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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
LL IS, AT
OCONE GI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1504/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. FER20250000575962 TARI 2013
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Le parti chiedono la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso
contro
SO s.pa. per l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. FER20250000575962 notificato da GE S.p.A. in data 28.7.2025.
La ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 35 e 41 cost. nonché' dell'art. 514, 515 c.p.c. e del dpr 62
602/73 modificato dall'art. 52 dl 69/2013 cd. “decreto del fare” nonché' dell'art. 86, comma 2, dpr 602/73 perché trattasi di preavviso di fermo su veicolo commerciale.
Nel costituirsi in giudizio, GE ha dichiarato di rinunciare al fermo ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con la compensazione delle spese di lite in quanto, ha affermato, sarebbe stato sufficiente far pervenire la documentazione attestante la strumentalità del bene ed evitare l'instaurazione del giudizio.
All'udienza del 15.01.2026, la Corte ha deciso.
La Corte., preso atto della rinuncia a procedere da parte di SO e della conseguente cessazione della materia del contendere, visto l'art.46 del D.lgs.n. 546/92 dichiara l'estinzione del giudizio con la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara Cessata materia del contendere.Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
LL IS, AT
OCONE GI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1504/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. FER20250000575962 TARI 2013
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Le parti chiedono la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso
contro
SO s.pa. per l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. FER20250000575962 notificato da GE S.p.A. in data 28.7.2025.
La ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 35 e 41 cost. nonché' dell'art. 514, 515 c.p.c. e del dpr 62
602/73 modificato dall'art. 52 dl 69/2013 cd. “decreto del fare” nonché' dell'art. 86, comma 2, dpr 602/73 perché trattasi di preavviso di fermo su veicolo commerciale.
Nel costituirsi in giudizio, GE ha dichiarato di rinunciare al fermo ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con la compensazione delle spese di lite in quanto, ha affermato, sarebbe stato sufficiente far pervenire la documentazione attestante la strumentalità del bene ed evitare l'instaurazione del giudizio.
All'udienza del 15.01.2026, la Corte ha deciso.
La Corte., preso atto della rinuncia a procedere da parte di SO e della conseguente cessazione della materia del contendere, visto l'art.46 del D.lgs.n. 546/92 dichiara l'estinzione del giudizio con la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara Cessata materia del contendere.Spese compensate.