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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4820 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 13175/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Agnese Picerno;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
rappresenta che l convenuto, con Parte_1 CP_1 comunicazione datata 3 maggio 2024, le notificava la richiesta di ripetizione di somme indebitamente percepite su reddito/pensione di cittadinanza nel periodo compreso tra giugno 2023 e agosto 2023, per un importo complessivo pari ad euro 2.340,00, recante quale motivazione “Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg. (art. 3 co. 8 D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)”.
La ricorrente instaura, pertanto, il presente giudizio al fine di vedersi annullare il provvedimento restitutorio contestato e, per l'effetto, dichiararsi irripetibile la somma di importo complessivo pari ad euro 2.340,00.
Ritualmente evocato in giudizio, l convenuto si CP_1 costitutiva, eccepiva la fondatezza delle proprie pretese, ove maturata la revoca del beneficio invocato ed il conseguente obbligo di ripetere quanto indebitamente percepito, e, per l'effetto, insisteva nel volersi rigettare l'avversa pretesa, destituita di alcun fondamento in fatto ed in diritto.
È circostanza pacifica tra le parti che la ricorrente è l'unica componente del proprio nucleo familiare;
che la stessa ha lavorato tre giorni nel maggio 2023 e che tale lavoro occasionale si è svolto in modo regolare e non è stato comunicato all . CP_1
Orbene, viene in discussione in specie un rapporto di lavoro intermittente, regolarmente svolto, che ha implicato per l'istante un reddito inferiore ad euro 3.000,00 (circa 180 euro), sicché a riguardo non vi era alcun obbligo di comunicazione da parte dell'istante all resistente ex art. art. 3, comma 8, del D.L. n. 4 del CP_1
2019. Ne deriva che l'instaurazione di tale rapporto e l'eventuale omessa ed originaria comunicazione all' di esso non è ragione di CP_1 revoca del reddito di cittadinanza percepito e di conseguenza non sussiste l'indebito in contestazione.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'istante in relazione alla richiesta di ripetizione d'indebito avanzata dall' ; CP_1
- condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida CP_1 in € 1.100,00, oltre RSG, IVA e CPA, da distarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Bari, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 13175/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Agnese Picerno;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
rappresenta che l convenuto, con Parte_1 CP_1 comunicazione datata 3 maggio 2024, le notificava la richiesta di ripetizione di somme indebitamente percepite su reddito/pensione di cittadinanza nel periodo compreso tra giugno 2023 e agosto 2023, per un importo complessivo pari ad euro 2.340,00, recante quale motivazione “Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg. (art. 3 co. 8 D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)”.
La ricorrente instaura, pertanto, il presente giudizio al fine di vedersi annullare il provvedimento restitutorio contestato e, per l'effetto, dichiararsi irripetibile la somma di importo complessivo pari ad euro 2.340,00.
Ritualmente evocato in giudizio, l convenuto si CP_1 costitutiva, eccepiva la fondatezza delle proprie pretese, ove maturata la revoca del beneficio invocato ed il conseguente obbligo di ripetere quanto indebitamente percepito, e, per l'effetto, insisteva nel volersi rigettare l'avversa pretesa, destituita di alcun fondamento in fatto ed in diritto.
È circostanza pacifica tra le parti che la ricorrente è l'unica componente del proprio nucleo familiare;
che la stessa ha lavorato tre giorni nel maggio 2023 e che tale lavoro occasionale si è svolto in modo regolare e non è stato comunicato all . CP_1
Orbene, viene in discussione in specie un rapporto di lavoro intermittente, regolarmente svolto, che ha implicato per l'istante un reddito inferiore ad euro 3.000,00 (circa 180 euro), sicché a riguardo non vi era alcun obbligo di comunicazione da parte dell'istante all resistente ex art. art. 3, comma 8, del D.L. n. 4 del CP_1
2019. Ne deriva che l'instaurazione di tale rapporto e l'eventuale omessa ed originaria comunicazione all' di esso non è ragione di CP_1 revoca del reddito di cittadinanza percepito e di conseguenza non sussiste l'indebito in contestazione.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'istante in relazione alla richiesta di ripetizione d'indebito avanzata dall' ; CP_1
- condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida CP_1 in € 1.100,00, oltre RSG, IVA e CPA, da distarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Bari, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile