Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 11964/2023 R.G.;
premesso che l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 26.3.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco G.A. Mastrice(in sostituzione del precedente difensore)
- ricorrente -
E in persona del legale rapp.te p.t. - contumace - Controparte_1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2023 il ricorrente ha dedotto:
- di essere stato assunto dalla convenuta che in data 8.8.2022;
- di essere stato inquadrato come muratore di 3° Livello”;
- di aver svolto le seguenti mansioni, sulla base delle direttive impartitegli dal sig. Parte_2 : “con la collaborazione di un manovale alle sue direttive, era addetto al
[...] posizionamento del polistirolo (utile alla coibentazione e quindi al c.d.” cappotto termico”), incollando e provvedendo poi alla “tassellatura” con rete e colla e infine provvedendo alla intonacatura”;
- di aver svolto tale attività sempre al fuori del territorio regionale ed in particolare a
Viterbo presso un Condominio situato in Via Tintoretto;
- che, pertanto, per l'intero periodo ha lavorato in trasferta;
- che, in particolare, ha lavorato: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 17,00, con un'ora di pausa per il pranzo (dalle 12,00 alle 13,00), mentre la domenica dalle 7,30 alle 13,00.
Ogni 15 (quindici) giorni interrompeva il lavoro il venerdì alle ore 17,00 e lo riprendeva il successivo lunedì alle ore 7,00”;
- che “il rapporto di lavoro si interrompeva il 31.10.2022, previe dimissioni che il ricorrente formalizzò il 15.10.2022 per giusta causa, non ricevendo il riconoscimento economico delle trasferte, del lavoro straordinario prestato e neppure delle retribuzioni maturate in suo favore”;
1
- di non aver goduto di ferie e di non aver ricevuto la relativa indennità sostitutiva;
- che non gli è stata riconosciuta “l'indennità suppletiva per lavoro festivo e per il lavoro straordinario”. Sulla base di tali premesse, lamentando di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, tenendo conto di quanto previsto dal CCNL EDILI, ha concluso, previa dichiarazione della sussistenza del suindicato rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 11.894,87, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, di cui € 727,81 a titolo di TFR, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita la Controparte_1 che, pertanto, è stata dichiarata contumace.
[...]
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che dalla dichiarazione Unilav della del Controparte_1
5.8.2022 (depositata su autorizzazione del Tribunale il 20.3.2024), si evince:
- che il ricorrente è stato assunto da tale società con contratto a termine a tempo pieno dall'8.8.2022 al 30.11.2022;
- che la sede di lavoro del ricorrente è stata individuata in Viterbo;
- l'adesione della datrice di lavoro al CCNL Edilizia Piccola Industria - Confapi;
- che il ricorrente medesimo è stato inquadrato nel 3° livello di tale CCNL.
Dalla prova testimoniale espletata, inoltre, è emerso che effettivamente il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta fino al mese di ottobre 2023, osservando l'orario di lavoro allegato in ricorso.
In particolare, l'unico testimone escusso, (avendo l'istante Testimone_1 rinunciato all'escussione dell'altro indicato in ricorso), ha riferito: A.D.R.: “conosco . Ha lavorato con me”. Parte_1
A.D.R.: “non ho rapporti di parentela o affinità con lui”.
A.D.R.: “ho detto che ha lavorato con me perché abbiamo lavorato insieme a Viterbo come muratori, entrambi alle dipendenze della società . Controparte_1
A.D.R.: “ho lavorato per tale società nel 2022 dal mese di agosto al mese di novembre, sempre a Viterbo”.
A.D.R.: “non ho proposto alcuna causa contro tale società”.
A.D.R.: “il ha lavorato insieme a me a Viterbo nel predetto periodo, anche se Parte_1 lui ha terminato di lavorare un po' prima di me, nel mese di ottobre 2022”.
A.D.R.: “a Viterbo abbiamo lavorato sempre nello stesso cantiere. Era un palazzo e noi ci siamo occupati di rifare gli intonaci e i cappotti termici”.
A.D.R.: “non ricordo di preciso quanti eravamo a lavorare in questo cantiere;
eravamo circa 6 o 7 operai”.
A.D.R.: “in tale cantiere abbiamo osservato tutti noi operai lo stesso orario. Noi partivamo il lunedì mattina alle 4.00 da Giugliano e lavoravamo nel predetto cantiere di Viterbo dalle
7.30 alle 17.00 dal lunedì al sabato. Inoltre lavoravamo la domenica dalle 7.30 alle 13.30. ogni due settimane tornavamo il venerdì a Giugliano, partendo da Viterbo alle 17.30. Poi ripartivamo il successivo lunedì mattina come ho detto prima”.
2 A.D.R.: “a Viterbo dormivamo in un agriturismo che veniva pagato dalla società”.
Orbene, a fronte della deduzione attorea di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, la convenuta - sulla quale incombe il relativo onere probatorio - rimanendo contumace non ha fornito alcuna prova di segno contrario.
Pertanto, avuto riguardo ai minimi retributivi previsti dal suindicato CCNL, al ricorrente spettano le differenze retributive tra quanto avrebbe dovuto ricevere e quanto ha dedotto di aver ricevuto a titolo di lavoro ordinario e straordinario.
Nulla, invece, può essere riconosciuto al ricorrente a titolo di trasferta e di indennità di ferie non godute, visto che:
- dalla suindicata dichiarazione Unilav si evince che l'istante ha svolto la prestazione presso il comune di Viterbo indicato come sede di lavoro;
- nulla è emerso in merito al dedotto mancato godimento di ferie.
In merito al lamentato mancato di godimento delle ferie, si richiama l'orientamento tuttora prevalente della Corte di Cassazione secondo il quale il lavoratore che pretende l'indennità per mancato godimento delle ferie ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, e cioè la mancata fruizione delle stesse per l'inosservanza (che non può essere presunta) del relativo obbligo del datore di lavoro, cosa che nel caso in esame non è avvenuta
(cfr. Cass. n.10956/99).
Al ricorrente, infine, spetta certamente il trattamento di fine rapporto, visto che, a fronte della deduzione dello stesso di non aver percepito tale emolumento, la datrice di lavoro, sulla quale grava il relativo onere probatorio, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova di segno contrario.
Deve, infine, evidenziarsi che nulla può essere riconosciuto al ricorrente per gli ulteriori titoli indicati nei conteggi, nulla essendo stato allegato in ricorso in merito agli stessi (ad. esempio
“cassa edile”).
Concludendo, al ricorrente spettano differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, lavoro straordinario e trattamento di fine rapporto.
In merito al quantum possono essere utilizzati i conteggi riformulati dal ricorrente su richiesta del Tribunale (cfr. ordinanza del 26.2.2025) e depositati in data 18.3.2025 previa decurtazione dei suindicati emolumenti che non possono essere riconosciuti.
Sulla base degli stessi, ai quali si rimanda, al ricorrente spetta la complessiva somma di € 8.507,59, di cui € 586,73 a titolo di trattamento di fine rapporto.
La convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente tale somma, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
La presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
3 Quanto alle prime, le stesse vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire.
In relazione alle seconde, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 L. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, mentre, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).
Pertanto, la rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive (da ultimo, Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842; conformi: Cass. lav., 16.5.96,
n. 4534; Cass. lav., 9.6.95, n. 6537; Cass. lav., 30.12.92, n. 13735; Cass., 7.8.91, n. 8591; Cass., 24.8.90, n. 8634; Cass., 19.4.90, n. 3226; Cass., 9.6.89, n. 2818; Cass., 23.3.89, n.
1486; Cass., 29.1.88, n. 816; Cass., 8.8.87, n. 6806; Cass., 17.4.87, n. 3871; Cass., 17.10.86,
n. 6095; Cass., 25.7.86, n. 4792; Cass., 17.10.85, n. 5121; Cass., 28.10.83, n. 6407).
Ove il datore non dia spontanea esecuzione al titolo di condanna ed il lavoratore agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento di controparte a quest'ultimo competerà la disponibilità dell'intero credito di lavoro, fatta salva la sua obbligazione verso il fisco (Cass., 21.6.86, n. 4129; Cass. ss.uu., 6.2.84, n. 875; Cass., 29.6.82, n. 3912).
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario (cfr. note autorizzate depositate il 10.2.2025).
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dall'8.8.2022 al
31.10.2022; b) condanna la a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di € 8.507,59, di cui € 586,73 a titolo di trattamento
[...] di fine rapporto, oltre interessi legali su tale somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascuna posta del credito (come da conteggi attorei depositati il
18.3.2025) al soddisfo;
c) rigetta nel resto la domanda;
d) condanna la a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
i compensi di lite, che liquida in € 2.540,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese
[...] forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al suo procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 26.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
4