Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1949, n. 1112
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4 marzo 1950
Art. 1. Articolo unico.

Le Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Palermo, con sede a Catania, e' soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La competenza a conoscere dei procedimenti in corso presso la Sezione autonoma di Catania, alla data della soppressione della Sezione stessa, e' devoluta al Tribunale militare territoriale di Palermo.

Entrata in vigore il 4 marzo 1950