Articolo 6 della Legge 14 agosto 1971, n. 736
Articolo 5Articolo 7
Versione
26 settembre 1971
Art. 6.
Gli impiegati, dipendenti dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , rivestivano una delle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente di stipendio 210, sono ammessi agli scrutini per la promozione a sorvegliante capo o qualifiche equiparate al compimento dell'anzianita' prevista dal quarto comma dell'articolo 130 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 o, se piu' favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 210 e 190.
I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di sorvegliante capo o equiparate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, saranno riservati agli impiegati di cui al precedente comma.
Il terzo e l'ultimo comma dell' articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , sono sostituiti dai seguenti:
"Gli impiegati provenienti dalle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 284 e 240 della carriera di concetto, all'ex coefficiente 211 della carriera esecutiva ed all'ex coefficiente 170 della carriera ausiliaria conservano, nelle rispettive qualifiche di inquadramento, l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quelle inferiori dello stesso ruolo. L'attribuzione della classe di stipendio e' regolata dalle norme concernenti il trattamento economico".
"L'inquadramento nella qualifica intermedia previsto dall'articolo 118 per i ruoli organici di cui alle tabelle XIV, XV, XVI, XVII XVIII, XIX, XX e XXI, dall'articolo 121 per i ruoli organici di cui alle tabelle XXIII e XXIV e dall'articolo 128 per i ruoli organici di cui alle tabelle XII, XIII, VI, XIV e XV e' disposto, occorrendo, in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico".
Entrata in vigore il 26 settembre 1971