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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/11/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA LL Presidente
- AG Di TT Componente
- EL GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di mutamento di sesso iscritto al n. 5518/2025 R.G. e pendente tra
), parte rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. ND Cavalera;
-parte attrice- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_1
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- La parte , non coniugata e senza prole, ha adito Parte_1 questo Tribunale riferendo di riconoscersi nel genere maschile e che, sin dall'infanzia, ha avvertito un estremo disagio rispetto al genere attribuitole alla nascita. Ha dedotto che il disagio è aumentato con l'arrivo della pubertà R.G. 5518/2025
e la comparsa dei caratteri sessuali secondari. Ha allegato, altresì, di aver scelto quale proprio prenome ND e di essere così riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento.
Ha allegato di aver iniziato sin dal marzo 2023 un percorso di affermazione di genere presso il Centro regionale di riferimento per la disforia di genere costituito presso il Policlinico di Bari, nell'ambito del quale, dal febbraio 2024, ha iniziato l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva su prescrizione dell'endocrinologo.
Ha allegato di vivere con serenità e adeguatezza la sua identità di genere a tutti i livelli sociali, presso i quali ha più volte affermato sé stesso come persona transgender.
Ha concluso domandando: a) il mutamento del sesso dal genere femminile a quello maschile con rettifica dell'atto di nascita;
b) la rettifica del prenome da AU ad ND (ricorso depositato il 29/07/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.3.- In occasione della prima udienza di comparizione del 20/10/2025, all'esito dell'ascolto della parte comparsa personalmente, la parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate e chiedendo che la causa sia decisa. Il giudice delegato si è dunque riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.4.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 18/09/2025).
2.- La domanda di mutamento di sesso è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1 l. 164/1982, la rettificazione del sesso attribuito alla nascita può essere effettuata anche in forza di sentenza passata in giudicato che attribuisca alla persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali.
L'interpretazione della norma deve muovere dalla circostanza per cui il diritto all'identità di genere si colloca senza dubbio nel novero dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità
2 R.G. 5518/2025
umana e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
In base ad una lettura sistematica della norma, che valorizzi anche quanto stabilito dall'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 in punto di autorizzazione all'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali (nella versione risultante da Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 23/07/2024), deve ritenersi anzitutto che l'intervento modificativo dei caratteri sessuali primari sia solo una delle possibili tecniche, di per sé tutt'altro che necessaria, attraverso cui conseguire la modificazione richiesta dalla citata legge 164/1982 (Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 05/11/2015). Infatti, ciò che la norma richiede, nell'ottica del bilanciamento tra il profilo personalistico dell'identità
e l'interesse pubblicistico alla certezza nelle relazioni giuridiche, è semplicemente l'accertamento, in uno alla serietà e univocità dell'intento, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, la quale si estrinseca in una pluralità di aspetti non solo fisici ma anche psicologici e comportamentali (Corte costituzionale, sentenza n. 180 del 13/07/2017).
2.1.- Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, emerge che la parte soddisfi pienamente tutti i criteri per la diagnosi di incongruenza di genere (cfr. all. 2, relazione conclusiva). Emerge, inoltre, che la parte ha avviato, previa valutazione psicologica favorevole, la terapia ormonale farmacologica di adeguamento sin dal febbraio 2024, su prescrizione e sotto il controllo dell'U.O. di Endocrinologia Universitaria dell'Azienda Ospedaliera del Policlinico di Bari (cfr. all.ti 1, 2, 3, fasc. parte attrice).
Al contempo, vi è prova della serietà e dell'univocità del percorso scelto, come può desumersi dal fatto che all'udienza tenutasi dinanzi al giudice delegato, la parte attrice, che si è presentata con tratti tipicamente maschili sia nell'aspetto fisico sia nell'abbigliamento, ha insistito nella richiesta di rettificazione, chiedendone l'accoglimento.
2.2.- La parte ha, inoltre, allegato che da diverso tempo ha scelto quale proprio prenome quello di ND, nome che la fa sentire a suo agio in quanto aderente all'identità di genere cui sente di appartenere.
3 R.G. 5518/2025
2.3.- Sulla scorta di queste considerazioni può desumersi che sia avvenuto il riallineamento dell'identità fisica a quella psichica e, in definitiva, la transizione irreversibile nel genere maschile.
Deve, pertanto, essere riconosciuto alla parte il diritto alla rettificazione del sesso attribuitole alla nascita e, in via conseguenziale, il diritto alla rettificazione del prenome.
2.4.- Infine, dal tenore complessivo dell'atto introduttivo emerge che la parte abbia domandato anche l'autorizzazione all'intervento per la modificazione dei caratteri sessuali.
In proposito, occorre rilevare che, in seguito alla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 (Corte cost. sentenza n. 143 del 23/07/2024), non è più necessaria l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso.
La domanda di autorizzazione, pertanto, deve ritenersi assorbita dall'accoglimento della domanda di rettificazione.
3.- Considerate la natura necessitata della domanda e l'adesione alla domanda del contraddittore istituzionale, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
4.- A norma dell'art. 52 co. 2 d.lgs. 163/2003, deve essere disposto, a tutela dei diritti e della dignità della parte attrice, che siano omesse le sue generalità e gli altri suoi dati identificativi in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 5518/2025 introdotto con ricorso del 29/07/2025 da nei confronti del Parte_1 pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce, disattesa ogni altra questione, così provvede:
4 R.G. 5518/2025
1) ATTRIBUISCE a , nato a [...] in data [...] (atto Parte_1 iscritto nel registro degli atti di nascita del Comune di Ravenna al n.
434, parte I, serie A, anno 2003) il sesso maschile e il prenome ND;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita;
3) DICHIARA assorbita la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
5) DISPONE, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte attrice.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
EL GR IA LL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA LL Presidente
- AG Di TT Componente
- EL GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di mutamento di sesso iscritto al n. 5518/2025 R.G. e pendente tra
), parte rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. ND Cavalera;
-parte attrice- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_1
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- La parte , non coniugata e senza prole, ha adito Parte_1 questo Tribunale riferendo di riconoscersi nel genere maschile e che, sin dall'infanzia, ha avvertito un estremo disagio rispetto al genere attribuitole alla nascita. Ha dedotto che il disagio è aumentato con l'arrivo della pubertà R.G. 5518/2025
e la comparsa dei caratteri sessuali secondari. Ha allegato, altresì, di aver scelto quale proprio prenome ND e di essere così riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento.
Ha allegato di aver iniziato sin dal marzo 2023 un percorso di affermazione di genere presso il Centro regionale di riferimento per la disforia di genere costituito presso il Policlinico di Bari, nell'ambito del quale, dal febbraio 2024, ha iniziato l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva su prescrizione dell'endocrinologo.
Ha allegato di vivere con serenità e adeguatezza la sua identità di genere a tutti i livelli sociali, presso i quali ha più volte affermato sé stesso come persona transgender.
Ha concluso domandando: a) il mutamento del sesso dal genere femminile a quello maschile con rettifica dell'atto di nascita;
b) la rettifica del prenome da AU ad ND (ricorso depositato il 29/07/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.3.- In occasione della prima udienza di comparizione del 20/10/2025, all'esito dell'ascolto della parte comparsa personalmente, la parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate e chiedendo che la causa sia decisa. Il giudice delegato si è dunque riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.4.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 18/09/2025).
2.- La domanda di mutamento di sesso è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1 l. 164/1982, la rettificazione del sesso attribuito alla nascita può essere effettuata anche in forza di sentenza passata in giudicato che attribuisca alla persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali.
L'interpretazione della norma deve muovere dalla circostanza per cui il diritto all'identità di genere si colloca senza dubbio nel novero dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità
2 R.G. 5518/2025
umana e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
In base ad una lettura sistematica della norma, che valorizzi anche quanto stabilito dall'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 in punto di autorizzazione all'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali (nella versione risultante da Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 23/07/2024), deve ritenersi anzitutto che l'intervento modificativo dei caratteri sessuali primari sia solo una delle possibili tecniche, di per sé tutt'altro che necessaria, attraverso cui conseguire la modificazione richiesta dalla citata legge 164/1982 (Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 05/11/2015). Infatti, ciò che la norma richiede, nell'ottica del bilanciamento tra il profilo personalistico dell'identità
e l'interesse pubblicistico alla certezza nelle relazioni giuridiche, è semplicemente l'accertamento, in uno alla serietà e univocità dell'intento, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, la quale si estrinseca in una pluralità di aspetti non solo fisici ma anche psicologici e comportamentali (Corte costituzionale, sentenza n. 180 del 13/07/2017).
2.1.- Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, emerge che la parte soddisfi pienamente tutti i criteri per la diagnosi di incongruenza di genere (cfr. all. 2, relazione conclusiva). Emerge, inoltre, che la parte ha avviato, previa valutazione psicologica favorevole, la terapia ormonale farmacologica di adeguamento sin dal febbraio 2024, su prescrizione e sotto il controllo dell'U.O. di Endocrinologia Universitaria dell'Azienda Ospedaliera del Policlinico di Bari (cfr. all.ti 1, 2, 3, fasc. parte attrice).
Al contempo, vi è prova della serietà e dell'univocità del percorso scelto, come può desumersi dal fatto che all'udienza tenutasi dinanzi al giudice delegato, la parte attrice, che si è presentata con tratti tipicamente maschili sia nell'aspetto fisico sia nell'abbigliamento, ha insistito nella richiesta di rettificazione, chiedendone l'accoglimento.
2.2.- La parte ha, inoltre, allegato che da diverso tempo ha scelto quale proprio prenome quello di ND, nome che la fa sentire a suo agio in quanto aderente all'identità di genere cui sente di appartenere.
3 R.G. 5518/2025
2.3.- Sulla scorta di queste considerazioni può desumersi che sia avvenuto il riallineamento dell'identità fisica a quella psichica e, in definitiva, la transizione irreversibile nel genere maschile.
Deve, pertanto, essere riconosciuto alla parte il diritto alla rettificazione del sesso attribuitole alla nascita e, in via conseguenziale, il diritto alla rettificazione del prenome.
2.4.- Infine, dal tenore complessivo dell'atto introduttivo emerge che la parte abbia domandato anche l'autorizzazione all'intervento per la modificazione dei caratteri sessuali.
In proposito, occorre rilevare che, in seguito alla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 (Corte cost. sentenza n. 143 del 23/07/2024), non è più necessaria l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso.
La domanda di autorizzazione, pertanto, deve ritenersi assorbita dall'accoglimento della domanda di rettificazione.
3.- Considerate la natura necessitata della domanda e l'adesione alla domanda del contraddittore istituzionale, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
4.- A norma dell'art. 52 co. 2 d.lgs. 163/2003, deve essere disposto, a tutela dei diritti e della dignità della parte attrice, che siano omesse le sue generalità e gli altri suoi dati identificativi in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 5518/2025 introdotto con ricorso del 29/07/2025 da nei confronti del Parte_1 pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce, disattesa ogni altra questione, così provvede:
4 R.G. 5518/2025
1) ATTRIBUISCE a , nato a [...] in data [...] (atto Parte_1 iscritto nel registro degli atti di nascita del Comune di Ravenna al n.
434, parte I, serie A, anno 2003) il sesso maschile e il prenome ND;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita;
3) DICHIARA assorbita la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
5) DISPONE, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte attrice.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
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