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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.693/2024
promossa da elettivamente domiciliata in Cesena (FC) Viale G. Parte_1 Carducci n. 107, presso lo studio dell'avv. Umberto Calzolari, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 622 c.p.p.
- Attrice in riassunzione –
Contro
e , entrambi elettivamente domiciliati CP_1 P_ in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 44, presso lo studio dell'avv. Sergio Bianchi, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta del presente grado di giudizio
- Convenuti in riassunzione –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto il giudizio, dinanzi a questa Corte Parte_1 di Appello, quale giudice civile competente per valore a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassa- zione, sezione quinta penale, con sentenza n. 3430/2024. Con detto atto l'attrice ha chiesto la condanna di e , in solido tra loro, al CP_1 P_ risarcimento dei danni psico-fisici per le lesioni subite a seguito di un evento per il quale, in data
01.08.2011, aveva inoltrato denuncia penale nei confronti dei convenuti, cui aveva fatto seguito un pro- cedimento penale che, dopo i due gradi di giudizio di merito, era stato definito con la citata sentenza della
Cassazione. Più in dettaglio, l'attrice ha descritto l'episodio oggetto del presente giudizio, il contesto nel quale è av- venuto e ha riportato il contenuto dell'intero processo penale: a) quello di I grado, definito con sentenza del Tribunale di Forlì n.585/2016 di assoluzione degli imputati (convenuti in questa sede), per “insussistenza del fatto” alla luce di “un quadro estremamente incerto…”; b) quello di II grado, definito dalla Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 4876/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, ha dichiarato la responsabilità degli imputati CP_1
e , limitatamente agli effetti civili e li ha condannati al risarcimento dei danni cagionati a P_
. Parte_1
La Corte ha ritenuto di poter riformare detta sentenza, senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria di- battimentale ex art. 603 c.p.p., in quanto la pronuncia di assoluzione da parte del Tribunale era dipesa non
1 tanto da un giudizio di inattendibilità della persona offesa, quanto dalla pretermissione dei contributi di- chiarativi di altri testimoni;
c) quello di legittimità, definito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3420/2024, che ha ritenuto che, la diversa valutazione in ordine alla attendibilità della prova dichiarativa, finalizzata al ribaltamento asso- lutorio di primo grado, imponeva al Giudice dell'impugnazione la rinnovazione del relativo esame, la cui omissione aveva determinato il ravvisato vizio della sentenza. Sulla scorta di tali considerazioni, la sentenza impugnata è stata annullata per un nuovo giudizio sulle statuizioni civili, con rinvio dinanzi alla Corte d'Appello civile competente per valore, ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
Conclude quindi chiedendo, previa nomina di un CTU medico-legale, la condanna degli appellati al risar- cimento del danno e la refusione delle spese dei tre gradi di giudizio.
e si sono ritualmente costituiti nel presente giudizio, con comparsa di costi- CP_1 P_ tuzione con la quale hanno chiesto il rigetto della domanda.
Più in dettaglio, hanno dedotto che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello con la motivazione che non si era provveduto, in detta sede, al dovuto rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, in quanto il giudice del gravame si era limitato ad una mera rivalutazione delle prove assunte in primo grado. Sostengono quindi che, nel presente giudizio di rinvio, si deve tenere conto dei risultati istruttori espletati dinanzi al Tribunale, considerato che, solo in questo primo grado, sono state raccolte le prove testimoniali nel pieno contraddittorio tra le parti.
Osservano che l'appellante si è limitata a riprodurre passi delle trascrizioni delle testimonianze rese da- vanti al Tribunale Penale di Forlì, al fine di addivenire a una compiacente valutazione alla propria tesi, omettendo, ovviamente, qualsiasi argomento a sé sfavorevole.
Richiamano la motivazione della sentenza del Tribunale di Forlì, laddove il Tribunale spiega le ragioni sulla base delle quali è addivenuto a una pronuncia di assoluzione nei confronti degli appellati. Evidenziano che tale valutazione non è stata oggetto di alcun confronto attraverso l'utilizzo della rinno- vazione di istruttoria, ovvero attraverso ogni altro strumento argomentativo disponibile e che l'appellante si è limitata a dare la propria personale lettura, a lei favorevole, delle prove raccolte dinanzi al Tribunale penale. Rilevano che la quale appellante in riassunzione, aveva l'onere di introdurre, nella sede civile, i Pt_1 mezzi di prova a sostegno della domanda.
Il mancato assolvimento di tale onere è significativo sotto un duplice profilo, processuale e sostanziale. L'onere della prova doveva essere assolto per consentire al giudice civile di verificare la fondatezza della domanda e l'effettivo svolgimento dei fatti. Osservano che l'omessa indicazione dei mezzi di prova ha comportato che la Corte di Appello adita non può verificare la fondatezza delle ragioni dell'appellante (né tale mancanza potrà essere sanata d'ufficio) e ha altresì impedito, agli odierni appellati, di svolgere repliche o indicare mezzi di prova a confutazione. Si oppongono quindi alla richiesta istruttoria di CTU, stante la mancata prova e richiesta di prova dei fatti che ne costituiscono fondamento ontologico.
Concludono quindi per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado.
Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14.01.2025, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3420/2024, ha ritenuto (pag.6) che: “La diversa valutazione in
2 ordine alla attendibilità della prova dichiarativa, finalizzata al ribaltamento assolutorio di primo grado, imponeva al Giudice dell'impugnazione la rinnovazione del relativo esame, la cui omissione determina il ravvisato vizio della sentenza”. Sulla scorta di tali considerazioni, la sentenza impugnata è stata annullata per un nuovo giudizio sulle statuizioni civili, con rinvio dinanzi alla Corte d'Appello civile competente per valore, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. Ebbene, la quale attrice in riassunzione, aveva l'onere di introdurre, in questa sede civile, i mezzi di Pt_1 prova a sostegno della domanda o comunque di chiederne la rinnovazione, al fine di verificarne la fonda- tezza e l'effettivo svolgimento dei fatti, mentre si è invece limitata a riprodurre alcuni passi delle trascri- zioni delle testimonianze rese davanti al Tribunale Penale di Forlì, proponendone una valutazione a suo esclusivo favore, che, in realtà, non trova riscontro in detta sentenza. Più in dettaglio il Tribunale di Forlì, ha motivato la sentenza di assoluzione degli imputati (odierni con- venuti), nei seguenti termini.
“Né, i numerosi testi indotti dalle parti possono ritenersi utili ad una più oggettiva ricostruzione dei fatti. I testi e infatti, sanitari che hanno redatto le certificazioni in atti nei Tes_1 Tes_2 Tes_3 confronti della , nulla sono stati in gradi di riferire in più rispetto a quanto refertato. Parte_1
La teste , vicina di casa della famiglia non era presente ai fatti ed è intervenuta su Testimone_4 Pt_1 richiesta di solo dopo il fatto. La stessa peraltro ha solo confermato di avere sentito delle Parte_1 grida e di avere cercato di occuparsi del minore in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.
Il teste di P.G. , intervenuto su richiesta della famiglia ha riferito di avere rinvenuto Testimone_5 Pt_1 sul posto tutti i protagonisti della vicenda, ivi compresi i Presepi, che dunque sono rimasti in loco in attesa dell'intervento richiesto, intenti a discutere della collocazione del bambino presso le due famiglie.
Ha dato atto dell'agitazione di tutti i soggetti coinvolti ed ha pure riferito che lamentava Parte_1 dolore alla schiena, che presentava escoriazioni sulle mani e sulle braccia e CP_1 P_
graffi al petto. Nulla peraltro il teste ha riferito di quanto narrato da , secondo la
[...] Tes_6 quale in presenza dei Carabinieri avrebbe pianto e si sarebbe strappato da solo la ma- P_
. Per_1
Infine, i testi e , rispettivamente fratello e marito di hanno Testimone_7 Tes_8 Parte_1 riferito di essere giunti sul posto perché allertati delle condizioni di salute di che infatti Parte_1 trovavano riversa sul pavimento della casa.
In tale contesto, infine, le certificazioni mediche in atti non sono idonee ad offrire un sicuro riscontro della narrazione dei fatti della parte civile poiché nelle stesse si riferisce di una aggressione di terzi, ma limitatamente ad una "spinta", sicché anche quanto esposto in dibattimento in merito alla circostanza che una volta caduta in terra, l'avrebbe colpita con calci e ginocchiate non trova alcun ri- CP_1 scontro né in quanto riferito ai sanitari né in quanto da essi obiettivamente osservato.
Si tratta, quindi, di un quadro probatorio estremamente, incerto in cui la obbiettiva ricostruzione dei fatti appare inficiata non solo dalla assenza di adeguati riscontri, ma anche dalla evidente situazione di con- flitto tra le parti per la gestione condivisa del figlio.
Un contesto nel quale è certamente mancata la collaborazione dei genitori nell'interesse del minore, giacché pur essendo indubbia la fondatezza delle perplessità di nel continuare la gestione Tes_6 del minore “a giorni alterni”, attesa l'età del bambino all'epoca, è altrettanto indubbio che scelte diffe- renti rispetto a quelle sino a quel momento condivise, avrebbero dovuto essere rappresentate dalla stessa
con più adeguate modalità. Tes_6
3 Quanto infine alla contestata violenza privata in danno di , si osserva come dal testimoniale Tes_6 non è emersa l'univoca intenzione di impedire l'intervento della forza pubblica. Infatti, non soltanto la persona offesa è riuscita nell'intento di contattare lo zio, ma gli imputati non risultano essersi allontanati, ma anzi si sono fermati all'esterno dell'abitazione nell'attesa dell'arrivo degli operanti, circostanza in sé che sembra escludere l'intenzionalità della condotta e la direzione della stessa ad impedire l'uso del tele- fono. Ne discende l'assoluzione degli imputati dai reati loro ascritto per insussistenza del fatto”. Pertanto, stante l'omessa indicazione di ulteriori mezzi istruttori nel presente giudizio di rinvio da parte attrice, si deve tenere conto dei risultati di quelli espletati dinanzi al Tribunale, nel pieno contraddittorio tra le parti.
Ebbene si deve quindi ribadire che, dalle dichiarazioni di detti testimoni:
-non è emersa chiaramente la prova del se i danni fisici lamentati dalla siano stati effettivamente Pt_1 conseguenti ad una spinta ricevuta da terzi o ad una sua caduta da alcuni scalini presenti nella propria abitazione, nel tentativo di bloccare rapidamente la porta di casa ed evitare che uscisse CP_1 con il bambino in braccio;
anzi, proprio il fatto che questi avesse il bambino in braccio è una circostanza che, come già evidenziato dal Tribunale di Forlì (pag. 7) “ha certamente limitato le possibilità di aggres- sione nei confronti di ”. Parte_1
- non è emersa chiaramente la prova del se, i lamentati danni fisici riportati dalla siano stati conse- Pt_1 guenti ad una sua spontanea caduta, ad una spinta ricevuta da terzi o, ancora, a calci e “ginocchiate” (che non trovano invece alcun riscontro nelle certificazioni dei sanitari).
Sostanzialmente, quindi, la pone a fondamento della propria domanda le proprie dichiarazioni che, Pt_1 come noto, sono prive di valore probatorio.
In tale contesto consegue l'inammissibilità della richiesta CTU medico- legale.
Difatti, come noto, la CTU non è un mezzo di prova, ma è essenzialmente un ausilio, di natura tecnica, per la valutazione delle risultanze di causa, che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti. Pertanto, la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e, nel caso in esame, non può essere ammessa, in quanto, attraverso la richiesta di CTU, l'attrice, sostan- zialmente, ha cercato di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni e prove e di demandare all'ausi- liario il compimento di un'attività esplorativa, diretta alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non pro- vati. Per tali motivi la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e liquidate come in disposi- tivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai valori minimi dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del non elevato grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e della semplicità delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
4 - condanna a rifondere a e , le spese di lite del presente grado Parte_1 CP_1 P_ di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.906 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.693/2024
promossa da elettivamente domiciliata in Cesena (FC) Viale G. Parte_1 Carducci n. 107, presso lo studio dell'avv. Umberto Calzolari, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 622 c.p.p.
- Attrice in riassunzione –
Contro
e , entrambi elettivamente domiciliati CP_1 P_ in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 44, presso lo studio dell'avv. Sergio Bianchi, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta del presente grado di giudizio
- Convenuti in riassunzione –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto il giudizio, dinanzi a questa Corte Parte_1 di Appello, quale giudice civile competente per valore a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassa- zione, sezione quinta penale, con sentenza n. 3430/2024. Con detto atto l'attrice ha chiesto la condanna di e , in solido tra loro, al CP_1 P_ risarcimento dei danni psico-fisici per le lesioni subite a seguito di un evento per il quale, in data
01.08.2011, aveva inoltrato denuncia penale nei confronti dei convenuti, cui aveva fatto seguito un pro- cedimento penale che, dopo i due gradi di giudizio di merito, era stato definito con la citata sentenza della
Cassazione. Più in dettaglio, l'attrice ha descritto l'episodio oggetto del presente giudizio, il contesto nel quale è av- venuto e ha riportato il contenuto dell'intero processo penale: a) quello di I grado, definito con sentenza del Tribunale di Forlì n.585/2016 di assoluzione degli imputati (convenuti in questa sede), per “insussistenza del fatto” alla luce di “un quadro estremamente incerto…”; b) quello di II grado, definito dalla Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 4876/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, ha dichiarato la responsabilità degli imputati CP_1
e , limitatamente agli effetti civili e li ha condannati al risarcimento dei danni cagionati a P_
. Parte_1
La Corte ha ritenuto di poter riformare detta sentenza, senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria di- battimentale ex art. 603 c.p.p., in quanto la pronuncia di assoluzione da parte del Tribunale era dipesa non
1 tanto da un giudizio di inattendibilità della persona offesa, quanto dalla pretermissione dei contributi di- chiarativi di altri testimoni;
c) quello di legittimità, definito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3420/2024, che ha ritenuto che, la diversa valutazione in ordine alla attendibilità della prova dichiarativa, finalizzata al ribaltamento asso- lutorio di primo grado, imponeva al Giudice dell'impugnazione la rinnovazione del relativo esame, la cui omissione aveva determinato il ravvisato vizio della sentenza. Sulla scorta di tali considerazioni, la sentenza impugnata è stata annullata per un nuovo giudizio sulle statuizioni civili, con rinvio dinanzi alla Corte d'Appello civile competente per valore, ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
Conclude quindi chiedendo, previa nomina di un CTU medico-legale, la condanna degli appellati al risar- cimento del danno e la refusione delle spese dei tre gradi di giudizio.
e si sono ritualmente costituiti nel presente giudizio, con comparsa di costi- CP_1 P_ tuzione con la quale hanno chiesto il rigetto della domanda.
Più in dettaglio, hanno dedotto che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello con la motivazione che non si era provveduto, in detta sede, al dovuto rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, in quanto il giudice del gravame si era limitato ad una mera rivalutazione delle prove assunte in primo grado. Sostengono quindi che, nel presente giudizio di rinvio, si deve tenere conto dei risultati istruttori espletati dinanzi al Tribunale, considerato che, solo in questo primo grado, sono state raccolte le prove testimoniali nel pieno contraddittorio tra le parti.
Osservano che l'appellante si è limitata a riprodurre passi delle trascrizioni delle testimonianze rese da- vanti al Tribunale Penale di Forlì, al fine di addivenire a una compiacente valutazione alla propria tesi, omettendo, ovviamente, qualsiasi argomento a sé sfavorevole.
Richiamano la motivazione della sentenza del Tribunale di Forlì, laddove il Tribunale spiega le ragioni sulla base delle quali è addivenuto a una pronuncia di assoluzione nei confronti degli appellati. Evidenziano che tale valutazione non è stata oggetto di alcun confronto attraverso l'utilizzo della rinno- vazione di istruttoria, ovvero attraverso ogni altro strumento argomentativo disponibile e che l'appellante si è limitata a dare la propria personale lettura, a lei favorevole, delle prove raccolte dinanzi al Tribunale penale. Rilevano che la quale appellante in riassunzione, aveva l'onere di introdurre, nella sede civile, i Pt_1 mezzi di prova a sostegno della domanda.
Il mancato assolvimento di tale onere è significativo sotto un duplice profilo, processuale e sostanziale. L'onere della prova doveva essere assolto per consentire al giudice civile di verificare la fondatezza della domanda e l'effettivo svolgimento dei fatti. Osservano che l'omessa indicazione dei mezzi di prova ha comportato che la Corte di Appello adita non può verificare la fondatezza delle ragioni dell'appellante (né tale mancanza potrà essere sanata d'ufficio) e ha altresì impedito, agli odierni appellati, di svolgere repliche o indicare mezzi di prova a confutazione. Si oppongono quindi alla richiesta istruttoria di CTU, stante la mancata prova e richiesta di prova dei fatti che ne costituiscono fondamento ontologico.
Concludono quindi per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado.
Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14.01.2025, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3420/2024, ha ritenuto (pag.6) che: “La diversa valutazione in
2 ordine alla attendibilità della prova dichiarativa, finalizzata al ribaltamento assolutorio di primo grado, imponeva al Giudice dell'impugnazione la rinnovazione del relativo esame, la cui omissione determina il ravvisato vizio della sentenza”. Sulla scorta di tali considerazioni, la sentenza impugnata è stata annullata per un nuovo giudizio sulle statuizioni civili, con rinvio dinanzi alla Corte d'Appello civile competente per valore, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. Ebbene, la quale attrice in riassunzione, aveva l'onere di introdurre, in questa sede civile, i mezzi di Pt_1 prova a sostegno della domanda o comunque di chiederne la rinnovazione, al fine di verificarne la fonda- tezza e l'effettivo svolgimento dei fatti, mentre si è invece limitata a riprodurre alcuni passi delle trascri- zioni delle testimonianze rese davanti al Tribunale Penale di Forlì, proponendone una valutazione a suo esclusivo favore, che, in realtà, non trova riscontro in detta sentenza. Più in dettaglio il Tribunale di Forlì, ha motivato la sentenza di assoluzione degli imputati (odierni con- venuti), nei seguenti termini.
“Né, i numerosi testi indotti dalle parti possono ritenersi utili ad una più oggettiva ricostruzione dei fatti. I testi e infatti, sanitari che hanno redatto le certificazioni in atti nei Tes_1 Tes_2 Tes_3 confronti della , nulla sono stati in gradi di riferire in più rispetto a quanto refertato. Parte_1
La teste , vicina di casa della famiglia non era presente ai fatti ed è intervenuta su Testimone_4 Pt_1 richiesta di solo dopo il fatto. La stessa peraltro ha solo confermato di avere sentito delle Parte_1 grida e di avere cercato di occuparsi del minore in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.
Il teste di P.G. , intervenuto su richiesta della famiglia ha riferito di avere rinvenuto Testimone_5 Pt_1 sul posto tutti i protagonisti della vicenda, ivi compresi i Presepi, che dunque sono rimasti in loco in attesa dell'intervento richiesto, intenti a discutere della collocazione del bambino presso le due famiglie.
Ha dato atto dell'agitazione di tutti i soggetti coinvolti ed ha pure riferito che lamentava Parte_1 dolore alla schiena, che presentava escoriazioni sulle mani e sulle braccia e CP_1 P_
graffi al petto. Nulla peraltro il teste ha riferito di quanto narrato da , secondo la
[...] Tes_6 quale in presenza dei Carabinieri avrebbe pianto e si sarebbe strappato da solo la ma- P_
. Per_1
Infine, i testi e , rispettivamente fratello e marito di hanno Testimone_7 Tes_8 Parte_1 riferito di essere giunti sul posto perché allertati delle condizioni di salute di che infatti Parte_1 trovavano riversa sul pavimento della casa.
In tale contesto, infine, le certificazioni mediche in atti non sono idonee ad offrire un sicuro riscontro della narrazione dei fatti della parte civile poiché nelle stesse si riferisce di una aggressione di terzi, ma limitatamente ad una "spinta", sicché anche quanto esposto in dibattimento in merito alla circostanza che una volta caduta in terra, l'avrebbe colpita con calci e ginocchiate non trova alcun ri- CP_1 scontro né in quanto riferito ai sanitari né in quanto da essi obiettivamente osservato.
Si tratta, quindi, di un quadro probatorio estremamente, incerto in cui la obbiettiva ricostruzione dei fatti appare inficiata non solo dalla assenza di adeguati riscontri, ma anche dalla evidente situazione di con- flitto tra le parti per la gestione condivisa del figlio.
Un contesto nel quale è certamente mancata la collaborazione dei genitori nell'interesse del minore, giacché pur essendo indubbia la fondatezza delle perplessità di nel continuare la gestione Tes_6 del minore “a giorni alterni”, attesa l'età del bambino all'epoca, è altrettanto indubbio che scelte diffe- renti rispetto a quelle sino a quel momento condivise, avrebbero dovuto essere rappresentate dalla stessa
con più adeguate modalità. Tes_6
3 Quanto infine alla contestata violenza privata in danno di , si osserva come dal testimoniale Tes_6 non è emersa l'univoca intenzione di impedire l'intervento della forza pubblica. Infatti, non soltanto la persona offesa è riuscita nell'intento di contattare lo zio, ma gli imputati non risultano essersi allontanati, ma anzi si sono fermati all'esterno dell'abitazione nell'attesa dell'arrivo degli operanti, circostanza in sé che sembra escludere l'intenzionalità della condotta e la direzione della stessa ad impedire l'uso del tele- fono. Ne discende l'assoluzione degli imputati dai reati loro ascritto per insussistenza del fatto”. Pertanto, stante l'omessa indicazione di ulteriori mezzi istruttori nel presente giudizio di rinvio da parte attrice, si deve tenere conto dei risultati di quelli espletati dinanzi al Tribunale, nel pieno contraddittorio tra le parti.
Ebbene si deve quindi ribadire che, dalle dichiarazioni di detti testimoni:
-non è emersa chiaramente la prova del se i danni fisici lamentati dalla siano stati effettivamente Pt_1 conseguenti ad una spinta ricevuta da terzi o ad una sua caduta da alcuni scalini presenti nella propria abitazione, nel tentativo di bloccare rapidamente la porta di casa ed evitare che uscisse CP_1 con il bambino in braccio;
anzi, proprio il fatto che questi avesse il bambino in braccio è una circostanza che, come già evidenziato dal Tribunale di Forlì (pag. 7) “ha certamente limitato le possibilità di aggres- sione nei confronti di ”. Parte_1
- non è emersa chiaramente la prova del se, i lamentati danni fisici riportati dalla siano stati conse- Pt_1 guenti ad una sua spontanea caduta, ad una spinta ricevuta da terzi o, ancora, a calci e “ginocchiate” (che non trovano invece alcun riscontro nelle certificazioni dei sanitari).
Sostanzialmente, quindi, la pone a fondamento della propria domanda le proprie dichiarazioni che, Pt_1 come noto, sono prive di valore probatorio.
In tale contesto consegue l'inammissibilità della richiesta CTU medico- legale.
Difatti, come noto, la CTU non è un mezzo di prova, ma è essenzialmente un ausilio, di natura tecnica, per la valutazione delle risultanze di causa, che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti. Pertanto, la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e, nel caso in esame, non può essere ammessa, in quanto, attraverso la richiesta di CTU, l'attrice, sostan- zialmente, ha cercato di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni e prove e di demandare all'ausi- liario il compimento di un'attività esplorativa, diretta alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non pro- vati. Per tali motivi la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e liquidate come in disposi- tivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai valori minimi dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del non elevato grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e della semplicità delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
4 - condanna a rifondere a e , le spese di lite del presente grado Parte_1 CP_1 P_ di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.906 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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