Art. 1. Articolo unico
I primi tre commi dell'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.
Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'articolo 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso articolo 18.
Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilita'".
Il quarto comma dello stesso articolo 35 del testo unico predetto e' soppresso.
I primi tre commi dell'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.
Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'articolo 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso articolo 18.
Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilita'".
Il quarto comma dello stesso articolo 35 del testo unico predetto e' soppresso.