TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6288 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'udienza del 17.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 21880/2023, promossa da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Carmela Romano;
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Forzati;
nonché contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
nonché contro
, in Controparte_3 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Tedeschi. FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi uniti, n. rg 21880/23 e n.rg. 21883/2023, depositati entrambi in data 23/11/2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva in via preliminare sospendersi l'esecuzione della comunicazione preventiva di “iscrizione ipotecaria” documento n. 071762022000004328000 notificata in data 08.11.2023 , avente ad oggetto contributi previdenziali non versati afferenti a varie annualità, della somma complessiva di euro 14.121,83, relativa alle cartelle di pagamento n. 37120180023929008, notificata il 23/03/2019, relativa a crediti 2018, per euro 2296,36; Cartella n. 37120200001144673000, notificata il 10/03/2020, relativa a crediti 2017/2018, per euro 6545,47, Cartella n. 37120220000006961188000, notificata il 24/03/2022, relativa a crediti 2019/2020, per euro 5278,52; nonché accertarsi l'illegittimità e l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle appena indicate, e, per l'effetto, annullare le stesse, proponeva altresì formale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239001309904 notificata dall in data 08.11.2023 , CP_4 avente ad oggetto contributi anni per euro 9.125,33.
Esponeva che in data 8.11.2023 la Controparte_1
” gli notificava una “comunicazi
[...] ipotecaria documento n. 071762022000004328000 con cui gli intimava il pagamento della somma di euro 14.121,83, oltre interessi moratori e sanzioni. Evidenziava che tale atto, era correlato alle seguenti cartelle di pagamento:
cartelle di pagamento n. 37120180023929008, notificata il 23/03/2019, relativa a crediti 2018, per euro 2296,36;
Cartella n. 37120200001144673000, notificata il 10/03/2020, relativa a crediti 2017/2018, per euro 6545,47,
Cartella n. 37120220000006961188000, notificata il 24/03/2022, relativa a crediti 2019/2020, per euro 5278,5
Dichiarava che tali atti, prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non gli erano mai stati notificati dagli enti resistenti. Deduceva, altresì, che le somme iscritte nelle cartelle nn. 37120180023929008 e 37120200001144673000, erano prescritte, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla legge.
In data 24.5 .2024, l , ritualmente Controparte_1 costituitasi, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito deduceva la correttezza del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 20.6.2024 si costituiva l , eccependo anch'essa la CP_2 propria carenza di legittimazione passiva, poiché oggetto di impugnazione era la comunicazione di preavviso d'ipoteca, dunque per i rilievi mossi dal ricorrente unico legittimato a contraddire e resistere era l'Agente della riscossione, deducendo altresì la legittimità della pretesa contributiva.
In data 20.6.2024 si costituiva la società di CP_3 cartolarizzazione dei crediti , eccependo in primis la propria CP_2 carenza di legittimazione p , poiché la censura mossa dal ricorrente aveva ad oggetto crediti non cartolarizzati. Nelle more del giudizio in data 5.7.2024 al presente giudizio veniva riunito quello recante il n.rg 21833/2023 vertente tra le medesime parti e ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 07120239001309904 notificata in data 08.11.2023 dall , CP_4 relativa al mancato versamento di contributi annui per euro 9.125,33. Il ricorrente anche in tale sede deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento evidenziata, poiché gli atti ad essa presupposti, ovvero la cartelle n. 37120180023929008, notificata il 23/03/2019 relativa a crediti 2018 per euro 2485,98, e la cartella n. 37120200001144673000, notificata il 10/03/2020 ad oggetto crediti 2017/2018 per i quali è sicuramente intervenuta la prescrizione del tributo essendo la stessa quinquennale, per un ammontare di euro 6639,25.
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , poiché la cessione e cartolarizzazione dei CP_3 crediti non ha ad oggetto i crediti maturati ed accertati CP_2 successivamente al 1° gennaio 2006. Dunque i crediti oggetto della presente disamina non rientrano nell'arco temporale previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. Occorre, altresì, evidenziare che, dai documenti versati in atti dalle parti, è emerso che le notifiche degli atti presupposti al preavviso impugnato sono valide poiché effettuate in modo corretto. In particolare, in merito alla cartella di pagamento n. 37120180023929008, relativa a crediti 2018, per euro 2296,36, occorre precisare che tale atto è stato correttamente notificato al ricorrente in data 23/03/2019, ma lo stesso non ha proceduto al suo ritiro, pertanto, è stato inoltrato nuovamente al mittente per compiuta giacenza. Orbene, in tale caso, il procedimento notificatorio per il mittente si è perfezionato con la compiuta giacenza, poiché troverà applicazione l'articolo 1335 del codice civile, secondo cui è prevista una «presunzione di conoscenza» della raccomandata poiché : “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.”, dunque, in tal caso la prova spetta al destinatario. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della raccomandata a lui inviata dall , pertanto le somme ivi iscritte, CP_2 pari ad euro 2296,36 sono dovute dallo stesso. Si precisa altresì che la cartella n. 37120200001144673000, notificata il 10/03/2020, relativa a crediti 2017/2018, per euro 6545,47, e la cartella n. 37120220000006961188000, notificata il 24/03/2022, relativa a crediti 2019/2020, per euro 5278,52, oggetto di entrambe le impugnazioni, sono state notificate correttamente al ricorrente e i crediti ivi iscritti non risultano essere prescritti, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquiennale, applicabile alla presente disamina.
Alla luce delle seguenti motivazioni, ricorrendo i presupposti per la emissione del preavviso di ipoteca impugnato, lo stesso deve essere considerato legittimo.
Attesa la diversa condizione delle parti, le spese andranno compensate integralmente.
PQM
- Rigetta l'opposizione.
- Spese compensate.
Così deciso in data 17/9/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'udienza del 17.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 21880/2023, promossa da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Carmela Romano;
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Forzati;
nonché contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
nonché contro
, in Controparte_3 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Tedeschi. FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi uniti, n. rg 21880/23 e n.rg. 21883/2023, depositati entrambi in data 23/11/2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva in via preliminare sospendersi l'esecuzione della comunicazione preventiva di “iscrizione ipotecaria” documento n. 071762022000004328000 notificata in data 08.11.2023 , avente ad oggetto contributi previdenziali non versati afferenti a varie annualità, della somma complessiva di euro 14.121,83, relativa alle cartelle di pagamento n. 37120180023929008, notificata il 23/03/2019, relativa a crediti 2018, per euro 2296,36; Cartella n. 37120200001144673000, notificata il 10/03/2020, relativa a crediti 2017/2018, per euro 6545,47, Cartella n. 37120220000006961188000, notificata il 24/03/2022, relativa a crediti 2019/2020, per euro 5278,52; nonché accertarsi l'illegittimità e l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle appena indicate, e, per l'effetto, annullare le stesse, proponeva altresì formale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239001309904 notificata dall in data 08.11.2023 , CP_4 avente ad oggetto contributi anni per euro 9.125,33.
Esponeva che in data 8.11.2023 la Controparte_1
” gli notificava una “comunicazi
[...] ipotecaria documento n. 071762022000004328000 con cui gli intimava il pagamento della somma di euro 14.121,83, oltre interessi moratori e sanzioni. Evidenziava che tale atto, era correlato alle seguenti cartelle di pagamento:
cartelle di pagamento n. 37120180023929008, notificata il 23/03/2019, relativa a crediti 2018, per euro 2296,36;
Cartella n. 37120200001144673000, notificata il 10/03/2020, relativa a crediti 2017/2018, per euro 6545,47,
Cartella n. 37120220000006961188000, notificata il 24/03/2022, relativa a crediti 2019/2020, per euro 5278,5
Dichiarava che tali atti, prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non gli erano mai stati notificati dagli enti resistenti. Deduceva, altresì, che le somme iscritte nelle cartelle nn. 37120180023929008 e 37120200001144673000, erano prescritte, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla legge.
In data 24.5 .2024, l , ritualmente Controparte_1 costituitasi, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito deduceva la correttezza del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 20.6.2024 si costituiva l , eccependo anch'essa la CP_2 propria carenza di legittimazione passiva, poiché oggetto di impugnazione era la comunicazione di preavviso d'ipoteca, dunque per i rilievi mossi dal ricorrente unico legittimato a contraddire e resistere era l'Agente della riscossione, deducendo altresì la legittimità della pretesa contributiva.
In data 20.6.2024 si costituiva la società di CP_3 cartolarizzazione dei crediti , eccependo in primis la propria CP_2 carenza di legittimazione p , poiché la censura mossa dal ricorrente aveva ad oggetto crediti non cartolarizzati. Nelle more del giudizio in data 5.7.2024 al presente giudizio veniva riunito quello recante il n.rg 21833/2023 vertente tra le medesime parti e ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 07120239001309904 notificata in data 08.11.2023 dall , CP_4 relativa al mancato versamento di contributi annui per euro 9.125,33. Il ricorrente anche in tale sede deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento evidenziata, poiché gli atti ad essa presupposti, ovvero la cartelle n. 37120180023929008, notificata il 23/03/2019 relativa a crediti 2018 per euro 2485,98, e la cartella n. 37120200001144673000, notificata il 10/03/2020 ad oggetto crediti 2017/2018 per i quali è sicuramente intervenuta la prescrizione del tributo essendo la stessa quinquennale, per un ammontare di euro 6639,25.
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , poiché la cessione e cartolarizzazione dei CP_3 crediti non ha ad oggetto i crediti maturati ed accertati CP_2 successivamente al 1° gennaio 2006. Dunque i crediti oggetto della presente disamina non rientrano nell'arco temporale previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. Occorre, altresì, evidenziare che, dai documenti versati in atti dalle parti, è emerso che le notifiche degli atti presupposti al preavviso impugnato sono valide poiché effettuate in modo corretto. In particolare, in merito alla cartella di pagamento n. 37120180023929008, relativa a crediti 2018, per euro 2296,36, occorre precisare che tale atto è stato correttamente notificato al ricorrente in data 23/03/2019, ma lo stesso non ha proceduto al suo ritiro, pertanto, è stato inoltrato nuovamente al mittente per compiuta giacenza. Orbene, in tale caso, il procedimento notificatorio per il mittente si è perfezionato con la compiuta giacenza, poiché troverà applicazione l'articolo 1335 del codice civile, secondo cui è prevista una «presunzione di conoscenza» della raccomandata poiché : “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.”, dunque, in tal caso la prova spetta al destinatario. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della raccomandata a lui inviata dall , pertanto le somme ivi iscritte, CP_2 pari ad euro 2296,36 sono dovute dallo stesso. Si precisa altresì che la cartella n. 37120200001144673000, notificata il 10/03/2020, relativa a crediti 2017/2018, per euro 6545,47, e la cartella n. 37120220000006961188000, notificata il 24/03/2022, relativa a crediti 2019/2020, per euro 5278,52, oggetto di entrambe le impugnazioni, sono state notificate correttamente al ricorrente e i crediti ivi iscritti non risultano essere prescritti, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquiennale, applicabile alla presente disamina.
Alla luce delle seguenti motivazioni, ricorrendo i presupposti per la emissione del preavviso di ipoteca impugnato, lo stesso deve essere considerato legittimo.
Attesa la diversa condizione delle parti, le spese andranno compensate integralmente.
PQM
- Rigetta l'opposizione.
- Spese compensate.
Così deciso in data 17/9/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio