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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 43732/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Daniela De Salvatore e Parte_1
Francesco Elia
contro
: in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma via Ciro il Grande n. 21 (pec: CP_1
E ; Email_1
t), Email_3
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo l'accertamento negativo dell'indebito di € 2.854,19 preteso nei confronti del ricorrente CP_ dall' con missiva del 21.09.2024.
Deduceva di aver avuto accesso all'indennità di disoccupazione Alas prevista per i lavoratori autonomi dello spettacolo;
che in costanza di fruizione di detta indennità non aveva avuto alcuna occupazione, fatta eccezione per il rapporto a tempo determinato con intervenuto dal 28.06.2022 al CP_2
CP_ 03.07.2022; che con nota del 21.09.2024 l' gli comunicava che “..a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 16.06.2022 al 16.08.2022 un pagamento non dovuto sulla prestazione Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo n. 20530 per un importo complessivo di euro 2.854,19 per la seguente motivazione: -E' stata percepita l'indennità di disoccupazone in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) – di cui all'art. 66 del DL
73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 – non spettante poiché, dai dati in pagina 1 di 4 possesso dell'istituto, lei risulta titolare di un rapporto di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato alla data di presentazione della domanda”; che la pretesa ripetizione di indebito era illegittima;
che al momento della presentazione della domanda di disoccupazione era in possesso di tutti i prescritti requisiti normativi per poterne beneficiare;
che risalendo la cessazione involontaria dell'ultimo rapporto di lavoro al 30.04.2022, al momento della presentazione della domanda di disoccupazione, decorrente dal 16.06.2022, non era in corso alcun rapporto lavorativo;
di avere in costanza di fruizione dell' prestato attività lavorativa per soli sei giorni, dal 28.06.2022 al Pt_2
03.07.2022; che tale breve periodo lavorativo non determinava alcuna causa di decadenza. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza non si costituiva in giudizio l'
All'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa. CP_ OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la contumacia dell' stante la ritualità della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec il 06.12.2024.
Nel merito il ricorso è fondato.
Deve premettersi che l' è una specifica indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi Pt_2 dello spettacolo, in vigore dal 1° gennaio 2022, introdotta dal c.d. “Decreto Sostegni” (articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106).
L'indennità è corrisposta mensilmente per un massimo di sei mensilità, per un numero di giornate Pt_2
pari alla metà di quelle versate o accreditate al Fondo pensionistico nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del contratto;
l'importo percepito è rapportato ai contributi versati nel biennio precedente, nella misura del 75%, ma con importo massimo pari a € 1.550,42.
Ai sensi dell'art. 66 comma 8 d.l. n. 73/2021 l'indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” , che al momento della domanda abbiano i seguenti requisiti: a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza. Tale requisito deve sussistere anche con riferimento ad eventuali familiari conviventi;
d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all'anno solare pagina 2 di 4 precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro. CP_ La domanda di indennità deve essere presentata all' entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo (art. 66 comma 9 d.l.n. 73/2021).
Il comma 10 dell'art. 66 citato prevede che i requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c), devono essere mantenuti anche durante il percepimento dell'indennità.
La prestazione analogamente alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, non è Pt_2 compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222). In tal caso il lavoratore può optare per la percezione dell' – in luogo del predetto assegno – e Pt_2 successivamente può rinunciarvi (in questo caso in maniera irrevocabile per l'eventuale parte residua) per continuare a percepire l'assegno ordinario di invalidità (art. 66 comma 15).
Infine, nel caso di malattia o maternità nel corso della percezione dell' quest'ultima viene Pt_2
sospesa a favore delle specifiche indennità e riprenderà, per la parte residua, dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.
Nel caso in scrutinio è pacifico che al momento di presentazione della domanda di disoccupazione, il ricorrente possedesse i requisiti prescritti dall'art. 66 comma 8 citato;
invero la pretesa ripetizione di CP_ indebito è stata avanzata dall' per avere il ricorrente svolto attività lavorativa in corso di fruizione dell'indennità Pt_2
Lo stesso ricorrente ha riconosciuto di aver lavorato per pochi giorni ,dal 28.06.2022 al 03.07.2022 con un contratto di lavoro a tempo determinato con la Palomar spa.
Mette conto osservare che l'art. 66 comma 10 citato prevede che durante il percepimento dell'indennità di disoccupazione, il beneficiario deve mantenere i requisiti previsti dal comma 8 alle lettere b) e c).
Ne consegue che sono causa di decadenza unicamente le fattispecie ivi contemplate, ossia: b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Ai sensi dell'art. 66 comma 15 citato sono altresì cause di decadenza, l'essere titolari di altra prestazione di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll), l'essere beneficiari del Reddito di cittadinanza, l'aver raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, e, infine l'acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità Pt_2
La normativa richiamata non prevede altre cause di decadenza;
in particolare non viene richiamata l'ipotesi prevista dall'art. 66 comma 8 alla lettera a), ossia non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato. Detto requisito è unicamente previsto per l'ammissione della domanda di indennità di disoccupazione, ma non anche quale causa di decadenza. Deve infatti osservarsi che il successivo comma 10 richiama espressamente solo le ipotesi contemplate dalle lettere b) e c), ciò,
pagina 3 di 4 evidentemente, volendo escludere proprio l'ipotesi di cui alla lettera a).
Conseguentemente il ricorso deve trovare accoglimento e pertanto va dichiarata la non ripetibilità
CP_ dell'indebito di € 2.854,19 preteso dall nei confronti del ricorrente e di cui alla missiva del
21.09.2024.
CP_ Ai sensi dell'art. 91 cpc, l' va condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Pqm
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA LA NON RIPETIBILITA' DELL'INDEBITO DI € 2.854,19
PRETESO DALL' NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE CON MISSIVA DEL CP_1
21.09.2024.
CONDANNA L' A RIFONDERE AL RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA CP_1
IN € 886,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL
15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Si comunichi alle parti costituite in giudizio.
Roma, 26 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 43732/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Daniela De Salvatore e Parte_1
Francesco Elia
contro
: in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma via Ciro il Grande n. 21 (pec: CP_1
E ; Email_1
t), Email_3
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo l'accertamento negativo dell'indebito di € 2.854,19 preteso nei confronti del ricorrente CP_ dall' con missiva del 21.09.2024.
Deduceva di aver avuto accesso all'indennità di disoccupazione Alas prevista per i lavoratori autonomi dello spettacolo;
che in costanza di fruizione di detta indennità non aveva avuto alcuna occupazione, fatta eccezione per il rapporto a tempo determinato con intervenuto dal 28.06.2022 al CP_2
CP_ 03.07.2022; che con nota del 21.09.2024 l' gli comunicava che “..a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 16.06.2022 al 16.08.2022 un pagamento non dovuto sulla prestazione Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo n. 20530 per un importo complessivo di euro 2.854,19 per la seguente motivazione: -E' stata percepita l'indennità di disoccupazone in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) – di cui all'art. 66 del DL
73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 – non spettante poiché, dai dati in pagina 1 di 4 possesso dell'istituto, lei risulta titolare di un rapporto di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato alla data di presentazione della domanda”; che la pretesa ripetizione di indebito era illegittima;
che al momento della presentazione della domanda di disoccupazione era in possesso di tutti i prescritti requisiti normativi per poterne beneficiare;
che risalendo la cessazione involontaria dell'ultimo rapporto di lavoro al 30.04.2022, al momento della presentazione della domanda di disoccupazione, decorrente dal 16.06.2022, non era in corso alcun rapporto lavorativo;
di avere in costanza di fruizione dell' prestato attività lavorativa per soli sei giorni, dal 28.06.2022 al Pt_2
03.07.2022; che tale breve periodo lavorativo non determinava alcuna causa di decadenza. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza non si costituiva in giudizio l'
All'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa. CP_ OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la contumacia dell' stante la ritualità della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec il 06.12.2024.
Nel merito il ricorso è fondato.
Deve premettersi che l' è una specifica indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi Pt_2 dello spettacolo, in vigore dal 1° gennaio 2022, introdotta dal c.d. “Decreto Sostegni” (articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106).
L'indennità è corrisposta mensilmente per un massimo di sei mensilità, per un numero di giornate Pt_2
pari alla metà di quelle versate o accreditate al Fondo pensionistico nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del contratto;
l'importo percepito è rapportato ai contributi versati nel biennio precedente, nella misura del 75%, ma con importo massimo pari a € 1.550,42.
Ai sensi dell'art. 66 comma 8 d.l. n. 73/2021 l'indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” , che al momento della domanda abbiano i seguenti requisiti: a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza. Tale requisito deve sussistere anche con riferimento ad eventuali familiari conviventi;
d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all'anno solare pagina 2 di 4 precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro. CP_ La domanda di indennità deve essere presentata all' entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo (art. 66 comma 9 d.l.n. 73/2021).
Il comma 10 dell'art. 66 citato prevede che i requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c), devono essere mantenuti anche durante il percepimento dell'indennità.
La prestazione analogamente alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, non è Pt_2 compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222). In tal caso il lavoratore può optare per la percezione dell' – in luogo del predetto assegno – e Pt_2 successivamente può rinunciarvi (in questo caso in maniera irrevocabile per l'eventuale parte residua) per continuare a percepire l'assegno ordinario di invalidità (art. 66 comma 15).
Infine, nel caso di malattia o maternità nel corso della percezione dell' quest'ultima viene Pt_2
sospesa a favore delle specifiche indennità e riprenderà, per la parte residua, dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.
Nel caso in scrutinio è pacifico che al momento di presentazione della domanda di disoccupazione, il ricorrente possedesse i requisiti prescritti dall'art. 66 comma 8 citato;
invero la pretesa ripetizione di CP_ indebito è stata avanzata dall' per avere il ricorrente svolto attività lavorativa in corso di fruizione dell'indennità Pt_2
Lo stesso ricorrente ha riconosciuto di aver lavorato per pochi giorni ,dal 28.06.2022 al 03.07.2022 con un contratto di lavoro a tempo determinato con la Palomar spa.
Mette conto osservare che l'art. 66 comma 10 citato prevede che durante il percepimento dell'indennità di disoccupazione, il beneficiario deve mantenere i requisiti previsti dal comma 8 alle lettere b) e c).
Ne consegue che sono causa di decadenza unicamente le fattispecie ivi contemplate, ossia: b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Ai sensi dell'art. 66 comma 15 citato sono altresì cause di decadenza, l'essere titolari di altra prestazione di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll), l'essere beneficiari del Reddito di cittadinanza, l'aver raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, e, infine l'acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità Pt_2
La normativa richiamata non prevede altre cause di decadenza;
in particolare non viene richiamata l'ipotesi prevista dall'art. 66 comma 8 alla lettera a), ossia non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato. Detto requisito è unicamente previsto per l'ammissione della domanda di indennità di disoccupazione, ma non anche quale causa di decadenza. Deve infatti osservarsi che il successivo comma 10 richiama espressamente solo le ipotesi contemplate dalle lettere b) e c), ciò,
pagina 3 di 4 evidentemente, volendo escludere proprio l'ipotesi di cui alla lettera a).
Conseguentemente il ricorso deve trovare accoglimento e pertanto va dichiarata la non ripetibilità
CP_ dell'indebito di € 2.854,19 preteso dall nei confronti del ricorrente e di cui alla missiva del
21.09.2024.
CP_ Ai sensi dell'art. 91 cpc, l' va condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Pqm
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA LA NON RIPETIBILITA' DELL'INDEBITO DI € 2.854,19
PRETESO DALL' NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE CON MISSIVA DEL CP_1
21.09.2024.
CONDANNA L' A RIFONDERE AL RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA CP_1
IN € 886,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL
15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Si comunichi alle parti costituite in giudizio.
Roma, 26 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
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