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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19364/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA Il Giudice, dott. Francesca Reale, nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 19364/2024, promosso da
(c.f. , con sede legale in Firenze, alla via dei Parte_1 P.IVA_1
Tornabuoni 73/R, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Pier Luigi Roncaglia (c.f.
), dall'avv. (c.f. , C.F._1 Parte_2 C.F._2
dall'avv. Francesco Rossi (c.f. ), dall'avv. Michela Zavanella (c.f. C.F._3
) e dall'avv. Giovanni Reppucci (c.f. ), C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Piazza Santa Maria degli
Angeli a Pizzofalcone, n. 1;
, con sede legale in 37 Rue de Bellechasse, 75007 Parigi Parte_3
(Francia), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Pier Luigi Roncaglia (c.f. ), C.F._1
dall'avv. (c.f. , dall'avv. Francesco Rossi (c.f. Parte_2 C.F._2
), dall'avv. Michela Zavanella (c.f. ) e C.F._3 C.F._4
dall'avv. Giovanni Reppucci (c.f. ), elettivamente domiciliata presso C.F._5
il suo studio in Napoli, alla Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, n. 1.
RICORRENTI contro
(c.f. ), residente in [...]RT C.F._6
(AV), alla via D'Afflitto, n. 84, personalmente e quale legale rappresentante pro tempore della (c.f. ), con sede legale in RI IR (AV), via R. Controparte_2 P.IVA_2
D'Afflitto, n. 82, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata in atti, dall'avv.
Marco Mario Locatelli (c.f. ), dall'avv. Viviana Carini (c.f. C.F._7
) e dall'avv. Massimo Sebastiano (c.f. , con C.F._8 C.F._9
studio in Salerno, al Viale delle Ginestre, n. 21;
RESISTENTI
Pagina 1 nonché
(c.f. ), residente in [...]Controparte_3 C.F._10
(AV), Contrada Camporeale, n. 7;
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenuta in modalità di trattazione scritta del 27.02.25, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letto il ricorso depositato in data 18.09.2024 presentato da e da Parte_1 Parte_3
diretto ad ottenerenei confronti di , e
[...] Controparte_2 RT Controparte_3 il sequestro , l'inibitoria la fissazione di una penale , la pubblicazione del provvedimento e la descrizione dei prodotti recanti marchi uguali o simili ai e ai e CP_4 Controparte_5 descrizione delle scritture contabili di Controparte_2
Disposta la descrizione richiesta con decreto inaudita altera parte, è costituito in giudizio personalmente ed in qualità di legale rappresentante pro tempore RT
della eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il Controparte_2
rigetto delle istanze cautelari proposte dalle ricorrenti e, comunque, dolendosi della mancata secretazione della documentazione acquisita dal CTU
Non si è costituito cui il ricorso è stato ritualmente notificato. Controparte_3
Premesso in punto di diritto:
a) che l'art. 20 del d.lgs. 30/2005, intitolato “Diritti conferiti dalla registrazione” prevede:
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o
Pagina 2 sulle loro confezioni;
di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno;
di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;
di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci”;
b) che, ove ricorra l'identità tra il segno contraffattorio ed il marchio, per prodotti e servizi identici a quello per cui esso è stato registrato, l'art. 20, comma 1, lett. a) c.p.i., configura una presunzione di contraffazione che prescinde da ogni esame sul rischio di confusione determinato dall'attività illecita.
Primo presupposto perché operi tale disciplina è che sussista quanto meno un'identità sostanziale tra i segni. Va detto, al riguardo, che a fronte di un dibattito dottrinario che vaga tra coloro i quali sostengano rilevi un'identità assoluta tra i segni e quanti sostengono, viceversa, che basti solo quella sostanziale di cui s'è riferito, si colloca in una posizione intermedia e condivisibile la giurisprudenza (soprattutto quella comunitaria), secondo cui è necessario che il secondo segno riproduca, senza modifiche e aggiunte, gli elementi caratterizzanti il marchio, nell'impressione complessiva e sintetica del consumatore medio
(cfr. al riguardo Corte Giust. UE 18.3.2003).
Secondo presupposto d'operatività della norma è che i segni interferenti siano utilizzati per prodotti e servizi identici (non solo che appartengono al medesimo settore e siano destinati a soddisfare le medesime esigenze merceologiche), che presentino quindi identità di caratteristiche agli occhi dello stesso consumatore medio.
Ove ricorrano tali condizioni, la tutela del godimento da parte dell'avente diritto deve intendersi limitata a quegli atti d'imitazione o usurpazione che comportino un pericolo di confusione per i consumatori.
Ritenuto che “il diritto di esclusiva vieta, oltre all'immissione in commercio di prodotti contraffatti, anche la semplice offerta di prodotti che indebitamente utilizzano il marchio altrui (nella specie, tramite la distribuzione di listini e depliants), mentre l'effettiva distribuzione dei prodotti sul mercato e l'ampiezza della loro vendita possono essere considerate ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni. (Cass. civ., Sez. I, 30/07/2009, n.
17734, R.G. S.R.L. C. 2p Kart S.R.L. Mass. Giur. It., 2009, CED Cassazione, 2009; conf. ex multis Cass. Civ. 99/13592; Trib. Monza 31.7.200).
Pagina 3 Di conseguenza, ai fini indicati non importa che i prodotti contrassegnati dal marchio che determina confondibilità siano stati materialmente realizzati dall'assunto contraffattore, bastando che essi siano offerti, immessi in commercio, detenuti a tali fini, importati o esportati.
Anche la semplice offerta di prodotti che indebitamente utilizzino il marchio altrui, del caso realizzata tramite web , integra quindi l'ipotesi vietata dalla norma e consente la tutela del diritto di esclusiva.
Per meglio dire, anche la sola offerta in vendita di prodotti senza il consenso del titolare del segno distintivo, ove venga posta in essere su siti Internet mediante indicazione delle tipologie dei prodotti offerti, dei prezzi e delle modalità di vendita, indipendentemente dalla reale presenza dei prodotti, costituisce condotta lesiva dell'altrui diritto sul marchio (in termini, Trib. (Ord.) Napoli, 30/04/2004 Soc. Uniprof Italia C. Soc. Colgate Palmolive
Italia, Foro It., 2005, 1, 1, 268).
L''art. 131 c.p.i. stabilisce che il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto;
Ai sensi dell'126 del D.lgs. n. 30 del 2005, una volta accertata la commissione di atti di contraffazione può disporsi la pubblicazione dell'ordinanza cautelare attestante la violazione dei diritti di proprietà industriale, a spese del soccombente.
Tale misura assolve sia alla funzione riparatoria dei danni già verificatisi, che ad una funzione preventiva rispetto a quelli che potrebbero verificarsi in futuro, anche laddove gli effetti dell'atto dannoso siano già cessati e non sussista il pericolo di una loro ripetizione.
In materia di privative industriali, stante la natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria (Trib.
(Ord.) Torino, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 09/11/2009
[...]
. Ed infatti lo sviamento di clientela, che rappresenta il Controparte_6 tipico effetto dannoso dell'attività illecita, integra certamente, per costante giurisprudenza, gli estremi del pregiudizio irreparabile ed irreversibile;
l'irreparabilità del danno deriva dall'obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dall'impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione
Pagina 4 del pregiudizio patrimoniale arrecato all'immagine ed agli interessi della impresa pregiudicata.
Premesso in punto di fatto che: la ricorrente è titolare delle seguenti registrazioni: Pt_1
- registrazione nazionale n. 1236749 “GUCCI” (denominativa) concessa il 12 gennaio 2010, ultimo rinnovo della registrazione n. 302066, risalente al 30 marzo 1977;
- registrazione nazionale n. 1305406 “ (denominativa), concessa il 7 giugno 2010, Pt_1
ultimo rinnovo della registrazione n. 324783, risalente al 16 dicembre 1980;
- registrazione dell'UE n. 121988 “GUCCI” (denominativa), depositata il 1° aprile 1996, concessa il 24 novembre 1998 e debitamente rinnovata;
- registrazione nazionale n. 362015000022869 (figurativa), concessa il 21 dicembre 2016, ultimo rinnovo della registrazione n. 657053 risalente al 22 settembre 1995;
- registrazione nazionale n. 302018000015370 (figurativa), concessa il 15 novembre 2018;
- registrazione nazionale n. 362021000121655 (figurativa), concessa il 3 agosto 2021, ultimo rinnovo della registrazione n. 1458098 risalente al 21 settembre 2011;
- registrazione nazionale n. 302018000008240 (figurativa), concessa il 5 dicembre 2018;
Pagina 5 - registrazione dell'UE n. 017891533 (figurativa), depositata il 24 aprile 2018
e concessa il 1° settembre 2018.
Le suindicate registrazioni rivendicano un'ampia serie prodotti, tra cui borse e articoli di pelletteria (nella classe 18) nonché calzature, abbigliamento e cinture (nella classe 25).
La ricorrente è titolare, per quanto rileva in questa sede, delle seguenti Parte_3
registrazioni:
- registrazione internazionale n. 254533 estesa all'Italia, risalente al 10 aprile 1962, e registrazione dell'UE n. 006845713, depositata il 9 aprile 2008 e concessa il 6 aprile 2009, aventi a oggetto il segno di seguito raffigurato:
- registrazioni internazionali nn. 314625 e 432775 estese all'Italia, risalenti rispettivamente al 7 giugno 1966 e al 26 settembre 1977, e registrazione dell'UE n. 006845622, depositata il
9 aprile 2008 e concessa il 14 gennaio 2009, tutte aventi a oggetto il segno di seguito raffigurato:
- registrazioni internazionali nn. 651883 e 851660 estese all'Italia, risalenti rispettivamente al 1° marzo 1996 e al 3 dicembre 2004, aventi a oggetto il segno “YSL”;
- registrazione dell'UE n. 011445905, depositata il 7 dicembre 2012 e concessa il 29 aprile
2013, avente a oggetto il marchio denominativo “ ; Parte_3
- registrazione dell'UE n. 011445947, depositata il 7 dicembre 2012 e concessa il 4 settembre 2013, avente a oggetto il segno di cui al doc. 26 di parte ricorrente.
Tali marchi contraddistinguono, tra gli altri, articoli in pelle, borse e portafogli, rientranti nella classe 18.
Pagina 6 Dalle allegazioni di parte ricorrente, sono emersi sufficienti indizi di contraffazione e commercializzazione senza autorizzazione di tali marchi da parte della società resistente.
Precisato che tali indizi consistono in un numero consistente di informazioni acquisite dai ricorrenti essendo risultato che la resistente è anche titolare del nome a Controparte_2
dominio www.adessostore.it e che digitando su Internet questo nome a dominio si viene reindirizzati alle pagine di un sito il cui nome a dominio è “www.adessotrade.com”, relativo a un non meglio identificato “ ” o il cui CP_7
indirizzo di posta elettronica è Email_1
Nel sito, è descritto come un gruppo che “si interfaccia con i mercati Top CP_7
Brand”, “dotato di un'area commerciale per la gestione delle offerte di prodotti” e che fornisce altresì “servizi logistici in e fuori dall'UE, specializzati nella gestione di abbigliamento, accessori e calzature”, la cui struttura logistica principale è situata a
Barcellona e a Milano.
Una ricerca condotta dalle ricorrenti nella banca dati “Dun & Bradstreet” ha consentito di appurare che, sotto la denominazione opera in effetti una Parte_4
società con sede a Barcellona (Spagna), Calle San Sebasta, 18, / , della Pt_5 Parte_6
quale è socio unico e amministratore il signor e procuratore il signor RT
: società, con un solo dipendente, che realizza un fatturato di oltre cinque Controparte_3
milioni di euro l'anno.
Digitando, inoltre, su “Google” la denominazione della società spagnola in questione, accompagnata da qualche altra chiave di ricerca (come, ad esempio, Portugal), compare una descrizione dalla quale risulta che essa offre “Brands offprice and inseason: , CI Per_1
Saint Laurent, EG TA, IN, IU Jo, RI EP and most others”.
Ebbene, le società ricorrenti sono venute in possesso di esemplari di prodotti recanti i
Marchi e i Marchi venduti dal gruppo a società terze e dalle Pt_1 Parte_3 CP_2
analisi tecniche condotte su di essi è emerso che si tratta di prodotti falsi, di cui si ignora/no la/e fonte/i produttiva/e (anche se è verosimile che si tratti di prodotti fabbricati in Cina).
Infatti, nell'ambito di un contenzioso recentemente insorto negli Stati Uniti tra la casa di moda e Saks OFF Fifth LLC – un'importante catena di grandi magazzini che risulta aver
Pagina 7 venduto ingenti quantità di borse rivelatesi false – le ricorrenti hanno appreso Parte_3
che la società americana si è rifornita di questi prodotti (tra l'altro) dalla società spagnola
Inversiones Berillium S.L., con sede a Ibiza (Spagna).
Il legale di ha contattato quindi la Inversiones Berillium S.L., in persona del Parte_3
signor venendo così a conoscenza che la società spagnola aveva a sua volta Persona_2
acquistato i prodotti da altri fornitori, tra cui la acquisendo anche la relativa Controparte_2
documentazione contabile.
Si tratta in particolare della fattura n. 11 del 2 novembre 2023, relativa alla vendita, dalla società , di numerosi modelli di borse Saint Laurent, Controparte_8 contraddistinte da vari codici, per un totale di 800 pezzi e l'importo complessivo di
569.319,00 euro: fattura in cui è indicato come luogo di ritiro della merce, a carico del cliente, un magazzino di “Hong Kong” e destinazione finale di essa “Saks OFF Fifth LLC” di Pottsville (PA), Stati Uniti.
Ebbene da un estratto dell'expertise effettuato da sulle false borse Parte_3 [...]
rinvenute presso Saks OFF Fifth, si evince che i modelli/codici coincidono con Pt_3
quelli indicati nella fattura di al doc. 36, il che induce a ritenere che l'odierna Controparte_2
resistente abbia venduto/vende borse recanti i Marchi Saint Laurent false.
Per quanto riguarda, invece, la ME UP MB (società tedesca attiva nella Pt_1
rivendita di stock di prodotti di lusso di passate stagioni), nel maggio 2024, ha contattato la ricorrente per chiederle alcune verifiche di originalità in ordine a una partita di cinture recanti i Marchi acquistate e ritirate a Hong Kong: ciò in quanto si trattava di prodotti Pt_1 che, per riscontrate differenze qualitative e non tracciabilità di essi (i codici dei chip “RFID” non risultavano leggibili), non avevano superato i controlli di autenticazione ivi effettuati.
A seguito di questa richiesta, il legale incaricato di avv. Roncaglia, ha contattato il Pt_1
CEO della società tedesca, signor Markus ME, il quale gli ha fornito informazioni più dettagliate riguardo alla filiera di acquisto dei prodotti in questione. In sintesi:
i) con fattura n. 133 del 22 febbraio 2024 (doc. 41) la AT IN LLC – società di Dubai facente parte del gruppo ME – ha acquistato da AS ME RO (di seguito
“AS”), pure di Dubai, 338 cinture a “brand: , con consegna appunto a Hong Kong;
Pt_1
ii) a quanto riferito dal signor ME, AS ha offerto ad AT IN di acquistare quantitativi più consistenti, ma quest'ultima ha preferito vedere prima i prodotti e limitarsi a un ordine di prova;
Pagina 8 iii) AS ha a sua volta acquistato le cinture da una società spagnola (successivamente identificata nella F.A.L.V. IN SLU di Barcellona), la quale, per (provare a) sostenere la natura genuina della merce fornitale, aveva inviato alla AS stessa una fattura della CI
Logistic Division di Cadempino (Svizzera) (doc. 42), nonché un video riguardante un controllo “RFID” eseguito su questa merce (doc. 43).
Le ispezioni eseguite da – sulle cinture acquistate da AS e da questa vendute ad Pt_1
AT IN, oltre che sulla documentazione inviata ad AS per cercare di provarne la genuinità – hanno confermato che, in realtà, si tratta di prodotti contraffattori (cfr. la perizia tecnica al doc. 44) e che la documentazione è anch'essa falsificata.
Contattato dal legale delle ricorrenti, il signor di AS ha fornito informazioni e Tes_1
documenti riguardo alla catena di acquisto delle false cinture in particolare: Pt_1
i) la fattura proforma n. 2024001 del 25 gennaio 2024 relativa alla vendita da F.A.L.V.
IN SLU di Barcellona ad AS di 338 false cinture recanti i Marchi CI, poi rivendute dalla stessa AS ad AT IN (doc. 46);
ii) il pagamento eseguito da AS a favore di F.A.L.V. IN della suddetta fattura (doc.
47);
iii) l'ordine di prova riguardante le 338 cinture “GG signature belt” (doc. 48); iv) la fattura della CI Logistic Division di Cadempino e il video di cui ai docc. 42-43, già forniti dal signor ME.
Il tutto, per quanto riguarda le condotte contestate dalle ricorrenti, accompagnato da:
1) un'e-mail del 31 gennaio 2024 (doc. 49), spedita al signor dall'indirizzo di posta Tes_1
elettronica , con cui il signor di Email_2 Controparte_3
Adesso ha inviato al signor AS la fattura proforma n. 2024001 di F.A.L.V. di Parte_7
cui al doc. 46, invitandolo a procedere col pagamento;
2) un'e-mail del 15 aprile 2024, spedita al signor dall'indirizzo di posta elettronica Tes_1
“ ”, con in copia il signor , con cui tale “Naomi” del Email_3 CP_3
“Sales Department” di Adesso ha inviato ad AS il video di cui al doc. 43, relativo al processo di scansione “RFID” eseguito su cinture vendute a quest'ultima (cfr. lo scambio di e-mail al doc. 50);
3) la conferma, da parte del signor in un'e-mail all'avv. Roncaglia, che Adesso e la Tes_1 società spagnola F.A.L.V. sono gestite dalle stesse persone (“Important: Adesso and FALV are managed by same people”: cfr. ancora l'e-mail al doc. 50).
Pagina 9 Tali elementi probatori sono stati confermati dagli esiti della descrizione concessa con decreto inaudita altera parte del 14.10.2024 dal momento che il C.T.U., dopo aver espletato l'incarico, ha depositato la relazione esplicativa di quanto riscontrato nello svolgimento delle suddette operazioni;
in particolare, il C.T.U. ha rappresentato che presso le sedi della non sono stati rinvenuti beni, il cui utilizzo è contestato dalla Controparte_2
ricorrente; che la residenza del signor (non rinvenuto), in RI IR, Controparte_3
Contrada Camporeale n. 7, è risultata chiusa da tempo;
che tuttavia i beni “contestati” sono stati commercializzati dalla come provato dalle fatture di vendita che recano Controparte_2
nomi identificativi della merce contestate cedute dietro corrispettivo.
Il periodo oggetto di analisi è relativo agli anni 2022, 2023 e 2024; in primo luogo, occorre evidenziare che, nel triennio analizzato, mancano: sia dal registro che in pdf le fatture n. 25-
26-27, per l'anno 2022; sia dal registro che in pdf la fattura n. 5, per l'anno 2023; i pdf delle fatture emesse del III trimestre e i registri IVA vendite, per l'anno 2024.
Tanto premesso, il C.T.U. ha raccolto la seguente documentazione: 1) fattura n. 8 del
17/10/2023 emessa a Inversiones Berillium per euro 390.568,00 descrizione acconto per fornitura n. 1674 borse 2) fattura n. 9 del 18/10/2023 emessa F.A.L.V. Parte_3
IN di euro 39.200,00 descrizione acconto per borse 3) nota di Credito Parte_3
n.10 del 26/10/2023 emessa a Inversiones Berillium per euro 390.568,00 descrizione storno per errata imputazione codice Iva;
4) la Fattura n. 11 del 02/11/2023 emessa a Inversiones
Berillium per euro 569.319,00 prevede la vendita: n. 60 Lou camera bag in quilted leather;
n. 65 Lou camera bag in quilted leather;
n. 106 Kate medium chain bag in grainb de poudre embossed leather;
n. 100 Envelope medium chain bag in mix matelassè; n. 100 Envelope medium chain bag in mix matelassè; n. 222 Shopping Saint Laurent leather tote bag;
n. 50
Shopping leather tote bag;
n. 55 Shopping leather tote bag;
n. Parte_3 Parte_3
42 Shopping leather tote bag, per un totale di 800 borse. Parte_3
Il C.T.U. ha, inoltre, evidenziato che dalla documentazione contabile analizzata risultano diverse cartelle con ordini relativi ai marchi Pt_1 Parte_3
Si precisa, a fronte delle doglianze del resistente, che ai fini della presente decisione è stata utilizzata solo la documentazione di cui il Giudice ha chiesto la descrizione , restando irrilevanti le ulteriori acquisizioni documentali eventualmente effettuate dal CTU, che, comunque in quanto ausiliario del Giudice è tenuto ad un dovere di segretezza.
Pagina 10 Si ritiene che sussista il fumus dell'invocata tutela inibitoria nei confronti della
[...]
, in quanto risulta sufficientemente provata la commercializzazione da parte di CP_2
dei prodotti recanti contraffazione dei lamarchi notori delle ricorrenti. Controparte_2
Ebbene la società resistente non è in alcun modo legittimata a commercializzare prodotti recanti i suddetti marchi, poiché non fa parte della rete di rivenditori autorizzati e non è in alcun modo collegata o affiliata di e YSL, con le quali non ha alcun “accordo in Pt_1
esclusiva”, né intrattiene alcuna licenza o ha mai ricevuto alcuna autorizzazione dalle stesse motivo per il quale la pubblicizzazione e la vendita non autorizzata di prodotti contraddistinti da segni identici o simili ai marchi registrati integrano gli estremi della fattispecie di cui all'art. 20 c.p.i., che garantisce al titolare del marchio d'impresa registrato la facoltà di fare un uso esclusivo del marchio e il diritto di vietare tale uso ai terzi. È evidente che,seppure volesse ritenersi non certamente provata la falsificazione dei prodotti, tale commercializzazione lede il diritto del titolare del marchio di impresa registrato all'utilizzo esclusivo dello stesso. La commercializzazione dei prodotti recanti i marchi ed al di fuori della rete di distribuzione prescelta e in mancanza Pt_1 Parte_3
di un titolo idoneo a consentirla, arreca un significativo pregiudizio alle odierne ricorrenti, in quanto lede la reputazione dei marchi notori delle ricorrenti e determina il rischio di confusione in ordine alla provenienza lecita dei prodotti, con inevitabile pregiudizio della rinomanza e del carattere distintivo dei marchi di cui è causa.
Si ritiene, inoltre, sussistente l'ulteriore presupposto del periculum per l'adozione della misura dell'inibitoria, rappresentato dalla prosecuzione delle condotte contestate di commercializzazione di prodotti recanti i segni identici al marchio per cui è causa, tenuto conto della sostanziale irreparabilità del pregiudizio derivante dalla prosecuzione dell'attività illecita rispetto alle esigenze di tutela del carattere distintivo del marchio, anche a causa delle modalità e quantità di vendita dei prodotti, che comportano una rapida e capillare diffusione e, dunque, indiscriminata propagazione del danno, con correlativo conseguimento di un indebito vantaggio connesso all'illegittimo uso del segno costituente contraffazione.
Per quanto concerne, invece, e , si evidenzia che, RT Controparte_3
in assenza di elementi idonei a provare la sussistenza di condotte ascrivibili personalmente agli stessi, non risulta sufficientemente provato l'abuso dello schermo societario in base alla sola circostanza che entrambi hanno ruoli di legale rappresentante di società/ procuratore di
Pagina 11 società dedite alla commercializzazione di prodotti asseritamente contraffatti o, comunque, al di fuori della regolare rete di distribuzione autorizzata dai titolari del marchio, con la conseguenza che tutte le domande formulate nei loro confronti in proprio devono essere rigettate.
Le misure dell'inibitoria e della fissazione della somma dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento a carico di prevista come segue, si Controparte_2
ritengono sufficienti a cautelare le ragioni di chi ricorre, dovendosi all'atto rigettare le altre istanze.
L'accoglimento solo in parte delle domande giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, pronunziando sul ricorso cautelare in oggetto:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- rigetta tutte le domande formulate nei confronti di e di RT
; Controparte_3
- inibisce alla in persona del suo legale rappresentante p.t., con effetto Controparte_2
immediato sull'intero territorio dell'Unione Europea, di importare e/o esportare e/o produrre e/o commercializzare e/o usare e/o pubblicizzare i prodotti contraffattori dei marchi notori delle ricorrenti, direttamente e/o indirettamente anche su siti web ed on line;
- fissa una penale di euro 1500,00, a carico di ed in favore delle Controparte_2
ricorrenti, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata al deposito del presente provvedimento e per ogni prodotto corrispondente a quelli per i quali è concessa l'inibitoria che venga posto sul mercato, offerto in vendita o pubblicizzato anche su siti web ed on line;
- compensa le spese di lite.
Napoli 7.04.25
Il Giudice
Dott. Francesca Reale
Pagina 12
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA Il Giudice, dott. Francesca Reale, nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 19364/2024, promosso da
(c.f. , con sede legale in Firenze, alla via dei Parte_1 P.IVA_1
Tornabuoni 73/R, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Pier Luigi Roncaglia (c.f.
), dall'avv. (c.f. , C.F._1 Parte_2 C.F._2
dall'avv. Francesco Rossi (c.f. ), dall'avv. Michela Zavanella (c.f. C.F._3
) e dall'avv. Giovanni Reppucci (c.f. ), C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Piazza Santa Maria degli
Angeli a Pizzofalcone, n. 1;
, con sede legale in 37 Rue de Bellechasse, 75007 Parigi Parte_3
(Francia), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Pier Luigi Roncaglia (c.f. ), C.F._1
dall'avv. (c.f. , dall'avv. Francesco Rossi (c.f. Parte_2 C.F._2
), dall'avv. Michela Zavanella (c.f. ) e C.F._3 C.F._4
dall'avv. Giovanni Reppucci (c.f. ), elettivamente domiciliata presso C.F._5
il suo studio in Napoli, alla Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, n. 1.
RICORRENTI contro
(c.f. ), residente in [...]RT C.F._6
(AV), alla via D'Afflitto, n. 84, personalmente e quale legale rappresentante pro tempore della (c.f. ), con sede legale in RI IR (AV), via R. Controparte_2 P.IVA_2
D'Afflitto, n. 82, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata in atti, dall'avv.
Marco Mario Locatelli (c.f. ), dall'avv. Viviana Carini (c.f. C.F._7
) e dall'avv. Massimo Sebastiano (c.f. , con C.F._8 C.F._9
studio in Salerno, al Viale delle Ginestre, n. 21;
RESISTENTI
Pagina 1 nonché
(c.f. ), residente in [...]Controparte_3 C.F._10
(AV), Contrada Camporeale, n. 7;
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenuta in modalità di trattazione scritta del 27.02.25, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letto il ricorso depositato in data 18.09.2024 presentato da e da Parte_1 Parte_3
diretto ad ottenerenei confronti di , e
[...] Controparte_2 RT Controparte_3 il sequestro , l'inibitoria la fissazione di una penale , la pubblicazione del provvedimento e la descrizione dei prodotti recanti marchi uguali o simili ai e ai e CP_4 Controparte_5 descrizione delle scritture contabili di Controparte_2
Disposta la descrizione richiesta con decreto inaudita altera parte, è costituito in giudizio personalmente ed in qualità di legale rappresentante pro tempore RT
della eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il Controparte_2
rigetto delle istanze cautelari proposte dalle ricorrenti e, comunque, dolendosi della mancata secretazione della documentazione acquisita dal CTU
Non si è costituito cui il ricorso è stato ritualmente notificato. Controparte_3
Premesso in punto di diritto:
a) che l'art. 20 del d.lgs. 30/2005, intitolato “Diritti conferiti dalla registrazione” prevede:
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o
Pagina 2 sulle loro confezioni;
di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno;
di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;
di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci”;
b) che, ove ricorra l'identità tra il segno contraffattorio ed il marchio, per prodotti e servizi identici a quello per cui esso è stato registrato, l'art. 20, comma 1, lett. a) c.p.i., configura una presunzione di contraffazione che prescinde da ogni esame sul rischio di confusione determinato dall'attività illecita.
Primo presupposto perché operi tale disciplina è che sussista quanto meno un'identità sostanziale tra i segni. Va detto, al riguardo, che a fronte di un dibattito dottrinario che vaga tra coloro i quali sostengano rilevi un'identità assoluta tra i segni e quanti sostengono, viceversa, che basti solo quella sostanziale di cui s'è riferito, si colloca in una posizione intermedia e condivisibile la giurisprudenza (soprattutto quella comunitaria), secondo cui è necessario che il secondo segno riproduca, senza modifiche e aggiunte, gli elementi caratterizzanti il marchio, nell'impressione complessiva e sintetica del consumatore medio
(cfr. al riguardo Corte Giust. UE 18.3.2003).
Secondo presupposto d'operatività della norma è che i segni interferenti siano utilizzati per prodotti e servizi identici (non solo che appartengono al medesimo settore e siano destinati a soddisfare le medesime esigenze merceologiche), che presentino quindi identità di caratteristiche agli occhi dello stesso consumatore medio.
Ove ricorrano tali condizioni, la tutela del godimento da parte dell'avente diritto deve intendersi limitata a quegli atti d'imitazione o usurpazione che comportino un pericolo di confusione per i consumatori.
Ritenuto che “il diritto di esclusiva vieta, oltre all'immissione in commercio di prodotti contraffatti, anche la semplice offerta di prodotti che indebitamente utilizzano il marchio altrui (nella specie, tramite la distribuzione di listini e depliants), mentre l'effettiva distribuzione dei prodotti sul mercato e l'ampiezza della loro vendita possono essere considerate ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni. (Cass. civ., Sez. I, 30/07/2009, n.
17734, R.G. S.R.L. C. 2p Kart S.R.L. Mass. Giur. It., 2009, CED Cassazione, 2009; conf. ex multis Cass. Civ. 99/13592; Trib. Monza 31.7.200).
Pagina 3 Di conseguenza, ai fini indicati non importa che i prodotti contrassegnati dal marchio che determina confondibilità siano stati materialmente realizzati dall'assunto contraffattore, bastando che essi siano offerti, immessi in commercio, detenuti a tali fini, importati o esportati.
Anche la semplice offerta di prodotti che indebitamente utilizzino il marchio altrui, del caso realizzata tramite web , integra quindi l'ipotesi vietata dalla norma e consente la tutela del diritto di esclusiva.
Per meglio dire, anche la sola offerta in vendita di prodotti senza il consenso del titolare del segno distintivo, ove venga posta in essere su siti Internet mediante indicazione delle tipologie dei prodotti offerti, dei prezzi e delle modalità di vendita, indipendentemente dalla reale presenza dei prodotti, costituisce condotta lesiva dell'altrui diritto sul marchio (in termini, Trib. (Ord.) Napoli, 30/04/2004 Soc. Uniprof Italia C. Soc. Colgate Palmolive
Italia, Foro It., 2005, 1, 1, 268).
L''art. 131 c.p.i. stabilisce che il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto;
Ai sensi dell'126 del D.lgs. n. 30 del 2005, una volta accertata la commissione di atti di contraffazione può disporsi la pubblicazione dell'ordinanza cautelare attestante la violazione dei diritti di proprietà industriale, a spese del soccombente.
Tale misura assolve sia alla funzione riparatoria dei danni già verificatisi, che ad una funzione preventiva rispetto a quelli che potrebbero verificarsi in futuro, anche laddove gli effetti dell'atto dannoso siano già cessati e non sussista il pericolo di una loro ripetizione.
In materia di privative industriali, stante la natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria (Trib.
(Ord.) Torino, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 09/11/2009
[...]
. Ed infatti lo sviamento di clientela, che rappresenta il Controparte_6 tipico effetto dannoso dell'attività illecita, integra certamente, per costante giurisprudenza, gli estremi del pregiudizio irreparabile ed irreversibile;
l'irreparabilità del danno deriva dall'obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dall'impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione
Pagina 4 del pregiudizio patrimoniale arrecato all'immagine ed agli interessi della impresa pregiudicata.
Premesso in punto di fatto che: la ricorrente è titolare delle seguenti registrazioni: Pt_1
- registrazione nazionale n. 1236749 “GUCCI” (denominativa) concessa il 12 gennaio 2010, ultimo rinnovo della registrazione n. 302066, risalente al 30 marzo 1977;
- registrazione nazionale n. 1305406 “ (denominativa), concessa il 7 giugno 2010, Pt_1
ultimo rinnovo della registrazione n. 324783, risalente al 16 dicembre 1980;
- registrazione dell'UE n. 121988 “GUCCI” (denominativa), depositata il 1° aprile 1996, concessa il 24 novembre 1998 e debitamente rinnovata;
- registrazione nazionale n. 362015000022869 (figurativa), concessa il 21 dicembre 2016, ultimo rinnovo della registrazione n. 657053 risalente al 22 settembre 1995;
- registrazione nazionale n. 302018000015370 (figurativa), concessa il 15 novembre 2018;
- registrazione nazionale n. 362021000121655 (figurativa), concessa il 3 agosto 2021, ultimo rinnovo della registrazione n. 1458098 risalente al 21 settembre 2011;
- registrazione nazionale n. 302018000008240 (figurativa), concessa il 5 dicembre 2018;
Pagina 5 - registrazione dell'UE n. 017891533 (figurativa), depositata il 24 aprile 2018
e concessa il 1° settembre 2018.
Le suindicate registrazioni rivendicano un'ampia serie prodotti, tra cui borse e articoli di pelletteria (nella classe 18) nonché calzature, abbigliamento e cinture (nella classe 25).
La ricorrente è titolare, per quanto rileva in questa sede, delle seguenti Parte_3
registrazioni:
- registrazione internazionale n. 254533 estesa all'Italia, risalente al 10 aprile 1962, e registrazione dell'UE n. 006845713, depositata il 9 aprile 2008 e concessa il 6 aprile 2009, aventi a oggetto il segno di seguito raffigurato:
- registrazioni internazionali nn. 314625 e 432775 estese all'Italia, risalenti rispettivamente al 7 giugno 1966 e al 26 settembre 1977, e registrazione dell'UE n. 006845622, depositata il
9 aprile 2008 e concessa il 14 gennaio 2009, tutte aventi a oggetto il segno di seguito raffigurato:
- registrazioni internazionali nn. 651883 e 851660 estese all'Italia, risalenti rispettivamente al 1° marzo 1996 e al 3 dicembre 2004, aventi a oggetto il segno “YSL”;
- registrazione dell'UE n. 011445905, depositata il 7 dicembre 2012 e concessa il 29 aprile
2013, avente a oggetto il marchio denominativo “ ; Parte_3
- registrazione dell'UE n. 011445947, depositata il 7 dicembre 2012 e concessa il 4 settembre 2013, avente a oggetto il segno di cui al doc. 26 di parte ricorrente.
Tali marchi contraddistinguono, tra gli altri, articoli in pelle, borse e portafogli, rientranti nella classe 18.
Pagina 6 Dalle allegazioni di parte ricorrente, sono emersi sufficienti indizi di contraffazione e commercializzazione senza autorizzazione di tali marchi da parte della società resistente.
Precisato che tali indizi consistono in un numero consistente di informazioni acquisite dai ricorrenti essendo risultato che la resistente è anche titolare del nome a Controparte_2
dominio www.adessostore.it e che digitando su Internet questo nome a dominio si viene reindirizzati alle pagine di un sito il cui nome a dominio è “www.adessotrade.com”, relativo a un non meglio identificato “ ” o il cui CP_7
indirizzo di posta elettronica è Email_1
Nel sito, è descritto come un gruppo che “si interfaccia con i mercati Top CP_7
Brand”, “dotato di un'area commerciale per la gestione delle offerte di prodotti” e che fornisce altresì “servizi logistici in e fuori dall'UE, specializzati nella gestione di abbigliamento, accessori e calzature”, la cui struttura logistica principale è situata a
Barcellona e a Milano.
Una ricerca condotta dalle ricorrenti nella banca dati “Dun & Bradstreet” ha consentito di appurare che, sotto la denominazione opera in effetti una Parte_4
società con sede a Barcellona (Spagna), Calle San Sebasta, 18, / , della Pt_5 Parte_6
quale è socio unico e amministratore il signor e procuratore il signor RT
: società, con un solo dipendente, che realizza un fatturato di oltre cinque Controparte_3
milioni di euro l'anno.
Digitando, inoltre, su “Google” la denominazione della società spagnola in questione, accompagnata da qualche altra chiave di ricerca (come, ad esempio, Portugal), compare una descrizione dalla quale risulta che essa offre “Brands offprice and inseason: , CI Per_1
Saint Laurent, EG TA, IN, IU Jo, RI EP and most others”.
Ebbene, le società ricorrenti sono venute in possesso di esemplari di prodotti recanti i
Marchi e i Marchi venduti dal gruppo a società terze e dalle Pt_1 Parte_3 CP_2
analisi tecniche condotte su di essi è emerso che si tratta di prodotti falsi, di cui si ignora/no la/e fonte/i produttiva/e (anche se è verosimile che si tratti di prodotti fabbricati in Cina).
Infatti, nell'ambito di un contenzioso recentemente insorto negli Stati Uniti tra la casa di moda e Saks OFF Fifth LLC – un'importante catena di grandi magazzini che risulta aver
Pagina 7 venduto ingenti quantità di borse rivelatesi false – le ricorrenti hanno appreso Parte_3
che la società americana si è rifornita di questi prodotti (tra l'altro) dalla società spagnola
Inversiones Berillium S.L., con sede a Ibiza (Spagna).
Il legale di ha contattato quindi la Inversiones Berillium S.L., in persona del Parte_3
signor venendo così a conoscenza che la società spagnola aveva a sua volta Persona_2
acquistato i prodotti da altri fornitori, tra cui la acquisendo anche la relativa Controparte_2
documentazione contabile.
Si tratta in particolare della fattura n. 11 del 2 novembre 2023, relativa alla vendita, dalla società , di numerosi modelli di borse Saint Laurent, Controparte_8 contraddistinte da vari codici, per un totale di 800 pezzi e l'importo complessivo di
569.319,00 euro: fattura in cui è indicato come luogo di ritiro della merce, a carico del cliente, un magazzino di “Hong Kong” e destinazione finale di essa “Saks OFF Fifth LLC” di Pottsville (PA), Stati Uniti.
Ebbene da un estratto dell'expertise effettuato da sulle false borse Parte_3 [...]
rinvenute presso Saks OFF Fifth, si evince che i modelli/codici coincidono con Pt_3
quelli indicati nella fattura di al doc. 36, il che induce a ritenere che l'odierna Controparte_2
resistente abbia venduto/vende borse recanti i Marchi Saint Laurent false.
Per quanto riguarda, invece, la ME UP MB (società tedesca attiva nella Pt_1
rivendita di stock di prodotti di lusso di passate stagioni), nel maggio 2024, ha contattato la ricorrente per chiederle alcune verifiche di originalità in ordine a una partita di cinture recanti i Marchi acquistate e ritirate a Hong Kong: ciò in quanto si trattava di prodotti Pt_1 che, per riscontrate differenze qualitative e non tracciabilità di essi (i codici dei chip “RFID” non risultavano leggibili), non avevano superato i controlli di autenticazione ivi effettuati.
A seguito di questa richiesta, il legale incaricato di avv. Roncaglia, ha contattato il Pt_1
CEO della società tedesca, signor Markus ME, il quale gli ha fornito informazioni più dettagliate riguardo alla filiera di acquisto dei prodotti in questione. In sintesi:
i) con fattura n. 133 del 22 febbraio 2024 (doc. 41) la AT IN LLC – società di Dubai facente parte del gruppo ME – ha acquistato da AS ME RO (di seguito
“AS”), pure di Dubai, 338 cinture a “brand: , con consegna appunto a Hong Kong;
Pt_1
ii) a quanto riferito dal signor ME, AS ha offerto ad AT IN di acquistare quantitativi più consistenti, ma quest'ultima ha preferito vedere prima i prodotti e limitarsi a un ordine di prova;
Pagina 8 iii) AS ha a sua volta acquistato le cinture da una società spagnola (successivamente identificata nella F.A.L.V. IN SLU di Barcellona), la quale, per (provare a) sostenere la natura genuina della merce fornitale, aveva inviato alla AS stessa una fattura della CI
Logistic Division di Cadempino (Svizzera) (doc. 42), nonché un video riguardante un controllo “RFID” eseguito su questa merce (doc. 43).
Le ispezioni eseguite da – sulle cinture acquistate da AS e da questa vendute ad Pt_1
AT IN, oltre che sulla documentazione inviata ad AS per cercare di provarne la genuinità – hanno confermato che, in realtà, si tratta di prodotti contraffattori (cfr. la perizia tecnica al doc. 44) e che la documentazione è anch'essa falsificata.
Contattato dal legale delle ricorrenti, il signor di AS ha fornito informazioni e Tes_1
documenti riguardo alla catena di acquisto delle false cinture in particolare: Pt_1
i) la fattura proforma n. 2024001 del 25 gennaio 2024 relativa alla vendita da F.A.L.V.
IN SLU di Barcellona ad AS di 338 false cinture recanti i Marchi CI, poi rivendute dalla stessa AS ad AT IN (doc. 46);
ii) il pagamento eseguito da AS a favore di F.A.L.V. IN della suddetta fattura (doc.
47);
iii) l'ordine di prova riguardante le 338 cinture “GG signature belt” (doc. 48); iv) la fattura della CI Logistic Division di Cadempino e il video di cui ai docc. 42-43, già forniti dal signor ME.
Il tutto, per quanto riguarda le condotte contestate dalle ricorrenti, accompagnato da:
1) un'e-mail del 31 gennaio 2024 (doc. 49), spedita al signor dall'indirizzo di posta Tes_1
elettronica , con cui il signor di Email_2 Controparte_3
Adesso ha inviato al signor AS la fattura proforma n. 2024001 di F.A.L.V. di Parte_7
cui al doc. 46, invitandolo a procedere col pagamento;
2) un'e-mail del 15 aprile 2024, spedita al signor dall'indirizzo di posta elettronica Tes_1
“ ”, con in copia il signor , con cui tale “Naomi” del Email_3 CP_3
“Sales Department” di Adesso ha inviato ad AS il video di cui al doc. 43, relativo al processo di scansione “RFID” eseguito su cinture vendute a quest'ultima (cfr. lo scambio di e-mail al doc. 50);
3) la conferma, da parte del signor in un'e-mail all'avv. Roncaglia, che Adesso e la Tes_1 società spagnola F.A.L.V. sono gestite dalle stesse persone (“Important: Adesso and FALV are managed by same people”: cfr. ancora l'e-mail al doc. 50).
Pagina 9 Tali elementi probatori sono stati confermati dagli esiti della descrizione concessa con decreto inaudita altera parte del 14.10.2024 dal momento che il C.T.U., dopo aver espletato l'incarico, ha depositato la relazione esplicativa di quanto riscontrato nello svolgimento delle suddette operazioni;
in particolare, il C.T.U. ha rappresentato che presso le sedi della non sono stati rinvenuti beni, il cui utilizzo è contestato dalla Controparte_2
ricorrente; che la residenza del signor (non rinvenuto), in RI IR, Controparte_3
Contrada Camporeale n. 7, è risultata chiusa da tempo;
che tuttavia i beni “contestati” sono stati commercializzati dalla come provato dalle fatture di vendita che recano Controparte_2
nomi identificativi della merce contestate cedute dietro corrispettivo.
Il periodo oggetto di analisi è relativo agli anni 2022, 2023 e 2024; in primo luogo, occorre evidenziare che, nel triennio analizzato, mancano: sia dal registro che in pdf le fatture n. 25-
26-27, per l'anno 2022; sia dal registro che in pdf la fattura n. 5, per l'anno 2023; i pdf delle fatture emesse del III trimestre e i registri IVA vendite, per l'anno 2024.
Tanto premesso, il C.T.U. ha raccolto la seguente documentazione: 1) fattura n. 8 del
17/10/2023 emessa a Inversiones Berillium per euro 390.568,00 descrizione acconto per fornitura n. 1674 borse 2) fattura n. 9 del 18/10/2023 emessa F.A.L.V. Parte_3
IN di euro 39.200,00 descrizione acconto per borse 3) nota di Credito Parte_3
n.10 del 26/10/2023 emessa a Inversiones Berillium per euro 390.568,00 descrizione storno per errata imputazione codice Iva;
4) la Fattura n. 11 del 02/11/2023 emessa a Inversiones
Berillium per euro 569.319,00 prevede la vendita: n. 60 Lou camera bag in quilted leather;
n. 65 Lou camera bag in quilted leather;
n. 106 Kate medium chain bag in grainb de poudre embossed leather;
n. 100 Envelope medium chain bag in mix matelassè; n. 100 Envelope medium chain bag in mix matelassè; n. 222 Shopping Saint Laurent leather tote bag;
n. 50
Shopping leather tote bag;
n. 55 Shopping leather tote bag;
n. Parte_3 Parte_3
42 Shopping leather tote bag, per un totale di 800 borse. Parte_3
Il C.T.U. ha, inoltre, evidenziato che dalla documentazione contabile analizzata risultano diverse cartelle con ordini relativi ai marchi Pt_1 Parte_3
Si precisa, a fronte delle doglianze del resistente, che ai fini della presente decisione è stata utilizzata solo la documentazione di cui il Giudice ha chiesto la descrizione , restando irrilevanti le ulteriori acquisizioni documentali eventualmente effettuate dal CTU, che, comunque in quanto ausiliario del Giudice è tenuto ad un dovere di segretezza.
Pagina 10 Si ritiene che sussista il fumus dell'invocata tutela inibitoria nei confronti della
[...]
, in quanto risulta sufficientemente provata la commercializzazione da parte di CP_2
dei prodotti recanti contraffazione dei lamarchi notori delle ricorrenti. Controparte_2
Ebbene la società resistente non è in alcun modo legittimata a commercializzare prodotti recanti i suddetti marchi, poiché non fa parte della rete di rivenditori autorizzati e non è in alcun modo collegata o affiliata di e YSL, con le quali non ha alcun “accordo in Pt_1
esclusiva”, né intrattiene alcuna licenza o ha mai ricevuto alcuna autorizzazione dalle stesse motivo per il quale la pubblicizzazione e la vendita non autorizzata di prodotti contraddistinti da segni identici o simili ai marchi registrati integrano gli estremi della fattispecie di cui all'art. 20 c.p.i., che garantisce al titolare del marchio d'impresa registrato la facoltà di fare un uso esclusivo del marchio e il diritto di vietare tale uso ai terzi. È evidente che,seppure volesse ritenersi non certamente provata la falsificazione dei prodotti, tale commercializzazione lede il diritto del titolare del marchio di impresa registrato all'utilizzo esclusivo dello stesso. La commercializzazione dei prodotti recanti i marchi ed al di fuori della rete di distribuzione prescelta e in mancanza Pt_1 Parte_3
di un titolo idoneo a consentirla, arreca un significativo pregiudizio alle odierne ricorrenti, in quanto lede la reputazione dei marchi notori delle ricorrenti e determina il rischio di confusione in ordine alla provenienza lecita dei prodotti, con inevitabile pregiudizio della rinomanza e del carattere distintivo dei marchi di cui è causa.
Si ritiene, inoltre, sussistente l'ulteriore presupposto del periculum per l'adozione della misura dell'inibitoria, rappresentato dalla prosecuzione delle condotte contestate di commercializzazione di prodotti recanti i segni identici al marchio per cui è causa, tenuto conto della sostanziale irreparabilità del pregiudizio derivante dalla prosecuzione dell'attività illecita rispetto alle esigenze di tutela del carattere distintivo del marchio, anche a causa delle modalità e quantità di vendita dei prodotti, che comportano una rapida e capillare diffusione e, dunque, indiscriminata propagazione del danno, con correlativo conseguimento di un indebito vantaggio connesso all'illegittimo uso del segno costituente contraffazione.
Per quanto concerne, invece, e , si evidenzia che, RT Controparte_3
in assenza di elementi idonei a provare la sussistenza di condotte ascrivibili personalmente agli stessi, non risulta sufficientemente provato l'abuso dello schermo societario in base alla sola circostanza che entrambi hanno ruoli di legale rappresentante di società/ procuratore di
Pagina 11 società dedite alla commercializzazione di prodotti asseritamente contraffatti o, comunque, al di fuori della regolare rete di distribuzione autorizzata dai titolari del marchio, con la conseguenza che tutte le domande formulate nei loro confronti in proprio devono essere rigettate.
Le misure dell'inibitoria e della fissazione della somma dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento a carico di prevista come segue, si Controparte_2
ritengono sufficienti a cautelare le ragioni di chi ricorre, dovendosi all'atto rigettare le altre istanze.
L'accoglimento solo in parte delle domande giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, pronunziando sul ricorso cautelare in oggetto:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- rigetta tutte le domande formulate nei confronti di e di RT
; Controparte_3
- inibisce alla in persona del suo legale rappresentante p.t., con effetto Controparte_2
immediato sull'intero territorio dell'Unione Europea, di importare e/o esportare e/o produrre e/o commercializzare e/o usare e/o pubblicizzare i prodotti contraffattori dei marchi notori delle ricorrenti, direttamente e/o indirettamente anche su siti web ed on line;
- fissa una penale di euro 1500,00, a carico di ed in favore delle Controparte_2
ricorrenti, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata al deposito del presente provvedimento e per ogni prodotto corrispondente a quelli per i quali è concessa l'inibitoria che venga posto sul mercato, offerto in vendita o pubblicizzato anche su siti web ed on line;
- compensa le spese di lite.
Napoli 7.04.25
Il Giudice
Dott. Francesca Reale
Pagina 12