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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2899/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2899/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. VIOLANTE NICOLA Parte_1 P.IVA_1
( ); C.F._1
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_2
( ); C.F._2
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2025, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso tre richieste di pagamento CP_ inoltrate dall tutte in data 05.04.2025 (di € 1.258,28, € 1.321,18 ed €
Pagina 1 di 3 r.g. 2899/2025
1.395,16, per un totale di € 3.974,62) per l'asserito mancato diritto all'esonero contributo per il dipendente relativamente Controparte_2 al periodo intercorso dal 25.02.2015 al 31.12.2015. Eccepiva, con un unico CP_ articolato motivo, la prescrizione quinquennale del diritto dell di chiedere la contribuzione non erogata, evidenziando che le missive inoltrate dall'istituto l'08.07.2017 e il 14.11.2022 non potevano considerarsi validi atti interruttivi.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 27.10.2025, specificando che la pretesa contributiva fosse relativa a gennaio 2017 e concludendo come in atti.
Va rilevato che le note di rettifica odiernamente impugnate risultano avere come periodo di riferimento l'anno 2024 (02/04/05) relativamente alla matricola aziendale n. 7207987633 (cfr. doc. in atti). Non emerge, pertanto, CP_ da tali documenti, quanto dedotto dall nella sua memoria, ovvero che le debenze contributive farebbero riferimento a gennaio 2017. Ne deriva, per ciò solo, la nullità di tali provvedimenti.
Ad ogni modo, andando a scrutinare la pretesa contributiva nel CP_ merito, si osserva che l ha dedotto la sussistenza di plurimi atti notificati alla società quali, in primo luogo, la Pec dell'08.07.2017; tuttavia, tale atto, pur riguardando la stessa matricola e lo stesso periodo (01-2017), riguarda un importo diverso e incompatibile con quanto oggetto delle note di rettifica (€ 416,36). Successivamente, l'istituto indica l'esistenza dell'AVA
n. 40020220004951291000, notificato il 20.11.2022, che, pur riguardando la stessa matricola e lo stesso periodo, vede quale debito contributivo un importo ulteriormente diverso ovvero € 406,02. L'avviso di addebito non risulta impugnato e, di conseguenza, può dirsi divenuta ormai intangibile la pretesa contributiva veicolata in tale atto esattoriale. Successivamente, CP_ l ha dedotto l'inoltro, in data 21.11.2022 a mezzo Pec, dell'invito a regolarizzare il debito di € 566,93 anche in questo caso relativo alla stessa matricola, con estremi di riferimento della cartella parzialmente riconducibili all'AVA di cui sopra (“49512”). Tale importo, in ogni caso, risulta pacificamente erogato dalla società ricorrente.
Pagina 2 di 3 r.g. 2899/2025
CP_ Gli ulteriori atti offerti in comunicazione dall non risultano, invece, riconducibili alla vicenda oggetto del presente giudizio (es. AVA n.
40020240000546600000 inerente al periodo da 07/2022 a 09/2022).
Ne deriva, pertanto, da un lato la declaratoria di nullità delle note di rettifica datate 05.04.2025, atteso che le stesse non chiariscono con esattezza il periodo oggetto di inadempimento contributivo, tenuto anche conto di quanto asserito dall'istituto nella memoria difensiva e la declaratoria, dall'altro, di avvenuto pagamento della maggiorazione CP_ contributiva richiesta dall per il periodo 01/2017 relativamente al dipendente matr. n. 7207987633.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarate nulle le note di rettifica CP_ formulate dall in data 05.04.2025, accerta che la parte ricorrente ha già provveduto al pagamento della maggiorazione contributiva per il periodo 01/2017 relativamente al dipendente matr. n. 7207987633;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 900,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2899/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. VIOLANTE NICOLA Parte_1 P.IVA_1
( ); C.F._1
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_2
( ); C.F._2
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2025, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso tre richieste di pagamento CP_ inoltrate dall tutte in data 05.04.2025 (di € 1.258,28, € 1.321,18 ed €
Pagina 1 di 3 r.g. 2899/2025
1.395,16, per un totale di € 3.974,62) per l'asserito mancato diritto all'esonero contributo per il dipendente relativamente Controparte_2 al periodo intercorso dal 25.02.2015 al 31.12.2015. Eccepiva, con un unico CP_ articolato motivo, la prescrizione quinquennale del diritto dell di chiedere la contribuzione non erogata, evidenziando che le missive inoltrate dall'istituto l'08.07.2017 e il 14.11.2022 non potevano considerarsi validi atti interruttivi.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 27.10.2025, specificando che la pretesa contributiva fosse relativa a gennaio 2017 e concludendo come in atti.
Va rilevato che le note di rettifica odiernamente impugnate risultano avere come periodo di riferimento l'anno 2024 (02/04/05) relativamente alla matricola aziendale n. 7207987633 (cfr. doc. in atti). Non emerge, pertanto, CP_ da tali documenti, quanto dedotto dall nella sua memoria, ovvero che le debenze contributive farebbero riferimento a gennaio 2017. Ne deriva, per ciò solo, la nullità di tali provvedimenti.
Ad ogni modo, andando a scrutinare la pretesa contributiva nel CP_ merito, si osserva che l ha dedotto la sussistenza di plurimi atti notificati alla società quali, in primo luogo, la Pec dell'08.07.2017; tuttavia, tale atto, pur riguardando la stessa matricola e lo stesso periodo (01-2017), riguarda un importo diverso e incompatibile con quanto oggetto delle note di rettifica (€ 416,36). Successivamente, l'istituto indica l'esistenza dell'AVA
n. 40020220004951291000, notificato il 20.11.2022, che, pur riguardando la stessa matricola e lo stesso periodo, vede quale debito contributivo un importo ulteriormente diverso ovvero € 406,02. L'avviso di addebito non risulta impugnato e, di conseguenza, può dirsi divenuta ormai intangibile la pretesa contributiva veicolata in tale atto esattoriale. Successivamente, CP_ l ha dedotto l'inoltro, in data 21.11.2022 a mezzo Pec, dell'invito a regolarizzare il debito di € 566,93 anche in questo caso relativo alla stessa matricola, con estremi di riferimento della cartella parzialmente riconducibili all'AVA di cui sopra (“49512”). Tale importo, in ogni caso, risulta pacificamente erogato dalla società ricorrente.
Pagina 2 di 3 r.g. 2899/2025
CP_ Gli ulteriori atti offerti in comunicazione dall non risultano, invece, riconducibili alla vicenda oggetto del presente giudizio (es. AVA n.
40020240000546600000 inerente al periodo da 07/2022 a 09/2022).
Ne deriva, pertanto, da un lato la declaratoria di nullità delle note di rettifica datate 05.04.2025, atteso che le stesse non chiariscono con esattezza il periodo oggetto di inadempimento contributivo, tenuto anche conto di quanto asserito dall'istituto nella memoria difensiva e la declaratoria, dall'altro, di avvenuto pagamento della maggiorazione CP_ contributiva richiesta dall per il periodo 01/2017 relativamente al dipendente matr. n. 7207987633.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarate nulle le note di rettifica CP_ formulate dall in data 05.04.2025, accerta che la parte ricorrente ha già provveduto al pagamento della maggiorazione contributiva per il periodo 01/2017 relativamente al dipendente matr. n. 7207987633;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 900,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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