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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/12/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. AR SA Presidente dott.ssa RO CA Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1459/2018 R.G., promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Serro Coniglio n. 25, C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Acquedolci, Via Cicerone n. 8, presso lo studio dell'avv. Emidio Riolo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
nato a [...] il [...] e residente in [...]
11, C.F. , elettivamente domiciliato in Piraino, Via Del sole n. CodiceFiscale_2
30/C presso lo studio dell'avv. Tino Scaffidi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 in data 6.9.2008 - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torrenova, atto n. 10, p. II, S. A, anno 2008 - che dalla loro unione era nata la figlia in data Per_1
1 1.5.2012 che, successivamente, era venuta meno la comunione materiale e spirituale a seguito della condotta posta in essere dal marito, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito alla controparte, l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione privilegiata presso la sua dimora, la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario con pernottamento della minore presso il padre dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, l'assegnazione della casa coniugale, oltre un contributo per il mantenimento della figlia.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 8.2.2019, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza;
in particolare, ha disposto l'affidamento condiviso della minore con domicilio presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la regolamentazione dei tempi di permanenza del padre con la figlia, l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre la quota del 50% delle spese straordinarie;
infine, ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli scritti difensivi.
, costituitosi in giudizio, pur aderendo alla domanda relativa Controparte_1
allo status, ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la pronuncia di addebito della separazione alla ricorrente, la riduzione del contributo per il mantenimento della prole nella misura mensile di € 300,00, la restituzione della somma di € 15.000,00 che aveva sborsato per l'immobile adibito a casa coniugale e la restituzione dei regali nuziali;
infine, in ordine al regime di affidamento della minore, ha chiesto la conferma dell'ordinanza presidenziale.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini dimidiati (di giorni 20 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Prima di esaminare la controversia si dà atto che il sub-procedimento recante n.
1459-1/18 R.G. – incardinato dal resistente ed avente ad oggetto la modifica dell'ordinanza presidenziale e l'ammonimento della ricorrente ex art. 709 ter c.p.c. – viene deciso con la presenta sentenza.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2 Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o fatti tali da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie i coniugi non si sono riconciliati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro che costituisce il fondamento dell'istituto del matrimonio;
è evidente, pertanto, che il rapporto tra i coniugi è privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
Con riferimento alla domande di addebito della separazione, proposta da ciascun coniuge nei confronti dell'altro, si osserva quanto segue.
Il Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 16691/20).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 40795/21).
Spetta, quindi, al Giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
così come, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non
3 solo la violazione da parte di quest'ultimo dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso che essa ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve svolgersi sulla base della valutazione globale della vita familiare e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, così da accertare se e quale incidenza tali condotte abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, ai fini del verificarsi dell'irreversibile crisi matrimoniale
(cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. ord. n. 15819 del 7.06.2021).
Ebbene, ciascuna parte, nel ricostruire la storia del rapporto matrimoniale, ha imputato la crisi coniugale alla condotta posta in essere dall'altro coniuge.
La ricorrente, a sostegno della domanda di addebito, ha dedotto il comportamento ossessivo del marito, il quale, ipotizzando e temendo presunti tradimenti, ha cominciato a controllare ogni suo spostamento e frequentazione;
la stessa ha precisato, inoltre, che a causa delle condotte persecutorie poste in essere dal marito aveva sporto denuncia-querela presso le competenti Autorità.
Il resistente, invece, ha esposto che la crisi coniugale era stata causata dalle reiterate “relazioni confidenziali” intrattenute dalla moglie con alcuni clienti dell'Agenzia Assicurativa presso cui la stessa prestava attività lavorativa.
Ha precisato, inoltre, che nel mese di marzo 2017 la – dopo avere scoperto Pt_1 di aspettare un altro figlio – si era recata a sua insaputa, presso il proprio ginecologo al fine di interrompere la gravidanza.
Orbene ritiene il Collegio - esaminato il compendio probatorio in atti e, in particolare, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi - che non è stata raggiunta la prova che la crisi del rapporto coniugale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge contraria ai doveri coniugali.
Sul punto, non risultano provate circostanze dalle quali è possibile evincere che la crisi coniugale sia da addebitare alla condotta esclusiva del Invero, la CP_1 denuncia-querela presentata dalla ricorrente è un atto unilaterale della parte e, pertanto, ex se non è elemento sufficiente per ritenere che i fatti ivi narrati siano realmente accaduti;
la giurisprudenza ha ritenuto che la “natura della querela è semplicemente
4 quella di rappresentare la sussistenza di una condizione di procedibilità, la sua funzione è quella di consentire all'Autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato e manifestare l'istanza di punizione in ordine al fatto-reato medesimo”(Cass. - Sezione Quarta Penale, Sentenza 4 – 22 ottobre 2012, n. 41193).
Ed ancora, nessun elemento di prova - ai fini dell'addebito - si può evincere dal decreto di convalida di sequestro del localizzatore GPS depositato il 18.4.2018 in quanto successivamente la ricorrente ha comunque continuato a vivere sotto lo stesso tetto con il resistente;
inoltre, dall'esame degli atti allegati non risulta che il resistente nelle more del giudizio sia stato condannato per il reato ex art. 572 c.p..
Del pari, non ha trovato riscontro probatorio neppure la richiesta di addebito avanzata dal resistente in quanto non è stata raggiunta la prova in ordine alle relazioni cosiddette “confidenziali” intrattenute dalla con taluni clienti dell'Agenzia Pt_1
Assicurativa di titolarità del fratello della stessa.
Con riferimento all'interruzione di gravidanza – quale ulteriore causa della crisi coniugale – i testi citati, inoltre si sono limitati a riferire su circostanze che avevano apprese de relato dallo stesso prive, come tali, di efficacia probatoria. CP_1
Tra l'altro, la prova testimoniale ha dimostrato che il era a conoscenza CP_1
dello stato di gravidanza della moglie in quanto il teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 10.9.2024, ha dichiarato “…entrambi mi hanno detto che era meglio interrompere la gravidanza”, ed ancora “…l'ha accompagnata il dal medico, CP_1 sia per fare la visita ginecologica che per fare l'interruzione di gravidanza, da casa sono partiti insieme”.
Il teste – sempre con riferimento a tale episodio – ha precisato Tes_2
“…io mi reco tutti i giorni da mia sorella e so che il ha accompagnato la CP_1
moglie all'ospedale per l'interruzione di gravidanza e quando sono rientrati dall'ospedale io ero lì da mia sorella.”
Orbene, dall'esame della prova testimoniale si evince che il rapporto tra coniugi
– probabilmente per reciproche e reiterate incomprensioni – si era progressivamente deteriorato nel tempo, a tal punto da indurre entrambi alla decisione di non avere altri figli.
Pertanto, comparando le condotte tenute dai coniugi, alla luce del compendio probatorio in atti, non può ritenersi dimostrato che il comportamento di uno abbia avuto
5 un'incidenza dirimente e predominante rispetto al verificarsi della crisi familiare, causando concretamente il fallimento del matrimonio e la fine della convivenza.
Sulla base di quanto esposto, ritiene il Collegio che le domande di addebito della separazione rispettivamente proposte dalle parti devono essere rigettate.
Passando ad esaminare i provvedimenti da adottare nell'interesse della minore occorre evidenziare che, nelle more del procedimento, il resistente ha avanzato ricorso - per il quale è stato incardinato il sub-procedimento n. 1459-1/18 R.G. - con il quale ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale nonché l'ammonimento della ai Pt_1 sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e la condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il a fondamento del ricorso, ha asserito continue e indebite ingerenze CP_1 della controparte nel suo rapporto con la figlia tale da avere reso più difficoltoso Per_1
l'esercizio del diritto di visita nei confronti della minore. La , costituitasi nel sub- Pt_1 procedimento, ha contestato quanto asserito dal ricorrente per le ragioni ivi meglio indicate in atti.
Orbene, prima di esaminare i profili riguardanti la prole, occorre evidenziare che tra i coniugi si è manifestata una forte conflittualità per tutta la durata del processo, specie in relazione alla gestione della figlia minore.
Precisato ciò, nel sub-procedimento è stata espletata una CTU a firma del dott.
dalla quale sono emersi elementi utili e rilevanti ai fini della Persona_2 decisione. Il consulente ha potuto accertare che il rapporto madre-figlia “si conferma come un rapporto armonico con pieno rispetto dei ruoli, buona capacità di dialogo e di intesa tra le due figure. Entrambe manifestano un forte legame affettivo. La minore
manifesta chiari segni fisiologici di attaccamento alla madre, la quale fornisce, Per_1 attraverso il suo ruolo, un buon grado di sicurezza e tranquillità…nonostante il clima di tensione legato alla conflittualità, più o meno velata tra gli ex coniugi”.
Relativamente al rapporto padre-figlia il consulente ha affermato che “tale tipo di rapporto appare caratterizzato da un insufficiente legame affettivo. La minore , Per_1 durante l'indagine peritale non ha avuto un sincero atteggiamento affettivo nei confronti della figura paterna, con la quale non dialoga volentieri, spesso entrando in conflitto con lo stesso. Traspare, nella minore, un consistente distacco emotivo”.
Con riferimento alle condizioni psicologiche della minore , l'ausiliario ha Per_1 potuto accertare che “…non risultano problemi di integrazione e/o inserimento in
6 attività ludiche scolastiche… non si rilevano a carico della minore Per_1 macroscopiche turbe psico-fisiche”.
Inoltre, dall'esito della visita psicologica e dei test psicodiagnostici somministrati dalla dott.ssa – ausiliario nominato su richiesta del Consulente Tecnico Persona_3
- è emerso che “ per quanto riguarda le dinamiche familiari, la minore descrive il padre in termini esclusivamente negativi, definendolo come "arrogante" e "manesco", senza identificare alcuna qualità positiva in lui. Non riesce neanche a rievocare momenti affettivi o esperienze positive condivise con lui, il che suggerisce un forte distacco emotivo. Al contrario, la madre è descritta come una figura ideale, "perfetta, dolce, simpatica", priva di difetti, senza che emergano criticità o conflitti nei suoi confronti. Questa rappresentazione dicotomica delle figure genitoriali sembra essere legata ad episodi di aggressività che la minore attribuisce al padre, episodi che quest'ultimo avrebbe messo in atto sia verso di lei che verso la madre”; che tuttavia
“..durante la narrazione, non fornisce dettagli precisi su episodi specifici di Per_1 violenza agitata dal padre nei suoi confronti” e che si ravvisa “un conflitto interiore tra il desiderio di rivedere il padre e la sua difficoltà emotiva a farlo”.
Per quanto riguarda il rapporto tra i coniugi, il consulente tecnico ha rilevato una condizione di conflittualità persistente tra gli stessi. Ha ribadito la necessità, da parte di entrambe le figure genitoriali, di adottare tutti i comportamenti necessari affinché “il quadro relazionale rientri nella normale dialettica tra due persone adulte”. Infine ha suggerito il “ripristino di un rapporto collaborativo” al fine di consentire uno sviluppo psicologico armonioso della minore . Per_1
Orbene osserva il Collegio che, alla luce di quanto emerso in sede peritale, non sussistono ragioni per modificare l'affidamento congiunto della minore per come già disposto nell'ordinanza presidenziale con domicilio presso la madre, stante l'età della minore e anche al fine specifico di non turbare il suo habitat naturale che si è ormai consolidato da tempo.
In materia, la Corte di Cassazione ha affermato che “…alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento
7 condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale…”(Cassazione civile, sez. I, 18/06/2008, n. 16593).
La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, avuto riguardo alle inclinazioni di quest'ultima in quanto rispondenti alla sua crescita morale, sociale e psicologica;
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi.
L'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario nei confronti della figlia minore viene regolamentato nei tempi e secondo le modalità stabilite nel dispositivo salvo diverso accordo delle parti che tenga conto delle esigenze della minore con particolare riguardo a quelle di carattere scolastico.
Il Collegio evidenzia, altresì, la necessità che sull'esercizio del diritto di visita del padre dovranno vigliare i Servizi Sociali competenti per territorio affinché possa essere garantito e ripristinato il rapporto padre-figlia anche mediante un programma di supporto alla genitorialità.
Osserva inoltre il Collegio che, sulla base delle reciproche accuse avanzate dalle parti in ordine alla violazione dei doveri inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, non vi sono sufficienti elementi per accogliere l'istanza di ammonimento con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., dovendosi basare l'eventuale condanna esclusivamente su presunzioni e, ciò, in quanto l'alto livello di conflittualità tra le parti e le conseguenti ricadute negative sulla figlia derivano – in sostanza – dalla complessità delle dinamiche relazionali caratterizzanti il nucleo e da comportamenti riferibili ad entrambe le parti che rendono di fatto difficoltosa la cooperazione attiva nella genitorialità.
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, è noto che il Tribunale stabilisce - in sede di separazione o di divorzio - quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare.
8 Come affermato dalla Suprema Corte “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass. n. 3015/18).
Nella fattispecie in esame la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con la figlia.
In relazione al mantenimento della prole si osserva che ciascun genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'obbligo alla contribuzione permane, dunque, anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito.
L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che i genitori siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
9 L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass. 16739/20).
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori, la giurisprudenza afferma in modo pacifico che “A seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori” (Cass. Civ., n. 19455/2019).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'età della minore, del suo collocamento prevalente presso la madre e considerate le condizioni reddituali delle parti desumibili dalla documentazione allegata, il Collegio reputa equo e congruo confermare, a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere alla controparte entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento della prole.
Per le spese straordinarie impreviste ed imprevedibili, da sostenere nell'interesse della prole, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Infine, le domande avanzate dal resistente aventi ad oggetto la restituzione della somma di € 15.000,00 e dei regali nuziali devono essere dichiarate inammissibili in mancanza di una connessione c.d. forte con le domande proprie del giudizio di separazione.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
10 E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386,
Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004
n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio 2015).
Le spese di lite - incluse quelle del sub-procedimento - stante le ragioni della decisione sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1459/2018 R.G. così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) rigetta il ricorso di cui al sub-procedimento n. 1459-1/18 R.G. depositato dal resistente;
3) rigetta le domande di addebito avanzate da entrambe le parti;
4) assegna la casa coniugale a Parte_1
5) dispone l'affidamento congiunto della minore con domicilio presso la Per_1
casa materna, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé, salvo diversi accordo delle parti che tenga sempre conto delle esigenze della minore:
- per due giorni a settimana dalle ore 14,00 alle ore 20,00 (ore 22,00 nei mesi di luglio ed agosto) da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze della minore;
inoltre, di tenerla con sé;
- durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze della minore, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
11 - per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con la figlia, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, -sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura della minore-;
- il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
- il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 22,00.
6) pone l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento della CP_1
minore mediante corresponsione alla della somma mensile di € 400,00 Pt_1 oltre adeguamenti ISTAT, importo da versare presso il domicilio della ricorrente entro il quinto giorno di ogni mese o con altra modalità da concordare;
7) pone le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia a carico di entrambe le parti nella misura del 50%;
8) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Torrenova vigilino sul diritto di visita del al fine di agevolare il ripristino del rapporto padre-figlia CP_1
attraverso un programma di supporto alla genitorialità;
9) dichiara inammissibili le altre domande avanzate da Controparte_1
10)ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Torrenova di procedere all'annotazione della presente sentenza;
11) compensa le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle del sub-procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RO CA AR SA
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. AR SA Presidente dott.ssa RO CA Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1459/2018 R.G., promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Serro Coniglio n. 25, C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Acquedolci, Via Cicerone n. 8, presso lo studio dell'avv. Emidio Riolo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
nato a [...] il [...] e residente in [...]
11, C.F. , elettivamente domiciliato in Piraino, Via Del sole n. CodiceFiscale_2
30/C presso lo studio dell'avv. Tino Scaffidi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 in data 6.9.2008 - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torrenova, atto n. 10, p. II, S. A, anno 2008 - che dalla loro unione era nata la figlia in data Per_1
1 1.5.2012 che, successivamente, era venuta meno la comunione materiale e spirituale a seguito della condotta posta in essere dal marito, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito alla controparte, l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione privilegiata presso la sua dimora, la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario con pernottamento della minore presso il padre dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, l'assegnazione della casa coniugale, oltre un contributo per il mantenimento della figlia.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 8.2.2019, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza;
in particolare, ha disposto l'affidamento condiviso della minore con domicilio presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la regolamentazione dei tempi di permanenza del padre con la figlia, l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre la quota del 50% delle spese straordinarie;
infine, ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli scritti difensivi.
, costituitosi in giudizio, pur aderendo alla domanda relativa Controparte_1
allo status, ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la pronuncia di addebito della separazione alla ricorrente, la riduzione del contributo per il mantenimento della prole nella misura mensile di € 300,00, la restituzione della somma di € 15.000,00 che aveva sborsato per l'immobile adibito a casa coniugale e la restituzione dei regali nuziali;
infine, in ordine al regime di affidamento della minore, ha chiesto la conferma dell'ordinanza presidenziale.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini dimidiati (di giorni 20 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Prima di esaminare la controversia si dà atto che il sub-procedimento recante n.
1459-1/18 R.G. – incardinato dal resistente ed avente ad oggetto la modifica dell'ordinanza presidenziale e l'ammonimento della ricorrente ex art. 709 ter c.p.c. – viene deciso con la presenta sentenza.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2 Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o fatti tali da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie i coniugi non si sono riconciliati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro che costituisce il fondamento dell'istituto del matrimonio;
è evidente, pertanto, che il rapporto tra i coniugi è privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
Con riferimento alla domande di addebito della separazione, proposta da ciascun coniuge nei confronti dell'altro, si osserva quanto segue.
Il Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 16691/20).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 40795/21).
Spetta, quindi, al Giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
così come, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non
3 solo la violazione da parte di quest'ultimo dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso che essa ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve svolgersi sulla base della valutazione globale della vita familiare e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, così da accertare se e quale incidenza tali condotte abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, ai fini del verificarsi dell'irreversibile crisi matrimoniale
(cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. ord. n. 15819 del 7.06.2021).
Ebbene, ciascuna parte, nel ricostruire la storia del rapporto matrimoniale, ha imputato la crisi coniugale alla condotta posta in essere dall'altro coniuge.
La ricorrente, a sostegno della domanda di addebito, ha dedotto il comportamento ossessivo del marito, il quale, ipotizzando e temendo presunti tradimenti, ha cominciato a controllare ogni suo spostamento e frequentazione;
la stessa ha precisato, inoltre, che a causa delle condotte persecutorie poste in essere dal marito aveva sporto denuncia-querela presso le competenti Autorità.
Il resistente, invece, ha esposto che la crisi coniugale era stata causata dalle reiterate “relazioni confidenziali” intrattenute dalla moglie con alcuni clienti dell'Agenzia Assicurativa presso cui la stessa prestava attività lavorativa.
Ha precisato, inoltre, che nel mese di marzo 2017 la – dopo avere scoperto Pt_1 di aspettare un altro figlio – si era recata a sua insaputa, presso il proprio ginecologo al fine di interrompere la gravidanza.
Orbene ritiene il Collegio - esaminato il compendio probatorio in atti e, in particolare, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi - che non è stata raggiunta la prova che la crisi del rapporto coniugale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge contraria ai doveri coniugali.
Sul punto, non risultano provate circostanze dalle quali è possibile evincere che la crisi coniugale sia da addebitare alla condotta esclusiva del Invero, la CP_1 denuncia-querela presentata dalla ricorrente è un atto unilaterale della parte e, pertanto, ex se non è elemento sufficiente per ritenere che i fatti ivi narrati siano realmente accaduti;
la giurisprudenza ha ritenuto che la “natura della querela è semplicemente
4 quella di rappresentare la sussistenza di una condizione di procedibilità, la sua funzione è quella di consentire all'Autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato e manifestare l'istanza di punizione in ordine al fatto-reato medesimo”(Cass. - Sezione Quarta Penale, Sentenza 4 – 22 ottobre 2012, n. 41193).
Ed ancora, nessun elemento di prova - ai fini dell'addebito - si può evincere dal decreto di convalida di sequestro del localizzatore GPS depositato il 18.4.2018 in quanto successivamente la ricorrente ha comunque continuato a vivere sotto lo stesso tetto con il resistente;
inoltre, dall'esame degli atti allegati non risulta che il resistente nelle more del giudizio sia stato condannato per il reato ex art. 572 c.p..
Del pari, non ha trovato riscontro probatorio neppure la richiesta di addebito avanzata dal resistente in quanto non è stata raggiunta la prova in ordine alle relazioni cosiddette “confidenziali” intrattenute dalla con taluni clienti dell'Agenzia Pt_1
Assicurativa di titolarità del fratello della stessa.
Con riferimento all'interruzione di gravidanza – quale ulteriore causa della crisi coniugale – i testi citati, inoltre si sono limitati a riferire su circostanze che avevano apprese de relato dallo stesso prive, come tali, di efficacia probatoria. CP_1
Tra l'altro, la prova testimoniale ha dimostrato che il era a conoscenza CP_1
dello stato di gravidanza della moglie in quanto il teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 10.9.2024, ha dichiarato “…entrambi mi hanno detto che era meglio interrompere la gravidanza”, ed ancora “…l'ha accompagnata il dal medico, CP_1 sia per fare la visita ginecologica che per fare l'interruzione di gravidanza, da casa sono partiti insieme”.
Il teste – sempre con riferimento a tale episodio – ha precisato Tes_2
“…io mi reco tutti i giorni da mia sorella e so che il ha accompagnato la CP_1
moglie all'ospedale per l'interruzione di gravidanza e quando sono rientrati dall'ospedale io ero lì da mia sorella.”
Orbene, dall'esame della prova testimoniale si evince che il rapporto tra coniugi
– probabilmente per reciproche e reiterate incomprensioni – si era progressivamente deteriorato nel tempo, a tal punto da indurre entrambi alla decisione di non avere altri figli.
Pertanto, comparando le condotte tenute dai coniugi, alla luce del compendio probatorio in atti, non può ritenersi dimostrato che il comportamento di uno abbia avuto
5 un'incidenza dirimente e predominante rispetto al verificarsi della crisi familiare, causando concretamente il fallimento del matrimonio e la fine della convivenza.
Sulla base di quanto esposto, ritiene il Collegio che le domande di addebito della separazione rispettivamente proposte dalle parti devono essere rigettate.
Passando ad esaminare i provvedimenti da adottare nell'interesse della minore occorre evidenziare che, nelle more del procedimento, il resistente ha avanzato ricorso - per il quale è stato incardinato il sub-procedimento n. 1459-1/18 R.G. - con il quale ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale nonché l'ammonimento della ai Pt_1 sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e la condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il a fondamento del ricorso, ha asserito continue e indebite ingerenze CP_1 della controparte nel suo rapporto con la figlia tale da avere reso più difficoltoso Per_1
l'esercizio del diritto di visita nei confronti della minore. La , costituitasi nel sub- Pt_1 procedimento, ha contestato quanto asserito dal ricorrente per le ragioni ivi meglio indicate in atti.
Orbene, prima di esaminare i profili riguardanti la prole, occorre evidenziare che tra i coniugi si è manifestata una forte conflittualità per tutta la durata del processo, specie in relazione alla gestione della figlia minore.
Precisato ciò, nel sub-procedimento è stata espletata una CTU a firma del dott.
dalla quale sono emersi elementi utili e rilevanti ai fini della Persona_2 decisione. Il consulente ha potuto accertare che il rapporto madre-figlia “si conferma come un rapporto armonico con pieno rispetto dei ruoli, buona capacità di dialogo e di intesa tra le due figure. Entrambe manifestano un forte legame affettivo. La minore
manifesta chiari segni fisiologici di attaccamento alla madre, la quale fornisce, Per_1 attraverso il suo ruolo, un buon grado di sicurezza e tranquillità…nonostante il clima di tensione legato alla conflittualità, più o meno velata tra gli ex coniugi”.
Relativamente al rapporto padre-figlia il consulente ha affermato che “tale tipo di rapporto appare caratterizzato da un insufficiente legame affettivo. La minore , Per_1 durante l'indagine peritale non ha avuto un sincero atteggiamento affettivo nei confronti della figura paterna, con la quale non dialoga volentieri, spesso entrando in conflitto con lo stesso. Traspare, nella minore, un consistente distacco emotivo”.
Con riferimento alle condizioni psicologiche della minore , l'ausiliario ha Per_1 potuto accertare che “…non risultano problemi di integrazione e/o inserimento in
6 attività ludiche scolastiche… non si rilevano a carico della minore Per_1 macroscopiche turbe psico-fisiche”.
Inoltre, dall'esito della visita psicologica e dei test psicodiagnostici somministrati dalla dott.ssa – ausiliario nominato su richiesta del Consulente Tecnico Persona_3
- è emerso che “ per quanto riguarda le dinamiche familiari, la minore descrive il padre in termini esclusivamente negativi, definendolo come "arrogante" e "manesco", senza identificare alcuna qualità positiva in lui. Non riesce neanche a rievocare momenti affettivi o esperienze positive condivise con lui, il che suggerisce un forte distacco emotivo. Al contrario, la madre è descritta come una figura ideale, "perfetta, dolce, simpatica", priva di difetti, senza che emergano criticità o conflitti nei suoi confronti. Questa rappresentazione dicotomica delle figure genitoriali sembra essere legata ad episodi di aggressività che la minore attribuisce al padre, episodi che quest'ultimo avrebbe messo in atto sia verso di lei che verso la madre”; che tuttavia
“..durante la narrazione, non fornisce dettagli precisi su episodi specifici di Per_1 violenza agitata dal padre nei suoi confronti” e che si ravvisa “un conflitto interiore tra il desiderio di rivedere il padre e la sua difficoltà emotiva a farlo”.
Per quanto riguarda il rapporto tra i coniugi, il consulente tecnico ha rilevato una condizione di conflittualità persistente tra gli stessi. Ha ribadito la necessità, da parte di entrambe le figure genitoriali, di adottare tutti i comportamenti necessari affinché “il quadro relazionale rientri nella normale dialettica tra due persone adulte”. Infine ha suggerito il “ripristino di un rapporto collaborativo” al fine di consentire uno sviluppo psicologico armonioso della minore . Per_1
Orbene osserva il Collegio che, alla luce di quanto emerso in sede peritale, non sussistono ragioni per modificare l'affidamento congiunto della minore per come già disposto nell'ordinanza presidenziale con domicilio presso la madre, stante l'età della minore e anche al fine specifico di non turbare il suo habitat naturale che si è ormai consolidato da tempo.
In materia, la Corte di Cassazione ha affermato che “…alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento
7 condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale…”(Cassazione civile, sez. I, 18/06/2008, n. 16593).
La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, avuto riguardo alle inclinazioni di quest'ultima in quanto rispondenti alla sua crescita morale, sociale e psicologica;
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi.
L'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario nei confronti della figlia minore viene regolamentato nei tempi e secondo le modalità stabilite nel dispositivo salvo diverso accordo delle parti che tenga conto delle esigenze della minore con particolare riguardo a quelle di carattere scolastico.
Il Collegio evidenzia, altresì, la necessità che sull'esercizio del diritto di visita del padre dovranno vigliare i Servizi Sociali competenti per territorio affinché possa essere garantito e ripristinato il rapporto padre-figlia anche mediante un programma di supporto alla genitorialità.
Osserva inoltre il Collegio che, sulla base delle reciproche accuse avanzate dalle parti in ordine alla violazione dei doveri inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, non vi sono sufficienti elementi per accogliere l'istanza di ammonimento con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., dovendosi basare l'eventuale condanna esclusivamente su presunzioni e, ciò, in quanto l'alto livello di conflittualità tra le parti e le conseguenti ricadute negative sulla figlia derivano – in sostanza – dalla complessità delle dinamiche relazionali caratterizzanti il nucleo e da comportamenti riferibili ad entrambe le parti che rendono di fatto difficoltosa la cooperazione attiva nella genitorialità.
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, è noto che il Tribunale stabilisce - in sede di separazione o di divorzio - quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare.
8 Come affermato dalla Suprema Corte “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass. n. 3015/18).
Nella fattispecie in esame la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con la figlia.
In relazione al mantenimento della prole si osserva che ciascun genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'obbligo alla contribuzione permane, dunque, anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito.
L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che i genitori siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
9 L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass. 16739/20).
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori, la giurisprudenza afferma in modo pacifico che “A seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori” (Cass. Civ., n. 19455/2019).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'età della minore, del suo collocamento prevalente presso la madre e considerate le condizioni reddituali delle parti desumibili dalla documentazione allegata, il Collegio reputa equo e congruo confermare, a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere alla controparte entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento della prole.
Per le spese straordinarie impreviste ed imprevedibili, da sostenere nell'interesse della prole, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Infine, le domande avanzate dal resistente aventi ad oggetto la restituzione della somma di € 15.000,00 e dei regali nuziali devono essere dichiarate inammissibili in mancanza di una connessione c.d. forte con le domande proprie del giudizio di separazione.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
10 E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386,
Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004
n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio 2015).
Le spese di lite - incluse quelle del sub-procedimento - stante le ragioni della decisione sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1459/2018 R.G. così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) rigetta il ricorso di cui al sub-procedimento n. 1459-1/18 R.G. depositato dal resistente;
3) rigetta le domande di addebito avanzate da entrambe le parti;
4) assegna la casa coniugale a Parte_1
5) dispone l'affidamento congiunto della minore con domicilio presso la Per_1
casa materna, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé, salvo diversi accordo delle parti che tenga sempre conto delle esigenze della minore:
- per due giorni a settimana dalle ore 14,00 alle ore 20,00 (ore 22,00 nei mesi di luglio ed agosto) da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze della minore;
inoltre, di tenerla con sé;
- durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze della minore, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
11 - per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con la figlia, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, -sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura della minore-;
- il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
- il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 22,00.
6) pone l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento della CP_1
minore mediante corresponsione alla della somma mensile di € 400,00 Pt_1 oltre adeguamenti ISTAT, importo da versare presso il domicilio della ricorrente entro il quinto giorno di ogni mese o con altra modalità da concordare;
7) pone le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia a carico di entrambe le parti nella misura del 50%;
8) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Torrenova vigilino sul diritto di visita del al fine di agevolare il ripristino del rapporto padre-figlia CP_1
attraverso un programma di supporto alla genitorialità;
9) dichiara inammissibili le altre domande avanzate da Controparte_1
10)ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Torrenova di procedere all'annotazione della presente sentenza;
11) compensa le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle del sub-procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RO CA AR SA
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