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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 3832 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3832 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. FONTANA MARIA CRISTINA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il Controparte_1
04/09/1967 c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura C.F._2
a margine del ricorso, dall'avv. GRASSI DIEGO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025 e Parte_1 CP_1
premettendo:
[...]
- di aver contratto matrimonio in Caserta il 23/10/2008;
1 - che dalla loro unione è nato il figlio (15.11.2009); Per_1
- che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 18/01/2021, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 1082/2021 alle seguenti condizioni: a) affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre;
b) diritto/dovere di visita con il genitore non collocatario;
c) contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di
€ 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
All'udienza del 14.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso cosi come integrate con le suddette note di trattazione. Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. disporre l'affidamento congiunto, riconoscendo al minore la residenza privilegiata presso la madre NO , in Napoli alla Piazza Parte_1
Vanvitelli n. 15, casa coniugale ed immobile di proprietà della famiglia di origine della NO, stabilendo il diritto di visita del padre secondo il seguente calendario: il padre potrà vedere il figlio a settimane alterne a partire dal Per_1 sabato dalle ore 10.00 alla domenica alle ore 20.00 con pernottamento;
inoltre due volte a settimana da concordarsi di volta in volta a partire dalle ore 16.00 fino alle ore 20,00, nonché di tenerlo con sé ad anni alterni durante le festività natalizie i
2 giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre, o dal 30 dicembre al 6 gennaio, e così ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta. Inoltre il padre potrà trascorrere con il figlio le vacanze estive per due settimane consecutive o quindici giorni tra i mesi di luglio ed agosto di ogni anno, previo accordo con la madre da concordarsi entro il 30 Maggio di ciascun anno. Il minore trascorrerà ogni anno il giorno della festa del papà e del compleanno del padre con il signor e lo stesso dicasi per il CP_1 giorno del compleanno della mamma e della festa della mamma con la NO
; Parte_1
2. Stabilire a carico del signor l'obbligo di corrispondere un Controparte_1 assegno mensile per il mantenimento per il figlio minore pari a complessivi €
300,00 mensili somma rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, nonché il
50% della quota dell' assegno unico a sostegno delle famiglie;
3. Dichiarare che i coniugi rinunciano al proprio mantenimento personale;
4. Determinare, in ogni caso, il regime delle spese straordinarie nella misura del
50% per ciascun genitore, con espresso richiamo ed osservanza al “Protocollo di
Intesa” intervenuto tra magistrati ed avvocati.
Ciò con vittoria di spese di lite”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
3 Caserta il 23/10/2008 (atto n. 9, parte I, S. A, reg. Atti Matrimonio anno
2008);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Caserta per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp.
Att. C.p.c.;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
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