Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00890/2026REG.PROV.COLL.
N. 03222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3222 del 2025, proposto da
Dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Frascaroli e Ruggero Frascaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- COMUNE di FIUMICINO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Dott. -OMISSIS- e Dott. -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio, in Roma, Viale delle Milizie, 9.
- UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di ROMA e MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
- REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, non costituito in giudizio;
- Dott.ssa CERNI VITTORIA n.q. di Commissario ad Acta , non costituita in giudizio;
- Dott.ssa -OMISSIS-, Dott. -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n.5235/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal dott. -OMISSIS- e dal dott. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il Cons. SE FA e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con Delibera di Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del 28.7.99 il Comune di Fiumicino approvava gli atti di gara per la scelta di due privati farmacisti da associare nella costituenda società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di due farmacie comunali di nuova istituzione (sede farmaceutica -OMISSIS- e sede farmaceutica -OMISSIS-) ed ai quali affidare la relativa direzione professionale. In particolare, la quota di partecipazione per ciascuno di tali due farmacisti veniva determinata nel 24,50% del capitale sociale.
1.2. Il bando di gara prevedeva, tra gli altri requisiti, quello “di non essere già direttore di farmacia”.
1.3. In data 14.12.99 la commissione di gara escludeva la dott.ssa -OMISSIS- dalla fase di presentazione dell'offerta in quanto direttore della farmacia ubicata in località -OMISSIS- nel comune di Fiumicino, di cui era anche titolare. Per le medesime ragioni veniva esclusa dalla gara anche la dott.ssa -OMISSIS-.
1.4. Con ricorso proposto dinnanzi al TAR per il Lazio (R.G. n. 11843/99) la dott.ssa -OMISSIS- insorgeva avverso la propria esclusione impugnando il bando di gara, nonché tutti gli atti di gara approvati con delibera n. -OMISSIS- del 28.7.99. In particolare, veniva censurata dalla Dott.ssa -OMISSIS- la clausola prevista nell’originario bando comunale, che la escludeva dalla gara in quanto direttore di farmacia.
1.5. Con deliberazione di G.M. -OMISSIS- 17.2.2000 il Comune di Fiumicino aggiudicava la suddetta gara ai Dott.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, che avevano offerto rispettivamente la somma di lire 364.599.900 e lire 363.599.900, su una base d’asta di 220 milioni di lire.
1.6. In data 27.3.2000, con atto Notar -OMISSIS- Rep. n. -OMISSIS- raccolta n. -OMISSIS-, veniva costituita tra il Comune di Fiumicino e i vincitori della gara, la società “-OMISSIS- S.r.l.” a prevalente capitale pubblico, con capitale sociale di Lit. 400 milioni interamente versato, di cui 196 milioni versato dai soci privati.
1.7. Nel novembre 2000 veniva aperta la prima delle due farmacie comunali (quella di -OMISSIS-) e a luglio 2001 la seconda farmacia (quella di -OMISSIS-), oggi pienamente operative.
1.8. Il Tar del Lazio, con sentenza n. 1180/2001 e, in appello, il Consiglio di Stato, con sentenza n.7093/2009, giudicavano illegittima la clausola impugnata dalla dott.ssa -OMISSIS-, annullando l’aggiudicazione nel frattempo disposta in favore dei dottori -OMISSIS- e -OMISSIS- e disponendo la rinnovazione della gara.
1.9. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione comunale, la Dott.ssa -OMISSIS- proponeva ricorso per l’ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio n.1180/2001 (confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7093/2009).
1.10. Con sentenza n.34742/2010 del 30.11.2010 il TAR per il Lazio accoglieva il ricorso in ottemperanza statuendo che “il giudicato formatosi sulle pronunce azionate dalla ricorrente imponga, in attuazione dei principi suesposti, la rinnovazione della gara a suo tempo bandita dal Comune di Fiumicino, previa espunzione della clausola della lex specialis annullata in sede giurisdizionale e riammissione della ricorrente, già illegittimamente esclusa dalla procedura selettiva” .
1.11. Detta sentenza del TAR Lazio n. 34742 del 2010 veniva poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4706 del 2011.
1.12. Successivamente il Comune di Fiumicino indiceva un nuovo bando di gara.
1.13. Anche detto bando veniva impugnato dalla Dott.ssa -OMISSIS- la quale lamentava l’elusione del giudicato da parte del Comune medesimo. Riteneva, invero, che l’ordine di rinnovazione della vecchia procedura dovesse essere interpretato, per un verso, per il tramite dell’espunzione della clausola escludente considerata illegittima dal TAR e, per altro verso, con la sua diretta riammissione e, quindi, con la valutazione della sua offerta posta a confronto con quella dei dottori -OMISSIS- e -OMISSIS-.
1.14. Il Tar del Lazio, con due sentenze pressoché identiche (la n. 6712/2012 e la n. 7101/2012) rese sui due ricorsi proposti rispettivamente dalla dott.ssa -OMISSIS- e dai -OMISSIS- e -OMISSIS-, riteneva che l’effetto conformativo del giudicato imponesse l’obbligo per l’amministrazione di riaprire la stessa gara, ammettendovi la Dott.ssa -OMISSIS-, così da permetterle di misurarsi in condizioni di parità con gli altri concorrenti, senza quindi che il Comune potesse indire una nuova procedura e/o introdurre nuove clausole, diverse ed ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste; per l’effetto annullava il nuovo bando di gara pubblicato dal Comune di Fiumicino in quanto aveva, appunto, introdotto delle clausole diverse e ulteriori rispetto a quelle a suo tempo previste dall’originario bando.
1.15. Il Comune di Fiumicino proponeva due distinti appelli avverso le due citate sentenze del TAR Lazio.
1.16. Il Consiglio di Stato, decidendo sugli appelli proposti dal Comune di Fiumicino, con sentenza n. 3714 del 10 luglio 2013 confermava in via definitiva le due pronunce di primo grado del TAR Lazio n. 7101/2012 e n. 6712/2012, affermando espressamente che “le modalità più corrette di esecuzione del giudicato siano state già definite nel dettaglio dal giudice sia di primo grado che di appello, rispettivamente con le sentenze Tar Lazio n. 34742/2010 e Consiglio di Stato n. 4706/2011”.
1.17. A distanza di quasi dieci anni dalla suddetta sentenza del Consiglio di Stato n. 3714/2013 del 10.7.2013, la dott.ssa -OMISSIS- sollecitava il Comune, con diffide ad adempiere ricevute dal Comune in data 8.6.2023 e in data 19.1.2024, a dare corretta ed effettiva ottemperanza al dictum scaturente, in particolare, dalla sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, n.34742/2010.
1.18. Successivamente, con atto notificato il 29 febbraio 2024 la dott.ssa -OMISSIS- ha proposto istanza per la nomina di Commissario ad acta in seguito al giudizio di ottemperanza già deciso dal TAR del Lazio con la precitata sentenza n. 34742/2010.
1.19. I dottori -OMISSIS- e -OMISSIS- si sono opposti alla nomina del Commissario ad acta eccependo con memoria difensiva la ostativa sopravvenienza di alcune circostanze di fatto: alcune delle quali, a distanza di anni, renderebbero in tesi oggettivamente impossibile l’esecuzione del giudicato; le altre, invece, avrebbero imposto all’Amministrazione di adottare delle misure che tenessero conto di tali sopravvenienze.
1.20. In esito alla camera di consiglio dell’8 giugno 2024, il TAR per il Lazio, con Ordinanza n.11563/2024, ha dichiarato il “non luogo a provvedere sull’istanza”. Ciò sul rilievo che la più volte citata sentenza del TAR Lazio n.34742/2010, emessa in sede di ottemperanza, aveva assegnato al Comune di Fiumicino il termine di 180 giorni per provvedere all’esecuzione del giudicato, nominando contestualmente e preventivamente il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma o un suo delegato “il quale si insedierà alla scadenza del predetto termine” , in caso di persistente inerzia del Comune. Rilevando, pertanto, l’ordinanza “di non luogo a provvedere”, che la scadenza del suddetto termine di 180 giorni fosse già “condizione necessaria sufficiente a richiedere l’insediamento al designato Commissario ad acta”.
1.21. Pertanto, per la corretta e concreta esecuzione della suindicata sentenza del Tar, il commissario all’uopo nominato dal Prefetto di Roma (il Viceprefetto dott.ssa Cerni Vittoria) adottava la delibera -OMISSIS- agosto 2024, con la quale in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio n. 34742/2010, disponeva:
“- di prendere atto dell’annullamento della clausola escludente contenuta nell’avviso pubblico allegato alla DCC -OMISSIS-/’99 secondo la quale, tra i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Fiumicino per la scelta del socio privato di una costituenda società avente ad oggetto la gestione di due farmacie comunali, è stato indicato “di non essere già direttore di farmacia”;
- di prendere atto dell’annullamento dell’aggiudicazione disposta con DGC -OMISSIS-2000 e della caducazione di tutti gli atti successivi posti in essere dall’Amministrazione, con conseguente scioglimento ex lege della società, come peraltro deliberato dalla Giunta Comunale con DGC n. -OMISSIS- maggio 2011;
- di riammettere in gara i concorrenti espulsi in forza della clausola annullata, ai quali spetta di partecipare alla procedura selettiva a parità di condizioni con gli altri concorrenti a suo tempo ammessi, secondo le modalità indicate nell’avviso di gara allegato alla DCC -OMISSIS-/’99;
- di invitare i medesimi concorrenti, come risultanti dai verbali allegati alla delibera di giunta comunale di aggiudicazione-OMISSIS-.2.2000, a presentare l’offerta, nei modi e nelle forme stabilite dall’avviso di gara allegato alla delibera di consiglio comunale n.-OMISSIS- del28/07/1999, entro 45 giorni dal ricevimento dell’invito; invito da notificarsi a cura del Dirigente dell’Area SUAP-Ufficio Società Partecipate presso l’indirizzo di residenza ovvero mediante trasmissione pec all’indirizzo all’uopo risultante dall’albo dei farmacisti, registro INI-PEC;
- di autorizzare -OMISSIS- S.r.l., nelle more della procedura e fermo restando quanto deliberato dalla Giunta comunale con atto n.-OMISSIS- maggio2011, a continuare ad operare al solo fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, nei limiti dell’ordinaria amministrazione.” .
1.22. In esecuzione di tale delibera commissariale, il Comune di Fiumicino – Area Sviluppo Economico Ufficio Società Partecipate, inviava a mezzo pec, in data 11 ottobre 2024, apposita lettera di invito ai fini della partecipazione alla rinnovanda “procedura di scelta di due soci farmacisti da associare nella costituenda società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico per la gestione di due farmacie comunali di nuova istituzione nel Comune di Fiumicino.” In particolare, tale lettera invito, indicava le modalità di presentazione dell’offerta fissando in 45 giorni dal ricevimento della stessa il termine entro cui presentare la “propria migliore offerta rispetto al prezzo a base d’asta pari ad € 113.620,52”.
1.23. I dottori -OMISSIS- e -OMISSIS-, con atto notificato e depositato in data 16 ottobre 2024 proponevano reclamo dinnanzi al TAR per il Lazio ex art. 114, co. 6, c.p.a. avverso la predetta delibera commissariale, presentando altresì contestuale domanda di sospensiva.
1.24. Il TAR, con ordinanza n. 5215 del 20.11.2024, sospendeva la procedura avviata dal Commissario ad acta ritenendo fondate le censure proposte dai reclamanti:
- di avvenuto superamento, da parte della originaria ricorrente, dell’età di cui all’art. 4 della L. n. 362/1991;
- nonché le censure legate alla valutazione del capitale sociale.
1.25. Successivamente il TAR, con sentenza n. 5235 del 13 marzo 2025, accoglieva il predetto reclamo ritenendo fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per l’ottemperanza di cui al primo motivo legata al collocamento in pensione della dott.ssa -OMISSIS- (circostanza che le impedirebbe lo svolgimento del ruolo di direttore di farmacia), con conseguente assorbimento degli altri motivi di reclamo, pronunciando quindi nei seguenti termini:
1) dichiara il difetto di legittimazione del Dott. -OMISSIS-;
2) accoglie il reclamo come da motivazione, e per l’effetto:
a) dichiara improcedibile il ricorso per ottemperanza di cui in epigrafe;
b) per l’effetto, dichiara esaurito il mandato del commissario ad acta, nei sensi di cui in motivazione”.
2. Con atto notificato l’11 aprile 2025 la dott.ssa -OMISSIS- ha appellato la sentenza del Tar Lazio n. 5235 del 13 marzo 2025 deducendo i seguenti motivi di appello.
I) Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme che regolano l’esecuzione del giudicato - violazione degli artt. 112 e 114 c.p.a. - Difetto ed erroneità della motivazione - Travisamento e falsa ed erronea presupposizione in fatto e in diritto - Contraddittorietà e perplessità della motivazione.
II) Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 114 c.p.a. –Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – difetto ed erroneità della motivazione – Riproposizione delle eccezioni non espressamente esaminate dal Tar ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
III) Erroneità della sentenza, anche in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa valutazione e pronuncia su circostanze rilevanti per il giudizio – carenza assoluta di motivazione.
IV) Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 362/1991 – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
2.1. Si è costituito in appello il Comune di Fiumicino depositando atto di costituzione e successiva memoria con la quale ha riproposto le difese già spiegate in primo grado avverso il reclamo proposto dai dottori -OMISSIS- e -OMISSIS- e rassegnando le conclusioni ivi formulate in ordine agli atti adottati dal Commissario ad acta nell’espletamento del suo incarico.
2.2. Si sono costituiti per resistere in appello i dottori -OMISSIS- e -OMISSIS- i quali hanno contestato i motivi di gravame proposti dalla dott.ssa -OMISSIS- ed hanno contestualmente proposto ricorso incidentale con i quali hanno dedotto i seguenti motivi così rubricati:
I) Avverso la statuizione con cui la sentenza appellata in via principale ha ritenuto di accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo al dott. -OMISSIS-.
II) R iproposizione dei motivi di reclamo non esaminati dal giudice di primo grado:
3) Sul valore delle quote da porre a base dell’eventuale nuova gara: Violazione dei principi che presiedono all’esecuzione del giudicato. Eccesso di potere sotto il profilo dello Sviamento, illogicità. Illegittimità derivata della Lettera di Invito.
4) Sui soggetti da ammettere alla rinnovanda procedura di gara: Violazione del giudicato. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
5) Illegittimità della delibera commissariale per aver rimesso l’adozione della Lettera di Invito al Comune di Fiumicino – Dirigente dell’Area SUAP – Ufficio società partecipate. Violazione giudicato. Violazione delle prescrizioni della sentenza n. 34742/2010, emessa in sede di giudizio di ottemperanza. Illegittimità derivata della Lettera di Invito.
2.3. L’Ufficio Territoriale del Governo di Roma ed il Ministero dell'Interno si sono costituiti in giudizio con atto di mero stile senza formulare difese scritte.
2.4. La Regione Lazio, il Viceprefetto Cerni Vittoria n.q. di Commissario ad Acta , e i dottori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, ritualmente intimati in giudizio, non si sono costituiti in giudizio.
2.5. All’udienza camerale del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Può essere esaminato l’appello principale proposto dalla dott.ssa -OMISSIS-.
4. Con il primo motivo di appello la dott.ssa -OMISSIS- impugna il capo della sentenza con la quale il giudice di prime cure ha ritenuto fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per ottemperanza fondata sull’avvenuto collocamento in pensione della medesima dott.ssa -OMISSIS- (circostanza che le impedirebbe lo svolgimento del ruolo di direttore di farmacia) con conseguente assorbimento degli altri motivi di reclamo.
Il giudice di prime cure ha al riguardo premesso che “In base alla dottrina delle « sopravvenienze » si ammette che, in sede di esecuzione del giudicato amministrativo, possano assumere rilievo anche circostanze normative o di fatto sopraggiunte alle quali si attribuisce la capacità di limitare o escludere gli effetti ulteriori del giudicato, imponendo al giudice, in sede di esecuzione dello stesso, di integrare e, talora, addirittura di variare le statuizioni della decisione da eseguire; perciò, al momento dell'ottemperanza alla decisione si deve indagare se il ripristino della posizione soggettiva (illegittimamente) sacrificata risulti compatibile con lo stato di fatto e di diritto medio tempore prodottosi” (Consiglio di Stato sez. VI, 22/07/2022, n.6429).
Ne ha poi inferito che “Nel caso in questione, tale riesame della fattispecie è stato sollecitato dai reclamanti sotto i profili sollevati nei motivi di reclamo, tra i quali assume rilevanza dirimente sugli altri la circostanza dell’intervenuto more tempore pensionamento per limiti di età della Dottoressa -OMISSIS-. Tale incontestata circostanza di fatto ha valore preclusivo rispetto all’assunzione del ruolo posto a gara dal Comune di Fiumicino. Ed invero, la lettera di invito alla rinnovata procedura pone a gara la “scelta di due soci farmacisti da associare nella costituenda società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico per la gestione di due farmacie comunali di nuova istituzione nel Comune di Fiumicino”; ossia il ruolo di socio di capitale della detta società. Tuttavia – e tale è l’aspetto dirimente- nella propria offerta gli aspiranti devono, tra l’altro, dichiarare di essere disponibili ad assumere il ruolo di Direttore di farmacia; il quale è oramai precluso alla Dottoressa -OMISSIS- per intervenuti limiti di età. Proprio la inibizione, nel bando originario, della possibilità di assumere il ruolo di Direttore di farmacia, peraltro, ha costituito base dei motivi di ricorso della Dottoressa -OMISSIS- poi accolti in sede di giurisdizione di legittimità con le sentenze sulle quali si è innestato il giudizio di ottemperanza”.
L’appellante censura il capo della sentenza ritenendo in primo luogo contraddittorie le seguenti statuizioni adottate dal TAR ed espone che:
- dapprima (con ordinanza n. 11563 del 6.6.2024) il TAR si è limitato a statuire “il non luogo a provvedere” sull’istanza di nomina di un Commissario ad acta sul rilievo che esso risultava già formalmente nominato con la sentenza n. 34742/2010 del TAR del Lazio (confermata dal Consiglio di Stato); ma nulla osservando sulla eseguibilità del giudicato amministrativo;
- successivamente in sede di reclamo il TAR, con ordinanza cautelare n. 5215 del 20.11.2024, ha sospeso la procedura avviata dal Commissario ad acta ritenendo fondate le censure proposte dai reclamanti di avvenuto superamento, da parte della originaria ricorrente, dei limiti di età di cui all’art. 4 della L. n. 362/1991;
- infine, con la sentenza appellata il TAR avrebbe introdotto una nuova motivazione, “ virando da una preclusione alla partecipazione alla gara per intervenuto limite d’età ai sensi del citato art. 4 della L. n. 362/1991 ad un sopravvenuto pensionamento della Dott.ssa -OMISSIS- come circostanza preclusiva per la partecipazione alla gara indetta dal commissario”.
In disparte la ritenuta contraddittorietà delle menzionate decisioni assunte dal TAR, la dott.ssa -OMISSIS- deduce l’erroneità della sentenza sul decisivo rilievo che pur avendo essa raggiunto l’età pensionabile con conseguente collocamento in pensione, rimane tuttora iscritta all’ordine dei farmacisti, unico presupposto a dover rilevare non esistendo alcuna norma di legge che ponga un divieto per i farmacisti in pensione a svolgere l’attività di direttore di farmacia.
4.1. Il motivo è fondato.
4.1.1. Deve premettersi che appaiono irrilevanti le considerazioni dell’appellante in ordine al mutato impianto motivazionale che ha connotato la decisione cautelare rispetto a quella adottata in sentenza, essendo soltanto quest’ultima a rilevare ai fini del giudizio di appello.
Ciò che rileva, infatti, è che nella sentenza appellata il giudice di prime cure ha apoditticamente ritenuto sussistente una situazione preclusiva alla partecipazione alla gara pubblica per effetto del raggiungimento dell’età pensionabile in capo all’appellante - che in tesi precluderebbe ai farmacisti collocati in quiescenza di svolgere l’attività di direttore di farmacia - senza tuttavia indicare alcuna norma di legge a fondamento di tale preclusione, che neppure risulta indicata nell’atto di reclamo delle parti controinteressate, né nelle difese da questi articolate in appello.
La motivazione della sentenza sul punto, in mancanza di una specifica previsione di legge che ne corrobori il fondamento, si risolve in un’asserzione apodittica del giudice di prime cure, inficiando l’iter logico-motivazionale che ha determinato il TAR a ritenere improcedibile il giudizio di ottemperanza ed “ esaurito il mandato del commissario ad acta”.
4.1.2. Va infatti rilevato che, differentemente da quanto avviene nel rapporto di lavoro pubblico, lo svolgimento di un’attività lavorativa privata connotata dalla natura imprenditoriale e libero-professionale del soggetto agente, condotta all’interno di una società di capitali, non può incontrare alcuna preclusione fatta discendere ex se (in assenza di un’espressa previsione normativa) dal collocamento in quiescenza di chi dovrebbe svolgere tale attività privata.
4.1.3. Del tutto infondate si rivelano, al riguardo, le contestazioni dei controinteressati i quali hanno evidenziato che il rapporto tra la Società mista per cui è stato indetto il bando, e il direttore di farmacia, si configurerebbe quale rapporto di lavoro subordinato e non già come attività imprenditoriale, come risulterebbe dalle apposite buste paga che attestano la retribuzione corrisposta, da parte di detta Società, a ciascuno degli attuali direttori delle due farmacie comunali; risultando così incompatibile tale ruolo di direttore di farmacia con il collocamento in pensione dell’appellante.
In disparte la considerazione che la sola previsione di una busta paga non si rivela di per sé idonea a qualificare il rapporto in essere tra il direttore di farmacia ed una società di capitali come rapporto di lavoro subordinato, rileva il Collegio che la questione risulta a ben vedere del tutto inconferente rispetto alla presunta incompatibilità legata all’età pensionabile, costituendo una mera asserzione di parte, anche questa non suffragata da alcun dato normativo, che il direttore di una farmacia comunale sia assimilabile a un dipendente della pubblica amministrazione che, in quanto tale, deve essere collocato in pensione obbligatoriamente, al più tardi, al raggiungimento del 70° anno di età in base all’art. 1, comma 165, L. n. 207/2024.
4.1.4. Nemmeno coglie nel segno l’argomentazione dei controinteressati secondo i quali “Ove mai poi si dovesse ritenere, in assurda ipotesi, che, alla luce della normativa esistente, il collocamento in pensione della dott.ssa -OMISSIS- non sarebbe d’ostacolo alla copertura da parte della stessa del ruolo di direttore farmacia, sarebbe da ritenere incostituzionale la norma che disciplina tale figura ed in particolare l’art. 11, L. n. 475/1968, per violazione della tutela del diritto alla salute, di cui all’art. 32, Cost., nella parte in cui non prevede un limite massimo di età per lo svolgimento del ruolo di direttore di farmacia, mettendo così a rischio la tutela della salute della collettività” .
La domanda di rimessione alla Corte Costituzionale è inammissibile quanto ai presupposti che dovrebbero integrare la sua rilevanza nel giudizio e la sua non manifesta infondatezza, non ravvisandosi alcuna compromissione del diritto alla salute costituzionalmente garantito con riferimento ai limiti di età per svolgere il ruolo di direttore di farmacia, il quale assomma compiti di natura amministrativa, organizzativa e gestionale della farmacia.
La domanda è altresì inammissibile perché viene chiesto a questo giudice di sollecitare la Corte costituzionale ad emettere una pronuncia c.d. additiva, con la quale si accerti l’illegittimità costituzionale del predetto art. 11 L. n. 475/1968 in relazione all’art. 32 Cost., nella parte in cui tale disposizione non prevede un limite d’età per lo svolgimento del ruolo di direttore di farmacia.
E tuttavia presupposto per l’adozione di un intervento additivo della Corte è l’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, mentre al riguardo l’appellante incidentale non ha indicato la norma già presente nell’ordinamento rispetto alla quale poter chiedere al giudice delle leggi l’estensione.
4.1.5. Inammissibile inoltre è la richiesta, formulata in ulteriore subordine dall’appellante incidentale, di disporre verificazione, ex art. 66, c.p.a., sulla persona della dott.ssa -OMISSIS-, al fine di accertare se il suo stato di salute risulti compatibile con lo svolgimento del ruolo di direttore di farmacia, incaricando a tal fine la competente ASL.
La questione, infatti, è del tutto irrilevante ai fini della partecipazione alla gara per i quali è necessario soltanto il possesso dei requisiti previsti dal bando; e potrebbe, semmai, assumere rilievo per il Comune di Fiumicino soltanto successivamente all’esito della stessa e soltanto laddove la dott.ssa -OMISSIS- dovesse risultare vincitrice, potendo in tal caso il Comune operare le valutazioni del caso in ordine alla sua idoneità psico-fisica a ricoprire il ruolo di direttore di farmacia, valutazione che, del resto, va parimenti operata anche nei confronti di qualsiasi altro soggetto che dovesse risultare vincitore della gara ed indipendentemente dall’età.
4.1.6. Ne consegue, in definitiva, la fondatezza del motivo di appello, non sussistendo alcun impedimento di legge ad assumere il ruolo di direttore di farmacia legato al raggiungimento dell’età pensionabile.
5. Con il secondo motivo di appello la dott.ssa -OMISSIS- deduce l’erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 114 c.p.a. lamentando che la fase del procedimento ad evidenza pubblica sulla quale il TAR era chiamato a decidere in sede di reclamo (ossia la delibera commissariale di rinnovazione della gara) era posizionata a valle di una sentenza di ottemperanza già emessa (la n. 34742/2010 del TAR del Lazio confermata dal Consiglio di Stato) e, quindi, in buona sostanza presupponeva un esame da parte del giudice di prime cure che poteva riferirsi unicamente sulle modalità dell’esecuzione circa la rinnovazione della gara disposta dal commissario ad acta con la propria delibera dell’8 agosto 2024.
In altre parole, l’oggetto del giudizio dinnanzi al TAR non poteva che riguardare unicamente le modalità esecutive adottate dal Commissario ad acta in base a quanto statuito dal TAR medesimo con la precedente sentenza n. 34742/2010, come poi confermata dal Consiglio di Stato con le due successive pronunce emesse sempre con riferimento alla presente vicenda, la n. 4706/2011 e la n. 3714/2013, rispetto alle quali la sentenza qui gravata si porrebbe in conflitto in violazione delle statuizioni in esse contenute.
La sentenza impugnata risulterebbe dunque erroneamente adottata, poiché in aperto contrasto e in violazione di quanto ripetutamente statuito dal G.A. (con pronunce ormai passate in giudicato) con riferimento alla presente controversia, in termini di irrilevanza delle sopravvenienze a scapito della partecipazione alla gara per l’appellante.
5.1. Il motivo è fondato.
La sentenza del TAR per il Lazio n. 34742/2010 aveva statuito nei confronti del Comune di Fiumicino “la rinnovazione della gara a suo tempo bandita dal Comune di Fiumicino, previa espunzione della clausola della lex specialis annullata in sede giurisdizionale e riammissione della ricorrente, già illegittimamente esclusa dalla procedura selettiva” .
La medesima sentenza (al punto 5.2) affermava poi esplicitamente “l’irrilevanza di tutte le sopravvenienze successive alla formazione del giudicato; deve essere altresì precisato che nella specie non si individuano sopravvenienze ostative alla corretta esecuzione del giudicato azionato dalla ricorrente, non essendo tale la disciplina sopravvenuta invocata dalle parti costituite in materia di affidamento dei servizi farmaceutici, né l’età raggiunta dalla ricorrente nelle more della formazione del giudicato amministrativo. Altrimenti opinando, sotto quest’ultimo profilo, si avrebbe che il tempo necessario per ottenere una decisione giurisdizionale favorevole potrebbe pregiudicare l’effettiva attribuzione del bene della vita spettante al ricorrente” .
Alla stessa stregua, la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 3714 del 10.7.2013 aveva ulteriormente e, in via definitiva, statuito: “deve quindi ribadirsi, una volta di più, come nel caso in esame l’illegittima esclusione della dott.ssa -OMISSIS- dal procedimento di gara non comporta il rinnovo integrale della procedura con un nuovo bando (aperto dunque a nuovi concorrenti) ma la riammissione dell’interessata e la valutazione della sua offerta comparativamente con quella dei concorrenti in precedenza già ammessi”.
Ne consegue che il TAR avrebbe dovuto considerare come ormai tardive le eccezioni svolte in sede di reclamo, non potendosi più modificare il decisum di una sentenza resa in sede di ottemperanza nella quale la medesima Sezione del TAR (così come poi ribadito dal Consiglio di Stato in ben due successive sentenze) aveva già preso posizione sulle c.d. sopravvenienze, ritenendole tutte ed indistintamente irrilevanti.
6. Con il terzo motivo di appello la dott.ssa -OMISSIS- deduce l’erroneità della sentenza, anche in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa valutazione e pronuncia su circostanze rilevanti per il giudizio, e per carenza assoluta di motivazione.
In sostanza deduce che tutte le sopra citate statuizioni del giudice amministrativo sono state espressamente richiamate dall’appellante in sede di reclamo per contrastare la fondatezza delle tesi avversarie; e lamenta che se fossero state adeguatamente vagliate, avrebbero potuto determinare un diverso convincimento da parte dell’organo giudicante in ordine alla ritenuta preclusione dell’appellante alla partecipazione alla nuova gara indetta dal Commissario.
Deduce che, tuttavia, nella sentenza gravata non si rinviene alcuna considerazione o presa di posizione del TAR rispetto a tali pregressi pronunciamenti del G.A., con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un fatto decisivo del contendere nonché per carenza assoluta di motivazione.
6.1. La superiore censura risulta fondata, non rinvenendosi nell’iter logico motivazionale sviluppato dal TAR alcuna deduzione al riguardo, pur essendo i precedenti pronunciamenti resi in sede di ottemperanza rilevanti ai fini del decidere, come del resto già rilevato nel precedente paragrafo.
7. Con il quarto motivo la dott.ssa -OMISSIS- deduce l’erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 362/1991, rilevando altresì i vizi di travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e di contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
In sostanza deduce che la sentenza impugnata risulterebbe erronea nei suoi presupposti e viziata da contraddittorietà e perplessità della motivazione anche nel caso in cui, con tale pronuncia, il TAR avesse inteso riferirsi, non già al collocamento in pensione come circostanza preclusiva alla gara per l’appellante, ma invece al superamento del limite d’età da parte della Dott.ssa -OMISSIS- secondo quanto prescritto dall’art. 4 della L. 362/1991.
Deduce che l’art. 4 L. 362/1991 non può trovare applicazione nel caso in esame per le seguenti ragioni:
a) sotto un primo profilo perché l’art.4 sarebbe regola dettata specificamente per il diverso ambito relativo a pubblici concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati, e non, come nel caso in esame per procedure indette per la scelta di soci da inserire in una costituenda società mista di gestione di una farmacia comunale;
b) sotto un secondo profilo perché la sentenza n. 4706/2011 di questa Sezione (a pag. 5) ha esplicitamente affermato l’inapplicabilità delle disposizioni di detta norma poiché le stesse “non sono richiamate dalla lex specialis del procedimento di gara di cui si tratta” , sancendone pertanto l’irrilevanza nella presente vicenda;
c) infine, sotto un ultimo profilo, perché nella medesima sentenza (a pag. 6) si rilevava espressamente, ed ulteriormente, l’irrilevanza dell’età raggiunta “… in pendenza di gara (a maggior ragione se ciò avviene a motivo dell’abnorme ritardo nello svolgimento della gara derivante dalla illegittima esclusione proprio della candidata cui si vorrebbe opporre l’evento sopravvenuto)”.
Evidenzia peraltro che già al momento della sentenza del TAR n. 34742/2010 su cui si è incardinato il giudizio di ottemperanza, così come anche al momento delle pronunce successive e confermative del Consiglio di Stato n. 4706/2011 e n. 3714/2013, non soltanto l’art.4 della legge n. 362/1991 risultava in vigore, ma si era anche già avverato il raggiungimento dei sessanta anni di età della Dott.ssa -OMISSIS-; dunque il raggiungimento dell’età di 60 anni costituiva circostanza di fatto e di diritto già sottoposta al vaglio giurisdizionale nelle suddette pronunce e dalle medesime decisa nel senso della sua irrilevanza.
7.1. Rileva il collegio che la censura è formulata in forma ipotetica - muovendo dal presunto dubbio che la sentenza appellata, nel fare riferimento al limite d’età, abbia potuto riferirsi al limite d’età prescritto dell’art. 4, L. n 362/1991 - ed è pertanto inammissibile e comunque inconferente ai fini del decidere.
Deve infatti rilevarsi che nella sentenza appellata il TAR non ha fatto alcun riferimento alla violazione dell’art.4 L. n 362/1991 e che - pur non indicando espressamente alcuna altra norma di legge - si riferisce chiaramente e senza dubbio alcuno alla sopravvenienza di fatto legata al collocamento in pensione dell’appellante, richiamando “la circostanza dell’intervenuto more tempore pensionamento per limiti di età della Dottoressa -OMISSIS- (…)”.
La censura risulta pertanto inconferente, mentre sulla irrilevanza dell’avvenuto pensionamento rispetto all’assunzione del ruolo di direttore di farmacia si è già espresso il Collegio al precedente paragrafo 4).
8. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello principale proposto dalla dott.ssa -OMISSIS- è fondato.
9. Va esaminato l’appello incidentale proposto dai dottori -OMISSIS- e -OMISSIS-.
10. Con il primo motivo di ricorso incidentale è impugnata la sentenza nel capo in cui il TAR ha ritenuto sussistere il difetto di legittimazione ad agire in sede di reclamo del dott. -OMISSIS-, avendo questi alienato la propria quota del capitale della società de qua, in favore dell’altro socio privato, dott. -OMISSIS-.
Sostiene l’appellante incidentale che sarebbe in tesi evidente che il dott. -OMISSIS- ha interesse a veder accolto il motivo di reclamo (non esaminato dal TAR perché ritenuto assorbito) sul valore delle quote societarie, atteso che l’eventuale rigetto del motivo sarebbe suscettibile di avere ripercussioni negative sul contratto di cessione della propria quota societaria al dott. -OMISSIS-, il cui prezzo è stato determinato in base ad apposita perizia che ha tenuto conto della crescita di valore di tali quote nel corso del tempo.
10.1. Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal TAR il dott. -OMISSIS-, non ha alcuna legittimazione ad agire in sede di reclamo al fine di veder accolto il motivo incentrato sul valore delle quote societarie, avendole cedute all’altro socio in base a una libera contrattazione. L’interesse del dott. -OMISSIS- a prevenire future, e soltanto eventuali, ripercussioni negative sul contratto di cessione della propria quota societaria al dott. -OMISSIS-, in dipendenza dei possibili esiti conseguenti alla rinnovazione della gara, non possiede dunque i caratteri di immediatezza, attualità e concretezza necessari a fondare la legittimazione ad agire, con conseguente infondatezza del motivo di appello incidentale.
11. Con il secondo motivo di appello incidentale si deduce che ove mai si ritenesse di dover disporre la rinnovazione della gara per cui è causa, il valore delle due quote del 24,50% non potrebbe corrispondere alla base d’asta dell’originaria gara pari a 220 milioni di vecchie lire per ciascuna di tali due quote (i dottori -OMISSIS- e -OMISSIS- si aggiudicarono la gara avendo presentato le migliori offerte per la somma, rispettivamente, di lire 364.599.900 e lire 363.599.900).
Si deduce che oggi il valore di tali quote risulta di gran lunga maggiore rispetto a quello originario per effetto del valore di avviamento delle due farmacie che si è accresciuto nel corso dei 24 anni di attività (in sostanza, in base ai calcoli prospettati dall’appellante incidentale il valore delle due quote sarebbe oggi di circa 1 Ml. ciascuna); di conseguenza in esito alla rinnovazione della gara un concorrente potrebbe aggiudicarsi una quota del 24,50%, offrendo una somma di gran lunga inferiore al suo valore attuale.
11.1. Il motivo è infondato in quanto diretto a introdurre parametri economici lievitati a cagione dall’illegittima aggiudicazione della gara (annullata dal giudice amministrativo) che determinerebbero uno scostamento di valore a esclusivo vantaggio dei deducenti in violazione della pronuncia del Tar del 2001, come successivamente confermata da quella del Consiglio di Stato del 2009.
11.2. Il Collegio rileva in primo luogo che è la sentenza del Tar n.34742/2010 ad aver stabilito il contenuto e i limiti cui conformarsi per la riedizione della gara: “…l’annullamento giurisdizionale di una clausola del bando comporta l’obbligo per l’Amministrazione di rinnovare l’intera procedura di gara, espungendo dalla lex specialis la clausola ritenuta difforme dal paradigma normativo. Ove la clausola disciplini un requisito di ammissione alla procedura ed essa abbia trovato attuazione mediante provvedimenti espulsivi a danni di concorrenti, il suo annullamento giurisdizionale comporta l’obbligo per l’Amministrazione di riammettere in gara i concorrenti espulsi, ai quali spetta di partecipare alla procedura selettiva a parità di condizioni con gli altri concorrenti a suo tempo ammessi… […] … osserva il Collegio che il giudicato formatosi sulle pronunce azionate dalla ricorrente imponga, in attuazione dei principi suesposti, la rinnovazione della gara a suo tempo bandita dal Comune di Fiumicino, previa espunzione della clausola della lex specialis annullata in sede giurisdizionale e riammissione della ricorrente, già illegittimamente esclusa dalla procedura selettiva” .
Tale interpretazione sull’estensione ed i limiti imposti dal giudicato è stato in seguito ribadita, nei medesimi termini e tra le medesime parti, dalla sentenza Tar del Lazio n. 6712/2012 il quale ha affermato che “le stesse sentenze rese, sia in primo grado che in sede di appello, per l’esecuzione del giudicato abbiano pienamente conformato la successiva attività amministrativa, imponendo un riesercizio del potere tale da non consentire l’inserimento di clausole diverse rispetto a quelle originariamente presenti nel bando, dovendo invece l’amministrazione limitarsi ad espungere la clausola preclusiva della partecipazione della dott.ssa -OMISSIS- in modo da consentire la sua partecipazione alla gara in condizione di parità con gli altri concorrenti. In altri termini, il riesercizio del potere di rinnovazione della gara deve tenere conto della portata conformativa della sentenza da eseguire e, nella fattispecie, sono le stesse sentenze rese in esito al giudizio di ottemperanza ad avere conformato l’attività amministrativa in modo da richiedere che il potere debba essere riesercitato necessariamente nei modi e nei termini anzidetti” .
11.3. Risponde dunque pienamente al vincolo conformativo scaturente dalle sentenze da ottemperare la delibera commissariale -OMISSIS-8/2024, nella parte in cui ha inserito il medesimo importo posto a base d’asta già previsto nell’originario bando, costituente la base delle offerte per i singoli concorrenti.
Al riguardo lo stesso Tar, nella citata sentenza n. 34742/2010 (confermata dal Consiglio di Stato), affermava che “all’esecuzione del giudicato nel senso sopra precisato non può essere d’ostacolo né l’aggiudicazione (annullata anch’essa dal giudice amministrativo), né l’avvenuta stipula del contratto con i controinteressati. Ed invero, per quanto già puntualmente evidenziato, il contratto deve ritenersi caducato in seguito al giudicato di annullamento degli atti della procedura di gara”.
11.4. Peraltro, come rilevato nella delibera commissariale -OMISSIS-8/2024 - e non smentito in alcun modo dagli appellanti incidentali - la società di gestione delle due farmacie comunali, di cui sono soci i dottori -OMISSIS- e -OMISSIS-, risulta sciolta ex lege a seguito e per effetto di delibera di G.C. -OMISSIS-5/2011 -OMISSIS-, quindi da oltre 14 anni.
Come riferisce parte appellante - e non contestato dai dottori -OMISSIS- e -OMISSIS- - tale delibera di G.C. fu infatti originariamente impugnata dagli appellanti incidentali dinanzi al Tar, ma con azione successivamente non ulteriormente coltivata, con conseguente sua perenzione, giusto decreto del Tar del Lazio n. 4197/2017, con conseguente consolidamento ed esecutività della predetta delibera comunale -OMISSIS-2011 ed una gestione delle farmacie tuttora svolta in regime di mero fatto, senza titolo alcuno.
11.5. Ne consegue conclusivamente che non è ravvisabile alcun fondamento logico-giuridico che consenta di correlare il valore della quota ai dati dei bilanci e/o del fatturato di una società la quale agisce sine titulo e in via di mero fatto al solo precipuo fine di garantire la continuità del servizio farmaceutico all’interno del territorio comunale.
12. Con un terzo motivo di appello incidentale si censura la scelta del Commissario ad acta, di cui alla delibera impugnata, di non limitare l’ammissione alla rinnovanda gara alla sola dott.ssa -OMISSIS- e ai due reclamanti e appellanti incidentali, ma di ammettervi anche la dott.ssa -OMISSIS- all’epoca esclusa ma che non insorse avverso tale esclusione, nonché gli altri due soggetti all’epoca ammessi all’originaria gara ma risultati non vincitori (dott.ssa -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-), che del pari non impugnarono la relativa aggiudicazione; detta scelta si porrebbe in palese contrasto con quanto espressamente affermato dalla sentenza emessa in sede di ottemperanza dal TAR Lazio n. 34742/2010.
12.1. Il motivo di appello incidentale è fondato.
La impugnata delibera del Commissario ad acta -OMISSIS-08/2024, decreta “di riammettere in gara i concorrenti espulsi in forza della clausola annullata, ai quali spetta di partecipare alla procedura selettiva a parità di condizione con gli altri concorrenti a suo tempo ammessi …”.
Di conseguenza la lettera di invito è stata inviata anche alla dott.ssa -OMISSIS- all’epoca esclusa ma che non insorse avverso tale esclusione, nonché agli altri due soggetti all’epoca ammessi all’originaria gara ma risultati non vincitori (dott.ssa -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-).
Orbene, le sentenze del TAR del Lazio n. 1180/2001 e del Consiglio di Stato n. 7093/2009 hanno ad oggetto l’annullamento della singola clausola del bando che aveva precluso all’allora ricorrente Dott.ssa -OMISSIS- la partecipazione alla procedura concorsuale; mentre le conseguenti le pronunce di esecuzione (n. 34742/2010 del Tar del Lazio, nn. 4706 e 3714/2013 del Consiglio di Stato) hanno ad oggetto la rinnovazione della gara con espunzione di tale clausola escludente.
Ciò precisato, la dott.ssa -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS- non sono stati incisi dalla clausola escludente poi dichiarata illegittima dal G.A. ed hanno preso parte alla originaria gara non risultando tuttavia aggiudicatari; posto che essi non hanno impugnato l’esito ad essi sfavorevole della procedura, prestandovi acquiescenza, sono definitivamente esclusi per comprovata carenza di interesse a partecipare alla rinnovanda gara.
L’altra concorrente all’epoca esclusa, dott.ssa -OMISSIS-, non impugnò la propria esclusione prestandovi acquiescenza, per cui anch’essa deve ritenersi definitivamente esclusa dalla procedura per comprovata carenza di interesse a partecipare alla rinnovanda gara.
Ne consegue, pertanto, che la rinnovazione della gara con espunzione di tale clausola escludente deve essere circoscritta alla partecipazione dell’appellante principale, dott.ssa -OMISSIS- e degli appellanti incidentali dottori -OMISSIS- e -OMISSIS-.
13. Con il quarto motivo gli appellanti incidentali deducono l’illegittimità della delibera commissariale per aver rimesso l’adozione della Lettera di Invito al Comune di Fiumicino – Dirigente dell’Area SUAP – Ufficio società partecipate.
Sostengono gli appellanti incidentali che una volta insediatosi il Commissario ad acta ai fini dell’esecuzione del giudicato, quest’ultimo non può delegare ad altri soggetti dell’Amministrazione inadempiente l’adozione di atti rientranti nel procedimento diretto a dare esecuzione al giudicato, rientrando nella potestà esclusiva del commissario ad acta l’adozione di ogni atto necessario ai fini dell’ottemperanza al giudicato. Di qui l’ulteriore illegittimità della delibera commissariale reclamata, da cui discenderebbe, in via derivata, la illegittimità della suddetta Lettera di Invito.
13.1. Il motivo è infondato.
Con delibera -OMISSIS- agosto 2024 il Commissario ad acta ha disposto la rinnovazione della gara per cui è causa stabilendo le modalità di partecipazione ed i soggetti cui rivolgere l’invito, disponendo in seno alla delibera medesima che l’invito fosse “… da notificarsi a cura del Dirigente dell’Area SUAP-Ufficio Società Partecipate presso l’indirizzo di residenza ovvero mediante trasmissione pec all’indirizzo all’uopo risultante dall’albo dei farmacisti, registro INI-PEC”, come in effetti avvenuto.
La lettera di invito, dunque, costituisce un mero atto esecutivo della delibera commissariale ai fini della partecipazione alla rinnovanda “procedura di scelta di due soci farmacisti da associare nella costituenda società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico per la gestione di due farmacie comunali di nuova istituzione nel Comune di Fiumicino.” così come peraltro specificamente indicato proprio nel preambolo di esordio della predetta missiva.
Ne consegue che nessun atto deliberativo è stato delegato dal Commissario ad acta, il quale non si è dunque spogliato di alcuna potestà attribuitagli dal giudice e dalla legge per l’attuazione del giudicato, non essendogli certo precluso di avvalersi, per l’esecuzione dei propri atti, dall’attività materiale degli uffici del Comune.
14. In definitiva, con la delibera oggetto di reclamo il Commissario ad acta ha correttamente disposto di rinnovare l’intera procedura di gara alle medesime condizioni e nei medesimi termini previsti nel bando limitandosi ad espungere dalla lex specialis la clausola ritenuta illegittima dal giudice amministrativo.
Tuttavia per dare corretta esecuzione al giudicato scaturente dalla sentenza del Tar del Lazio n.1180/2001 come confermata, in parte qua, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7093/2009, ed in conformità alle sentenze di ottemperanza del Tar del Lazio n. 34742/2010 e del Consiglio di Stato n. 4706/2011, il Commissario ad acta, per effetto dell’accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, dovrà riammettere in gara soltanto al dott.ssa -OMISSIS- e i dottori -OMISSIS- e -OMISSIS-.
15. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, in riforma della sentenza appellata va accolto l’appello principale proposto dalla dott.ssa -OMISSIS-; quanto all’appello incidentale va in parte respinto ed in parte accolto limitatamente al terzo motivo relativo alla platea dei partecipanti alla rinnovanda gara.
Per l’effetto di tale accoglimento, va confermata l’efficacia della delibera commissariale -OMISSIS-8.2024 ad eccezione della parte in cui non limita la platea dei partecipanti da invitare alla gara, e va pertanto ordinato al Commissario ad acta di dare seguito alla procedura di gara per come indicato in motivazione.
16. Sussistono giustificati motivi, in ragione del complessivo esito del giudizio di appello, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti:
- accoglie l’appello principale;
- accoglie in parte l’appello incidentale nei sensi di cui in motivazione e lo respinge per il resto;
- per l’effetto dispone che il Commissario ad acta dia attuazione al giudicato scaturente dalla sentenza del Tar del Lazio n.1180/2001 (come confermata, in parte qua, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7093/2009), ed in conformità alle sentenze di ottemperanza del Tar del Lazio n. 34742/2010 e del Consiglio di Stato n. 4706/2011, porti a termine la rinnovazione della gara secondo quanto indicato in parte motiva dalla presente sentenza;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL D'GE, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
GE Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
SE FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE FA | OL D'GE |
IL SEGRETARIO