Articolo 8 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 7Articolo 9
Versione
19 aprile 1958
Art. 8.
Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni cento iscritte all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato, a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958