Art. 11.
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo dovuto, per ogni iscritto, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, e' pari al 24 per cento della retribuzione annua contributiva, oltre alla somma annua di lire 40.000. Tale contributo e', per il 9 per cento della retribuzione annua contributiva, a carico dello iscritto. Nessun contributo e' dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti ne' obbligatoriamente, ne' facoltativamente. ((2))
Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi il criterio di attribuzione, per quote, della retribuzione annua contributiva stabilito dal comma secondo dell'art. 3 si applica anche per la ripartizione a carico dei vari enti delle lire 40.000 annue dovute ai sensi del comma precedente.
Per il riconoscimento del servizio militare in applicazione delle norme citate al comma terzo dell'art. 3, e' dovuto dal sanitario reiscritto alla Cassa il contributo annuo complessivo di cui al primo comma. Tale contributo e' da determinarsi in base alla retribuzione annua, contributiva attribuita al predetto servizio ai sensi dello stesso comma terzo dell'art. 3. Detta retribuzione, nei casi di reiscrizione anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, si considera pari alla retribuzione differenziale costante di cui al comma primo dell'art. 6 aumentata di lire 600.000. Qualora la domanda sia stata presentata nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1954 alla data di pubblicazione della presente legge per il predetto riconoscimento e' dovuto dal sanitario il contributo di lire 169.000 annue.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 3 maggio 1967, n. 315 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Con effetto dal 1 luglio 1965, la quota fissa di contributo pari a lire 40.000 annue, a carico dell'ente, prevista dal comma primo dell'art. 11 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , e' soppressa".
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo dovuto, per ogni iscritto, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, e' pari al 24 per cento della retribuzione annua contributiva, oltre alla somma annua di lire 40.000. Tale contributo e', per il 9 per cento della retribuzione annua contributiva, a carico dello iscritto. Nessun contributo e' dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti ne' obbligatoriamente, ne' facoltativamente. ((2))
Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi il criterio di attribuzione, per quote, della retribuzione annua contributiva stabilito dal comma secondo dell'art. 3 si applica anche per la ripartizione a carico dei vari enti delle lire 40.000 annue dovute ai sensi del comma precedente.
Per il riconoscimento del servizio militare in applicazione delle norme citate al comma terzo dell'art. 3, e' dovuto dal sanitario reiscritto alla Cassa il contributo annuo complessivo di cui al primo comma. Tale contributo e' da determinarsi in base alla retribuzione annua, contributiva attribuita al predetto servizio ai sensi dello stesso comma terzo dell'art. 3. Detta retribuzione, nei casi di reiscrizione anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, si considera pari alla retribuzione differenziale costante di cui al comma primo dell'art. 6 aumentata di lire 600.000. Qualora la domanda sia stata presentata nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1954 alla data di pubblicazione della presente legge per il predetto riconoscimento e' dovuto dal sanitario il contributo di lire 169.000 annue.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 3 maggio 1967, n. 315 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Con effetto dal 1 luglio 1965, la quota fissa di contributo pari a lire 40.000 annue, a carico dell'ente, prevista dal comma primo dell'art. 11 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , e' soppressa".