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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 151/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 31/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 151/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti appellante contro
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliato appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 03.10.2024 il Tribunale di Larino ha accolto la domanda di Parte_1
volta al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico della cd Carta
[...]
elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020. Premesso di aver prestato servizio come docente, con contratto a tempo determinato in qualità di supplente, la ricorrente aveva sostenuto l'illegittima sua esclusione dai destinatari del beneficio, in quanto docente a tempo determinato, invocando i principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento dei lavoratori come sanciti dagli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché dalla direttiva comunitaria
1999/70/CE, dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria,
e degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola. Regolarmente costituitosi, il
[...]
, contestava la domanda. Nelle note conclusive, prendendo atto del Controparte_1
nuovo orientamento giurisprudenziale, non si opponeva alla concessione della carta.
2. Il Tribunale di Larino ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente ad ottenere la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, per l'importo di totali €
1.000,00, con condanna del a metterla a disposizione della medesima ricorrente. CP_1
Il Giudice di primo grado ha compensato le spese di lite, “stante la non opposizione del CP_1
all'accoglimento della domanda e tenuto conto dell'intervento recente delle SSUU chiarificatore rispetto al contrasto giurisprudenziale preesistente”.
3. Avverso tale decisione propone appello limitatamente al capo con cui il Parte_1
Giudice di prime cure ha statuito la compensazione delle spese di lite, lamentando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio della soccombenza. Il Tribunale di
Larino avrebbe errato nel compensare le spese pur avendo accolto integralmente il ricorso proposto dalla odierna appellante. Si evidenzia che il diritto dei docenti precari alla carta docenti
è stato accertato, prima ancora dell'intervento della Corte di Cassazione, sia dal Consiglio di
Stato, con sentenza n.1842/2022, sia dalla Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022. Da ultimo è, infine, intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n.29961/2023, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a livello nazionale e internazionale. La questione del riconoscimento della carta docenti agli insegnanti non di ruolo non sarebbe, dunque, affatto nuova.
2 Né ricorrerebbe nel caso di specie la non opposizione del resistente, come, invece, CP_1 affermato dal primo giudice. L'amministrazione scolastica, infatti, anche nella memoria del
07.05.2024 avrebbe manifestato dubbi sul diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio. Ad ogni modo il contegno processuale del non avrebbe potuto giustificare CP_1
la compensazione delle spese, atteso che alla ricorrente non sarebbe stata lasciata altra scelta, per la tutela del suo diritto, che adire l'A.G. Aggiunge che persisterebbe l'inadempimento dell'amministrazione, in considerazione del fatto che il si sarebbe limitato a CP_1
riconoscere il diritto alla carta docente solo ai docenti precari con contratto fino al 31 agosto e per l'a.s. 2023/2024.
4. Con il secondo motivo si denuncia l'erronea interpretazione da parte del Tribunale di Larino circa la “novità dell'orientamento giurisprudenziale” e la motivazione contraddittoria e meramente apparente della sentenza impugnata. Richiamato l'art. 92 c.p.c. e le modifiche che hanno interessato detta disposizione, si deduce che nessuna delle ipotesi di compensazione ivi previste ricorrerebbe nel caso di specie, non essendovi soccombenza reciproca, né assoluta novità della questione, né mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Né sarebbero ravvisabili le “altre gravi ed eccezionali ragioni” pure legittimanti la compensazione secondo il testo del richiamato art. 92 c.p.c., risultante dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 19/4/2018. Il Tribunale, peraltro, avrebbe compensato le spese senza dare conto delle ragioni circa tale statuizione.
Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, con condanna dell'odierno appellato al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio di secondo grado, oltre al rimborso del c.u. versato per il presente grado di giudizio.
5. Si è costituito il , chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_1 dell'appello e, subordinatamente, di “contenere al minimo le spese di giudizio da liquidare in favore della parte privata relative al primo grado di giudizio, applicando i minimi tabellari, con ogni ulteriore riduzione di cui al D.M. 55/2014 e con esclusione della fase di studio della controversia”.
Deduce che correttamente il primo giudice ha statuito in ordine alla compensazione delle spese, dato il contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di riconoscere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 ai docenti cd. precari esistente in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della S.C. n. 29961/2023, e considerata anche la non opposizione
3 dell'Amministrazione scolastica all'emissione della carta docente in favore dell'odierna appellante. Aggiunge che ai fini della decisione andrebbe tenuto conto dell'elevato grado di serialità che connota la controversia, segnalando la possibilità di depositare uno o più ricorsi unitari rispetto ai quali il giudice avrebbe potuto operare, in punto di spese di giudizio, gli aumenti in considerazione del numero di parti assistite. Ad ogni buon fine il compenso per la fase studio della controversia andrebbe liquidato solo una volta, poiché detta fase sussisterebbe solo per il primo giudizio e non anche per tutti gli altri identici, instaurati in un arco temporale strettamente ravvicinato.
In subordine si chiede che siano compensate le spese del secondo grado non essendo le censure avversarie imputabili alla condotta ascrivibile all'Amministrazione, sia in sede amministrativa che in sede processuale.
6. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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7. L'appello è fondato, dovendosi riformare la sentenza impugnata, che per il resto va confermata, limitatamente alla statuizione sulle spese.
8. Compensando tra le parti le spese del giudizio “stante la non opposizione del CP_1
all'accoglimento della domanda e tenuto conto dell'intervento recente delle SSUU chiarificatore rispetto al contrasto giurisprudenziale preesistente”, il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del 2014 e dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 19/4/2018.
Come è noto, il principio cardine che regola la materia delle spese è il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. È stato affermato dalla Corte di Cassazione che la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore, posto che essa non va riferita all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. Né è ragione adeguata e sufficiente per disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass.
23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632). Al fine della distribuzione dell'onere
4 delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018). Quanto alla compensazione delle spese processuali, la norma che la prevede, l'art. 92, comma 2, c.p.c.., è stata dapprima emendata dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificata dall'art. 39-quater legge n. 51 del 2006, poi è stata ulteriormente modificata dall'art. 45, II comma, della legge n. 69 del
2009 ed infine, dall'art. 13, comma I, d.
1.12 settembre 2014 n.132. Tale norma, che ammette la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca, specifica che deve trattarsi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. 11217/2016).
Ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., pertanto, come risultante dalle modifiche introdotte dal dl. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2 , c.p.c.
Nel caso in esame, non ricorre alcuna di dette ipotesi. Come evidenziato dall'appellante la questione della cd Carta docente era da tempo all'attenzione dei giudici di merito, non presentando, quindi, profili di particolare novità. Va, peraltro, considerato che il ricorso di primo grado è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Larino in data 23.09.2022, dopo che sulla questione si erano già pronunciati in senso favorevole ai docenti precari sia il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1842 del 16.03.2022, sia la CGUE, VI sezione, con la decisione del
18.05.2022, resa nella causa C 450/21.
Né è stato documentato che il procuratore della odierna appellante abbia depositato, in un limitato arco temporale, come allegato dall'Avvocatura dello Stato, un “numero elevatissimo di ricorsi individuali aventi chiara identità oggettiva”.
9. La sentenza va, quindi, limitatamente alla statuizione relativa alle spese, riformata, dovendosi porre a carico del originario resistente, risultato soccombente, le spese del giudizio di CP_1 primo grado, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi indicati dal
5 D.M n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, attesa la non complessità della causa, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ritiene il collegio che vada liquidato anche il compenso per la fase studio della controversia, essendo stata, comunque, effettuata dal difensore la valutazione specifica delle pretese della ricorrente ai fini della azionabilità delle stesse.
10. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione, e si liquidano come da dispositivo. Parte appellata va, quindi, condannata al pagamento delle stesse in favore del procuratore antistatario, oltre che della somma versata dall'odierna appellante a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa il 03.10.2024 dal Tribunale di Larino -
Giudice del lavoro – proposto con ricorso qui depositato il 04.10.2024 da Parte_1
nei confronti di , in persona del
[...] Controparte_1
Ministro/legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 258,00, oltre rimborso Parte_1
forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
anche delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 247,00, oltre rimborso
[...]
forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, nonché alla rifusione in favore della medesima parte del C.U. versato per il presente appello, con distrazione.
Campobasso, 19.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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