Articolo 288 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 287Articolo 289
Versione
1 gennaio 1993
Art. 288.
(Inquinamento da gas di scarico
prodotto dalle macchine agricole)
1. La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del motore di trazione delle macchine agricole semoventi, di cui all' articolo 57 del codice, e' effettuata secondo le norme dell'allegato 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 , e successivi aggiornamenti ovvero, a richiesta, secondo le prescrizioni comunitarie relative agli autoveicoli.
Nota all' art. 288:
- Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212 , si veda in nota all'art. 209.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993