Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona EL giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5587/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”
TRA
in persona EL legale rappresentante p.t., P.IVA n. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Angela Boccia e Roberto Ferrara, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Napoli alla Via G. Porzio n. 4, Isola G/1.
- Attore -
E
, in persona EL Sindaco p.t., P.IVA n. , sedente presso Controparte_1 P.IVA_2
la Casa Comunale al Corso Garibaldi n. 1.
- Convenuto contumace –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore ELla riforma, ai sensi dall'art. 58 ELla legge n. 69/09.
Ai fini ELla decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione regolarmente notificato, la Società in persona EL legale rappresentante p.t., adiva l'Intestato Parte_1
Tribunale di S. Maria C.V. onde ottenere, previa declaratoria ELl'inadempimento EL
[...]
, in persona EL Sindaco p.t., relativamente al contratto di appalto stipulato il Controparte_1
09.08.2016, n. rep. 672 - finalizzato alla messa in sicurezza e riduzione EL rischio connesso alla
6 EL 20.01.2012, (corpo B), CIG 612014034C e CUP I96E12000290001, ubicati in Controparte_2
FA EL IC (CE) alla via Ponticello – la condanna ELl'Amministrazione Comunale al pagamento ELla rata di saldo, pari ad euro 6.607,25 ed alla corresponsione degli interessi per l'omesso versamento ELl'anzidetta rata, nonché al risarcimento EL danno per la mancata disponibilità ELla somma richiesta, con vittoria di spese ed onorari di causa.
L'attore, a fondamento dei propri assunti, lamentava che l'Ente Appaltante, in spregio agli obblighi contrattuali e di legge vigenti in materia, a fronte EL tempestivo e corretto completamento dei lavori appaltati, non provvedeva all'emissione EL certificato di regolare esecuzione, preordinato allo svincolo ELla trattenuta ELlo 0,5% operata, ai sensi ELl'art. 4 co 3 DPR 207/2010 (Reg. esecuzione ed attuazione EL d.lgs 163/06 Codice Appalti), sull'importo netto contrattualizzato per complessivi euro 6.607,25.
Il convenuto, benché ritualmente chiamato in causa, decideva di non costituirsi in giudizio, sicché ne veniva acclarata la contumacia con ordinanza EL 05.04.2022.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., l'iter processuale si articolava con il deposito dei documenti offerti in comunicazione e con la nomina di un C.T.U.
All'udienza EL 18.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori ELle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
La domanda attrice è fondata per le ragioni appresso esplicitate.
A tal proposito, va osservato che con il termine di “rata di saldo”, sul mancato pagamento ELla quale si controverte, si individua l'importo costituito da tutte le somme che l'amministrazione ha trattenuto a titolo di garanzia;
tali ritenute sono svincolabili solo dopo la effettuazione EL collaudo o, a seconda dei casi, EL certificato di regolare esecuzione.
Invero, l'art. 133 EL D.lgs. 163/2006 dispone: “In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto EL Ministro ELle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro ELl'economia e ELle finanze …..”.
L'art. 29 EL DM 145/2000 prevede: "Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti EL corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma ELl'articolo 168 EL regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione EL certificato stesso.
2. Il termine di pagamento ELla rata di saldo e di svincolo ELla garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione EL certificato di collaudo provvisorio o EL certificato di regolare esecuzione ai sensi ELl'articolo
28, comma 9, ELla legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione ELla garanzia stessa. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori".
L'art. 30 EL citato DM statuisce "Qualora il certificato di pagamento ELle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi ELl'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione EL certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. 2.
Qualora il pagamento ELla rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi ELl'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. 3.
Qualora il pagamento ELla rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto EL Ministro dei lavori pubblici di pagina 6 di 8 concerto con il Ministro EL tesoro, EL bilancio e ELla programmazione economica. Tale misura è comprensiva EL maggior danno ai sensi ELl'articolo 1224, secondo comma, EL codice civile".
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti, emerge che nonostante il rilascio, in base agli stati di avanzamento dei lavori, di due certificati di pagamento – seguiti dalle fatture, da parte ELl'appaltatore, n. 07/PA/2016 EL 22.09.2016, pari ad euro 88.749,33, e n. 11/PA/2017 EL
21.11.2017, pari ad euro 117.204,69 – e la puntuale ultimazione ELle opere – infra: verbale EL
14.04.2017 – la Stazione Appaltante non ottemperava all'emissione EL certificato di regolare esecuzione.
Tale omissione configura un inadempimento contrattuale ELl'Ente Committente, a norma ELl'art. 1218 c.c., il quale è tenuto alla verifica ed all'attestazione ELla conformità ELl'opera rispetto alle previsioni contenute nel capitolato d'appalto.
Al riguardo, va rilevato che “In materia di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, secondo la regola (…) ripetuta nell'art. 44 EL nuovo capitolato approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, può agire per far valere il suo diritto al saldo finale, allo svincolo ELla cauzione e ad eventuali compensi aggiuntivi, o comunque a tutela ELle proprie ragioni, solo dopo che l'Amministrazione, a norma ELl'art. 109 EL r.d. 25 maggio 1895, n. 350, abbia ELiberato sull'approvazione EL collaudo
e sulle domande ELl'appaltatore con provvedimento che deve essere posto in essere in un arco di tempo compreso nei limiti ELla tollerabilità e ELle normali esigenze di definire il rapporto senza ritardi ingiustificati, tenuto conto ELla natura EL rapporto medesimo, ELl'economia generale EL contratto e EL rispettivo interesse ELle parti. Di conseguenza, ove l'Amministrazione abbia omesso di adottare e comunicare le sue determinazioni in congruo periodo di tempo, tale comportamento omissivo denuncia di per sé il rifiuto ELl'Amministrazione ed il suo inadempimento, e l'appaltatore può allora far valere direttamente i suoi diritti, in via giudiziaria o arbitrale, senza necessità di dover mettere preliminarmente in mora l'Amministrazione o di assegnarle un termine, e tanto meno di sperimentare il procedimento di cui all'art. 1183 c.c., realizzandosi in tal modo anche le condizioni perché, a norma ELl'art. 2935 c.c., incominci a decorrere il termine di prescrizione EL suo diritto (…)” (Cfr. Cass., n. 132/2009 e n. 16550/2015).
Altrettanto, va precisato che i crediti ELl'appaltatore di opera pubblica sono esigibili, anche in mancanza di collaudo, qualora la Pubblica Amministrazione abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate sine die le determinazioni in ordine all'accettazione ELl'opera e paralizzati i diritti ELl'altro contraente, in violazione ELle regole generali di correttezza e buona fede (Cfr. Cass. 22.02.2022 n. 5744;
29.01.2019 n. 2477).
Ne deriva che, scaduti i termini contrattuali, grava sul committente dimostrare che la mancata approvazione EL collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all'impresa.
Nella specie, dalla ricognizione degli atti di causa, fra cui i solleciti inoltrati a mezzo pec EL
25.02.2020 e EL 09.06.2020, si evince che la Stazione Appaltante ha colpevolmente disatteso all'obbligo di emanare il certificato di regolare esecuzione.
Né può ravvisarsi, sul punto, un esonero ELla responsabilità ELl'Ente Committente non avendo, quest'ultimo, fornito la prova, anche alla luce ELla sua contumacia, che l'omissione sia ascrivibile ad una condotta ostativa ELl'impresa appaltatrice.
A parte attrice compete, dunque, il pagamento ELla rata di saldo, pari ad euro 6.607,25, nonché degli interessi di cui al DM 145/2000, per la quantificazione dei quali veniva nominato un C.T.U., ing.
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Orbene, il consulente, nell'espletamento ELl'incarico conferito, sosteneva che: “Preso atto che l'ente comunale doveva emettere il certificato di regolare esecuzione entro il 14.07.2017, lo scrivente provvede al calcolo degli interessi moratori e legali…rilevando che il totale degli interessi legali e moratori è pari ad euro 2.005,31” … “Da quanto sopra esposto e a fronte dei fatti, dei rilevamenti eseguiti e dalle constatazioni oggettive si ritiene di dover affermare, per scienza e coscienza, che: la rata di saldo risulta essere pari ad euro 6.607,25, oltre euro 2.005,31 dovuti a titolo di interessi legali
e moratori, residuando, pertanto, in favore ELla ditta di € 8.612,65 esclusa Parte_1
IVA”.
Dal compendio peritale, al quale va prestata adesione poiché privo di vizi logici e/o di metodo, va dedotta la sussistenza ELle istanze invocate da parte attrice, ai sensi ELl'art. 29 e 30 EL DM
145/2000, a titolo di rata di saldo ed interessi moratori e corrispettivi, nella misura di euro 8.612,65.
Diversamente, va denegata la domanda di condanna EL convenuto al risarcimento EL maggior danno che parte attrice ha formulato in relazione al pregiudizio – ulteriore a quello coperto dagli interessi moratori – asseritamente subito per non avere potuto prontamente disporre ELl'importo ELla rata di saldo, la cui valutazione viene rimessa in via equitativa, ai sensi ELl'art. 1226 c.c., all'Adito
Tribunale.
A tale liquidazione osta, infatti, il chiaro disposto ELl'art. 30 EL Capitolato Generale d'Appalto, il quale, dopo aver individuato il criterio di calcolo degli interessi di mora, espressamente prevede che
“tale misura è comprensiva EL maggior danno ai sensi ELl'art.1224, secondo comma, EL codice civile” (Cfr. Cass. n. 3503/1994).
In definitiva, la domanda attrice merita accoglimento, pertanto, il convenuto va condannato al pagamento ELl'importo di euro 8.612,65.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico EL convenuto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inadempienza EL
[...]
, in persona EL Sindaco p.t., all'obbligo di emettere il certificato di regolare Controparte_1
esecuzione ELle opere di cui al contratto di appalto stipulato il 09.08.2016, n. rep. 672, nel rispetto dei termini di legge e di contratto;
2) condanna il , in persona EL Sindaco p.t., per le causali di cui al Controparte_1
punto precedente, a pagare, in favore di parte attrice, ex art. 29 e 30 EL DM 145/2000, la somma di euro 8.612,65, di cui euro 6.607,25 a titolo di rata di saldo ed euro 2.005,31 a titolo di interessi legali e moratori, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna il , in persona EL Sindaco p.t., al pagamento ELle spese Controparte_1
di giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00, oltre spese vive, pari ad euro 264,00, spese generali,
IVA e CPA. 4) pone definitivamente a carico EL convenuto le spese di C.T.U.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 18.5.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente