- per l'Avv. Nicoletta Lelli, come da delega in atti;
Parte_1
- nessuno per il resistente , regolarmente costituito. Controparte_1
L'Avv. Lelli discute la causa riportandosi al proprio ricorso e alla documentazione de- positata telematicamente il 26 maggio 2025. Chiede l'accoglimento del ricorso richia- mandone tutte le argomentazioni.
L'Avv. Lelli rinuncia alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Presidente
decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. Francesco Oddi, all'udienza del 27 maggio 2025, dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 113 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Civita AN (Vt) alla Parte_1
Via Giuseppe Garibaldi n. 11 presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Lelli, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
– ricorrente – E
, in persona del Ministro pro tempore, elettiva- Controparte_1 mente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
– resistente –
avente per oggetto: opposizione a revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e al conseguente diniego di liquidazione del compenso in favore del Difensore.
CONCLUSIONI: all'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e concluso come da verbale.
RITENUTO IN FATTO
- che con procedimento semplificato ex art. 281-decies c.p.c. il sig.
[...]
ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 Parte_1
del 2002, al decreto emesso dal Tribunale di Viterbo in data 30.12.2024, che aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato – provvisoria- mente accordatogli in data 14.6.2021 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Viterbo in relazione al procedimento di divisione ereditaria, iscritto al
R.G. n. 2729/2020 e poi definito in forma conciliativa, avviato nei suoi con- fronti dalla coerede – e respinto la domanda del suo difen- Parte_2
sore, avv. Nicoletta Lelli, di liquidazione del compenso per l'opera profes- sionale svolta;
- che il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della revoca con unico motivo, ar- ticolato nei seguenti passaggi:
pag. 2 di 8 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
(a) l'istanza di ammissione al patrocinio, presentata nel 2021 era accom- pagnata dall' di quell'anno, rilasciato dall'INPS, che attestava un red- CP_2
dito di 4.734,40 euro derivante dalla percezione del cd. reddito di cittadi- nanza, beneficio cui era stato ammesso dal 2019;
(b) l'ISEE rilasciato dall'INPS per l'anno 2024 attesta un reddito di
9.492,40 euro e viene prodotto nel presente giudizio in sostituzione di quello depositato con l'istanza di sollecito di liquidazione dei compensi professionali, che erroneamente considerava i beni assegnati nel giudizio divisorio ad altri coeredi, ma non quelli assegnati al ricorrente;
(c) nel revocare il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice aveva considerato, sulla scorta della valutazione del c.t.u., che i beni assegnati al ricorrente avevano un valore pari a 75.000,00 euro, senza accorgersi che quello è il valore commerciale e non quello catastale, rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio de quo;
in ogni caso, come da stima prodotta, i beni avrebbero un valore ben inferiore, pari a
21.994,56 euro;
- che il ricorrente ha pertanto chiesto di revocare il provvedimento impu- gnato, di essere conseguentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza (26.5.2021) e di “ri- conoscere la rimborsabilità a spese dello Stato anche delle spese del presente ricorso … da quantificare con separata nota di riservato deposito”;
- che il Ministero della giustizia ha contestato la fondatezza della domanda osservando, da un lato, che le attestazioni ISEE non sono idonee a documen- tare il reddito ai fini dell'ammissione al beneficio a spese dello Stato perché considerano indicatori diversi da quelli impiegati ai fini fiscali (occorre infatti produrre le dichiarazioni dei redditi) e, dall'altro, che l'attestazione ISEE rel- ativa all'anno 2024 indica una situazione patrimoniale di 32.000 euro e un reddito di 12.000 euro: dati che – pur non rispecchiando la situazione pag. 3 di 8 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
reddituale del ricorrente – lasciano ragionevolmente ritenere l'insussistenza dei requisiti per fruire del beneficio di cui si discute;
- che il ricorrente, autorizzato a produrre documentazione inerente la sua situazione reddituale, ha depositato la certificazione unica relativa agli anni
2023 e 2024;
- che la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito illustrate;
- che nel giudizio di divisione il ricorrente ha inteso dimostrare il requisito reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato mediante la produzione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al d.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, sia in sede di istanza di ammissione
(proposta il 26.5.2021 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo: all.
3 al ricorso), sia in occasione della (rinnovata) richiesta del 6.12.2024 al giu- dice di liquidazione degli onorari professionali (all. 10 ibidem);
- che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e del manten- imento di tale beneficio l'ISEE non è affatto idoneo a dimostrare il necessario requisito del possesso di un reddito inferiore ai limiti di legge;
- che, infatti, l'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 30.5.2022, n. 115 stabilisce che l'istanza di ammissione contiene – a pena di inammissibilità – una dichi- arazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato “attestante la sus- sistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato se- condo le modalità indicate nell'art. 76”; il comma 1 di quest'ultima norma, a sua volta, prevede che il reddito del richiedente da valutare ai fini dell'am- missione al patrocinio a spese dello Stato sia quello “imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione”;
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- che l'ISEE non può essere considerato un equipollente della dichiarazione dei redditi, sia perché nessuna norma del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede ciò, neppure implicitamente, sia perché esso – secondo quanto dispone il d.P.C.M. n. 159 del 2013 – è il frutto di complessi calcoli che tengono conto di plurimi fattori estranei al reddito in sé: invero l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate (art. 2, comma 1) calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rap- porto tra l'indicatore della situazione reddituale (ISE) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare (art. 2, comma 2); a sua volta l'ISE è la somma dell'indicatore della somma reddituale e del venti per cento della situazione patrimoniale (art. 2, comma 3), rispettivamente calcolati in base ai redditi, alle spese e alle franchi- gie di ciascun componente o del nucleo familiare (art. 4) e al patrimonio im- mobiliare e mobiliare di ciascun componente del nucleo familiare (art. 5);
- che, dunque, già il C.O.A. di Viterbo avrebbe dovuto dichiarare inammis- sibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non essere stato documentato il reddito complessivo del richiedente, sicché corretta- mente il giudice del giudizio divisorio, decidendo sulla richiesta di liquida- zione degli onorari del Difensore, ha revocato il provvedimento di ammis- sione sul rilievo della “inidoneità della documentazione a corredo dell'istanza di ammissione essendo il modello Isee, invero non indicato nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ove viene richiesta invece l'indicazione del reddito imponibile nell'accezione ampia più volte chiarita dalla giurispru- denza di legittimità, uno strumento indicatore della situazione economica equivalente, che tiene conto di aspetti diversi e ulteriori rispetto alle dichiara- zioni dei redditi imponibili, quali anche le caratteristiche del nucleo familiare
(per numerosità e tipologia) non risultando dunque il dato numerico ivi pag. 5 di 8 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
indicato scevro da detti ulteriori indici ma anzi risentendo degli stessi in via proporzionale decrescente”;
- che non è utile a superare la conclusione del giudice a quo, ribadita in questa sede per le ragioni innanzi illustrate, il precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (Cass. 23.6.2023, n. 18034), secondo cui il giudice dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 d. lgs. n. 150 del
2011 deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedi- mento e non può ritenere tardiva la produzione di atti e documenti o preclusa l'allegazione, da parte dell'interessato, delle informazioni necessarie ai fini della decisione, confermando la revoca dell'ammissione per difetto di prova della permanente sussistenza dei presupposti: la fattispecie esaminata in quella pronuncia era caratterizzata dalla (asserita) mancata prova della per- manenza, nel corso del giudizio, delle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inizialmente dimostrate, mentre nel presente giudizio per un verso viene in rilievo la mancanza di documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito reddituale per essere ammesso al beneficio e per altro verso la produzione documentale operata in questa sede dal ricorrente non vale a colmare la lacuna probatoria circa quel requisito, atteso che essa riguarda le annualità 2023 e 2024 (e, peraltro, non sembra contenere alcuna indicazione sui redditi generati dai beni pervenuti al ricorrente per effetto della divisione ereditaria);
- che è superflua ogni considerazione del ricorrente circa il valore probatorio dei dati emergenti dall'ISEE, sia quello del 2021 sia quello del 2024, e circa il valore – di mercato o reddituale – dei beni ereditari a lui assegnati all'esito del giudizio divisorio, posto che la ratio decidendi del presente giudizio è
l'assenza di idonea prova del requisito reddituale per l'ammissione al patro- cinio a spese dello Stato, dapprima, e per il mantenimento del beneficio, successivamente;
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- che con riguardo a quest'ultimo aspetto, come appena rilevato, le certifica- zioni uniche prodotte nel corso del presente giudizio recano soltanto i redditi da lavoro, mentre è circostanza pacifica che lo è titolare anche di Parte_1
beni immobili, il cui valore reddituale non è stato in alcun modo quantificato
(la stima del geom. cui il ricorrente fa riferimento nell'atto Persona_1
introduttivo del presente giudizio, indica un valore di poco meno di 22.000 euro determinato automaticamente a mezzo delle rendite catastali);
- che la domanda di “riconoscere la rimborsabilità a spese dello Stato anche delle spese del presente ricorso” va respinta, in quanto il difetto di una idonea prova del requisito reddituale per l'ammissione nel giudizio di divisione esplica i suoi effetti anche nel presente giudizio di opposizione, atteso che
“l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del pro- cesso e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse” (art. 75, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002);
- che il ricorrente va condannato alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in com- posizione monocratica così provvede:
(a) respinge il ricorso proposto da nei confronti del Mi- Parte_1
nistero della giustizia contro il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto del 30.12.2024 nel pro- cedimento iscritto al R.G. n. 2729/2020;
(b) condanna il ricorrente a rifondere al le spese pro- Controparte_1
cessuali, che liquida in € 1.696,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio ed €
777,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfettario delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2025.
pag. 7 di 8 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
IL PRESIDENTE
(Francesco Oddi)
Verbale chiuso alle ore 18,00.
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