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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 27/05/2024, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 993/2023 Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 993/2023 R.G. a.c., avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Trieste, Via Rossini n. 10, presso lo studio dell'avv. BRAGHI DEBORAH, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. elettivamente domiciliato in Trieste, CP_1 C.F._2
alla VIA FABIO SEVERO 56, presso lo studio dell'avv. TOSOLINI MARINELLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 R.G. n. 993/2023 Aff. Cont.
Conclusioni: all'udienza del 7.5.2024, i difensori delle parti hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione, con il recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2023, , premesso di aver avuto una Parte_1
relazione sentimentale con nel corso della quale è nata il [...] la CP_1
figlia , riconosciuta da entrambi i genitori, ha adito il Tribunale di Persona_1
Gorizia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <
1. Affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente e residenza Persona_1
presso la madre;
2. La figlia minore permarrà con il padre tutte le settimane per almeno tre giorni a settimana, compatibilmente con gli orari di lavoro del padre dalle ore 17.00 sino a ora di cena, nonché ogni 2 weekend consecutivi dal venerdì pomeriggio alla domenica con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 20.00;
3. La figlia manterrà un contatto quotidiano, mediante strumenti telefonici / telematici, con il genitore con la quale in quel momento non è collocata;
4. I periodi di vacanza durante l'estate e durante l'inverno verranno stabiliti di anno in anno ad anni alterni in base alle esigenze della figlia, garantendo un periodo di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante l'estate e una settimana anche non consecutiva durante l'inverno; la minore trascorrerà con i genitori le festività natalizie e pasquali ad anni alterni. Le giornate di spettanza verranno previamente concordate tra i genitori, compatibilmente con le esigenze e le richieste della figlia, in modo tale che i genitori possano organizzarsi per tempo;
5. I suddetti periodi saranno tempestivamente comunicati e concordati tra i genitori compatibilmente con le esigenze scolastiche, formative e ricreative della figlia;
6. I genitori, se trascorreranno le vacanze con la figlia fuori città, si comunicheranno il luogo ove dimoreranno, fornendo i recapiti utili per essere prontamente reperiti nel caso di bisogno;
7. Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia minore entro il giorno 15 di Per_1 ogni mese l'importo mensile di euro 500,00, importo annualmente rivalutabile secondo
2 R.G. n. 993/2023 Aff. Cont.
gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il contributo è da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre;
8. I genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo la disciplina del Protocollo del Tribunale di Gorizia n. 720/2016;
9. Eventuali indennità e sussidi a favore della figlia verranno richiesti e incamerati interamente ed autonomamente dalla signora , che provvederà a Parte_1
darne tempestiva comunicazione al padre;
10. L'assegno unico per la figlia sarà richiesto e incamerato interamente ed autonomamente dalla signora;
Parte_1
11. La ricorrente chiede, altresì, che il Tribunale Voglia autorizzare i genitori a chiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore in autonomia>> (v. pag. pagine 10 e 11 del ricorso).
Si è costituito nel presente procedimento il quale, pur aderendo alle CP_1 domande della controparte in ordine all'affidamento e al collocamento prevalente della minore presso la residenza materna, ha chiesto di poter vedere e tenere con sé la minore,
a weekend alterni, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera, tre pomeriggi infrasettimanali la prima e la terza settimana del mese (lunedì, mercoledì e venerdì dalle
17.30 alle 20.30) e due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì dalle 17.30 alle
20.30) la seconda e la quarta settimana del mese, oltre al giorno della Vigilia di Natale o del Natale e il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, ad anni alterni con la madre, dieci giorni anche non consecutivi nel periodo estivo e una settimana nel periodo invernale, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e le esigenze scolastiche della minore.
Quanto alle statuizioni accessorie, il resistente ha chiesto di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di un assegno nella misura di € 200,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia, con il riconoscimento del diritto a percepire la metà dell'assegno unico per i figli.
Ciò posto, all'udienza del 7.5.2024, le parti sono addivenute al seguente accordo:
- La minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la residenza materna;
- salvo diversi e migliori accordi tra i genitori e subordinatamente alla volontà della minore, il padre vedrà e terrà con sé , a weekend alternati, dalle ore Per_1
10:30 del sabato sino alle ore 20:30 della domenica. Qualora preferisca Per_1
3 R.G. n. 993/2023 Aff. Cont.
rientrare presso la residenza materna il sabato sera, la minore cenerà con il padre e farà rientro dalla madre entro le ore 21:30. Allorquando non sarà più a Genova nel corso della settimana, per motivi di lavoro, il padre terrà con sé il Per_1
martedì e il giovedì, dalle ore 17:30 alle ore 20:30 nelle settimane in cui la minore trascorre il weekend con il padre, mentre, nelle settimane in cui la minore trascorre il weekend con la madre, terrà con sé il CP_1 Per_1
lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle ore 17:30 alle ore 20:30, nonché il venerdì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 21:30, con rientro presso la residenza materna, dopo cena la sera del venerdì. Nei giorni di propria competenza, il padre avrà cura di accompagnare la minore agli allenamenti di calcio e alle partite.
- La minore trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie, avendo cura di alternare il periodo compreso tra la fine della scuola e il
30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre e la ripresa della scuola, e la metà delle vacanze pasquali, avendo cura di alternare il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta, oltre a 15 giorni consecutivi o non consecutivi nel corso delle vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- dare atto che i genitori, sin da ora, acconsentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
- contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento, CP_1 Per_1
in favore di entro il 15 di ogni mese, di un assegno Parte_1 dell'importo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del
Tribunale di Gorizia;
- le parti concordano che percepisca per intero l'assegno unico Parte_1
universale per i figli;
- spese di lite compensate.
Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale di recepire l'accordo raggiunto dalle parti, nei termini indicati in dispositivo, non essendo contrario ad alcuna norma imperativa e conforme all'interesse della minore.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno compensate.
4 R.G. n. 993/2023 Aff. Cont.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida la minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la residenza materna;
- dispone, in ordine al diritto di visita paterno, secondo gli accordi raggiunti dalle parti, di cui alla parte motiva, cui si rinvia;
- dispone che versi a , entro il 15 di ogni mese, un CP_1 Parte_1 assegno dell'importo di € 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Gorizia;
- prende atto che le parti concordano che percepisca per intero Parte_1
l'assegno unico universale per i figli e che, sin da ora, acconsentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 23/05/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 993/2023 R.G. a.c., avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Trieste, Via Rossini n. 10, presso lo studio dell'avv. BRAGHI DEBORAH, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. elettivamente domiciliato in Trieste, CP_1 C.F._2
alla VIA FABIO SEVERO 56, presso lo studio dell'avv. TOSOLINI MARINELLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 R.G. n. 993/2023 Aff. Cont.
Conclusioni: all'udienza del 7.5.2024, i difensori delle parti hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione, con il recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2023, , premesso di aver avuto una Parte_1
relazione sentimentale con nel corso della quale è nata il [...] la CP_1
figlia , riconosciuta da entrambi i genitori, ha adito il Tribunale di Persona_1
Gorizia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <
1. Affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente e residenza Persona_1
presso la madre;
2. La figlia minore permarrà con il padre tutte le settimane per almeno tre giorni a settimana, compatibilmente con gli orari di lavoro del padre dalle ore 17.00 sino a ora di cena, nonché ogni 2 weekend consecutivi dal venerdì pomeriggio alla domenica con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 20.00;
3. La figlia manterrà un contatto quotidiano, mediante strumenti telefonici / telematici, con il genitore con la quale in quel momento non è collocata;
4. I periodi di vacanza durante l'estate e durante l'inverno verranno stabiliti di anno in anno ad anni alterni in base alle esigenze della figlia, garantendo un periodo di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante l'estate e una settimana anche non consecutiva durante l'inverno; la minore trascorrerà con i genitori le festività natalizie e pasquali ad anni alterni. Le giornate di spettanza verranno previamente concordate tra i genitori, compatibilmente con le esigenze e le richieste della figlia, in modo tale che i genitori possano organizzarsi per tempo;
5. I suddetti periodi saranno tempestivamente comunicati e concordati tra i genitori compatibilmente con le esigenze scolastiche, formative e ricreative della figlia;
6. I genitori, se trascorreranno le vacanze con la figlia fuori città, si comunicheranno il luogo ove dimoreranno, fornendo i recapiti utili per essere prontamente reperiti nel caso di bisogno;
7. Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia minore entro il giorno 15 di Per_1 ogni mese l'importo mensile di euro 500,00, importo annualmente rivalutabile secondo
2 R.G. n. 993/2023 Aff. Cont.
gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il contributo è da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre;
8. I genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo la disciplina del Protocollo del Tribunale di Gorizia n. 720/2016;
9. Eventuali indennità e sussidi a favore della figlia verranno richiesti e incamerati interamente ed autonomamente dalla signora , che provvederà a Parte_1
darne tempestiva comunicazione al padre;
10. L'assegno unico per la figlia sarà richiesto e incamerato interamente ed autonomamente dalla signora;
Parte_1
11. La ricorrente chiede, altresì, che il Tribunale Voglia autorizzare i genitori a chiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore in autonomia>> (v. pag. pagine 10 e 11 del ricorso).
Si è costituito nel presente procedimento il quale, pur aderendo alle CP_1 domande della controparte in ordine all'affidamento e al collocamento prevalente della minore presso la residenza materna, ha chiesto di poter vedere e tenere con sé la minore,
a weekend alterni, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera, tre pomeriggi infrasettimanali la prima e la terza settimana del mese (lunedì, mercoledì e venerdì dalle
17.30 alle 20.30) e due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì dalle 17.30 alle
20.30) la seconda e la quarta settimana del mese, oltre al giorno della Vigilia di Natale o del Natale e il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, ad anni alterni con la madre, dieci giorni anche non consecutivi nel periodo estivo e una settimana nel periodo invernale, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e le esigenze scolastiche della minore.
Quanto alle statuizioni accessorie, il resistente ha chiesto di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di un assegno nella misura di € 200,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia, con il riconoscimento del diritto a percepire la metà dell'assegno unico per i figli.
Ciò posto, all'udienza del 7.5.2024, le parti sono addivenute al seguente accordo:
- La minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la residenza materna;
- salvo diversi e migliori accordi tra i genitori e subordinatamente alla volontà della minore, il padre vedrà e terrà con sé , a weekend alternati, dalle ore Per_1
10:30 del sabato sino alle ore 20:30 della domenica. Qualora preferisca Per_1
3 R.G. n. 993/2023 Aff. Cont.
rientrare presso la residenza materna il sabato sera, la minore cenerà con il padre e farà rientro dalla madre entro le ore 21:30. Allorquando non sarà più a Genova nel corso della settimana, per motivi di lavoro, il padre terrà con sé il Per_1
martedì e il giovedì, dalle ore 17:30 alle ore 20:30 nelle settimane in cui la minore trascorre il weekend con il padre, mentre, nelle settimane in cui la minore trascorre il weekend con la madre, terrà con sé il CP_1 Per_1
lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle ore 17:30 alle ore 20:30, nonché il venerdì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 21:30, con rientro presso la residenza materna, dopo cena la sera del venerdì. Nei giorni di propria competenza, il padre avrà cura di accompagnare la minore agli allenamenti di calcio e alle partite.
- La minore trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie, avendo cura di alternare il periodo compreso tra la fine della scuola e il
30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre e la ripresa della scuola, e la metà delle vacanze pasquali, avendo cura di alternare il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta, oltre a 15 giorni consecutivi o non consecutivi nel corso delle vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- dare atto che i genitori, sin da ora, acconsentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
- contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento, CP_1 Per_1
in favore di entro il 15 di ogni mese, di un assegno Parte_1 dell'importo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del
Tribunale di Gorizia;
- le parti concordano che percepisca per intero l'assegno unico Parte_1
universale per i figli;
- spese di lite compensate.
Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale di recepire l'accordo raggiunto dalle parti, nei termini indicati in dispositivo, non essendo contrario ad alcuna norma imperativa e conforme all'interesse della minore.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno compensate.
4 R.G. n. 993/2023 Aff. Cont.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida la minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la residenza materna;
- dispone, in ordine al diritto di visita paterno, secondo gli accordi raggiunti dalle parti, di cui alla parte motiva, cui si rinvia;
- dispone che versi a , entro il 15 di ogni mese, un CP_1 Parte_1 assegno dell'importo di € 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Gorizia;
- prende atto che le parti concordano che percepisca per intero Parte_1
l'assegno unico universale per i figli e che, sin da ora, acconsentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 23/05/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
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