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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. EP DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1236/2024
TRA
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Carmela Flaminio
-RICORRENTE-
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Domenico Sportelli
-RESISTENTE- NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- (l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 30 gennaio 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
* * * * * * * * * * A seguito dell'intervenuto deposito, in data 3 marzo 2025, di note scritte, in sostituzione di udienza, con le quali i procuratori delle parti hanno concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di separazione, di cui alla convenzione denominata “Istanza di conversione del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi in consensuale” del 02.09.2024, versata in atti il 16.10.2024, la causa è stata riservata in decisione, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.01.2024, la ricorrente, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal resistente;
la medesima ricorrente Controparte_1 articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione, depositata per l'udienza di comparizione delle parti, davanti al Giudice delegato, del 14.06.2024, si costituiva in giudizio il resistente, CP_1 il quale, con il ministero dell'Avv. Raffaella Longobardi, aderendo espressamente
[...] all'avversaria domanda di separazione di cui trattasi, concludeva, a sua volta, come in atti. Talché, i coniugi, in corso di causa, dichiaravano di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione delle condizioni della separazione.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta. Com'è noto, ai sensi dell'articolo 151 c.c. (come novellato dall'articolo 33 della legge n. 151/'75), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente e il resistente sia divenuta insopportabile, risulta non solo dalla circostanza che nessuna delle parti si è opposta alla domanda di separazione, ma anche dall'ulteriore circostanza che le parti, con la loro richiesta congiunta di autorizzazione al deposito di note scritte, in sostituzione di udienza, hanno rinunciato, ancorché implicitamente, alla stessa materiale possibilità di un concreto esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato.
È già decorso, in ogni caso, un periodo di osservazione, sufficientemente ampio, sicché, all'esito del periodo in parola, non constano, ad oggi, fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità, almeno allo stato, di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Del resto, dalle stesse risultanze anagrafiche si evince che, ormai, si
è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, almeno all'attualità, concrete possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra i coniugi, peraltro concordi nel chiedere la declaratoria della loro separazione personale.
Consegue a tanto che va dichiarata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarata la separazione personale delle parti, coniugi in virtù di matrimonio dal quale sono nati i figli EP (21.06.2004), maggiorenne ed economicamente indipendente e (08.10.2013). Per_1
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le condizioni della separazione, come nelle more concordate dalle parti, di cui alla convenzione denominata “Istanza di conversione del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi in consensuale” del 02.09.2024, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositata telematicamente il 16.10.2024, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva, che dichiari la separazione personale dei coniugi.
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni della separazione, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale
1236/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data 24 gennaio Parte_1
2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_1 DICHIARA la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugi in virtù di matrimonio civile, celebrato in Bari (BA), in data 27 aprile 2004
[...] (atto n. 111, Parte II, Seria A, anno 2004);
DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le condizioni di separazione, di cui alla convenzione denominata “Istanza di conversione del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi in consensuale” del 02.09.2024, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositata telematicamente il 16.10.2024;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. EP Disabato
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. EP DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1236/2024
TRA
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Carmela Flaminio
-RICORRENTE-
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Domenico Sportelli
-RESISTENTE- NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- (l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 30 gennaio 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
* * * * * * * * * * A seguito dell'intervenuto deposito, in data 3 marzo 2025, di note scritte, in sostituzione di udienza, con le quali i procuratori delle parti hanno concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di separazione, di cui alla convenzione denominata “Istanza di conversione del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi in consensuale” del 02.09.2024, versata in atti il 16.10.2024, la causa è stata riservata in decisione, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.01.2024, la ricorrente, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal resistente;
la medesima ricorrente Controparte_1 articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione, depositata per l'udienza di comparizione delle parti, davanti al Giudice delegato, del 14.06.2024, si costituiva in giudizio il resistente, CP_1 il quale, con il ministero dell'Avv. Raffaella Longobardi, aderendo espressamente
[...] all'avversaria domanda di separazione di cui trattasi, concludeva, a sua volta, come in atti. Talché, i coniugi, in corso di causa, dichiaravano di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione delle condizioni della separazione.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta. Com'è noto, ai sensi dell'articolo 151 c.c. (come novellato dall'articolo 33 della legge n. 151/'75), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente e il resistente sia divenuta insopportabile, risulta non solo dalla circostanza che nessuna delle parti si è opposta alla domanda di separazione, ma anche dall'ulteriore circostanza che le parti, con la loro richiesta congiunta di autorizzazione al deposito di note scritte, in sostituzione di udienza, hanno rinunciato, ancorché implicitamente, alla stessa materiale possibilità di un concreto esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato.
È già decorso, in ogni caso, un periodo di osservazione, sufficientemente ampio, sicché, all'esito del periodo in parola, non constano, ad oggi, fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità, almeno allo stato, di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Del resto, dalle stesse risultanze anagrafiche si evince che, ormai, si
è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, almeno all'attualità, concrete possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra i coniugi, peraltro concordi nel chiedere la declaratoria della loro separazione personale.
Consegue a tanto che va dichiarata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarata la separazione personale delle parti, coniugi in virtù di matrimonio dal quale sono nati i figli EP (21.06.2004), maggiorenne ed economicamente indipendente e (08.10.2013). Per_1
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le condizioni della separazione, come nelle more concordate dalle parti, di cui alla convenzione denominata “Istanza di conversione del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi in consensuale” del 02.09.2024, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositata telematicamente il 16.10.2024, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva, che dichiari la separazione personale dei coniugi.
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni della separazione, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale
1236/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data 24 gennaio Parte_1
2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_1 DICHIARA la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugi in virtù di matrimonio civile, celebrato in Bari (BA), in data 27 aprile 2004
[...] (atto n. 111, Parte II, Seria A, anno 2004);
DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le condizioni di separazione, di cui alla convenzione denominata “Istanza di conversione del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi in consensuale” del 02.09.2024, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositata telematicamente il 16.10.2024;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. EP Disabato