Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 6921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6921 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06921/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10212/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10212 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Angelis, Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Delibera prot. n. -OMISSIS- del 9.06.2025, notificata in data 11.06.2025, con cui l'ACGM ha accertato che le pratiche commerciali A) e B) descritte al punto II della medesima delibera costituiscono due pratiche commerciali scorrette e, per l'effetto, ne ha vietato la diffusione o continuazione, nonché ha irrogato all'odierno ricorrente una sanzione amministrativa complessiva di Euro 60.000,00;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso:
la comunicazione di contestazione degli addebiti del 17.04.2025 ai sensi dell'art. 17, comma 1, del “
Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”;
la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio prot. n. 68127 del 10.07.2024 finalizzato a verificare l'esistenza di presunte pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lett. bb-ter e bb-quater del Dlgs 206/2005 (asseritamente) poste in essere dal ricorrente;
il parere reso dall'AGCOM ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Codice del Consumo, a quanto consta, trasmesso all'amministrazione resistente in data 28.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IP IA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- del 28 maggio 2025, con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato la scorrettezza di due pratiche commerciali, ciascuna articolata in varie condotte, poste in essere dal Dott. -OMISSIS-, consistenti nell’offerta onerosa (promossa tramite foto e video agli utenti delle reti internet e sui canali social) di consulenze e tecniche per il conseguimento di significativi guadagni e agevoli risultati economici.
In particolare, le condotte censurate hanno riguardato:
A):
A1) la promozione della realizzazione di elevati guadagni “facili e sicuri”, asseritamente ottenibili a patto di attenersi a indicazioni e consigli forniti in video, mediante la partecipazione a sessioni formative/specifici eventi, o a contatti diretti con il Professionista oppure ancora attraverso l’effettuazione degli investimenti raccomandati;
A2) il vanto di risultati professionali e personali di eccellenza, anche ricorrendo ad affermazioni di primato ed endorsements - questi ultimi da parte, ad es., di brands, testate giornalistiche, reti e programmi televisivi - non immediatamente verificabili;
A3) l’omissione di qualsiasi avvertenza (advertisement) idonea a rendere edotto il consumatore circa la natura pubblicitaria dei suddetti contenuti;
A4) l’omissione o l’inadeguata evidenziazione - in relazione ai beni/servizi pubblicizzati – di elementi (ad es., il relativo costo, l’identificazione e/o il recapito del professionista) rilevanti per le decisioni di acquisto del consumatore;
B):
B1) la pubblicazione di sole testimonianze/recensioni positive sui servizi promossi senza preventiva adozione di misure ragionevoli e proporzionate utili a verificare la provenienza effettiva dei commenti da parte di reali fruitori dei medesimi servizi;
B2) il vanto, sul profilo Instagram utilizzato da -OMISSIS-, di una popolarità falsata dalla presenza di followers non autentici. Tali condotte sono state poste in essere mediante i canali social Instagram, Facebook, You Tube, Tik Tok e LinkedIn nonché su siti internet/piattaforme riconducibili al Professionista e meglio indicati in atti.
2. La vicenda ha avuto origine da una denuncia pervenuta il 12 febbraio 2024, nella quale veniva segnalato anche l’account Instagram riferibile al ricorrente, ove, attraverso link, video, immagini e messaggi enfatici, si prospettava agli utenti la possibilità di guadagni facili e sicuri se avessero seguito i consigli, le tecniche e i corsi formativi forniti dall’istante (di cui si sottacevano i titoli e la qualifica professionale).
L’Autorità ha pure svolto verifiche d’ufficio, che hanno confermato il contenuto della denuncia ed hanno altresì evidenziato le condotte sopra descritte, tutte riconducibili a pratiche commerciali scorrette.
E’ seguito in data 10 luglio 2024 l’avvio del procedimento per ipotizzata violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lett. bb-ter) e bb-quater) del Codice del Consumo.
Durante l’istruttoria è stato garantito il contraddittorio al ricorrente ed è stato acquisito il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Quindi, l’Autorità si è determinata nei sensi dell’atto gravato, deliberando: “a) che le pratiche commerciali A e B descritte al punto II del presente provvedimento, poste in essere da -OMISSIS-, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, due pratiche commerciali scorrette, rispettivamente, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del Codice del 3 consumo (pratica A) e degli articoli 20, e 23, comma 1, lettere bb-ter e bb-quater, del Codice del consumo (pratica B), e ne vieta la diffusione o continuazione” .
Tenuto conto della gravità delle violazioni (ravvisata anche in base alla particolare offensività ed alla capillare e reiterata diffusione delle condotte) nonché della relativa durata, l’amministrazione ha irrogato due distinte sanzioni amministrative pecuniarie pari, rispettivamente a 40.000 euro per la pratica sub A) e a 20.000 euro per la pratica sub B).
L’atto è stato tacciato di illegittimità dal ricorrente, il quale ha denunciato vizi di violazione di legge e eccesso di potere come declinati in atti.
Si sono costituite l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, contestando il gravame a mezzo di ampie argomentazioni difensive.
Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2025, la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive e rinviata all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 per la trattazione del merito.
A tala ultima udienza è stata dunque discussa e trattenuta in decisione.
3. Tanto premesso sinteticamente in fatto, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso.
4. Con il primo motivo di ricorso, l’esponente contesta di non poter essere qualificato “professionista” ai sensi dell’articolo 18, lett b) del Codice del Consumo e deduce che tale qualifica poteva eventualmente essere riferita dall’Autorità solo alla società -OMISSIS- (che eroga i servizi on line ed è titolare della relativa pagina Facebook e account Instagram), con conseguente imputazione solo a quest’ultima società delle pratiche contestate e della conseguente sanzione.
Si osserva, tuttavia, che, come emerso dall’istruttoria, il ricorrente ha rivendicato espressamente di essere il fondatore, presidente, rappresentante legale e socio unico della predetta società.
Anche nella comunicazione promozionale, l’istante è sempre apparso come colui che svolgeva in via diretta i corsi formativi e, soprattutto, percepiva i proventi derivanti dalle attività collegate alla ridetta società.
Riprova del coinvolgimento diretto del ricorrente è poi data dal fatto che è stato quest’ultimo a interloquire direttamente con gli uffici dell’Autorità, assumendo di essere il dominus di fatto dell’ente societario.
Il Collegio ricorda il costante orientamento giurisprudenziale, il quale predica una nozione ampia di professionista, tale ricomprende tutti i soggetti che pongono in essere condotte rilevanti ai sensi del Codice del Consumo, nel quadro di un’attività di impresa finalizzata alla promozione o alla commercializzazione di un prodotto o di un servizio.
Per professionista e autore della pratica commerciale deve invero intendersi chiunque abbia, in concreto, un’oggettiva cointeressenza diretta e immediata alla realizzazione della pratica scorretta stessa. Il motivo è dunque infondato e deve essere respinta.
5. Con un secondo ordine di doglianze, il ricorrente contesta la valutazione operata dall’Autorità con riferimento alla prima pratica commerciale contestata sub A), della quale, deduce l’istante, difetterebbero gli elementi costitutivi.
6. A tal riguardo, si premette come i singoli aspetti della condotta siano stati puntualmente e specificamente individuati dall’amministrazione e pertanto non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa, come sostenuto dal ricorrente.
Nel merito si osserva come le evidenze istruttorie hanno dimostrato l’utilizzo di claim iperbolici ed enfatici, che non erano controbilanciati da adeguati disclaimer idonei a ridimensionare le affermazioni sulla agevole possibilità di guadagno che la campagna pubblicitaria diffondeva nel pubblico consumeristico.
Le espressioni utilizzate, testualmente riportate nel provvedimento, attestano la decettività del comportamento che induceva i consumatori verso la certezza di agevoli ritorni economici.
Si aggiunga che gli stessi disclaimer, laddove presenti (comunque inefficaci se comparati con l’esaltazione del messaggio pubblicitario) erano disponibili per il consumatore solo in una fase successiva, posteriore al primo “aggancio” negoziale del potenziale cliente (ad es. nel corso del webinar proposto gratuitamente proprio al fine di persuadere i visitatori all’acquisto di servizi). Ulteriore conferma dell’eccessivo (e privo di basi certe) vanto promozionale la si può desumere dagli stessi rimborsi effettuati nel biennio 2023/2024 in favore dei fruitori delusi nelle aspettative di guadagno (più di 300 rimborsi).
7. Quanto al secondo profilo della prima condotta, inerente ai risultati positivi che sarebbero stati effettivamente conseguiti da taluni frequentatori dei corsi e che il professionista esibiva a fini promozionali, l’Autorità ha correttamente ritenuto che si tratta di esiti positivi che non potevano essere verificati da parte del consumatore.
Si aggiunga che l’uso di tali endorsment , collegati a presunti ingenti guadagni ottenuti da parte di taluni operatori frequentatori dei corsi, avveniva in modo continuativo e capillare, nell’ambito di una comunicazione pubblicitaria idonea a condizionare il pubblico consumeristico, esortandolo a optare per una scelta negoziale del tutto sfornita di riscontri in termini di effettiva convenienza.
8. Anche le condotte attinenti alla contestata omissione di avvertenze sulla natura pubblicitaria della comunicazione diffusa su Instagram nonché sulle caratteristiche principali delle proposte commerciali (tra cui anche il prezzo dei corsi) sono state qualificate dall’Autorità all’esito di un ragionamento logico e immune da deficit istruttorio.
L’istante lamenta che le dette informazioni sarebbero state comunque disponibili per l’utenza e collocate all’interno delle save pages connesse ai post pubblicati sul canale social, laddove il cliente doveva entrare per poter poi concludere effettivamente il contratto col professionista.
Anche su tale aspetto, il provvedimento è ben motivato, nella parte in cui ha evidenziato l’assenza di indicazioni di advertising nella comunicazione in rete oggetto di avvio.
In modo condivisibile, è stata rilevata la commistione che il ricorrente ha operato tra “ post….di tipo in apparenza meramente personale e contenuti on line relativi ai corsi offerti a pagamento ” ; con la conseguenza i consumatori potevano supporre che il messaggio fosse una raccomandazione personale invece che una promozione commerciale.
Deve rinviarsi al costante orientamento giurisprudenziale, il quale ritiene scorretto il comportamento del professionista nella parte in cui propone messaggi decettivi, tali da “agganciare” immediatamente l’attenzione del consumatore, prospettandogli subito e in prima battuta servizi gratuiti.
Ed invero, dall’istruttoria è emerso come solo in pagine successive e in link non specificamente denominati, il consumatore poteva ritrarre informazioni sulla natura dei corsi e sui costi dei medesimi. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Codice del Consumo, tutte le informazioni devono essere invece rivolte al consumatore in modo adeguato alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile sin dal primo contatto negoziale; con la conseguenza che il rinvio a ulteriori fonti di informazioni, di consultazione solo eventuale, non consente di sanare ex post l’inadempimento all’essenziale onere informativo che grava sul professionista.
9. Il ricorrente assume l’infondatezza degli ulteriori addebiti integrati dalle condotte di cui alla pratica B) (consistente nel vantare, nel contesto delle medesime comunicazioni promozionali di cui alla prima pratica, una popolarità falsata dalla presenza di testimonianze e recensioni esclusivamente positive e non immediatamente verificabili nonché di followers in parte non autentici), che l’Autorità ha ritenuto violative degli artt. 20 e 23, comma 1, lettere bb-ter e bb-quater del Codice del Consumo. L’esponente afferma che gli endorsement vantati sarebbero tutti documentalmente verificati, anche perché molte recensioni sono state espresse su piattaforme pubbliche; inoltre, la presenza di fake followers sarebbe circostanza non addebitabile al professionista in quanto da lui non controllabile e indipendente dalla sua volontà (tanto che il ricorrente si sarebbe attivato per la loro rimozione una volta avuta contezza di tale possibilità, in sede di audizione con gli uffici dell’amministrazione).
Osserva il Collegio che il provvedimento ha ben spiegato che, per stessa ammissione del professionista, le testimonianze e le recensioni presenti nella comunicazione promozionale oggetto di censure erano tutte positive e che tale scelta promozionale palesava profili di scorrettezza nella misura non vi era alcuna precisazione circa la parzialità dei giudizi pubblicati on line.
Il provvedimento cita gli Orientamenti della Commissione UE sull’interpretazione ed applicazione della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, laddove è stato ffermato chiaramente che “ le informazioni devono riguardare non solo le misure specifiche per verificare che le recensioni provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto, ma anche l'elaborazione delle recensioni più in generale. Per esempio occorre indicare se sono pubblicate tutte le recensioni, come sono ottenute, come sono calcolati i punteggi medi delle recensioni e se questi sono influenzati da recensioni sponsorizzate o da rapporti contrattuali con i professionisti ospitati sulla piattaforma ”. “ Tali informazioni” – prosegue la Commissione - “devono essere chiare, comprensibili e rese disponibili quando si fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori, ossia le informazioni dovrebbero essere rese disponibili dalla stessa interfaccia su cui le recensioni sono pubblicate per la consultazione, anche tramite collegamenti ipertestuali chiaramente identificati e indicati in modo ben visibile”.
Grava sul professionista l’obbligo di veicolare ai possibili clienti, in seno alla propria comunicazione promozionale, informazioni complete e trasparenti, inidonee ad alterare una consapevole scelta commerciale in capo ai consumatori: infatti, la ratio della disciplina in materia di pratiche scorrette è quella di salvaguardare la libertà di autodeterminazione del destinatario di un messaggio promozionale da ogni erronea interferenza che possa, anche solo in via teorica, incidere sulle sue scelte e sui riflessi economici delle stesse fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo, dunque, all’operatore un preciso onere di chiarezza nella redazione della propria offerta.
10. Anche circa la presenza di fake followers rilevata sui canali di diffusione della pratica, va ribadito che resta onere del professionista provvedere alla verifica della loro autenticità, per non rischiare di ingenerare nel consumatore false o erronee convinzioni su caratteristiche e qualità dei servizi erogati. In ogni caso, si rileva pure che il provvedimento ha dato conto, in sede di quantificazione della sanzione irrogata, dell’opera svolta dal professionista per attenuare gli effetti di tale condotta a far tempo dal 16 gennaio 2025, attraverso lo strumento “ flagged for review ” reso disponibile su Instagram per la verifica e l’eliminazione dei followers non autentici.
Anche la seconda serie di doglianze incentrate sulla seconda pratica è dunque da disattendere.
12. Devono essere respinte, da ultimo, le contestazioni sul quantum sanzionatorio.
L’amministrazione ha tenuto presente la dimensione economica del professionista, la gravità della violazione e la durata della pratica.
Sotto il primo profilo, l’Autorità ha valutato quanto dichiarato dal ricorrente circa il fatto “di aver percepito da tale società, tra il 2020 e il 2024 un guadagno annuale oscillante tra i 51.000 e i 102.000 dollari” unitamente alla risultanza per cui “i clienti del Professionista ammontano a oltre 20.000 e il costo dell’offerta formativa, che include oltre 200 corsi on line, oscilla tra i 300 euro del singolo corso ai 64 mila euro del prezzo di acquisto del bundle.
Quanto alla gravità, il Collegio rammenta che il pregiudizio causato ai consumatori dalle pratiche commerciali scorrette non va calibrato, in via esclusiva, su dati effettivi accertati, bensì in ragione del fatto che quello anti-consumeristico è un illecito di mero pericolo e che pertanto, ai fini della gravità del comportamento, va riguardata la potenzialità dannosa della condotta. La ratio della disciplina in materia di pratiche scorrette è quella di salvaguardare la libertà di autodeterminazione del destinatario di un messaggio promozionale da ogni erronea interferenza che possa, anche solo in via teorica, incidere sulle sue scelte e sui riflessi economici delle stesse fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo, dunque, all’operatore un preciso onere di chiarezza nella redazione della propria offerta.
Quanto alla durata delle violazioni, si osserva poi che ciascuna pratica oggetto di accertamento si è articolata in vari comportamenti, dei quali è risultato cessato, all’esito dell’istruttoria, solo quello relativo alla presenza di fake followers nella comunicazione pubblicitaria dei servizi offerti. Fatto tenuto presente dall’amministrazione ai fini della commisurazione della sanzione, che si è attestata nell’importo di euro 20.000 per la seconda pratica.
Per il resto, l’amministrazione ha apprezzato la natura particolarmente insidiosa delle condotte sanzionate, poste in essere in un contesto nel quale il consumatore versa in posizione di asimmetria informativa e debolezza contrattuale rispetto al professionista (debolezza accentuata dall’utilizzo di canali e piattaforme e dalla complessità della materia finanziaria proposta nei corsi pubblicizzati).
In conclusione, il potere è stato esercitato in osservanza dei parametri normativi ex art. 11, l. 689/1981, dovendosi per altro rilevare che l’importo è largamente inferiore al massimo edittale e risulta del tutto proporzionale alle infrazioni contestate oltre che alla documentazione contabile esibita all’Autorità, tal che è comunque garantito anche l’effetto di deterrenza (speciale e generale) connaturale ad ogni sanzione irrogata in tale ambito dall’Antitrust.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere respinto perché infondato. Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle Autorità intimate, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER LI, Presidente
IP IA PI, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IP IA PI | ER LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.