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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 431/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
NO EL, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7351/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 777/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300000369000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1220140009560939 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1220140009560939 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1220140009560939 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220150011439825000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220150011439825000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220150011439825000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01220160011348525 REGISTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0122070008333684 RADIODIFFUSIONI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1220220000206106 IVA-ALTRO 2014
-.COM. ADR n. 61219015961998000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7949/2025 depositato il 29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, con ricorso notificato il 05/12/2023, aveva proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01280202300000369000, notificata a mezzo PEC 1'08/10/2023, e le sottostanti cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento prodromici (riferiti agli anni d'imposta 2011, 2012,
2014). Il contribuente aveva lamentato in primo luogo l'omessa notifica di tali atti presupposti (cartelle n. 01220140009560939000, n. 01220150011439825000, n. 01220160011348525000, n. 01220170008333684000,
n. 01220220000206106000 e avviso di accertamento n. TFK010300001/2019), e aveva eccepito la conseguente prescrizione dei crediti (in particolare quella quinquennale per sanzioni e interessi). Inoltre, aveva dedotto l'inapplicabilità del fermo all'autovettura Alfa Romeo targata Targa_1, in quanto bene strumentale all'esercizio della sua impresa di Agente/Rappresentante di commercio (attestato di iscrizione ENASARCO e iscrizione nel Registro Inventari).
Nel giudizio di primo grado si era costituita solo l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino (A.
E.), in persona del Capo Nominativo_1 su delega del Direttore Provinciale Nominativo_2, la quale aveva insistito per la regolarità delle notifiche e l'infondatezza del motivo di prescrizione, eccependo la mancanza di prova della strumentalità del veicolo. Il contribuente, con memorie illustrative, aveva sollevato l'eccezione di difetto di rappresentanza in capo al funzionario Nominativo_1 e al Direttore Nominativo_2.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Avellino, con Sentenza n. 777/02/24 depositata il 23/07/2024, aveva accolto il ricorso limitatamente all'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 01280202300000369000. Aveva ritenuto che la prova della strumentalità fosse stata resa "solo nel processo"
e per tale motivo aveva compensato interamente le spese di giudizio tra le parti. La Corte aveva escluso espressamente che il vizio della notifica inficiasse la validità delle sottese cartelle e dell'avviso di accertamento.
Il contribuente, Ricorrente _1, proponeva appello avverso la suddetta sentenza in data 11/11/2024, censurando la decisione in cinque punti principali: 1) La mancata produzione dell'atto di delega e l'errore nel ritenere sufficiente la delega;
2) L'errore nell'escludere che il vizio di notifica inficiasse la validità degli atti presupposti, nonostante l'impugnazione cumulativa;
3) L'errore nel ritenere che la prova della strumentalità fosse stata fornita solo in sede processuale, giustificando la compensazione delle spese;
4)
La mancata indicazione e annullamento delle cartelle prescritte, nonostante il giudice avesse riconosciuto la maturazione della prescrizione per parte dei crediti;
5) La mancata pronuncia sull'omessa notifica della cartella n. 01220220000206106000. Il contribuente chiedeva la riforma della sentenza, l'annullamento degli atti presupposti non notificati e la condanna alle spese per entrambi i gradi, con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino si costituiva e proponeva appello incidentale, chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento del proprio appello incidentale, la riforma della sentenza e la dichiarazione di legittimità dell'atto impugnato. L'Ufficio eccepiva la correttezza della costituzione in giudizio del primo grado, richiamando la giurisprudenza di Cassazione sulla delega di firma. Sosteneva la legittimità della misura adottata, censurando la sentenza per aver annullato il preavviso di fermo, sostenendo che il ricorrente non aveva documentato che il veicolo rivestisse effettivamente una funzione strumentale, specialmente perché la fattura risultava emessa con codice fiscale (B2C) e non con
Partita IVA. L'Ufficio precisava inoltre che le cartelle erano state correttamente notificate e che per i tributi erariali (IRPEF, IVA) la prescrizione era decennale, e comunque interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 15/11/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione la Corte, esaminati gli atti e i motivi di appello e di appello incidentale, ritiene di rigettare l'appello principale e di accogliere l'appello incidentale limitatamente alla conferma del preavviso di fermo amministrativo.
La questione relativa al difetto di rappresentanza processuale in capo al Capo Nominativo_1 e al
Direttore Provinciale Nominativo_2, è infondata. La Corte di primo grado aveva correttamente applicato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'atto difensivo sottoscritto da un delegato alla firma con chiara indicazione della relativa qualità (nella specie, "Firma su delega del Direttore Provinciale Nominativo_2
"), fa presumere che l'ufficio periferico sia ritualmente costituito. La contestazione generica del contribuente non è sufficiente a far sorgere l'onere in capo all'Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell'atto interno di organizzazione adottato dal dirigente. La delega in questione è, più propriamente, una "delega di firma e non di funzioni", realizzando un mero decentramento burocratico interno. Tale vizio, pertanto, è da ritenersi sanato dalla documentazione prodotta (ordine di servizio e attestazioni di conformità)
e in ogni caso non era idoneo a invalidare la costituzione.
In merito all'appello incidentale, si accoglie la censura dell'Agenzia in punto di strumentalità. La prova della strumentalità di un bene all'attività d'impresa, come richiesto dall'art. 86, comma 2, D.P.R. 602/73, deve essere rigorosa. L'eccezione dell'Agenzia è sufficiente a superare la presunzione di strumentalità in quanto la fattura di acquisto riporta solo il codice fiscale del contribuente. Pertanto l'autovettura è intestata al contribuente come persona fisica, ossia come bene personale e non come bene aziendale. A nulla rileva l'assoggettamento del contribuente al regime fiscale agevolato c.d. forfettario. Mancando la prova della strumentalità, il preavviso di fermo amministrativo n. 01280202300000369000 è legittimo e va ripristinato, riformando la sentenza di primo grado sul punto.
Inoltre, si considerano tempestivamente notificate le cartelle contestate, come documentato dall'Agenzia, e si ritiene valido l'atto interruttivo costituito dall'Intimazione di Pagamento del 15/11/2019, in quanto la giurisprudenza consente il perfezionamento della notifica a mezzo posta anche in assenza di specifiche annotazioni sull'avviso di ricevimento, data la presunzione di conoscenza. Essendo i crediti di natura erariale
(IRPEF, IVA), si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), che non risulta maturata al momento della notifica del preavviso di fermo.
Pertanto, l'appello principale va rigettato integralmente e l'appello incidentale va accolto, con condanna del ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale proposto dal contribuente ed accoglie l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino. Per l'effetto, in parziale modifica della
Sentenza n. 777/02/24 conferma la legittimità del preavviso di fermo amministrativo n.
01280202300000369000 non essendo dimostrata la strumentalità del bene. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 900,00, per il primo grado ed in euro 1.000,00, per il secondo grado oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
NO EL, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7351/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 777/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300000369000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1220140009560939 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1220140009560939 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1220140009560939 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220150011439825000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220150011439825000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220150011439825000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01220160011348525 REGISTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0122070008333684 RADIODIFFUSIONI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1220220000206106 IVA-ALTRO 2014
-.COM. ADR n. 61219015961998000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7949/2025 depositato il 29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, con ricorso notificato il 05/12/2023, aveva proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01280202300000369000, notificata a mezzo PEC 1'08/10/2023, e le sottostanti cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento prodromici (riferiti agli anni d'imposta 2011, 2012,
2014). Il contribuente aveva lamentato in primo luogo l'omessa notifica di tali atti presupposti (cartelle n. 01220140009560939000, n. 01220150011439825000, n. 01220160011348525000, n. 01220170008333684000,
n. 01220220000206106000 e avviso di accertamento n. TFK010300001/2019), e aveva eccepito la conseguente prescrizione dei crediti (in particolare quella quinquennale per sanzioni e interessi). Inoltre, aveva dedotto l'inapplicabilità del fermo all'autovettura Alfa Romeo targata Targa_1, in quanto bene strumentale all'esercizio della sua impresa di Agente/Rappresentante di commercio (attestato di iscrizione ENASARCO e iscrizione nel Registro Inventari).
Nel giudizio di primo grado si era costituita solo l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino (A.
E.), in persona del Capo Nominativo_1 su delega del Direttore Provinciale Nominativo_2, la quale aveva insistito per la regolarità delle notifiche e l'infondatezza del motivo di prescrizione, eccependo la mancanza di prova della strumentalità del veicolo. Il contribuente, con memorie illustrative, aveva sollevato l'eccezione di difetto di rappresentanza in capo al funzionario Nominativo_1 e al Direttore Nominativo_2.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Avellino, con Sentenza n. 777/02/24 depositata il 23/07/2024, aveva accolto il ricorso limitatamente all'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 01280202300000369000. Aveva ritenuto che la prova della strumentalità fosse stata resa "solo nel processo"
e per tale motivo aveva compensato interamente le spese di giudizio tra le parti. La Corte aveva escluso espressamente che il vizio della notifica inficiasse la validità delle sottese cartelle e dell'avviso di accertamento.
Il contribuente, Ricorrente _1, proponeva appello avverso la suddetta sentenza in data 11/11/2024, censurando la decisione in cinque punti principali: 1) La mancata produzione dell'atto di delega e l'errore nel ritenere sufficiente la delega;
2) L'errore nell'escludere che il vizio di notifica inficiasse la validità degli atti presupposti, nonostante l'impugnazione cumulativa;
3) L'errore nel ritenere che la prova della strumentalità fosse stata fornita solo in sede processuale, giustificando la compensazione delle spese;
4)
La mancata indicazione e annullamento delle cartelle prescritte, nonostante il giudice avesse riconosciuto la maturazione della prescrizione per parte dei crediti;
5) La mancata pronuncia sull'omessa notifica della cartella n. 01220220000206106000. Il contribuente chiedeva la riforma della sentenza, l'annullamento degli atti presupposti non notificati e la condanna alle spese per entrambi i gradi, con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino si costituiva e proponeva appello incidentale, chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento del proprio appello incidentale, la riforma della sentenza e la dichiarazione di legittimità dell'atto impugnato. L'Ufficio eccepiva la correttezza della costituzione in giudizio del primo grado, richiamando la giurisprudenza di Cassazione sulla delega di firma. Sosteneva la legittimità della misura adottata, censurando la sentenza per aver annullato il preavviso di fermo, sostenendo che il ricorrente non aveva documentato che il veicolo rivestisse effettivamente una funzione strumentale, specialmente perché la fattura risultava emessa con codice fiscale (B2C) e non con
Partita IVA. L'Ufficio precisava inoltre che le cartelle erano state correttamente notificate e che per i tributi erariali (IRPEF, IVA) la prescrizione era decennale, e comunque interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 15/11/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione la Corte, esaminati gli atti e i motivi di appello e di appello incidentale, ritiene di rigettare l'appello principale e di accogliere l'appello incidentale limitatamente alla conferma del preavviso di fermo amministrativo.
La questione relativa al difetto di rappresentanza processuale in capo al Capo Nominativo_1 e al
Direttore Provinciale Nominativo_2, è infondata. La Corte di primo grado aveva correttamente applicato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'atto difensivo sottoscritto da un delegato alla firma con chiara indicazione della relativa qualità (nella specie, "Firma su delega del Direttore Provinciale Nominativo_2
"), fa presumere che l'ufficio periferico sia ritualmente costituito. La contestazione generica del contribuente non è sufficiente a far sorgere l'onere in capo all'Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell'atto interno di organizzazione adottato dal dirigente. La delega in questione è, più propriamente, una "delega di firma e non di funzioni", realizzando un mero decentramento burocratico interno. Tale vizio, pertanto, è da ritenersi sanato dalla documentazione prodotta (ordine di servizio e attestazioni di conformità)
e in ogni caso non era idoneo a invalidare la costituzione.
In merito all'appello incidentale, si accoglie la censura dell'Agenzia in punto di strumentalità. La prova della strumentalità di un bene all'attività d'impresa, come richiesto dall'art. 86, comma 2, D.P.R. 602/73, deve essere rigorosa. L'eccezione dell'Agenzia è sufficiente a superare la presunzione di strumentalità in quanto la fattura di acquisto riporta solo il codice fiscale del contribuente. Pertanto l'autovettura è intestata al contribuente come persona fisica, ossia come bene personale e non come bene aziendale. A nulla rileva l'assoggettamento del contribuente al regime fiscale agevolato c.d. forfettario. Mancando la prova della strumentalità, il preavviso di fermo amministrativo n. 01280202300000369000 è legittimo e va ripristinato, riformando la sentenza di primo grado sul punto.
Inoltre, si considerano tempestivamente notificate le cartelle contestate, come documentato dall'Agenzia, e si ritiene valido l'atto interruttivo costituito dall'Intimazione di Pagamento del 15/11/2019, in quanto la giurisprudenza consente il perfezionamento della notifica a mezzo posta anche in assenza di specifiche annotazioni sull'avviso di ricevimento, data la presunzione di conoscenza. Essendo i crediti di natura erariale
(IRPEF, IVA), si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), che non risulta maturata al momento della notifica del preavviso di fermo.
Pertanto, l'appello principale va rigettato integralmente e l'appello incidentale va accolto, con condanna del ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale proposto dal contribuente ed accoglie l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino. Per l'effetto, in parziale modifica della
Sentenza n. 777/02/24 conferma la legittimità del preavviso di fermo amministrativo n.
01280202300000369000 non essendo dimostrata la strumentalità del bene. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 900,00, per il primo grado ed in euro 1.000,00, per il secondo grado oltre accessori di legge, se dovuti.