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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/09/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 734/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla Via III Trav.sa Bosco n. 5, presso lo studio dell'Avv. CHINÈ
FRANCESCA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICHELI ANTONELLA FRANCESCA PALA e
TRILO ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: contribuzione figurativa LPU.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere stata avviata al lavoro in un progetto di pubblica utilità ex art 2 del D.Lgs. 01.12.1997
n. 468 e D.Lgs. 07.08.1997 n. 280 e successive modifiche e integrazioni dal 1.2.1999 al 31.12.2010 presso il Comune di Benestare, lamentato il mancato accreditamento da parte dell'INPS della contribuzione figurativa per il periodo summenzionato, conveniva in giudizio la parte resistente chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a siffatto accreditamento per tutto il periodo di impiego nel predetto progetto, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 19 del d.lgs n. 468/1997. Per tali motivi concludeva chiedendo: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa, ex art. 8, comma 19, del
D.Lgs. n. 468/97 e successive modifiche ed integrazioni, dal 1° febbraio 1999 al 29 dicembre 2010; b) per l'effetto condannare l' in persona del Presidente p.t. CP_1
legale rappresentante, corrente in Via Ciro il Grande 00144 - Roma Eur, a provvedere al relativo accreditamento d'ufficio, come per legge;
c) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l eccependo preliminarmente CP_1
l'improponibilità/inammissibilità del ricorso per non aver la ricorrente proposto domanda in via amministrativa, la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dall' ; CP_1
relativamente all'improponibilità/inammissibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa e alla prescrizione. Infatti, oggetto della controversia è il mancato accredito, da parte dell'ente tenuto all'accredito, dei contributi figurativi, nonché l'accertamento del diritto all'accreditamento degli stessi in capo alla ricorrente: sul punto è sufficiente evidenziare che i contributi figurativi, ove spettanti, devono essere accreditati automaticamente dall' , senza necessità alcuna di apposita domanda. CP_1
Nondimeno, dalla documentazione depositata in atti emerge che la parte ricorrente, in data 3.10.2022, ha inoltrato all' una diffida, volta a richiedere l'accredito dei CP_1
contributi figurativi non risultanti dall'estratto contributivo, rimasta priva di esito e da intendersi, dunque, rigettata.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si evidenzia che, nel caso di specie, non si discute di prestazioni economiche, ma del diritto all'accredito dei contributi figurativi a fini pensionistici, per cui la disciplina invocata dall'istituto, relativamente alla prescrizione, non trova applicazione.
2. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e pertanto va accolta nei termini di seguito esposti.
Come recentemente anche riconosciuto dalla Corte di Cassazione, anche in merito al diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, sussiste una equiparazione tra le posizioni dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità
(LPU). Sul punto la Corte difatti ha chiarito che “per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell sussiste indipendentemente dalla CP_1
iscrizione nelle liste di mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs. n. 468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (LSU
e LPU) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ. 6346/22). Tale pronuncia peraltro fa seguito ad altre statuizioni già assunte dalla Suprema Corte in cui era stato chiarito che in materia di impiego nelle attività dei lavori socialmente utili, deve ritenersi che il D.Lgs. n. 468 del 1997, all'art. 1, abbia fornito una definizione di portata generale, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, cioè a dire, dei lavori socialmente utili (LSU), nonché dei lavori di pubblica utilità (LPU), finalizzati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego, conformemente alle prescrizioni contenute nella Legge Delega che ha demandato la revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili, in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte, trovando consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 81 del 2000. Da ciò discende che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 468 del 1997, delineante i settori di attività per i “progetti di lavoro di pubblica utilità”, e quello di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 280 del 1997, che individua i “lavori di pubblica utilità” in funzione della creazione di occupazione in uno specifico bacino di impiego, si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento da lavoro, sicché l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, legge n.144/99 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D. Lgs. n. 280/97 (cfr,
Cass., n. 1461/2011; Cass. Civ. Sez. VI, 29065/2011; Cass., sent. n. 17348 del
31/8/2015). Ciò in quanto la categoria degli LPU rientra, come species, nel più ampio genus degli LSU (cfr., sul punto, Cass. Civ. 8573/16, Rv. 639587 - 01).
Per questi motivi
si deve necessariamente riconoscere anche agli LPU il diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, sebbene l'art. 8 comma 19 del d.lgs.
468/97 menzioni in maniera espressa solo i lavoratori socialmente utili. D'altronde una diversa ricostruzione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni tra di loro omogenee, difficilmente coniugabile con i principi costituzionali.
Quanto sopra chiarito, appare evidente come risultino inconferenti tutti i rilievi sollevati dall'ente resistente, con riferimento alla mancanza di una convenzione tra l'ente utilizzatore e l' , di un progetto approvato dalle Commissioni Regionali CP_1
per l'Impiego e della prova del pagamento degli assegni da parte dell'ente utilizzatore.
Come sopra evidenziato, il diritto alla contribuzione figurativa è senz'altro a carico dell' e sull'obbligo di accredito l'istituto previdenziale non ha nessuna CP_1
discrezionalità, essendovi tenuto sulla base del solo certificato di servizio redatto dall'ente utilizzatore
Nel presente giudizio, dunque, la ricorrente ha pienamente provato la sussistenza della propria pretesa mediante la produzione di un attestato di servizio rilasciato dal
Responsabile del settore amministrativo e affari generali del Comune di Benestare, in cui si dà atto che la stessa è stata avviata presso tale ente quale LPU, inquadrata nella categoria A1 con mansioni di assistente agli anziani sin dal 1.2.1999; circostanza da cui consegue automaticamente il diritto della ricorrente al riconoscimento della contribuzione figurativa per i medesimi periodi.
Si evidenzia, tuttavia, che l , all'atto della costituzione in giudizio, ha CP_1
evidenziato che il periodo dal 1.2.1999 al 31.1.2000 risulta già interamente coperto da retribuzione. Effettivamente, la circostanza emerge direttamente dalla lettura dell'estratto conto previdenziale in cui sono riconosciute complessivamente 53 settimane di contributi utili a pensione a titolo di sussidio di disoccupazione per il periodo dal 1.2.1999 al 31.1.2000.
Ne discende l'accoglimento parziale del ricorso per il solo periodo dal 1.2.2000 al
30.12.2010, con conseguente condanna dell' a provvedere all'accreditamento CP_1
medesimo.
2. Le spese di lite devono essere compensate nella misura di un terzo, atteso il parziale accoglimento del ricorso. Per la restante parte seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore CP_1
della ricorrente dichiaratosi antistatario, avuto riguardo ai criteri e ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal successivo D.M. n. 147/2022, secondo i minimi tariffari in ragione della natura seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni giuridiche complesse (scaglione di riferimento: valore indeterminabile complessità bassa, escludendo la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso dichiara il diritto della ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 19, d.lgs. 468/97 per l'attività svolta presso il Comune di Benestare dal
1.2.2000 al 30.12.2010 e condanna l' a provvedere al relativo accreditamento;
CP_1
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite per un terzo e per la restante parte condanna l' al CP_1
pagamento di Euro 2.194,00 per compensi ed Euro 21,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc.
Locri, 11/09/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 734/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla Via III Trav.sa Bosco n. 5, presso lo studio dell'Avv. CHINÈ
FRANCESCA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICHELI ANTONELLA FRANCESCA PALA e
TRILO ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: contribuzione figurativa LPU.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere stata avviata al lavoro in un progetto di pubblica utilità ex art 2 del D.Lgs. 01.12.1997
n. 468 e D.Lgs. 07.08.1997 n. 280 e successive modifiche e integrazioni dal 1.2.1999 al 31.12.2010 presso il Comune di Benestare, lamentato il mancato accreditamento da parte dell'INPS della contribuzione figurativa per il periodo summenzionato, conveniva in giudizio la parte resistente chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a siffatto accreditamento per tutto il periodo di impiego nel predetto progetto, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 19 del d.lgs n. 468/1997. Per tali motivi concludeva chiedendo: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa, ex art. 8, comma 19, del
D.Lgs. n. 468/97 e successive modifiche ed integrazioni, dal 1° febbraio 1999 al 29 dicembre 2010; b) per l'effetto condannare l' in persona del Presidente p.t. CP_1
legale rappresentante, corrente in Via Ciro il Grande 00144 - Roma Eur, a provvedere al relativo accreditamento d'ufficio, come per legge;
c) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l eccependo preliminarmente CP_1
l'improponibilità/inammissibilità del ricorso per non aver la ricorrente proposto domanda in via amministrativa, la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dall' ; CP_1
relativamente all'improponibilità/inammissibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa e alla prescrizione. Infatti, oggetto della controversia è il mancato accredito, da parte dell'ente tenuto all'accredito, dei contributi figurativi, nonché l'accertamento del diritto all'accreditamento degli stessi in capo alla ricorrente: sul punto è sufficiente evidenziare che i contributi figurativi, ove spettanti, devono essere accreditati automaticamente dall' , senza necessità alcuna di apposita domanda. CP_1
Nondimeno, dalla documentazione depositata in atti emerge che la parte ricorrente, in data 3.10.2022, ha inoltrato all' una diffida, volta a richiedere l'accredito dei CP_1
contributi figurativi non risultanti dall'estratto contributivo, rimasta priva di esito e da intendersi, dunque, rigettata.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si evidenzia che, nel caso di specie, non si discute di prestazioni economiche, ma del diritto all'accredito dei contributi figurativi a fini pensionistici, per cui la disciplina invocata dall'istituto, relativamente alla prescrizione, non trova applicazione.
2. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e pertanto va accolta nei termini di seguito esposti.
Come recentemente anche riconosciuto dalla Corte di Cassazione, anche in merito al diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, sussiste una equiparazione tra le posizioni dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità
(LPU). Sul punto la Corte difatti ha chiarito che “per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell sussiste indipendentemente dalla CP_1
iscrizione nelle liste di mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs. n. 468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (LSU
e LPU) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ. 6346/22). Tale pronuncia peraltro fa seguito ad altre statuizioni già assunte dalla Suprema Corte in cui era stato chiarito che in materia di impiego nelle attività dei lavori socialmente utili, deve ritenersi che il D.Lgs. n. 468 del 1997, all'art. 1, abbia fornito una definizione di portata generale, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, cioè a dire, dei lavori socialmente utili (LSU), nonché dei lavori di pubblica utilità (LPU), finalizzati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego, conformemente alle prescrizioni contenute nella Legge Delega che ha demandato la revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili, in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte, trovando consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 81 del 2000. Da ciò discende che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 468 del 1997, delineante i settori di attività per i “progetti di lavoro di pubblica utilità”, e quello di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 280 del 1997, che individua i “lavori di pubblica utilità” in funzione della creazione di occupazione in uno specifico bacino di impiego, si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento da lavoro, sicché l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, legge n.144/99 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D. Lgs. n. 280/97 (cfr,
Cass., n. 1461/2011; Cass. Civ. Sez. VI, 29065/2011; Cass., sent. n. 17348 del
31/8/2015). Ciò in quanto la categoria degli LPU rientra, come species, nel più ampio genus degli LSU (cfr., sul punto, Cass. Civ. 8573/16, Rv. 639587 - 01).
Per questi motivi
si deve necessariamente riconoscere anche agli LPU il diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, sebbene l'art. 8 comma 19 del d.lgs.
468/97 menzioni in maniera espressa solo i lavoratori socialmente utili. D'altronde una diversa ricostruzione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni tra di loro omogenee, difficilmente coniugabile con i principi costituzionali.
Quanto sopra chiarito, appare evidente come risultino inconferenti tutti i rilievi sollevati dall'ente resistente, con riferimento alla mancanza di una convenzione tra l'ente utilizzatore e l' , di un progetto approvato dalle Commissioni Regionali CP_1
per l'Impiego e della prova del pagamento degli assegni da parte dell'ente utilizzatore.
Come sopra evidenziato, il diritto alla contribuzione figurativa è senz'altro a carico dell' e sull'obbligo di accredito l'istituto previdenziale non ha nessuna CP_1
discrezionalità, essendovi tenuto sulla base del solo certificato di servizio redatto dall'ente utilizzatore
Nel presente giudizio, dunque, la ricorrente ha pienamente provato la sussistenza della propria pretesa mediante la produzione di un attestato di servizio rilasciato dal
Responsabile del settore amministrativo e affari generali del Comune di Benestare, in cui si dà atto che la stessa è stata avviata presso tale ente quale LPU, inquadrata nella categoria A1 con mansioni di assistente agli anziani sin dal 1.2.1999; circostanza da cui consegue automaticamente il diritto della ricorrente al riconoscimento della contribuzione figurativa per i medesimi periodi.
Si evidenzia, tuttavia, che l , all'atto della costituzione in giudizio, ha CP_1
evidenziato che il periodo dal 1.2.1999 al 31.1.2000 risulta già interamente coperto da retribuzione. Effettivamente, la circostanza emerge direttamente dalla lettura dell'estratto conto previdenziale in cui sono riconosciute complessivamente 53 settimane di contributi utili a pensione a titolo di sussidio di disoccupazione per il periodo dal 1.2.1999 al 31.1.2000.
Ne discende l'accoglimento parziale del ricorso per il solo periodo dal 1.2.2000 al
30.12.2010, con conseguente condanna dell' a provvedere all'accreditamento CP_1
medesimo.
2. Le spese di lite devono essere compensate nella misura di un terzo, atteso il parziale accoglimento del ricorso. Per la restante parte seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore CP_1
della ricorrente dichiaratosi antistatario, avuto riguardo ai criteri e ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal successivo D.M. n. 147/2022, secondo i minimi tariffari in ragione della natura seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni giuridiche complesse (scaglione di riferimento: valore indeterminabile complessità bassa, escludendo la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso dichiara il diritto della ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 19, d.lgs. 468/97 per l'attività svolta presso il Comune di Benestare dal
1.2.2000 al 30.12.2010 e condanna l' a provvedere al relativo accreditamento;
CP_1
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite per un terzo e per la restante parte condanna l' al CP_1
pagamento di Euro 2.194,00 per compensi ed Euro 21,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc.
Locri, 11/09/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi