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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G.N. 1185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 1185/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 forza di procura in atti, dall'avv. Aniello Chiarelli, presso il cui studio in EM (PZ) alla Via
Belvedere sul Lago n. 6, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Aniello Chiarelli, presso il cui studio in EM (PZ) alla
Via Belvedere sul Lago n. 6, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
, presso il Tribunale di Lagonegro, Controparte_1
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.11.2024 i IGg.ri e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in RI (PZ) il 14.08.2003, optando per il regime della comunione dei beni, rappresentavano:
- che dalla loro unione sono nati i figli (nato a Lagonegro in [...] Persona_1
12.04.2006) e (nata a [...] in data [...]); Persona_2
- che la loro residenza coniugale è stata fissata in un immobile di proprietà del SI. Parte_2
, ubicato nell'abitato di RI (PZ) alla c/da Monticello n. 8;
[...]
- che il SI. è titolare della omonima azienda agricola “ ; Parte_2 Parte_2
- che la SI.ra è dipendente della con sede legale Parte_1 Controparte_2 in Sant'Arcangelo con la qualifica di tecnico ortopedico;
- che il figlio maggiore, , frequenta la V° classe dell'Istituto Agrario in Lagonegro;
Per_1
- che la figlia minore, , frequenta il primo anno dell'Istituto Alberghiero in Maratea;
Per_2
- che la convivenza coniugale, benché sorta sotto i migliori auspici, è diventata intollerabile, al punto di non poter più essere portata avanti, essendo sopravvenute gravi, profonde ed insanabili incomprensioni nei rapporti tra i due coniugi, che li hanno portati alla più totale indifferenza reciproca, senza che vi sia all'attualità alcun genere di relazione sentimentale e/o affettiva necessaria all' armonico sviluppo della famiglia.
Pertanto, i predetti ricorrenti, ribadita la propria volontà di non volersi riconciliare, concludevano chiedendo al Tribunale di dichiarare la loro separazione consensuale con le seguenti concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione:
“1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza ovunque creda, salvo comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo di dimora o di residenza all'altro coniuge in ragione della presenza della figlia minore;
2) la casa coniugale, di proprietà del marito, sarà assegnata, unitamente al mobilio ed a tutte le suppellettili ivi contenute, alla IG.ra la quale vi abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
3) il SI. provvederà a ritirare gli effetti personali per trasferire gli stessi presso l'abitazione Parte_2
in cui andrà a vivere, previa redazione di apposito inventario ed alla presenza della IG.ra ; Pt_1
4) entrambi i separandi coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, al rispettivo contributo di mantenimento e dunque di badare ognuno al proprio sostentamento con le proprie risorse economiche e di non avere nulla a pretendere al riguardo l'uno dall'altro, anche per il futuro;
5) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli e, quindi, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, (scuola, sport, tempo libero, visite mediche ecc.) verrà presa in accordo tra i due genitori;
6) la figlia minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
il padre conserva il diritto di vedere e frequentare la figlia quotidianamente secondo le eSIenze della minore e del padre. Inoltre la figlia resterà a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 fine settimana alternati al mese;
7) quanto alle Festività, i coniugi concordano per una equa ripartizione del tempo sia per quanto alle vacanze estive, sia per quanto alle festività religiose e profane, previa accordo in relazione alle eSIenze ed al desiderio della minore;
8) quanto al mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne non ancora autonomo, i coniugi sono concordi nel ritenere che appaia equo e giusto riconoscere in capo al IG. Parte_2
l'obbligo al versamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad Euro
[...]
500,00 mensili, da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato alla IG.ra : IBAN: [...] – , Parte_1 Parte_3
bonifico da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, come per legge;
9) i coniugi concordano nel dividere equamente (al 50%) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, prevedendone il rimborso reciproco nella misura della metà, previa esibizione di idonea documentazione probante;
10) La SI.ra si impegna, non appena il SI. avrà trasferito la propria dimora Parte_1 Parte_2 nella sua nuova abitazione, a volturare, a suo nome, tutte le utenze relative all'immobile coniugale
(acqua, luce, spazzatura etc);
11) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno null'altro reciprocamente a pretendere”.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale in data 5.12.2024 nulla opponeva.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
All'udienza del 18.2.2025 hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni. La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RI (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese del giudizio, data la natura congiunta della domanda nulla deve essere disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
-Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio Parte_2
concordatario in RI (PZ) il 14.08.2003 (atto n. 5, p. II, Serie A, anno 2003 del Comune di
RI);
-Omologa le condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
-Dispone la trasmessasene all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RI (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396;
-Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conSIlio del 24 marzo 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 1185/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 forza di procura in atti, dall'avv. Aniello Chiarelli, presso il cui studio in EM (PZ) alla Via
Belvedere sul Lago n. 6, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Aniello Chiarelli, presso il cui studio in EM (PZ) alla
Via Belvedere sul Lago n. 6, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
, presso il Tribunale di Lagonegro, Controparte_1
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.11.2024 i IGg.ri e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in RI (PZ) il 14.08.2003, optando per il regime della comunione dei beni, rappresentavano:
- che dalla loro unione sono nati i figli (nato a Lagonegro in [...] Persona_1
12.04.2006) e (nata a [...] in data [...]); Persona_2
- che la loro residenza coniugale è stata fissata in un immobile di proprietà del SI. Parte_2
, ubicato nell'abitato di RI (PZ) alla c/da Monticello n. 8;
[...]
- che il SI. è titolare della omonima azienda agricola “ ; Parte_2 Parte_2
- che la SI.ra è dipendente della con sede legale Parte_1 Controparte_2 in Sant'Arcangelo con la qualifica di tecnico ortopedico;
- che il figlio maggiore, , frequenta la V° classe dell'Istituto Agrario in Lagonegro;
Per_1
- che la figlia minore, , frequenta il primo anno dell'Istituto Alberghiero in Maratea;
Per_2
- che la convivenza coniugale, benché sorta sotto i migliori auspici, è diventata intollerabile, al punto di non poter più essere portata avanti, essendo sopravvenute gravi, profonde ed insanabili incomprensioni nei rapporti tra i due coniugi, che li hanno portati alla più totale indifferenza reciproca, senza che vi sia all'attualità alcun genere di relazione sentimentale e/o affettiva necessaria all' armonico sviluppo della famiglia.
Pertanto, i predetti ricorrenti, ribadita la propria volontà di non volersi riconciliare, concludevano chiedendo al Tribunale di dichiarare la loro separazione consensuale con le seguenti concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione:
“1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza ovunque creda, salvo comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo di dimora o di residenza all'altro coniuge in ragione della presenza della figlia minore;
2) la casa coniugale, di proprietà del marito, sarà assegnata, unitamente al mobilio ed a tutte le suppellettili ivi contenute, alla IG.ra la quale vi abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
3) il SI. provvederà a ritirare gli effetti personali per trasferire gli stessi presso l'abitazione Parte_2
in cui andrà a vivere, previa redazione di apposito inventario ed alla presenza della IG.ra ; Pt_1
4) entrambi i separandi coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, al rispettivo contributo di mantenimento e dunque di badare ognuno al proprio sostentamento con le proprie risorse economiche e di non avere nulla a pretendere al riguardo l'uno dall'altro, anche per il futuro;
5) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli e, quindi, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, (scuola, sport, tempo libero, visite mediche ecc.) verrà presa in accordo tra i due genitori;
6) la figlia minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
il padre conserva il diritto di vedere e frequentare la figlia quotidianamente secondo le eSIenze della minore e del padre. Inoltre la figlia resterà a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 fine settimana alternati al mese;
7) quanto alle Festività, i coniugi concordano per una equa ripartizione del tempo sia per quanto alle vacanze estive, sia per quanto alle festività religiose e profane, previa accordo in relazione alle eSIenze ed al desiderio della minore;
8) quanto al mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne non ancora autonomo, i coniugi sono concordi nel ritenere che appaia equo e giusto riconoscere in capo al IG. Parte_2
l'obbligo al versamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad Euro
[...]
500,00 mensili, da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato alla IG.ra : IBAN: [...] – , Parte_1 Parte_3
bonifico da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, come per legge;
9) i coniugi concordano nel dividere equamente (al 50%) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, prevedendone il rimborso reciproco nella misura della metà, previa esibizione di idonea documentazione probante;
10) La SI.ra si impegna, non appena il SI. avrà trasferito la propria dimora Parte_1 Parte_2 nella sua nuova abitazione, a volturare, a suo nome, tutte le utenze relative all'immobile coniugale
(acqua, luce, spazzatura etc);
11) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno null'altro reciprocamente a pretendere”.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale in data 5.12.2024 nulla opponeva.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
All'udienza del 18.2.2025 hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni. La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RI (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese del giudizio, data la natura congiunta della domanda nulla deve essere disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
-Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio Parte_2
concordatario in RI (PZ) il 14.08.2003 (atto n. 5, p. II, Serie A, anno 2003 del Comune di
RI);
-Omologa le condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
-Dispone la trasmessasene all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RI (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396;
-Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conSIlio del 24 marzo 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco