Art. 1. Articolo unico.
Le Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Palermo, con sede a Catania, e' soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La competenza a conoscere dei procedimenti in corso presso la Sezione autonoma di Catania, alla data della soppressione della Sezione stessa, e' devoluta al Tribunale militare territoriale di Palermo.
Le Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Palermo, con sede a Catania, e' soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La competenza a conoscere dei procedimenti in corso presso la Sezione autonoma di Catania, alla data della soppressione della Sezione stessa, e' devoluta al Tribunale militare territoriale di Palermo.