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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/04/2024, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rossana Ciccone, a seguito della discussione mediante deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 564/2022 promossa da:
con l'Avv. MALTINTI FRANCESCO Parte_1
Ricorrente contro con l'Avv. RIZZUTI MARIANTONIETTA Controparte_1
Resistente
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il ricorrente premesso di avere presentato all' in data CP_1
21.10.21 domanda di revisione per aggravamento di un infortunio dell'8.6.2017.
Parte ricorrente a sostegno delle proprie ragioni rilevava di avere proposto ricorso in opposizione ex art. 104 d.p.r. 1124/65 in data 3.3.22 avverso la mancata risposta dell'
alla domanda di revisione, pertanto chiedeva la conferma dell'8% chiedendo l' CP_1
accertamento del preteso aggravamento in misura del 18% o comunque in misura maggiore dell'8% confermata dall' in revisione e la liquidazione della differenza CP_1 di indennizzo in capitale o la costituzione della rendita con decorrenza “dalla cessazione dell' inabilità temporanea assoluta, il giorno 21.11.2017 nella fattispecie (doc.4), non dalla presentazione della domanda di accertamento dell'aggravamento..”, così testualmente a pag. 8 del ricorso, addirittura quantificando sempre a pag. 8 del ricorso punto 10 il presunto e preteso ammontare della rendita annuale e mensile.
L' resisteva. CP_2
1 Il ricorso va accolto .
Il C.T.U., argomentando in modo esente da vizi logico-giuridici, ha accertato che: risulta dagli atti e dalle risultanze della seduta di indagine anamnestico clinica, che il signor in data 8 giugno 2017 riportò per infortunio professionale la frattura Pt_2 diafisaria dell'omero destro, trattata mediante riduzione e osteosintesi midollare in data 12 giugno 2017 , con successiva rimozione del mezzo di sintesi il 18 giugno 2018; in seguito, il 4 febbraio 2019, si sottopose ad artroscopia per lesione del sovra spinato destro. Tale patologia è da ritenersi aggravamento dell'infortunio subito in data 8 giugno 2017 almeno in maniera concausale per contiguità anatomica e funzionale e per continuità temporale, in quanto la cuffia dei rotatori (in questo caso il tendine del sovraspinato e la borsa sub acromion deltoidea nonché il capo lungo del bicipite ) è il primo complesso articolare situato prossimalmente alla sede di frattura omerale. Per la valutazione del danno si fa riferimento alle voci tabellari riportate nella tabella allegata al dl 28/2000 : voce tabellare 229 “ Esiti di frattura omero diafisaria fino a 4
“ ; voce tabellare 224 : “limitazione ai gradi estremi fino a 3” ; voce tabellare 227” esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente non comprensive del danno dovuto alla limitazione funzionale fino a
4”. In seguito ai dati clinici riscontrati ( recupero del trofismo muscolare e del grado di escursione dei movimenti articolari rispetto alla visita del dottor ) con Pt_3 limitazioni funzionali ai gradi riportati nelle risultanze dell'esame obiettivo , si valuta il danno relativo alla lesione della cuffia nella misura del 6% e il danno complessivo nella misura del 13% .
Nessuna osservazione critica da parte dei CTP
Conclusivamente, si rileva altresì che le determinazioni dell' in sede CP_1
amministrativa, in ordine alla sussistenza della malattia denunciata, non sono vincolanti nell'odierno procedimento giurisdizionale e, in quanto tali, suscettibili di essere disattese dal nominato C.T.U.
Per quanto riguarda il maggior indennizzo in misura del 13% a seguito di aggravamento viene riconosciuto con decorrenza di legge dalla domanda di revisione del 21.10.21.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico della resistente .
P.Q.M.
2 Il Giudice Onorario, accoglie il ricorso e, accertato l'aggravamento del danno biologico di Parte_1
nella misura percentuale del danno biologico effettivo del 13%;
[...]
condanna l' Controparte_3
a liquidare e corrispondere a l'importo della indennità dovuta
[...] Parte_1
come per legge per il danno biologico del 13%, oltre interessi come per legge con decorrenza dalla domanda di revisione del 21.10.21, con aggravamento del 6%, detratte le somme percepite oltre interessi come per legge, condanna l' alle spese di lite, che liquida in € 2.500 per compenso , oltre rimborso CP_4
spese generali CPA ed IVA;
-pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico della resistente come liquidate in separato decreto
Pisa, 22 aprile 2024
Il Giudice Onorario dott.ssa Rossana Ciccone
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