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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 27/02/2026, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3040/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
RC VINCENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8478/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249114323591000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1092/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Richiesta annullamento atto di intimazione di pagamento. Con vittoria di spese
Resistente/Appellato: Richiesta rigetto ricorso ritenuto infondato con vittoria di spese.
Altro resistente /Appellato: Richiesta rigetto ricorso ritenuto infondato con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28.04.2025 il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), residente in [...] elettivamente domiciliato in Roma Indirizzo_3 , presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 , (CF_1), che lo rappresenta e difende, giusta delega rilasciata su foglio firmato digitalmente allegato agli atti e presso il quale dichiarava di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente giudizio, ad ogni effetto di legge, al numero di fax: Telefono_1 o all'indirizzo p.e.c.: Email_1, presentava ricorso avverso intimazione di pagamento n. 09720249114323591000 contro
- l'Agenzia delle Entrate- Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con sede in Roma Indirizzo_4
- Regione Lazio, in persona de suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Indirizzo_5.
Parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio lamentava la mancata allegazione dell'atto presupposto dell'intimazione di pagamento, di ogni atto prodromico, della sopravvenuta prescrizione della pretesa tributaria e da ultimo la mancanza di comunicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Concludeva chiedendo a questa Corte di voler accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità della intimazione di pagamento n. 09720249114323591000 per le motivazioni tutte esposte nell'atto depositato e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento impugnata e dichiarare non dovute le somme poste a fondamento della stessa. Con vittoria delle spese di lite e con condanna dell'Agente della Riscossione –
Servizi di Riscossione – al pagamento di quanto eventualmente riscosso, il tutto da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 03.06.2025 Agenzia delle Entrate – Riscossione con sede in Roma, Indirizzo_4 - C.F. e P.I. P.IVA_1 - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della L. n. 225/2016
e 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dal proprio dipendente delegato sig. Nominativo_1 - C.F. CF_2 - giusta procura del Notaio Dott. Nominativo_2 in Roma, del 25/07/2024, Rep. 181515, Racc. 12772, elettivamente domiciliata in Indirizzo_4, Roma, con indirizzo p. e.c.: Email_2 presso il quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento.
Riscontrava l'Agenzia Entrate-Riscossione l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente. In merito alla prescrizione eccepiva che la stessa non fosse maturata in quanto la cartella di pagamento era stata notificata regolarmente oltre al fatto che fosse stata notificata in data 10.03.2023 una precedente intimazione di pagamento. Infondata la mancanza di allegazione dell'atto presupposto così come di ogni atto prodromico, avendo regolarmente notificato la cartella di pagamento sottesa all'atto in data odierna impugnato.
Chiedeva a questa Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita di voler, contrariis reiectis, in via pregiudiziale ed assorbente:
- dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta;
nel merito:
- dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio in data 08.09.2025 la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 11 D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 3 bis del D. L. n. 44/2005, dal direttore della Direzione Regionale Ragioneria Generale Dott. Nominativo_3, e domiciliata presso la sede medesima in Roma, Indirizzo_5, p.e.c.: Email_3.
Anche la Regione eccepiva l'infondatezza del ricorso da rigettare essendo provata l'avvenuta regolare notifica in data 24.09.2018 della cartella sottesa all'intimazione di pagamento impugnata e la stessa divenuta definitiva e mai impugnata.
Chiedeva quindi, con quanto nella propria memoria, il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma in seduta Monocratica, sez. 16 letti gli atti dichiara il ricorso infondato e per questo lo rigetta.
Infondata risulta l'eccezione di parte ricorrente in merito alla eccepita mancata notifica della cartella sottesa all'atto impugnato e di ogni altro atto prodromico. Infatti, eccepivano entrambi le parti resistenti la regolare notifica della cartella di pagamento sottesa avvenuta in data 24.09.2018, mai impugnata da parte ricorrente e divenuta definitiva.
Alla suddetta notifica della cartella si aggiungono ulteriori atti interruttivi validamente notificati ed in particolare un precedente atto di intimazione di pagamento avvenuta in data 10.03.2023 quale atto interruttivo appunto dei termini prescrizionali.
Atto quest'ultimo mai impugnato e divenuto definitivi come la cartella. Costante giurisprudenza, anche di legittimità nell'ambito del processo tributario, asserisce che la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione e non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 546/92. L'eccezione di prescrizione non è pertanto maturata e l'eccezione di parte ricorrente risulta essere infondata.
Anche la lamentata mancata indicazione del calcolo degli interessi, risulta essere infondata, poiché
l'intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973 non è un atto impositivo, ma un atto meramente sollecitatorio dell'esecuzione (Cass. 11794/2020; Cass. 23182/2018). Pertanto, la Corte rileva che ai fini della motivazione
è sufficiente il rinvio alle cartelle sottese. Per tutte le ragioni spiegate la Corte, assorbita ogni altra doglianza, atteso che la cartella sottesa all'atto impugnato ormai è divenuta definitiva, ritiene l'atto impugnato legittimo e per questo rigetta il ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore L'Agenzia delle Entrate-Riscossione che liquida in euro 250,00 oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in Roma, li 30 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
CE IN
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
RC VINCENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8478/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249114323591000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1092/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Richiesta annullamento atto di intimazione di pagamento. Con vittoria di spese
Resistente/Appellato: Richiesta rigetto ricorso ritenuto infondato con vittoria di spese.
Altro resistente /Appellato: Richiesta rigetto ricorso ritenuto infondato con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28.04.2025 il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), residente in [...] elettivamente domiciliato in Roma Indirizzo_3 , presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 , (CF_1), che lo rappresenta e difende, giusta delega rilasciata su foglio firmato digitalmente allegato agli atti e presso il quale dichiarava di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente giudizio, ad ogni effetto di legge, al numero di fax: Telefono_1 o all'indirizzo p.e.c.: Email_1, presentava ricorso avverso intimazione di pagamento n. 09720249114323591000 contro
- l'Agenzia delle Entrate- Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con sede in Roma Indirizzo_4
- Regione Lazio, in persona de suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Indirizzo_5.
Parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio lamentava la mancata allegazione dell'atto presupposto dell'intimazione di pagamento, di ogni atto prodromico, della sopravvenuta prescrizione della pretesa tributaria e da ultimo la mancanza di comunicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Concludeva chiedendo a questa Corte di voler accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità della intimazione di pagamento n. 09720249114323591000 per le motivazioni tutte esposte nell'atto depositato e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento impugnata e dichiarare non dovute le somme poste a fondamento della stessa. Con vittoria delle spese di lite e con condanna dell'Agente della Riscossione –
Servizi di Riscossione – al pagamento di quanto eventualmente riscosso, il tutto da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 03.06.2025 Agenzia delle Entrate – Riscossione con sede in Roma, Indirizzo_4 - C.F. e P.I. P.IVA_1 - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della L. n. 225/2016
e 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dal proprio dipendente delegato sig. Nominativo_1 - C.F. CF_2 - giusta procura del Notaio Dott. Nominativo_2 in Roma, del 25/07/2024, Rep. 181515, Racc. 12772, elettivamente domiciliata in Indirizzo_4, Roma, con indirizzo p. e.c.: Email_2 presso il quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento.
Riscontrava l'Agenzia Entrate-Riscossione l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente. In merito alla prescrizione eccepiva che la stessa non fosse maturata in quanto la cartella di pagamento era stata notificata regolarmente oltre al fatto che fosse stata notificata in data 10.03.2023 una precedente intimazione di pagamento. Infondata la mancanza di allegazione dell'atto presupposto così come di ogni atto prodromico, avendo regolarmente notificato la cartella di pagamento sottesa all'atto in data odierna impugnato.
Chiedeva a questa Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita di voler, contrariis reiectis, in via pregiudiziale ed assorbente:
- dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta;
nel merito:
- dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio in data 08.09.2025 la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 11 D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 3 bis del D. L. n. 44/2005, dal direttore della Direzione Regionale Ragioneria Generale Dott. Nominativo_3, e domiciliata presso la sede medesima in Roma, Indirizzo_5, p.e.c.: Email_3.
Anche la Regione eccepiva l'infondatezza del ricorso da rigettare essendo provata l'avvenuta regolare notifica in data 24.09.2018 della cartella sottesa all'intimazione di pagamento impugnata e la stessa divenuta definitiva e mai impugnata.
Chiedeva quindi, con quanto nella propria memoria, il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma in seduta Monocratica, sez. 16 letti gli atti dichiara il ricorso infondato e per questo lo rigetta.
Infondata risulta l'eccezione di parte ricorrente in merito alla eccepita mancata notifica della cartella sottesa all'atto impugnato e di ogni altro atto prodromico. Infatti, eccepivano entrambi le parti resistenti la regolare notifica della cartella di pagamento sottesa avvenuta in data 24.09.2018, mai impugnata da parte ricorrente e divenuta definitiva.
Alla suddetta notifica della cartella si aggiungono ulteriori atti interruttivi validamente notificati ed in particolare un precedente atto di intimazione di pagamento avvenuta in data 10.03.2023 quale atto interruttivo appunto dei termini prescrizionali.
Atto quest'ultimo mai impugnato e divenuto definitivi come la cartella. Costante giurisprudenza, anche di legittimità nell'ambito del processo tributario, asserisce che la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione e non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 546/92. L'eccezione di prescrizione non è pertanto maturata e l'eccezione di parte ricorrente risulta essere infondata.
Anche la lamentata mancata indicazione del calcolo degli interessi, risulta essere infondata, poiché
l'intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973 non è un atto impositivo, ma un atto meramente sollecitatorio dell'esecuzione (Cass. 11794/2020; Cass. 23182/2018). Pertanto, la Corte rileva che ai fini della motivazione
è sufficiente il rinvio alle cartelle sottese. Per tutte le ragioni spiegate la Corte, assorbita ogni altra doglianza, atteso che la cartella sottesa all'atto impugnato ormai è divenuta definitiva, ritiene l'atto impugnato legittimo e per questo rigetta il ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore L'Agenzia delle Entrate-Riscossione che liquida in euro 250,00 oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in Roma, li 30 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
CE IN