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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 748/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: - nato in FOLLO (SP) il Parte_1 C.F._1
11/06/1953 - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIALE REGINA
MARGHERITA 20122 MILANO - rappresentato e difeso dagli Avv.ti DEFILIPPI CLAUDIO
e SAMMICHELI GIANNA;
appellante nei confronti di
(COD. FISC. - elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_1 il difensore in VIA SQUADRONI 6 LA SPEZIA - rappresentata e difesa dall'Avv.
RIVOSECCHI MIRCO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria Pt_1
istanza, eccezione e deduzione
- in via preliminare disporre la sospensione del provvedimento impugnato, sussistendone i requisiti di legge;
1 – nel merito, per i motivi sopra esposti, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere le conclusioni spiegate nel primo grado di giudizio;
- con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge in favore del procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata : “Voglia la Corte di Appello Ecc.ma Controparte_1
RESPINGERE le domande tutte presentate nei confronti della perché Pt_2
inammissibili ex art. 342 cpc e 348 bis cpc nonché infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
Vorrà CONFERMARE integralmente la sentenza impugnata avente n.67/2023, emessa dal Tribunale della Spezia in data 31/01/2023.
Vinte competenze e spese di lite. Rivalse di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: “Con atto di citazione depositato in data 28/10/2021, proponeva opposizione avverso il precetto (in rinnovazione) Parte_1 notificatogli in data 6/9/2021 dalla società … La parte Controparte_1
convenuta si costituiva, con comparsa depositata il 29/11/2022, chiedendo il rigetto dell'opposizione … All'udienza del 12 gennaio 2023, il G.I., ex art. 213 c.p.c., ordinava che fosse verificato, presso la Camera di Commercio della Provincia d Parma, se la società fosse stata ivi trasferita (dopo la cancellazione disposta dalla Camera di Commercio della
Provincia di Reggio Emilia risultante dalla precedente visura). L'opposta si faceva parte diligente e acquisiva la visura presso la Camera di Commercio di Parma1, dalla quale si evince che la società è inattiva, ma non cancellata e che è stata ivi trasferita il
10/12/2020… ».
Con sentenza definitiva n. 67/2023 del 31/01/2023, il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, così decideva: “visto l'art. 281 sexies c.p.c., definitivamente pronunziando, - respinge integralmente l'opposizione al precetto;
- condanna Parte_1
a rimborsare alla società le spese di lite, determinate in
[...] Controparte_1 euro 1.800, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , con Parte_1
atto notificato in data 31.07.2023.
Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Con ordinanza in data 21.12.2023 la Corte rinviava all'udienza del 31/1/2024 per precisazione delle conclusioni.
2 Con ordinanza in data 01.02.2024 la Corte, visto l'art. 350bis c.p.c. rinviava all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.9.2024 assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali sino al 11.9.2024; all'esito della quale udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – SULLA VIOLAZIONE, artt. 213, 175, 183, 184 132 CPC -
CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL
DIRITTO DI DIFESA E DELLA PARITA' DELLE ARMI - Parte appellante la sentenza impugnata, con riguardo a quanto ritenuto in merito alla rappresentanza legale della sig.ra all'eccezione sulla carenza di legittimazione attiva/ius postulandi e alla Parte_3
tardività della produzione della visura camerale della società, sostenendo che: i) nel caso in cui la procura alle liti sia effettuata dal rappresentante legale di una società, affinché essa sia legittima, non è sufficiente la mera indicazione della titolarità di siffatto potere di rappresentanza, ma è necessario ex lege provare, con documentazione idonea, che tale potere sia stato conferito espressamente alla persona indicata e che il legale rappresentante pro tempore sia ancora in carica;
ii) sul punto la Suprema Corte (Sentenza
7 marzo 2005, n. 4810) ha statuito che il nome del legale rappresentante che sottoscrive la procura deve essere con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica altrimenti, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa;
iii) di conseguenza, la società appellata difettava di capacità processuale ai sensi dell'art. 75 3° comma c.p.c. e la procura doveva considerarsi nulla, così come la comparsa di costituzione in primo grado;
iv) in merito all'eccezione dell'odierno appellante sulla tardività e comunque sull'aggiramento delle preclusioni istruttorie, ex art. 183 6° comma c.p.c., poiché, attenendo alla legittimazione ad agire, la visura avrebbe dovuto essere prodotta all'atto dell'azione, non è corretto quanto affermato in sentenza, vale a dire che la produzione era stata " acquisita a seguito della richiesta del giudice., emessa, d'ufficio, ex art. 213 c.p.c."; v) nessuna richiesta alla Pubblica
Amministrazione risulta effettuata dal Giudice, il quale ha invece - nonostante la chiusura dell'istruttoria e senza che ne fosse stata fatta richiesta - consentito a controparte di produrre ulteriori documenti, in sede di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; vi) in tal modo, risulta violato non solo il disposto ex lege, ma anche il principio della parità delle parti e del diritto di difesa, con conseguente nullità di ordine processuale;
vii) la natura
3 pubblicistica della disciplina delle preclusioni comporta che la decadenza dall'attività processuale, conseguente al verificarsi della scadenza di termini perentori, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e non può essere rimessa all'accordo delle parti ex art. 153
c.p.c..
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Nella procura, allegata alla comparsa di costituzione del procedimento di primo grado, risulta in modo chiaro ed inequivocabile che essa sia stata rilasciata da parte della n qualità di legale rappresentante pro tempore della con Parte_3 Controparte_1
firma chiara e leggibile;
II) La visura camerale della Camera di Commercio di Reggio Emilia, in cui risultava amministratrice unica della società è stata depositata con la prima Parte_4
memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. e, pertanto, è stata prodotta tempestivamente;
III) la produzione della visura della Camera di Commercio di Parma è stata richiesta dal
Giudice di primo grado, al fine di eliminare ogni dubbio in merito alla cancellazione della Contr società e all'eventuale estinzione della stessa, con la conseguente necessità dichiarare l'interruzione del processo, sebbene fosse possibile rilevare, già dalla visura di
Reggio Emilia, la società era stata cancellata, ma solo per trasferimento a Parma;
IV) Dalla visura camerale della Camera di Commercio di Parma, ove la società si è iscritta, in seguito alla cancellazione per trasferimento da quella di Reggio Emilia, risultava non solo che non si era verificata l'estinzione, ma emergeva ulteriore conferma che la era amministratore unico anche successivamente al trasferimento della Parte_3
società;
V) Non vi è stata quindi alcuna violazione delle regole processuali richiamate dall'appellante, in quanto il Giudice di prime cure ha disposto l'accertamento per le finalità indicate, proprio in ragione dei dubbi in merito all'eventuale estinzione della società che avrebbe determinato la necessità di dichiarare l'interruzione del processo (v. da ultimo
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2439 del 25/01/2024 Rv. 670065 - 01) - dubbi insorti in seguito all'esame della visura tempestivamente prodotta – e non per supplire alle lacune probatorie della parte, posto che nella stessa sentenza impugnata viene dato atto che
«anche dalla visura depositata il 27 aprile 2022, con la prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. (e, dunque, tempestivamente), non poteva inferirsi l'estinzione della società, ma solo la cancellazione per trasferimento dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia».
4 2) SECONDO MOTIVO – SULLA VIOLAZIONE ARTT. 2352, COMMA 6, C.C.,
RICHIAMATO PER LE S.R.L. DALL'ART. 2471-BIS C.C., ART. 8 DEL DECRETO-LEGGE
4 CONVERTITO IN LEGGE 31 MARZO 2010, N. 50, 132 CPC - CP_2
CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. – L'appellante censura la sentenza impugnata con riguardo a quanto deciso in ordine alle questioni del sequestro
Contr della intera quota sociale della e alla debenza dell'IVA, sostenendo che: i) dalla visura depositata dall'odierna appellata risultava il sequestro di tutte le quote sociali della
SI.ra (provvedimento del GIP in data 23.02.2015); ii) il sequestro risulta Parte_3
peraltro trasformato in confisca;
iii) come affermato dalla ZI (cfr. sent. n.
191/2022) nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società le cui quote di partecipazione siano state oggetto di confisca antimafia - il bene confiscato allorché costituito dalla "quota rappresentativa dell'intero capitale sociale", passa, per legge, "in proprietà dello Stato e viene, gestito mediante l ”; iv) in particolare, quanto alla CP_3
rappresentanza processuale della società, poiché è l a porsi come gestore delle CP_4
quote di partecipazione sociale acquisite dallo Stato, trova applicazione l'art. 8 del decreto- legge 4 febbraio 2010, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, secondo cui all CP_4
"si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato di cui a! regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611"; v) pertanto, vi è difetto di legittimazione attiva della vi) in relazione alla debenza dell'IVA, la Parte_5
società odierna appellata nulla ha replicato all'eccepita assenza di prova della debenza della stessa, così rendendo incontestata l'eccezione; vii) in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro;
viii) sul punto la
ZI ha statuito che “la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva”
(Cass. civ., Sez. Ili, 7.2.2006, n. 2529) e che vi è “la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la
5 concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA”; ix) pertanto, il regime fiscale non dichiarato risulta aver confermato la mancata debenza dell'Iva.
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) non è rilevante la circostanza del sequestro/confisca della totalità delle quote sociali, in quanto il sequestro non comporta ex lege alcun mutamento della struttura organizzativa societaria;
II) in ogni caso non può trovare applicazione la normativa di cui all'art. 8 del decreto-legge
4 febbraio 2010, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, citata dall'appellante, poiché abrogata dal dlgs n. 158/2011;
III) il dlgs 159/2011 prevede all'art. 41, comma 6 “ Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata;
provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato,
a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.”;
III) il sequestro, pertanto, non determina la modifica e la sostituzione degli amministratori, bensì solo una possibilità attribuita in capo all'amministratore giudiziario che, nel caso di specie, non è stata esercitata, con la conseguenza che il ruolo di amministratore e legale rappresentante, dunque legittimato ad agire in giudizio, rimane in capo al soggetto attualmente in carica, che in base alle visure risulta la Parte_3
IV) in relazione alla debenza dell'IVA, essa è esplicitamente indicata al 22% nell'atto di precetto, essendo chiaro che il pagamento dell'imposta è dovuto in forza del titolo esecutivo che espressamente così disponeva: «dichiara tenuto e condanna a Pt_1
rifondere a in persona del legale rappresentante protempore, le Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.515,00 per corrispettivi, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA»;
V) “La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91, comma primo, cod. proc. civ., consegue al pagamento degli onorari al
6 difensore. Tuttavia, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A..” (Cass. Sez. 3, 01/04/2011, n. 7551, Rv. 617515 - 01); situazioni non configurabili nel caso concreto, risultando inattiva la società procedente.
3) TERZO MOTIVO – SULLA VIOLAZIONE ARTT. 20 L.44/99, 132 CPC -
CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - CARENZA DI
MOTIVAZIONE – L'appellante censura la sentenza impugnata, con riferimento a quanto deciso in ordine questione dell'improcedibilità e/o estinzione della procedura ex art. 20 l.
44/99, sostenendo che: i) la Suprema Corte, nella medesima sentenza citata dal Tribunale della Spezia (Cass n. 21854 del 20/09/2017), ha invero confermato l'applicazione al precetto della normativa in esame di cui all' art. 20 l.44/99, avente natura esecutiva, mentre “ la sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art. 20, comma 4, della l.
n. 44 del 1999, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, non si applica al procedimento c.d. “prefallimentare”, che non rivela natura esecutiva, ma cognitiva;
l'istituto in parola, per converso, può operare nella fase a vocazione liquidatoria inaugurata dalla sentenza dichiarativa di fallimento” (ordinanza n. 22787 del 12.09.2019); ii) infatti, la
Procura della Repubblica della Spezia in data 29.03.2021 aveva emesso provvedimento favorevole alla sospensione per anni due dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari;
iii) pertanto, non risultano fondate le avverse deduzioni circa la pretesa inoperatività dell'ordinanza ex art. 20 L.44/99 nel presente giudizio di opposizione;
iv) inoltre, la sentenza della ZI
(Cass. n. 7656/2015) richiamata dalla si riferiva solo alla fase dell'istanza di CP_1
sospensione e doveva ritenersi assorbita e superata sia dal dettato della stessa ordinanza emessa a favore del sia dalla giurisprudenza;
v) il dettato dell'art. 20 c. 1-4 Pt_1
l.44/99 è esplicito nel considerare sospesi non solo i termini processuali ma anche sostanziali di cui sono onerate le vittime dell'usura e, in ogni caso, l'ordinanza citata ha disposto la sospensione per due anni di ogni esecuzione, compresa quella oggetto del presente giudizio;
vi) la ZI (sentenza n. 22756/2012) ha anche precisato che l'art. 20, nei commi da 1 a 4, “mira ad offrire tutela alla vittima del reato di usura e di altri ad esso assimilati, intendendo bilanciare l'interesse del creditore all'adempimento con
l'apprestamento delle condizioni di un'eccezionale verifica di nesso eziologico tra la
7 difficoltà solutoria e la genesi criminale del debito, così da assicurare agevolazioni e provvidenze alle vittime.”; vii) sempre la Suprema Corte, nella sentenza del 20 settembre
2017 n. 21854, ha anche esteso la portata applicativa dell'art. 20 della L. n. 44/99 a tutti i processi esecutivi pendenti dinanzi al giudice dell'esecuzione; viii) alla luce delle richiamate norme e sentenze, appare chiaro che i passaggi della sentenza della Corte
Cost. nella sentenza n. 192/14, richiamati dal P.M. nell'ordinanza del 30.01.2020, non significano che gli effetti del provvedimento debbano essere limitati solo alla denuncia per la quale vengono svolte le indagini ed alla sola esecuzione introdotta dal soggetto denunciato, altrimenti si entrerebbe in palese contrasto con il dettato normativo e con la giurisprudenza richiamata;
ix) la ratio dell'art. 20 l.44/99, come esplicitata dalla ZI del 2012, mostra come la tutela pubblicistica che lo stato aggiunge in siffatto modo all'elargizione economica verso le vittime introduce un'alterazione nelle ordinarie relazioni civili, intermediate anche con il processo, dunque collocandoli in un quadro di prevalenza dell'interesse pubblico alla protezione di ogni situazione debitoria d'impresa o meno, incisa anche indirettamente da tali reati;
x) se, dunque, appare pacifico che la sospensione ex art. 20 L. 44/99 potrebbe concernere perlomeno tutti gli adempimenti ed obblighi di carattere sostanziale, appare ancor più incontestato che la sospensione debba riguardare tutte le esecuzioni, ivi compresa quella opposta.
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) come già ritenuto nella sentenza impugnata, il comma 4 dell'art. 20 l. 44/99 prevede la sospensione dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi, laddove nel presente caso non è ancora iniziato alcun procedimento esecutivo nei confronti dell'appellante in quanto l'atto di precetto contiene solo l'intimazione ad adempiere, sotto pena di procedere ad esecuzione forzata, definito dalla
Giurisprudenza «atto preliminare all'esecuzione, non avente natura processuale» (Cass.
Sez. 3, 10/10/2008, n. 25002, Rv. 605505 - 01)
II) di conseguenza, non essendovi procedura d'esecuzione forzata in corso, non è applicabile la sospensione ex art. 20 c,4 l.44/99;
III) La questione ha perso comunque qualsiasi rilevanza, in quanto il provvedimento di sospensione per la durata di due anni è stato adottato il 29/3/2021 e il relativo termine è ormai scaduto.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
8 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare; nulla è dovuto con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso l'impugnata sentenza Parte_1
pronunciata inter partes in data 31/1/2023 dal Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Genova, 19/2/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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