Decreto cautelare 25 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 21 novembre 2022
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 21 giugno 2023
Ordinanza collegiale 24 luglio 2024
Inammissibile
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/04/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03404/2025REG.PROV.COLL.
N. 09981/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9981 del 2023, proposto da
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Provvidenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
nei confronti
FO Pa, Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 6108 del 21 giugno 2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per ottenere la revocazione della sentenza n. 6108 del 21 giugno 2023, con la quale questa Sezione ha accolto l’appello proposto dalla dottoressa -OMISSIS- avverso la sentenza n. 12168/2022 del T.a.r. per il Lazio, Roma.
2. Riepilogando sinteticamente i tratti salienti della vicenda fattuale, emerge dagli atti di causa che la dottoressa -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale con il profilo di addetto all’Ufficio del Processo (G.U. n. 62 del 06 agosto 2021), effettuato su base distrettuale.
La candidata ha concorso relativamente al distretto della Corte d’Appello di Lecce, risultando non idonea. La stessa ha pertanto impugnato la valutazione negativa dinanzi al T.a.r., che con le ordinanze nn. 223/2022 e 1939/2022, ha onerato la Commissione esaminatrice di ricalcolare il punteggio attribuitole.
In esecuzione del decisum cautelare, l’Amministrazione ha ricalcolato il punteggio, attribuendo alla ricorrente -OMISSIS- punti, con collocazione nella posizione n. -OMISSIS- della graduatoria dei vincitori ed idonei del distretto della Corte d’Appello di Lecce.
In virtù del nuovo punteggio e del riposizionamento in graduatoria, la ricorrente è risultata idonea non vincitrice, con possibilità di partecipare ad eventuali scorrimenti, effettuati dall’Amministrazione a più riprese nelle more del giudizio.
La ricorrente ha successivamente proposto un secondo ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio, lamentando la mancata attribuzione di 2 punti per il possesso della laurea -OMISSIS-.
Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato il gravame inammissibile, rilevando la mancata impugnazione della prima graduatoria di merito pubblicata in data 14 gennaio 2022, essendosi la ricorrente limitata ad impugnare solo la rettifica della predetta graduatoria.
La decisione è stata impugnata dinanzi a questa Sezione, la quale con l’ordinanza n. 5456 del 21 novembre 2022 ha accolto la domanda cautelare, rilevando che “ il nominativo dell’odierna appellante non era presente nella graduatoria del 14 gennaio 2022 circoscritta ai soli idonei, fra i quali all’epoca non c’era la appellante a causa del mancato riconoscimento dei punteggi poi conseguiti in esito al primo ricorso al T.A.R., sicché nemmeno l’Amministrazione aveva ancora proceduto alla valutazione dei titoli dell’interessata. Pertanto, la lesione del bene della vita relativa all’omessa attribuzione dei due punti per la laurea si è concretizzata allorché l’interessata ha ricevuto la notifica dell’atto di rettifica della graduatoria di merito con pec -OMISSIS- ”.
L’Amministrazione ha pertanto provveduto ad attribuire il punteggio supplementare di 2 punti e, con la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha comunicato la correzione del punteggio, indicando quale nuova posizione in graduatoria la numero -OMISSIS-, corrispondente al punteggio di -OMISSIS-.
L’appellante, non soddisfatta dalla sola correzione del punteggio, ha nuovamente insistito per la corretta ed integrale esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 5456 del 21 novembre 2022, avendo interesse anche allo spostamento presso il distretto della Corte d’Appello di Lecce, per il quale aveva concorso ed al quale avrebbe avuto titolo sulla base del posizionamento in graduatoria calcolato con riferimento ai posti che erano risultati disponibili prima dell’espletamento del c.d. “terzo scorrimento”, dal quale era stata ingiustamente esclusa, venendo scavalcata da altri concorrenti che avevano riportato un punteggio inferiore a -OMISSIS-.
Con l’ordinanza n. 577 del 13 febbraio 2023 la Sezione ha accolto l’istanza, ordinando all’Amministrazione di provvedere al riesame dell’assegnazione sulla base del maggior punteggio attribuito, tenendo conto della sede prescelta e valutando se – con il punteggio di punti -OMISSIS- – l’appellante avrebbe potuto ottenere l’assegnazione presso il distretto della Corte d’Appello di Lecce.
L’Amministrazione, con la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha riassegnato la ricorrente, in base al nuovo punteggio, nella sede di servizio del Tribunale di Taranto.
Nel corso del giudizio di appello, la dott.ssa -OMISSIS- ha eccepito la natura non satisfattiva di tale ultimo provvedimento, deducendo di aver segnalato all’Amministrazione, con istanza del 2 marzo 2023, di non aver mai espresso preferenza per la sede di Taranto, avendo sempre ambito all’assegnazione presso la sede di Lecce o, in subordine, presso quella di Brindisi. Per tali motivi l’appellante ha insistito per ottenere “ una pronuncia di accoglimento del gravame proposto e/o, comunque, una pronuncia propulsiva che oneri l’amministrazione di provvedere alla corretta attribuzione della sede spettante secondo quelle che erano le disponibilità di posti vacanti presso gli uffici di Lecce al momento della proposizione del giudizio e, comunque, prima dell’espletamento della c.d. terza procedura di scorrimento (con la quale sono stati occupati i posti ancora vacanti presso gli uffici di Lecce assumendo personale con punteggio inferiore a quello dell’odierna appellante) ”.
3. Con la sentenza oggetto del presente ricorso per revocazione, la Sezione ha accolto l’appello, dichiarando nulla la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale l’Amministrazione aveva riassegnato la ricorrente nella sede di servizio del Tribunale di Taranto, per violazione del giudicato cautelare formatosi sulle citate ordinanze n. 5456 del 18 novembre 2022 e n. 577 del 13 febbraio 2023, con la seconda delle quali la Sezione aveva chiaramente ordinato all’Amministrazione “ di provvedere al riesame dell’assegnazione dell’appellante sulla base del maggior punteggio riconosciuto di punti -OMISSIS- tenendo conto della sede prescelta con la domanda e valutando se – con il punteggio di punti -OMISSIS- – l’appellante avrebbe potuto ottenere l’assegnazione presso il distretto di Corte di Appello di Lecce ”.
4. A fondamento della decisione, il Collegio ha rilevato che dagli atti del giudizio era risultata comprovata – e non era stata contestata dall’Amministrazione – l’effettiva disponibilità di posti al momento della proposizione della domanda giudiziale volta ad ottenere la correzione del punteggio e la corretta assegnazione negli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Tale circostanza era risultata provata in quanto l’Amministrazione, al fine di coprire le carenze di organico, aveva dovuto porre in essere un terzo scorrimento di graduatoria, come documentato dalla parte appellante nella istanza ex art. 59 c.p.a. e nella memoria del 3 febbraio 2023.
5. Il Collegio ha conseguentemente affermato il diritto dell’appellante ad essere inserita nella graduatoria relativa al distretto di Corte di appello per il quale aveva partecipato alla procedura, secondo quelle che erano le disponibilità all’interno della graduatoria prima dello svolgimento del terzo scorrimento e, quindi, al momento di presentazione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, tenendo conto delle vacanze successivamente determinatesi.
6. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la sentenza per revocazione, ai sensi dell’art 106 c.p.a. in combinato disposto con l’art. 395, comma 1, n.4, c.p.c., nella parte in cui la stessa “ dichiara l’inefficacia della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale l’Amministrazione ha riassegnato la ricorrente, in base al nuovo punteggio, nella sede di servizio del Tribunale di Taranto ”.
Secondo la tesi sostenuta dal Ministero ricorrente, la sentenza risulterebbe fondata su un fatto “la cui verità è incontrastabilmente esclusa”, atteso che il Giudice adito avrebbe erroneamente ritenuto che l’Amministrazione, assegnando la ricorrente al Tribunale di Taranto, avrebbe individuato un distretto di Corte d’appello diverso da quello di partecipazione concorsuale, risultando pacifico che il Tribunale di Taranto appartiene al distretto della Corte di Appello di Lecce.
7. In altri termini, il Ministero ha ritenuto la decisione affetta da errore revocatorio nella parte in cui la stessa ha riscontrato l’avvenuta violazione del giudicato cautelare, senza avvedersi che invece l’Amministrazione aveva posto la dott.ssa -OMISSIS- nelle esatte condizioni in cui la candidata si sarebbe trovata nel caso in cui fosse stata collocata, già all’origine, nella posizione -OMISSIS- della graduatoria, corrispondente alla sede di Taranto, situata nel Distretto di Corte d’Appello di Lecce, per il quale la stessa aveva originariamente concorso e nel quale era stata riposizionata a seguito dell’attribuzione degli ulteriori due punti per il titolo di laurea -OMISSIS-.
8. A fondamento delle proprie asserzioni, il Ministero ha precisato che, in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato numero 5486/2022, FO P.A., su disposizione della Commissione esaminatrice, aveva attribuito alla dott.ssa -OMISSIS- il nuovo punteggio complessivo di -OMISSIS-, con ricollocazione alla posizione numero -OMISSIS- della graduatoria di merito relativa al Distretto di Corte d’Appello di Lecce; tuttavia, a seguito di ulteriori accertamenti, la stessa FO P.A. aveva comunicato alla candidata di essere incorsa in errore, con inserimento nella diversa posizione -OMISSIS-, corrispondente al punteggio di -OMISSIS-, rimasto invariato.
A seguito di tali rivalutazioni e rettifiche, l’Amministrazione aveva pertanto proceduto ad effettuare uno scorrimento della graduatoria, riscontrando la presenza, presso il Distretto di Corte d’Appello di Lecce, di un totale di diciassette posti, di cui tre posti a Brindisi, cinque a Lecce e nove a Taranto.
Di questi posti, i tre disponibili su Brindisi erano stati assegnati a candidati che avevano ottenuto un punteggio superiore a quello della dottoressa -OMISSIS-, mentre i cinque disponibili su Lecce erano stati assegnati in parte a soggetti aventi un punteggio superiore ed in parte ad altri soggetti titolari dei diritti di cui alla L. n. 104/1992, risultando peraltro legittima l’assegnazione della -OMISSIS- a Taranto.
9. Il Ministero ha poi rappresentato che a seguito della presa di possesso presso Tribunale di Taranto, la dottoressa -OMISSIS- aveva ottenuto il distacco presso il Tribunale di Lecce, ove la stessa presta servizio -OMISSIS- in qualità di -OMISSIS-.
10. Con ordinanza n. 6681 del 24 luglio 2024 il Collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso ed il Ministero ha ottemperato depositando la documentazione attestante l’avvenuta notifica.
11. Si è costituita la dottoressa -OMISSIS-, istando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
12. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 il ricorso è stato introitato per la decisione.
13. Il ricorso è inammissibile.
14. La giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato ha chiarito che l’errore di fatto quale vizio revocatorio (cd. “abbaglio dei sensi”) è il travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, e non è ravvisabile quando si lamenti una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando una specifica questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (cfr., ex multis , Cons. St., Ad. Plen., 11.06.2001, n. 3); è pertanto inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si faccia valere l’erroneo apprezzamento delle risultanze del fatto stesso (cfr., ex multis , Cons. St., Ad. Plen. 10.6.1980, n. 27).
L’errore revocatorio è infatti un errore di fatto che determina, come sua conseguenza, un errore di giudizio e non deve essere confuso con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo esso il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell’abbaglio dei sensi.
L’errore di fatto revocatorio, pertanto, è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al giudizio, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività di valutazione ai fini della formazione del convincimento, che concerne la risoluzione della controversia sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, il quale può dar luogo, se mai, ad un errore di giudizio, non censurabile tramite la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio (cfr., ex multis , Cons. St., Ad. Plen. 10.01.2013, n. 1).
15. Alla luce di tali chiare e consolidate coordinate ermeneutiche, è evidente l’insussistenza del vizio revocatorio lamentato dal Ministero ricorrente, non risultando la decisione impugnata fondata sull’asserita ricomprensione, del Tribunale di Taranto, nel distretto della Corte d’Appello di Lecce.
16. Al contrario, la piana lettura della decisione impugnata fa emergere l’evidente infondatezza delle deduzioni ministeriali, in quanto la motivazione della sentenza revocanda non si basa sull’erroneo convincimento che l’Amministrazione non abbia ottemperato a quanto disposto con le ordinanze della Sezione n. 5456 del 18 novembre 2022 e n. 577 del 13 febbraio 2023, assegnando la ricorrente presso una sede differente da quelle ricomprese nel distretto della Corte d’Appello di Lecce, quanto piuttosto sulla mancata collocazione della ricorrente nella stessa condizione e posizione nella quale la stessa si sarebbe dovuta trovare se l’Amministrazione non avesse erroneamente mancato di attribuirle il punteggio dovuto.
17. Emerge infatti dagli atti di causa che la mancata e tempestiva ri-valutazione del punteggio da attribuire alla candidata ha fatto sì che la stessa non sia stata considerata nello scorrimento della graduatoria effettuato dall’Amministrazione con documento prot. n. -OMISSIS-, in data -OMISSIS-.
Tanto è stato correttamente rilevato dalla decisione impugnata, che ha ritenuto comprovata – e non contestata dall’Amministrazione - la disponibilità di posti al momento della proposizione della domanda giudiziale volta ad ottenere la correzione del punteggio e la corretta assegnazione negli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Tale circostanza è risultata provata dal fatto che, al fine di coprire tali carenze di organico, l’Amministrazione aveva dovuto porre in essere un terzo scorrimento di graduatoria, come documentato dalla parte appellante nella istanza ex art. 59 c.p.a. e nella memoria del 3 febbraio 2023.
18. Pertanto, in nessun punto della decisione il Collegio è incorso in errore, ritenendo impropriamente il Tribunale di Taranto estraneo al distretto della Corte d’Appello di Lecce.
19. Quanto poi alle ulteriori deduzioni del Ministero ricorrente, relative alle operazioni di ricollocazione della candidata, “ora per allora”, nella graduatoria, è evidente che l’attività di esecuzione del giudicato cautelare ha dovuto adattarsi – come ordinariamente accade - alla modifica della situazione di fatto conseguente alla conclusione della procedura ed all’immissione in servizio dei vincitori e degli idonei a seguito delle scorrimento delle graduatorie; ma ciò non avrebbe potuto esonerare l’Amministrazione dall’esecuzione del decisum , con il limite della completa modificazione della situazione di fatto originaria.
20. Ed è in quest’ottica che la decisione impugnata ha dichiarato il diritto della dottoressa -OMISSIS- ad essere inserita nella graduatoria relativa al distretto di Corte di appello per il quale la stessa aveva partecipato alla procedura, secondo quelle che erano le disponibilità all’interno della graduatoria prima dello svolgimento del terzo scorrimento e, quindi, al momento di presentazione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, tenendo conto delle vacanze successivamente determinatesi.
21. Le concrete modalità operative attraverso le quali l’Amministrazione ha dato seguito al decisum cautelare, delle quali ha dato conto il Ministero ricorrente relativamente ai punteggi ed alle condizioni di preferenza di tutti gli altri soggetti assegnati alle sedi di Lecce e di Brindisi, non valgono pertanto a ritenere la sentenza impugnata affetta dal sopra richiamato errore revocatorio, anche perché si tratta di elementi rappresentati per la prima volta solo in questa sede revocatoria, mai vagliati dal Collegio che ha pronunciato la sentenza oggetto del presente ricorso per revocazione.
22. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente e le liquida nella somma complessiva di € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte resistente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.