Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 890
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Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme che regolano l'esecuzione del giudicato

    Il pensionamento non costituisce un impedimento di legge all'assunzione del ruolo di direttore di farmacia, né vi è una norma che lo vieti per i farmacisti in pensione. Le contestazioni dei controinteressati sulla natura subordinata del rapporto o sulla costituzionalità di una norma inesistente sono infondate. La questione dello stato di salute è irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 114 c.p.a.

    Le sentenze precedenti avevano stabilito chiaramente che la rinnovazione della gara dovesse avvenire con l'espunzione della clausola illegittima e la riammissione della ricorrente, ritenendo irrilevanti le sopravvenienze. Il TAR avrebbe dovuto attenersi a tale statuizione, senza introdurre nuove eccezioni.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza per omessa valutazione e pronuncia su circostanze rilevanti

    L'iter logico-motivazionale del TAR non ha considerato i precedenti pronunciamenti rilevanti ai fini del decidere.

  • Inammissibile
    Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della L. n. 362/1991

    La censura è inammissibile e inconferente poiché la sentenza appellata non fa riferimento all'art. 4 L. 362/1991, ma chiaramente al pensionamento dell'appellante, la cui irrilevanza è già stata stabilita.

  • Rigettato
    Interesse ad agire del Dott. -OMISSIS- in merito al valore delle quote societarie

    Il Dott. -OMISSIS- non ha legittimazione ad agire in sede di reclamo sul valore delle quote societarie, avendole cedute in base a libera contrattazione. L'interesse a prevenire future ripercussioni sul contratto di cessione non ha i caratteri di immediatezza, attualità e concretezza richiesti.

  • Rigettato
    Aumento del valore delle quote per avviamento delle farmacie

    L'aumento del valore delle quote è conseguenza dell'illegittima aggiudicazione della gara, annullata dal giudice amministrativo. La base d'asta deve rimanere quella originaria, come stabilito dalle sentenze di ottemperanza, e la società è sciolta da tempo, operando le farmacie in regime di mero fatto.

  • Accolto
    Ampliamento della platea dei partecipanti alla gara

    La rinnovazione della gara con espunzione della clausola escludente deve essere circoscritta alla partecipazione della Dott.ssa -OMISSIS- (appellante principale) e dei Dottori -OMISSIS- e -OMISSIS- (appellanti incidentali). La Dott.ssa -OMISSIS- non ha impugnato la propria esclusione, prestando acquiescenza, e gli altri due concorrenti non hanno impugnato l'esito sfavorevole della gara, prestando anch'essi acquiescenza.

  • Rigettato
    Delega di funzioni del Commissario ad acta al Comune

    La lettera di invito è un mero atto esecutivo della delibera commissariale, e l'indicazione di notificarla a cura del Dirigente dell'Area SUAP non costituisce delega di funzioni deliberative, ma l'utilizzo degli uffici comunali per l'esecuzione materiale degli atti del Commissario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 890
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 890
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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