Sentenza 20 settembre 1979
Massime • 1
La normativa collettiva del settore esattoriale (artt 13 e 13 CCNL 26 aprile 1974 e art 14 del contratto integrativo aziendale per i dipendenti delle esattorie gestite dal monte di Paschi di Siena), non richiama e, quindi, non recepisce la norma di legge, che definisce la figura legale del collettore, (art 130 tu 15 maggio 1963 n 858), ma opera in una diversa sfera giuridica, inquadrando in via generale nella categoria impiegatizia i collettori, preposti alle esattorie, per la possibilita per costoro di rivestire la qualifica di funzionario, ove siano forniti dei requisiti richiesti, non coincidenti con quelli generici e astratti previsti dalla norma di legge. Tali ulteriori requisiti consistono nella preposizione del dipendente 'a particolari importanti servizi esattoriali', che presuppone una valutazione qualitativa di un servizio nell'ambito di un complesso aziendale di una certa dimensione, e la facolta di impegnare l'istituto, con specifica disposizione interna dello stesso, per singoli rami dell'azienda nei confronti dei terzi, che presuppone non soltanto il semplice conferimento di una rappresentanza, connaturata alla funzione del collettore, ma una certa ampiezza di contenuto dei relativi poteri con l'attribuzione di autonomia deliberativa rispetto ad estesi settori del servizio esattoriale. Pertanto, mentre resta escluso che il 'singolo ramo dell'azienda' possa identificarsi nelle singole esattorie,a cui i collettori sono preposti, tuttavia, la preposizione ad un singolo ufficio esattoriale potra essere rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di funzionario quando l'ufficio costituisca un importante servizio esattoriale, il quale, per il contratto integrativo aziendale, ricorre quando trattisi di esattorie con non meno di sette dipendenti.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/09/1979, n. 4837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4837 |
| Data del deposito : | 20 settembre 1979 |
Testo completo
La normativa collettiva del settore esattoriale (artt 13 e 13 CCNL 26 aprile 1974 e art 14 del contratto integrativo aziendale per i dipendenti delle esattorie gestite dal monte di Paschi di Siena), non richiama e, quindi, non recepisce la norma di legge, che definisce la figura legale del collettore, (art 130 tu 15 maggio 1963 n 858), ma opera in una diversa sfera giuridica, inquadrando in via generale nella categoria impiegatizia i collettori, preposti alle esattorie, per la possibilita per costoro di rivestire la qualifica di funzionario, ove siano forniti dei requisiti richiesti, non coincidenti con quelli generici e astratti previsti dalla norma di legge. Tali ulteriori requisiti consistono nella preposizione del dipendente 'a particolari importanti servizi esattoriali', che presuppone una valutazione qualitativa di un servizio nell'ambito di un complesso aziendale di una certa dimensione, e la facolta di impegnare l'istituto, con specifica disposizione interna dello stesso, per singoli rami dell'azienda nei confronti dei terzi, che presuppone non soltanto il semplice conferimento di una rappresentanza, connaturata alla funzione del collettore, ma una certa ampiezza di contenuto dei relativi poteri con l'attribuzione di autonomia deliberativa rispetto ad estesi settori del servizio esattoriale. Pertanto, mentre resta escluso che il 'singolo ramo dell'azienda' possa identificarsi nelle singole esattorie,a cui i collettori sono preposti, tuttavia, la preposizione ad un singolo ufficio esattoriale potra essere rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di funzionario quando l'ufficio costituisca un importante servizio esattoriale, il quale, per il contratto integrativo aziendale, ricorre quando trattisi di esattorie con non meno di sette dipendenti.*