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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1052 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
nata a [...] il [...], Parte_1 e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. LO PRESTI GIUSEPPE, come da procure in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche Parte_1 Parte_2 da loro sottoscritto, in data 18/04/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 27/05/1998, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di (al N. 55, Parte I, Sezione I, Pt_1 Anno 1998). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, e PP, entrambi in data Per_1 06/07/1999, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 09/05/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, con l'obbligo, tuttavia, di darsi debita nonché reciproca comunicazione di un eventuale cambio di residenza o domicilio;
2. Tra il sig. e la sig.ra vige il regime di separazione Parte_2 Parte_1 dei beni, entrambi sono economicamente autonomi ed indipendenti così come i due figli maggiorenni per cui rinunciano entrambi a qualsivoglia forma di mantenimento;
3. Essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti, rinunciano espressamente l'un l'altro a pretendere e/o a rivendicare alcuna somma a titolo di mantenimento;
4. Sin da ora i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto;
5. Le spese del presente giudizio restano a carico di entrambe le parti.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1052 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di (al N. 55, Parte I, Sezione Pt_1
I, Anno 1998) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 27/06/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice