TAR Roma, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 6921
TAR
Sentenza 17 aprile 2026

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  • Rigettato
    Qualifica di professionista

    Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente fosse il dominus di fatto dell'ente societario, avendo rivendicato la sua veste di fondatore, rappresentante legale e socio unico, e avendo interloquito direttamente con l'Autorità. La giurisprudenza riconosce una nozione ampia di professionista.

  • Rigettato
    Vizi della pratica commerciale sub A)

    Le evidenze istruttorie hanno dimostrato l'utilizzo di claim iperbolici ed enfatici senza adeguati disclaimer. I disclaimer, quando presenti, erano inefficaci o disponibili solo in fasi successive. Sono stati effettuati numerosi rimborsi a clienti delusi.

  • Rigettato
    Omissione di avvertenze sulla natura pubblicitaria e sulle caratteristiche delle proposte commerciali

    È stata rilevata la commistione tra post personali e contenuti relativi ai corsi a pagamento, inducendo i consumatori a credere che si trattasse di raccomandazioni personali anziché di promozioni commerciali. Le informazioni su natura dei corsi e costi erano disponibili solo in pagine successive.

  • Rigettato
    Vizi della pratica commerciale sub B)

    L'Autorità ha correttamente ritenuto scorretta la scelta promozionale di pubblicare solo testimonianze positive senza precisazioni sulla parzialità dei giudizi. Grava sul professionista l'obbligo di verificare l'autenticità dei followers.

  • Rigettato
    Quantum sanzionatorio

    L'amministrazione ha considerato la dimensione economica del professionista, la gravità e la durata della pratica. La sanzione è stata ritenuta proporzionale alle infrazioni e alla documentazione esibita, garantendo l'effetto deterrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 6921
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6921
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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