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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/10/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1486/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SI
Sezione civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
CC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1486/2020 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Loredana DI FOLCO e Parte_1
LU PO come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Isola del Liri, via Colle San Lorenzo n. 1
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avv.ti David FRACCHIA, Valentina PINI e Renato CIAMARRA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in SI,
Corso della Repubblica n. 176
- resistente
Oggetto: demansionamento – risarcimento danno alla professionalità
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414, depositato il 3.8.2020 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto la società dinnanzi all'intestato Tribunale per
[...] Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
A. accertare e dichiarare illegittima l'assegnazione del ricorrente alle mansioni espletate dal giugno
2018, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino all'attualità;
B. per l'effetto, ordinare alla di restituire al ricorrente le mansioni assegnate sino al giugno CP_1
2008 o altre appartenenti alla medesima categoria e livello contrattuale posseduti;
C. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la responsabilità della Società convenuta per
i danni tutti subiti dal ricorrente in conseguenza della dequalificazione professionale;
D. per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla patita Controparte_1
dequalificazione come sopra individuati, specificati e qualificati;
E. in particolare, condannare la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale in favore del ricorrente per i motivi di cui in premessa, quantificato nella somma complessiva di euro € 72.732,25
o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche con ricorso a giudizio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
F. con vittoria di compenso professionale, da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipante.
2. Il ricorrente espone di lavorare alle dipendenze della società di avere Controparte_1
svolto dal 2005 fino al mese di giugno 2018 le mansioni di responsabile dell'Ente
Qualità, con inquadramento nel livello AC5 del CCNL Industrie del Legno;
di essersi occupato, in tale ruolo, di gestire, coordinare e supervisionare, organizzandone il lavoro, i collaudatori e gli altri addetti alla Qualità, avendo quale diretto superiore il direttore di stabilimento;
di essersi inoltre occupato dell'intera organizzazione e gestione degli audit di processo eseguiti dalle aziende clienti, interfacciandosi direttamente con i responsabili e gli ispettori di queste ultime e accertando in contraddittorio con le committenti le anomalie verificatesi sulle linee di produzione;
di essere stato privato delle mansioni di responsabile dell'Ente Qualità a partire dal giugno
2018, a seguito dell'ingresso in azienda dell'ing. , investito della funzione CP_2
sovraordinata di Quality Manager degli stabilimenti di SI e LI;
di avere subito nei mesi successivi uno svuotamento delle sue precedenti mansioni a vantaggio del
, venendo altresì estromesso dalle riunioni giornaliere con la direzione di CP_2
stabilimento; di essere stato ricollocato, in un primo momento, nella posizione di lavoro ricoperta prima di essere assegnato, nel 2005, alle mansioni di responsabile dell'Ente Qualità, quale addetto al reparto “accettazione arrivi” e “laboratorio”; che, successivamente alle dimissioni del rassegnate nel maggio 2019, veniva CP_2
chiamato ad assolvere quotidianamente i compiti di Quality Manager presso lo stabilimento di SI il sig. con inquadramento contrattuale inferiore a Parte_2
quello del ricorrente;
che, nel giugno 2019, la società convenuta gli assegnava le mansioni di continuous improvement manager; di essere rimasto totalmente inoperoso fino al settembre 2019; di essere stato successivamente incaricato dal Direttore di stabilimento di occuparsi, nell'esercizio del nuovo ruolo aziendale, della riduzione degli scarti di produzione del , senza avere ricevuto la necessaria Parte_3
formazione; di avere elaborato due progetti a cui conseguiva effettivamente la riduzione degli scarti;
che non gli sono state richieste ulteriori attività; di trascorrere il turno di lavoro totalmente inoperoso e in condizioni di sostanziale isolamento;
che negli ultimi tempi gli veniva chiesto di occuparsi dell'inserimento a sistema degli scarti di produzione, attività che occupa il ricorrente per non più di un'ora a inizio turno.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce il grave demansionamento subito in violazione degli obblighi sanciti a carico del datore di lavoro dall'art. 2103 c.c., con conseguente depauperamento e svilimento del proprio bagaglio professionale. Afferma, per conseguenza, il proprio diritto alla riassegnazione delle mansioni svolte fino al giugno
2018 e al risarcimento del patito danno alla professionalità.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. La convenuta, premessa una parziale contestazione dell'avversa narrativa in fatto, eccepisce che, a seguito della riorganizzazione aziendale avvenuta nell'estate 2018 con inclusione dello stabilimento di SI nel cluster “2” Sud Italia insieme allo stabilimento di LI e a quello di
AN con ingresso in azienda dell'ing. quale Quality Manager degli CP_2
stabilimenti di SI e LI, il ricorrente conservava comunque la posizione di
Quality Plant di SI, essendogli sottratti solamente i rapporti con i clienti, attribuiti al , mentre le sue competenze venivano estese al reparto “accettazione arrivi” CP_2
e “laboratorio”. La rappresenta inoltre che nel giugno 2019 venivano CP_1
conferite al ricorrente le mansioni di continuous improvement manager e che il Pt_1
veniva incaricato, in tale qualità, di occuparsi della riduzione degli scarti della linea produttiva e di dare supporto agli altri enti, non rimanendo mai inoperoso e Pt_3
realizzando i progetti allegati dalla stessa controparte. La resistente evidenzia poi che, dal mese di marzo 2020 fino al 28 aprile 2020, lo stabilimento di SI era chiuso per l'emergenza pandemica, con collocazione di tutto personale in cassa integrazione
COVID a zero ore. La convenuta sostiene in conclusione che non vi è stato alcun demansionamento di controparte e che i danni alla professionalità lamentati ex adverso,
i quali non possono mai ritenersi in re ipsa, non sono stati specificamente allegati e provati
5. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Conclusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 settembre 2025, la causa è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorrente agisce per l'accertamento dell'illegittimo demansionamento subito a partire dal mese di giugno 2018, per la riassegnazione di mansioni appartenenti alla categoria legale e al livello contrattuale di inquadramento e per il risarcimento dei danni da dequalificazione professionale derivati dall'inadempimento datoriale.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. È pacifico tra le parti che ha prestato attività di lavoro subordinato Parte_1
alle dipendenze della società avente ad oggetto la produzione di Controparte_1
rivestimenti interni per automobili, presso lo stabilimento di SI, dal 1.7.2007, data di cessione alla convenuta ex art. 2112 c.c. del ramo di azienda della Lear Corporation
Italia S.r.l. cui era addetto il ricorrente, sino al 22.4.2022, data delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore in corso di giudizio. È ugualmente incontestato che nell'anno 2005 (in realtà sin dal novembre 2004, cfr. organigramma della Lear
Corporation S.r.l. prodotto dalla convenuta) è stato affidato al l'incarico di Pt_1
responsabile dell'Ente Qualità dello stabilimento di SI, con conseguente inquadramento contrattuale nel livello AC5 del CCNL Industria Legno, Sughero,
TI e IV (ex 6^ categoria impiegati) e che in tale ruolo questi aveva quale suo diretto superiore gerarchico il Direttore di stabilimento e quali suoi sottoposti due addetti all'accettazione arrivi e al laboratorio, una addetta alla reportistica di stabilimento e quattro collaudatori di linea (cfr. organigramma aziendali e dell'ente qualità, docc. 4 e 5 ric.). È rimasto incontroverso anche il mutamento degli assetti organizzativi aziendali attuato dall'azienda convenuta a partire dal maggio 2018 – consistente nella creazione di tre sottostrutture organizzative definite cluster con inserimento dello stabilimento di SI nel cluster 2 unitamente allo stabilimento di
LI e di AN – con il conseguente ingresso nello stabilimento di SI dell'ing.
per ricoprire la nuova funzione e figura professionale di “Quality Manager”, CP_2
ovvero responsabile della Qualità per entrambi gli stabilimenti di SI e LI e correlativa avocazione a quest'ultimo delle mansioni relative ai rapporti con le aziende committenti, che il ricorrente svolgeva in precedenza quale responsabile dell'Ente
Qualità (cfr., sul punto, la comunicazione inoltrata via mail dal ricorrente al datore di lavoro in data 2.11.2018 sub doc. 33 ric. e la mail di risposta della ER Evo del
28.11.2018 sub doc. 34 ric.).
9. La materia del contendere oggetto del presente giudizio concerne dunque il mutamento della posizione lavorativa del ricorrente successivamente a tale riassetto organizzativo.
Secondo la prospettazione del , a tale riorganizzazione è seguito il suo Pt_1
demansionamento, protrattosi fino all'attualità: fino al giugno 2019 il , Pt_1
spogliato delle mansioni di responsabile dell'Ente Qualità, è stato ricollocato nella postazione lavorativa ricoperta in precedenza quale addetto all' “accettazione arrivi” e al “laboratorio”, posizione che nell'organigramma aziendale è gerarchicamente sottoposta al responsabile dell'Ente Qualità; nel giugno 2019 gli sono state affidate le mansioni di continuous improvement manager , a cui ha fatto seguito un periodo di totale inattività protrattosi fino al settembre 2019; solo in tale mese il Direttore di stabilimento gli ha fornito indicazioni sulle attività da svolgere, incaricandolo di dedicarsi all'abbattimento degli scarti relativi alla produzione del padiglione “Panda”; è seguita l'elaborazione di due progetti, a seguito dei quali non sono state richieste ulteriori attività, cosicché il ricorrente è rimasto inoperoso ed in condizioni di sostanziale isolamento.
10. Al contrario, la prospettazione della resistente valorizza proprio le mansioni attribuite al ricorrente quale continuous improvement manager, la loro trasversalità e rilevanza per la ottimizzazione dei processi aziendali, come evidenziato dai progetti realizzati per la riduzione degli scarti, sostenendo che tali mansioni possono ricondursi al medesimo livello contrattuale di inquadramento del lavoratore cui appartenevano le mansioni di responsabile dell'Ente Qualità, così da doversi escludere il lamentato demansionamento. 11. Così sintetizzate le contrapposte allegazioni, occorre prendere le mosse dall'analisi dell'art. 2103 c.c. nella vigente formulazione introdotta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 81 del
2015, applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in causa.
12. Il primo comma stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero “a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Tale previsione amplia, rispetto alla formulazione previgente, la latitudine dello ius variandi datoriale, in quanto supera il precedente criterio della “equivalenza” delle mansioni – inteso dalla giurisprudenza formatasi nella vigenza della vecchia norma nel senso non solo di pari valore professionale delle mansioni nella loro oggettività, in quanto riconducibili allo stesso livello di inquadramento, ma anche “come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto” (v., tra le tante, Cass. n. 1916/2015; Cass. Sez. Un. n.
25033/2006) – in favore di un principio di “piena fungibilità delle mansioni che siano riconducibili allo stello livello e categoria”, valutata ex ante dal legislatore (Cass. civ. n.
11870/2024), risultandone così significativamente circoscritti i limiti legali condizionanti l'esercizio del cd. ius variandi orizzontale.
13. Il secondo comma introduce una fattispecie giustificatrice del demansionamento cd. unilaterale, disposto cioè dal datore di lavoro in assenza di consenso del lavoratore: “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”. Si tratta di una deroga al divieto di assegnare il lavoratore a mansioni proprie di un livello contrattuale inferiore a quello in cui rientravano le mansioni precedentemente svolte, circoscritta entro limiti precisi al fine di evitare abusi in danno del lavoratore. Tale demansionamento è possibile solo in caso di modifica degli assetti organizzativi che incida sulla posizione del lavoratore, a patto che concorrano simultaneamente le seguenti condizioni: i) la riconducibilità delle nuove mansioni alla medesima categoria legale, la quale è dunque immodificabile (un lavoratore con mansioni impiegatizie non potrebbe mai essere assegnato a mansioni operaie); ii) l'appartenenza delle nuove mansioni al livello di inquadramento contrattuale immediatamente inferiore a quello a cui erano riconducibili le vecchie mansioni;
iii) la conservazione del medesimo trattamento retributivo (Cass. civ. n.
11870/2024; C. App. Roma n. 264/2021). Quanto al riparto degli oneri probatori, il giudice di legittimità ha chiarito che il lavoratore può limitarsi ad allegare il demansionamento riconducibile ad un inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., mentre grava su datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. civ. n. 48/2024; n.
22488/2019; n. 17365/2018).
14. Tanto chiarito, dai documenti prodotti e dalle deposizioni testimoniali emerge in modo conclamato ed univoco che il ricorrente, dall'anno 2005 fino al giugno 2018, non solo
è stato formalmente investito del ruolo di responsabile dell'Ente Qualità dello stabilimento di SI – circostanza invero neppure contestata dalla CP_1
convenuta – ma ha anche effettivamente e continuativamente svolto le mansioni proprie di tale ruolo. Il si occupava infatti di coordinare, gestire e Pt_1
supervisionare, organizzandone e dirigendone il lavoro, la squadra dei quattro collaudatori di linea dell'Ente Qualità, che erano a lui sottoposti al pari dei due addetti all' “accettazione arrivi” e al “laboratorio” e dell' addetta alla reportistica di stabilimento
(cfr. organigramma ente qualità): assegnava al personale a lui sottoposto i compiti giornalieri, autorizzava le richieste di ferie e permessi e l'effettuazione di lavoro straordinario, ne valutava i comportamenti ai fini di eventuali segnalazioni per l'avvio di procedimenti disciplinari o al contrario per promozioni e incrementi salariali, era il loro esclusivo riferimento per l'individuazione – in piena autonomia o, nei casi più gravi, unitamente responsabile di produzione o al direttore di stabilimento – dell'azione da intraprendere in funzione della risoluzione di problematiche nuove e non routinarie insorte nello svolgimento delle attività di controllo qualità. Il medesimo , quale Pt_1
figura apicale e responsabile dell'Ente Qualità, avente quale proprio diretto superiore gerarchico unicamente il Direttore di stabilimento (cfr. organigramma aziendale), gestiva per la gli audit di processo disposti dalle aziende clienti e, in CP_1
rappresentanza della medesima società, si interfacciava con gli ispettori di queste ultime ed accertava in contraddittorio con l'azienda cliente la causa dell'anomalia verificatasi sulle linee di produzione, con autorizzazione “a valutare in autonomia l'esistenza di una responsabilità a carico della società convenuta e ad accettare l'addebito alla stessa della causa dell'anomalia da parte della committente” (teste di parte resistente Parte_2
analogamente, teste di parte resistente ). Era sempre il ricorrente, in Tes_1
rappresentanza della società convenuta, ad essere convocato dal gestore “tavolo qualità” dell'allora o dai responsabili delle aziende clienti quando si verificavano anomalie sulle linee di produzione (cfr. emali relative agli audit di processo sub docc.
11-17 ric.). Come responsabile dell'Ente Qualità, al pari dei responsabili degli altri settori aziendali, il ricorrente si interfacciava direttamente con il Direttore di stabilimento della : “Il ricorrente, quando era responsabile della qualità, si interfacciava CP_1
normalmente con il direttore di stabilimento. Noi responsabili di settore ci interfacciamo tutti con il responsabile di stabilimento” (teste di parte resistente, . Testimone_2
15. Le mansioni svolte in questo periodo dal ricorrente sono senza dubbio riconducibili all'inquadramento anche formalmente riconosciutogli dalla , nella categoria CP_1
impiegatizia e livello contrattuale retributivo AC5 del CCNL Industria Legno, connotandosi all'evidenza per quegli elementi precipui richiesti dalla declaratoria:
“svolgono mansioni specialistiche ai fini della gestione e del coordinamento, guida e controllo di interi settori amministrativi, commerciali, tecnici, con discrezionalità di poteri e facoltà decisionali nei limiti delle sole direttive generali”. Sussiste nella specie anche l'esercizio di poteri decisionali connotati da ampia discrezionalità, perché limitati solamente dalle direttive generalo impartite dagli organi apicali e sovraordinati della società, nella specie dal Direttore di stabilimento.
16. Con altrettanta evidenza è emerso dal compendio documentale in atti e dall'istruttoria testimoniale che il ricorrente, a partire dal giugno 2018, è stato privato delle mansioni sopra descritte quale responsabile dell'Ente Qualità. La resistente deduce, a giustificazione del mutamento di ruolo in precedenza assegnato al di , la Pt_1
riorganizzazione degli stabilimenti condotti in Italia dalla , in tre CP_1
sottostrutture organizzative, definite cluster, con inserimento dello stabilimento di
SI nel cluster 2, insieme agli stabilimenti di AN e LI;
la conseguente ufficializzazione, nel maggio 2018, dell'ingresso in azienda dell'ing. Controparte_4
quale responsabile qualità degli stabilimenti di SI e LI;
la successiva soppressione, nell'estate del 2019, della mansione di Quality Plant, residuando esclusivamente quella di Quality Manager, riferita a più stabilimenti. La medesima convenuta sostiene che le mansioni assegnate al ricorrente dal giugno 2018 al giugno
2019 e poi quelle assegnategli dall'estate 2019 quale continuous improvement manager, sono perfettamente coerenti con il suo inquadramento contrattuale, cosicché non si è realizzato alcun demansionamento.
17. Tale assunto, tuttavia, non è stato provato dalla società convenuta, che – contrariamente da quanto sostenuto nella memoria difensiva – era gravata dal relativo onere probatorio, come insegna la giurisprudenza di legittimità sopra citata.
18. È opportuno, a questo punto, passare in rassegna l'esame dei documenti rilevanti e delle deposizioni dei testi in merito alle mansioni svolte dal ricorrente successivamente alla descritta riorganizzazione aziendale.
19. In relazione al periodo decorrente dal giugno 2018 fino al giugno 2019 è la stessa CP_1
nella sopra citata mail del 28.11.2018 inviata al ricorrente in risposta alla sua
[...]
richiesta di chiarimenti circa il proprio ruolo lavorativo dopo l'ingresso in azienda dell'ing. (doc. 34 ric), ad affermare testualmente: “A decorrere dal 3 maggio 2018 CP_2
è stata prevista e concretamente inserita una nuova funzione (e corrispondente figura professionale), il cd. “Quality manager” per gli stabilimenti di SI e LI. Tale funzione è ricoperta dall'ing.
da Lei medesimo menzionato;
egli è responsabile del settore qualità di entrambi Controparte_4
gli stabilimenti, con supervisione e coordinamento del personale addetto a tale ambito in ciascuno dei medesimi;
pertanto, egli è suo diretto superiore. All'introduzione di tale figura è conseguito un parziale mutamento delle sue mansioni, in quanto parte di esse (limitatamente al rapporto con la clientela) sono state effettivamente avocate dalla nuova figura professionale: ma, contestualmente, la Sua attività è stata estesa al ruolo di responsabile del settore qualità “accettazione arrivi” nonché “laboratorio”, sicché risponderanno a Lei i collaudatori della linea processo/prodotto”.
20. La società, quindi, ha ammesso di avere sottratto al ricorrente la funzione di responsabile dell'Ente Qualità dello stabilimento di SI, privandolo delle più qualificanti mansioni di rilevanza esterna e rappresentanza datoriale inerenti ai rapporti con le aziende committenti (cfr., in questo senso, le mail inviate da ai referenti CP_2
delle committenti e dallo stesso ricevute, sub docc. da 35 a 39 ric., in cui il nominativo ricorrente figura solo in copia), relegandolo al ruolo di preposto al personale addetto ad una singola articolazione interna dell'ente qualità, il reparto “accettazione arrivi” e
“laboratorio”, cui il ricorrente era stato già preposto fino al 2002, come è rimasto incontestato (cfr. organigramma aziendale del 21.9.2000): tale reparto, nell'organigramma dell'ente qualità, è gerarchicamente sottoposto al responsabile di
Qualità (cfr. organigramma dell'Ente Qualità) ed infatti, come si afferma nella missiva, il ricorrente avrebbe avuto come suo superiore il Quality Manager ing. . Già CP_2
tanto basterebbe ad evidenziare il venir meno dell'attività di guida, gestione, coordinamento e controllo di un intero settore aziendale (nella specie, l'Ente Qualità), elemento fondante la riconducibilità delle mansioni al livello contrattuale AC5 in cui era inquadrato il ricorrente. Per di più, dalla prova testimoniale espletata non è affatto emerso che i collaudatori addetti alla qualità continuassero ad essere coordinati, gestiti e supervisionati dal ricorrente piuttosto che dal , il quale era presente quasi CP_2
quotidianamente nello stabilimento di SI, divenendo evidentemente il referente unico degli addetti alla qualità, con un ulteriore svuotamento delle mansioni del ricorrente (teste “ho visto spesso a SI il sig. dire che il nostro punto Tes_3 Parte_4
di riferimento era il dopo l'ingresso del chiedevamo a lui l'autorizzazione alle Pt_5 CP_2
ferie, ai permessi, agli straordinari;
per quanto riguarda i problemi che potevano verificarsi sulla difettosità, il poteva chiedere il parere del ricorrente, in ragione dell'esperienza che questi CP_2
aveva… nel caso di modifiche dei compiti, il punto di riferimento era il ; teste CP_2 Parte_2
“il mi riferì che lavorava come quality manager di SI e di LI. Posso dire che io lo CP_2
vedevo più presente a SI”; teste “se non sbaglio il sig. svolgeva le mansioni Tes_4 CP_2
di quality manager a LI, era presente però quasi quotidianamente anche a SI”; teste
: “dopo l'arrivo dell'ing. il ricorrente fu spostato nei box in produzione… l'ing. Tes_5 CP_2
operava a SI;
secondo voci di corridoio sarebbe dovuto andare a LI, non so se ci CP_2
sia andato qualche volta”; teste : “Io vedevo l'ing. a SI…Dopo l'arrivo Tes_1 CP_2
dell'ing il ricorrente è stato spostato dal reparto qualità in un altro ufficio in produzione. Per CP_2
un periodo sono stato nello stesso ufficio del ricorrente. Lo vedevo consuntivare i rapportini degli scarti”; teste : “Io vedevo l'ing sempre presente nello stabilimento di SI, non so dire Tes_6 CP_2
se fosse presente anche presso quello di LI… So che dopo l'arrivo dell'ing. il ricorrente CP_2
è stato spostato dall'ufficio dell'ente qualità ad un ufficio interno allo stabilimento di produzione. So che lavorava al computer ma non so essere preciso sulle mansioni che svolgeva in tale ufficio; teste
“La presenza dell'ing. nello stabilimento di SI, sia nel 2018 che nel 2019, era
[...] CP_2
quotidiana. Non so se l'ing. fosse o meno presente anche presso lo stabilimento di LI. CP_2
Non sono a conoscenza di problematiche di produzione evidenziate da che giustificassero la presenza dell'ing. a SI. So che quest'ultimo era quality manager… Terminato il periodo CP_2
di affiancamento e spostato il ricorrente nell'ufficio presso la produzione, l'attività di responsabile della qualità è stata svolta dall'ing. . CP_2
21. Tale situazione si è protratta fino alle dimissioni del , rassegnate il 22 maggio CP_2
2019. Il mese successivo al ricorrente sono state assegnate le mansioni di continuous improvement manager, avente la funzione, secondo le indicazioni aziendali, “di collaborare con tutti i reparti, produttivi e non, al fine di valutarne le sinergie e formulare proposte e soluzioni che migliorino l'ambiente di lavoro, la qualità di prodotti e servizi, sia internamente che verso i clienti finali” (cfr. comunicazione aziendale del 17.6.2019, doc. 40).
22. In primo luogo, deve evidenziarsi che l'istruttoria ha confermato il periodo di inattività del ricorrente seguita alla nomina di continuous improvement manager per diversi mesi, quantomeno fino al settembre 2019, allorché il ricorrente è stato incaricato dell'attività progettuale relativa alla riduzione degli scarti di produzione del padiglione Panda (cfr. progetti del settembre e ottobre 2018 sub docc. 41 e 42 ric.). Alcuni testi hanno espressamente ricordato tale periodo di inattività, altri hanno assai significativamente dichiarato di non saper riferire di cosa si occupasse il ricorrente, di cui invece conoscevano perfettamente le mansioni svolte quando era responsabile dell'Ente
Qualità ( “Confermo che il ricorrente è stato assegnato ad altro ufficio, VCM, non so però Tes_3
indicare le mansioni precise”; “So che il ricorrente, prima di essere assegnato a tale mansioni Tes_4
di verifica degli scarti, è stato inattivo in attesa di nuove mansioni, tanto è vero che noi, vedendolo seduto vicino la scrivania in attesa di fare qualcosa, gli chiedevamo: 'Come fai a passare la giornata?'; non aveva nessun tipo mansione”; : “Diverso tempo dopo dall'arrivo dell'ing. il Tes_5 CP_2
ricorrente ha iniziato ad occuparsi degli scarti relativi alla produzione del . Prima Parte_3
di iniziare a svolgere tale attività, il ricorrente stava in ufficio, ma non saprei riferire cosa facesse”).
23. Per apprezzare la reale consistenza delle mansioni di continuous improvement manager e l'impegno temporale richiesto dalle stesse, al di là delle altisonanti enunciazioni contenute nella comunicazione aziendale del 17.6.2019, è utile riportare ampi stralci delle deposizioni testimoniali.
24. Il teste di parte ricorrente , all'epoca dei fatti di causa collaudatore dell'ente Tes_7
qualità che aveva quale proprio responsabile il ricorrente, ha dichiarato: “nel 2018-2019, non ricordo l'anno preciso, ha affiancato per un periodo che non so indicare l'ing. che è CP_2
diventato il nuovo responsabile dell'ente qualità… poco dopo l'ingresso del ho visto che il CP_2
ricorrente si occupava della registrazione degli scarti giornalieri…non ricordo se al ricorrente fossero attribuite o meno altre attività da svolgere oltre a quella di registrazione degli scarti;
quando il ricorrente si assentava, non veniva sostituito… confermo che il ricorrente è stato assegnato ad altro ufficio, VCM, non so però indicare le mansioni precise… posso dire che, per quanto ne so, il ricorrente si occupava della registrazione degli scarti di produzione della giornata precedente”.
25. Il teste di parte resistente, , dipendente della Evo con Testimone_8 CP_1
mansioni di addetto al processo ingegneria di qualità dal 2019, ha dichiarato: “Nel settembre 2019 io e il ricorrente abbiamo fatto una trasferta insieme nello stabilimento di Pesaro dove io svolgevo attività di workplace organization, cioè attività di miglioramento dell'efficienza relativa allo stabilimento di Pesaro, per il quale il ricorrente ha ricevuto da me una formazione/informazione, assistendo alle attività che io svolgevo;
non so riferire di eventuali attività affidate al ricorrente… Posso dire che il ricorrente si occupava di caricare i rapportini relativi agli scarichi di produzione su un file condiviso, questo dopo settembre 2019. Sul periodo antecedente non sono in grado di riferire. Il ricorrente partecipava a riunioni con il quality manager di stabilimento attuale, LA PP, per discutere su come intervenire su come ridurre le perdite. Al tavolo il ricorrente, come tutti gli altri partecipanti, dava indicazioni. La decisione finale su quali interventi attuare la adottava il quality manager o quando partecipava il plant manager… Confermo che le attività di registrazione degli scarti di cui ho riferito l'ho svolta io prima del Tale attività mi richiedeva circa due ore, due ore e Pt_1
mezza. Le riunioni di cui ho riferito (quelle su come abbattere le perdite, “quality status”) avvenivano con cadenza settimanale;
io sono inquadrato nel V livello”.
26. Il teste di parte ricorrente , dipendente della convenuta con mansioni Testimone_9
di operaio generico e sindacalista, ha riferito: “negli ultimi anni il ricorrente è stato spostato dal reparto qualità al reparto produzione, doveva compiere verifiche sugli scarti relativi alla produzione del padiglione Panda e poi doveva compilare i rapportini di produzione del giorno precedente… Anche successivamente all'assegnazione della mansione di verifica degli scarti, il ricorrente non aveva nessun tipo di mansione da svolgere. Non so se il ricorrente avesse ricevuto o meno una formazione per svolgere
l'attività di verifica degli scarti. Il ricorrente, nello svolgimento delle mansioni di verifica scarti, sicuramente si rapportava con i preposti. Quando il ricorrente si assentava, non veniva sostituito, che io sappia… nel periodo successivo allo svolgimento della mansioni di responsabile della qualità, il ricorrente parlava con me della mansione di inserimento dei dati di produzione dei dipendenti nel sistema informatico;
credo che per lo svolgimento di tale attività da parte del ricorrente occorresse al massimo un'ora, un'ora e mezza che io sappia il ricorrente si limitava all'inserimento dei dati relativi agli scarti;
c'è stato un periodo in cui al ricorrente è stato chiesto, in precedenza, di monitorare la produzione del padiglione panda”.
27. Il teste di parte convenuta , responsabile di produzione dello Testimone_10
stabilimento ER Evo di SI, ha dichiarato: “Mi risulta che il ricorrente, quando facevamo i briefing mattutini, aveva il compito di portare il rendiconto degli scarti quotidiani inerenti la produzione;
riferiva in tale occasione alla direzione di stabilimento;
non ricordo i periodi;
fino a poco tempo fa il ricorrente svolgeva tali compiti;
sto facendo riferimento al periodo successivo a quello in cui il ricorrente è stato responsabile della qualità; nei briefing ci veniva riferito che il ricorrente, sulla base dei dati rilevati relativi agli scarti, doveva occuparsi di un miglioramento continuo, cioè intervenire sui problemi tecnici della produzione e ridurre gli scarti;
durante i briefing il ricorrente mi proponeva soluzioni per la riduzione degli scarti, per esempio una modifica delle attrezzature per ridurre i costi delle materie prime;
il briefing era quotidiano, vi partecipavano tutti gli enti ed il ricorrente riferiva dei dati relativi agli scarti;
si interfacciava anche con il sig. mi è capitato di vedere il Controparte_5
ricorrente nello stabilimento anche al di fuori del briefing mattutino;
lo vedevo nel suo ufficio alla scrivania, non so nello specifico cosa stesse facendo;
siamo di due enti diversi e svolgiamo… lavori diversi;
sto parlando non dell'ufficio in cui precedentemente lavorava come responsabile della qualità, ma di un diverso ufficio, collocato nel reparto produzione, era un box in alluminio, come quello che avevo io. Io lavoravo da solo nel box in questione… Non ricordo se l'attività relativa agli scarti e di miglioramento continuo fosse esistita anche in precedenza rispetto al momento in cui è stata affidata al ricorrente;
ricordo che il miglioramento continuo anche prima faceva parte del VCM (un metodo di lavoro messo in atto in ambito aziendale)”.
28. Il teste di parte ricorrente dipendente della società convenuta con Testimone_11
mansioni di collaudatore dell'ente qualità, ha dichiarato: “L'attività di abbattimento degli scarti è stata svolta dal ricorrente per un periodo limitato. Una volta cessata tale attività, il ricorrente qualche volta girava per lo stabilimento, ma non saprei riferire di cosa si occupasse”. 29. Il teste di parte resistente , all'epoca dei fatti di causa addetto ai servizi Controparte_5
tecnici, ha ricordato: “Dopo l'arrivo dell'ing. so che il ricorrente ha svolto attività di focus CP_2
improvement, cioè riduzione scarti e attività di miglioramento. Non so essere più preciso. Confermo che
l'attività di riduzione scarti la svolgeva presso il padiglione Panda. Mi sembra di ricordare che dopo
l'arrivo dell'ing. è passato qualche mese prima che il ricorrente iniziasse a svolgere l'attività CP_2
di riduzione scarti. Presso il padiglione Panda avevamo una percentuale di scarti molto alta. So che il ricorrente, a seguito di analisi, ha ridotto questa percentuale. Il cliente era . So che il ricorrente si è interfacciato con i soggetti di cui al capitolo 55 della memoria, so che il ricorrente ha partecipato al progetto di ottimizzazione dei blocchi schiumatura. Non ricordo il periodo. Dopo l'arrivo dell'ing il ricorrente è stato spostato dal reparto qualità in un altro ufficio in produzione. Per un CP_2
periodo sono stato nello stesso ufficio del ricorrente. Lo vedevo consuntivare i rapportini degli scarti che poi mostrava al direttore di stabilimento. E poi, dove si poteva, si intraprendevano attività di miglioramento. Non saprei riferire di altre attività. Posso dire che per le ore 9.00 della mattina, i rapportini dovevano essere pronti per essere portati in riunione. Al briefing partecipava anche il ricorrente e c'era il direttore di stabilimento insieme ai responsabili degli enti. Anche io partecipavo.
Questi briefing si svolgevano tutte le mattine alle 9.00 e duravano 45 minuti, un'oretta circa. Preciso che, dove vi erano problemi di scarti, il ricorrente effettuava delle analisi, eventualmente si consultava con il responsabile di volta in volta interessato, non so dire se il ricorrente formulasse richieste o proposte per iscritto. Se le proposte erano migliorative, l'azienda ne prendeva atto, era poi il direttore di stabilimento a far andare avanti i lavori. Non ho partecipato direttamente all'attività di riduzione degli scarti del ricorrente, ma ci consultavamo, sapevo per esempio cosa veniva fatto su uno stampo.
Che io sappia l'attività è durata quattro o cinque mesi più o meno, non so essere più preciso. Non so che attività il ricorrente ha svolto dopo aver terminato quella di riduzione degli scarti perché le indicazioni le dava il direttore di stabilimento. Non saprei quali altre attività abbia svolto. So che ha partecipato all'attività ottimizzazione schiumatura blocchi. Lo so perché se ne parlava in team. C'è stata una presentazione inviata da e in cui si faceva vedere come Persona_1 Persona_2
schiumavano in altri stabilimenti. In una occasione eravamo presenti io e il ricorrente ad assistere alla presentazione. Preciso che il progetto in questione riguardava la modifica dei coperchi della blocchiera
(dove vengono inseriti dei materiali). So che il ricorrente stava seguendo questa cosa ma non so essere più preciso. Si tratta di tre o quattro blocchiere, non sono a conoscenza della durata di tale attività né di quando sia terminata. Non ho mai partecipato agli incontri specifici del ricorrente con i responsabili di volta in volta interessati all'esito delle analisi condotte dal ricorrente per la riduzione degli scarti”.
30. Il teste di parte ricorrente dipendente della convenuta con mansioni Testimone_12
di addetto qualità, ha dichiarato: “So che il ricorrente si è occupato di un progetto per la riduzione degli scarti del padiglione Panda, anche se non ricordo quando ciò è avvenuto. Si è anche occupato di predisporre le modifiche alle blocchiere di schiumatura, che presentavano delle anomalie. Queste attività lo hanno impegnato per circa un mese. So che dopo l'arrivo dell'ing. il ricorrente è stato CP_2
spostato dall'ufficio dell'ente qualità ad un ufficio interno allo stabilimento di produzione. So che lavorava al computer ma non so essere preciso sulle mansioni che svolgeva in tale ufficio… Non ricordo altri progetti affidati al ricorrente oltre a quello della riduzione degli scarti e a quello del blocco schiumatura… Mi sembra che il ricorrente, da quando è stato spostato nell'ufficio di cui è detto, non si interfaccia con colleghi di pari professionalità. Non so dire se interloquisca o meno con il direttore di stabilimento. Mi sembra che nello svolgimento della sua attività non si relazioni con i responsabili di altri settori dello stabilimento…Il ricorrente, dopo il suo spostamento presso il box in produzione, non aveva personale a lui sottoposto da coordinare e supervisionare;
il personale addetto all'ente qualità faceva riferimento prima all'ing. e poi a quelli che hanno sostituito l'ing. Non CP_2 Pt_5
ricordo di riunioni con il direttore di stabilimento a cui abbia partecipato il ricorrente nel 2018”.
31. Il teste di parte convenuta , dipendente della convenuta come Testimone_13
responsabile della logistica, ha ricordato: “So che il ricorrente si è occupato per la logistica di un progetto relativo alla fustellatura di un insonorizzante. Non sono in grado di riferire di cosa si sia occupato il ricorrente per quanto non attiene alla logistica. Io ero responsabile della logistica. So che il ricorrente si è occupato della riduzione degli scarti, non solo per il padiglione Panda. Doveva redigere dei progetti. Mi sembra che il ricorrente si sia anche occupato di una attività relativa alla schiumatura blocchi, ma non so entrare nel dettaglio. Quando il ricorrente ha iniziato a svolgere l'attività di continuous improvement, è stato spostato in un ufficio adiacente la produzione. Che io sappia, dopo tale spostamento il ricorrente non aveva personale da coordinare o supervisionare. Il ricorrente, anche quando ha svolto l'attività di continuous improvement, si interfacciava con i responsabili di reparto.
Non so se anche con il direttore di stabilimento. Non saprei riferire nel dettaglio in cosa consistesse l'attività di riduzione degli scarti affidata al ricorrente. Non saprei dire quanto è durata l'attività di riduzione degli scarti, ma era un'attività che svolgeva quotidianamente”.
32. Nonostante gli sforzi profusi dalla difesa resistente nella memoria di costituzione e nelle note difensive per evidenziare la rilevanza strategica nel contesto aziendale della figura del continuous improvement manager ai fini della ottimizzazione dei processi produttivi, all'esito della ricognizione delle citate dichiarazioni testimoniali sono rimasti del tutto evanescenti ed indefiniti i contenuti concreti, nel contesto organizzativo aziendale, delle attività svolte dal ricorrente quale continuous improvement manager, peraltro in assenza di prova che di tale figura, prima inesistente, vi fosse una reale esigenza aziendale, tanto è vero che, come riferito da alcuni testi, quando il ricorrente si assentava non veniva sostituito. È oltremodo significativo che i testi non sono stati in grado di riferire di cosa quotidianamente e nello specifico il ricorrente si occupasse nella esplicazione di tale funzione, eccettuata la sola attività di riduzione degli scarti nel padiglione “Panda”, durata solo pochi mesi, e quella relativa a singoli progetti temporalmente circoscritti, quali l'ottimizzazione dei blocchi di schiumatura e la fustellatura di un insonorizzatore, concentrati negli ultimi mesi del 2019. Quanto a questi ultimi, nessuno dei testi è stato in grado di entrare nei dettagli, per cui non è dato sapere in cosa concretamente consistessero queste attività, quale fosse il loro livello di difficoltà, per quanto tempo e con chi sono state svolte, che impegno temporale hanno richiesto nell'arco della giornata lavorativa. Ciò che resta dalla lettura dei verbali delle escussioni testimoniali è, nella sostanza, poco più che il nudo nome del progetto.
Quanto all'attività di riduzione degli scarti nel padiglione Panda, i testi hanno menzionato che il ricorrente compilava dei rapportini in cui venivano registrati gli scarti quotidiani di produzione, che dovevano poi essere esaminati nelle riunioni mattutine con i responsabili di produzione e il direttore di stabilimento. I briefing in questione, a cadenza quotidiana, iniziavano verso le nove e duravano circa un'ora. La compilazione di tali rapportini richiedeva poco più di un paio d'ore. L'attività di studio compiuta dal ricorrente per elaborare le proposte volte alla riduzione degli scarti, comunque non implicante l'esercizio di autonomi poteri decisionali ( “Al tavolo il ricorrente, Parte_2 come tutti gli altri partecipanti, dava indicazioni. La decisione finale su quali interventi attuare la adottava il quality manager o quando partecipava il plant manager”), è invece rimasta indeterminata, nulla i testi hanno saputo riferire in proposito, salvo quanto si è già rilevato in merito ai alla ottimizzazione dei blocchi di schiumatura e alla fustellatura di un insonorizzatore. Le mansioni in questione, quando il ricorrente si assentava, non venivano svolte da alcun sostituto. L'attività di riduzione degli scarti, come indicato dai testi, si è poi svolta per un periodo limitato di tempo, non si trattava dunque una mansione svolta in modo continuativo per tutto il periodo del lamentato demansionamento. Nessuno dei testi, però, come sopra evidenziato, ha saputo indicare quali mansioni svolgesse il ricorrente quando non si occupava della riduzione degli scarti ed anzi alcuni testi hanno riferito di periodi di inattività anche successivi Tes_4
“Anche successivamente all'assegnazione della mansione di verifica degli scarti, il ricorrente non aveva nessun tipo di mansione da svolgere”; : “Una volta cessata tale attività, il ricorrente qualche Tes_5
volta girava per lo stabilimento, ma non saprei riferire di cosa si occupasse”).
33. Alle scarne informazioni fornite dai testi sulle mansioni effettivamente e concretamente svolte dal ricorrente quale continuous improvement manager non sopperiscono i documenti prodotti: il progetto redatto dal ricorrente in data 24.10.2019 per la riduzione dei formati produzioni (doc. n. 33 res.) e quelli prodotti dal Tes_14
ricorrente, datati settembre e ottobre 2019 (docc. nn. 41 e 42), “Rotture Lastre PU” e
“Rottura padiglioni in zona chiusura contenitori”, di per sé appaiono poco significativi del grado di autonomia e responsabilità delle nuove mansioni svolte dal ricorrente e della loro afferenza al livello contrattuale di inquadramento;
le mail scambiate tra il ricorrente e tra il novembre e il dicembre 2020 (doc. 34 res.) si Persona_3
riferiscono alle attività svolte dal ricorrente per l'ottimizzazione di schiumatura di cui hanno riferito anche i testi.
34. Le attività svolte dal ricorrente come continuous improvement manager, per come emerse dalle laconiche deposizioni testimoniali sul punto, si sono quindi sostanziate nello svolgimento temporalmente limitato di compiti di reporting sugli scarti di produzione e di sviluppo estemporaneo di pochi progetti (in atti ne sono documentati solo tre) per lo studio e la proposta di soluzioni relative a specifiche anomalie riscontrate in determinati segmenti produttivi, in funzione della riduzione degli scarti. Come tali, dette attività non sono neppure lontanamente connotate dall'elemento fondamentale e caratteristico del livello AC5 in cui il ricorrente era formalmente inquadrato, vale a dire l'attività di guida, gestione, coordinamento e controllo di un intero settore aziendale (amministrativo, o commerciale, o tecnico), con ampia discrezionalità di poteri decisionali nei limiti delle sole direttive generali dei superiori gerarchici. Invero, pur volendo accreditare la prospettazione resistente di una modifica degli assetti organizzativi aziendali per la creazione dei cd. cluster a partire dall'estate del 2018, incidente sulla posizione del ricorrente quale responsabile dell'Ente Qualità presso lo stabilimento di SI, non risulterebbe comunque legittimo ai sensi dell'art. 2103, comma 2°, c.p.c. il demansionamento subito dal lavoratore, in quanto le descritte mansioni svolte come continuous improvement manager, per come riferite dai testi, neppure appaiono suscettibili di riconduzione al livello AC4, immediatamente inferiore a quello di inquadramento del lavoratore.
35. In tale livello sono inquadrati, infatti, secondo la declaratoria contrattuale, per quanto rileva in questa sede, “gli impiegati di concetto che svolgono mansioni che comportano iniziativa ed autonomia operativa per lo svolgimento delle quali si richiede una particolare e specifica competenza tecnico-professionale acquisita a seguito di prolungata esperienza e periodo di pratica, comunque acquisite, nel campo amministrativo o commerciale o tecnico e che hanno responsabilità di coordinamento operativo nei settori amministrativo, commerciale o tecnico o in settori di rilevante importanza per la ricerca, la progettazione e l'innovazione, per lo sviluppo competitivo dell'azienda”.
36. Difetta, nella specie, l'elemento qualificante della responsabilità di coordinamento operativo nei settori amministrativo, commerciale o tecnico o in settori di rilevante importanza per la ricerca, la progettazione e l'innovazione, per lo sviluppo competitivo dell'azienda: il ricorrente, una volta privato del ruolo di responsabile di Ente Qualità, pur quando formalmente investito della funzione di continuous improvement manager e di addetto alla riduzione degli scarti, non ha più svolto in concreto alcuna funzione di coordinamento operativo con assunzione della conseguente responsabilità in alcun settore dell'azienda.
37. Può in conclusione ritenersi accertato che il ricorrente, a seguito del subentro in azienda dell'ing. quale Responsabile Qualità degli stabilimenti di SI e LI, CP_2
ufficializzato nel maggio 2018 (cfr. comunicazione organizzativa sub doc. 10 res.), ha subito un demansionamento per essere stato ex abrupto privato del suo ruolo di coordinamento e gestione, anche con rilevanza esterna, al vertice dell'Ente Qualità, quale responsabile e preposto di tale cruciale settore dell'impresa, titolare di autonomi poteri decisionali implicanti l'esercizio di ampia discrezionalità circoscritta solo da direttive generali prevenienti da funzioni direttive (il Direttore di stabilimento). Il ricorrente è stato di fatto privato fin da subito, cioè dal giugno 2018, e poi anche formalmente, con la soppressione nell'estate del 2019 della figura del Quality Plant, delle mansioni di gestione, coordinamento e supervisione della squadra dei collaudatori e degli altri addetti all'Ente Qualità, così come sin dall'estate 2018 è stato privato delle funzioni a rilevanza esterna concernenti la gestione degli audit di processo con le aziende clienti e gli accertamenti in contraddittorio con i responsabili delle medesime in ordine alle anomalie dei processi produttivi. Alla sottrazione di tali mansioni – al netto dei periodi di vera e propria inattività e del periodo in cui il ricorrente è stato incaricato, come riferito dai testi, di affiancare il nuovo responsabile della qualità
per fargli conoscere lo stabilimento di SI e le procedure operative CP_2
dell'Ente Qualità – ha fatto seguito, sotto la veste formale di continuous improvement manager, l'attribuzione di mansioni concrete di registrazione, analisi, studio e proposta progettuale per l'abbattimento degli scarti di produzione, in ambiti circoscritti dell'impresa (padiglione Panda), con affidamento di singoli progetti di durata limitata e riferiti a specifici segmenti dei processi produttivi – di rilievo e contenuto professionale incomparabilmente inferiore al ruolo di responsabilità esercitato per molti anni (dal 2005 al giugno 2018), senza alcuna spendita di poteri discrezionali e facoltà decisionali anche a rilevanza esterna e assunzione delle connesse responsabilità. Le nuove mansioni non sono quindi riconducibili né al livello di inquadramento contrattuale AC5 né a quello immediatamente inferiore AC4.
38. Il danno subito dal ricorrente in conseguenza del demansionamento, in termini di significativo depauperamento del patrimonio di competenze, attitudini e capacità professionali acquisite e sviluppate nel periodo in cui ha operato nell'impresa quale responsabile dell'Ente Qualità, a causa del mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la propria professionalità lavorando nella esplicazione di tale ruolo, può presuntivamente inferirsi ai sensi dell'art. 2729 c.c. da plurimi e concreti indici, dotati di grave ed univoca concludenza probatoria: i) l'elevato livello di responsabilità esercitato dal ricorrente per molti anni (dal 2005 al giugno 2018) nel ruolo più elevato esistente, secondo il sistema di classificazione del personale del CCNL applicato, nell'ambito dell'area di coordinamento/gestione (AC), con riferimento ad un intero e fondamentale settore dell'azienda convenuta, l'Ente Qualità, avendo quale suo diretto superiore gerarchico lo stesso direttore di stabilimento;
ii) la molteplicità, trasversalità
e rilevanza anche esterna delle mansioni collegate al ruolo di responsabile dell'Ente
Qualità, che investivano non solo la supervisione dei processi aziendali legati alla qualità e del personale addetto a tali processi, dal medesimo ricorrente gestito, coordinato e controllato, ma anche la funzione di interfaccia, al pari dei responsabili degli altri enti aziendali, con la direzione dello stabilimento da un lato e con i responsabili delle imprese committenti dall'altro (processi di audit, coinvolgimento nei tavoli qualità); iii) l'ampiezza dei poteri discrezionali e delle facoltà decisionali implicati dall'esercizio di tali mansioni, limitati solamente da direttive generali di personale sovraordinato con funzioni direttive (il direttore di stabilimento), e richiedenti lo sviluppo di capacità di risoluzione autonoma di problemi e criticità aventi impatto sul processo produttivo e sui rapporti con la committenza (risoluzione di anomalie non di routine;
accertamento in contraddittorio con le aziende clienti della cause delle anomalie); iv) la privazione ex abrupto, a partire dall'estate del 2018, del ruolo di responsabile dell'Ente Qualità, con conseguente sottrazione di tutte le attività in precedenza esercitate di gestione, coordinamento e supervisione di personale addetto alla Qualità, delle funzioni a rilevanza esterna nei rapporti con i responsabili delle aziende committenti e di interfaccia con la direzione di stabilimento in posizione paritetica rispetto ai responsabili degli altri enti aziendali;
iv) l'attribuzione solo formale di un ruolo prima inesistente nell'azienda, quello di continuous improvement manager, che si è di fatto concretizzato nello svolgimento discontinuo e temporalmente limitato di una routinaria attività di registrazione degli scarti di produzione limitata ad un ambito particolare dell'ente produzione (padiglione Panda) e durato pochi mesi e in estemporanee e circoscritte attività progettuali volte alla ottimizzazione di singoli segmenti di processi produttivi, senza esercizio di alcun autonomo potere decisionale e assunzione delle connesse responsabilità e senza una significativa interazione con funzioni direttive dell'azienda; iv) l'esistenza di periodi di inattività di tout court, nel periodo dal giugno 2019 al settembre 2019, ma anche in epoca successiva alla cessazione dell'attività di riduzione degli scarti;
v) la durata del demansionamento, protrattasi dal giugno 2018 sino alla data di deposito del ricorso (3.8.2020); vi)
l'afferenza delle nuove mansioni ad una categoria contrattuale per più di un livello inferiore a quella di inquadramento (AC5); vii) la verosimile incidenza negativa di un mutamento così radicale del ruolo aziendale sull'immagine professionale del lavoratore
(si ricordino le parole del teste “Il ricorrente, prima di essere assegnato a tali mansioni Tes_4
di verifica degli scarti, è stato inattivo in attesa di nuove mansioni, tanto è vero che noi, vedendolo seduto vicino alla scrivania in attesa di fare qualcosa, gli chiedevamo: 'Come fai a passare la giornata?'.
Non aveva alcun tipo di mansione”) e sulle sue capacità comunicative e organizzative implicate nell'esercizio delle mansioni in precedenza svolte.
39. La liquidazione del danno alla professionalità, necessariamente equitativa ex art. 1226
c.c., può assumere quale parametro la retribuzione percepita dal lavoratore, quale espressione del contenuto e del valore professionale della prestazione lavorativa (Cass. civ. n. 20589/2025; n. 7209/2024). Si è infatti ritenuto “non privo di concretezza il ricorso in via parametrica alla retribuzione per la determinazione in termini quantitativi del danno da violazione dell'art. 2103 c.c., posto che, indubbiamente, non può negarsi che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione (da ultimo Cass. n. 12253 del 2015); l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro del danno da impoverimento professionale derivato dall'annientamento delle prestazioni proprie della qualifica” (Cass. civ. n. 3845/2016).
40. Alla luce delle circostanze sopra esposte, appare congruo determinare il danno professionale da demansionamento subito dal ricorrente nella misura del 50% della retribuzione lorda, quale rilevabile dalla busta paga di giugno 2020 (doc. 44 ric.), per ciascun mese di illegittima dequalificazione, dal giugno 2018 fino alla data di deposito del ricorso, e dunque per un periodo di 26 mesi (giugno 2018 - luglio 2020), a cui vanno sottratti i due mesi di marzo e aprile 2020 in cui – come è rimasto incontestato (cfr. inoltre verbale di accordo sindacale sub doc. 34 res.) – lo stabilimento è rimasto chiuso e tutto il personale è stato collocato in CIG Covid a zero ore. Dalla busta paga risulta una retribuzione lorda mensile pari ad euro 2.909,29. Il danno da risarcire ammonta quindi ad euro 34.911,48 (2.909,29:2 x 24).
41. In conclusione, va accertato e dichiarato l'inadempimento datoriale per l'illegittimo demansionamento del ricorrente a decorrere dal giugno 2018 e, per l'effetto, la società convenuta va condanna a risarcire al ricorrente il danno alla professionalità derivante dalla illegittima dequalificazione, da liquidarsi in euro 34.911,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
42. La domanda di cui al capo B delle conclusioni del ricorso, avente ad oggetto la condanna della convenuta ad assegnare al ricorrente le mansioni svolte fino al giugno
2018 o altre appartenenti alla medesima categoria e livello contrattuale di inquadramento, non può trovare accoglimento per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in quanto il lavoratore, con decorrenza dal 22 aprile 2022, ha rassegnato le dimissioni per giusta causa (cfr. Modulo recesso rapporto di lavoro, prod. res.). 43. La società convenuta, secondo soccombenza, va condannata a pagare ai difensori antistatari del ricorrente le spese processuali, da liquidarsi nell'importo indicato in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate, con applicazione per tutte le fasi dei parametri nella misura media come previsi per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara l'inadempimento della società convenuta per l'illegittimo demansionamento del ricorrente dal mese di giugno 2018 fino alla data di deposito del ricorso;
− per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, la somma di euro 34.911,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in relazione alla domanda di cui al capo B delle conclusioni;
− condanna la società convenuta a pagare ai difensori antistatari del ricorrente le spese processuali, da liquidarsi in euro 9.257,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato pari ad euro
259,00.
SI, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele CC
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SI
Sezione civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
CC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1486/2020 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Loredana DI FOLCO e Parte_1
LU PO come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Isola del Liri, via Colle San Lorenzo n. 1
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avv.ti David FRACCHIA, Valentina PINI e Renato CIAMARRA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in SI,
Corso della Repubblica n. 176
- resistente
Oggetto: demansionamento – risarcimento danno alla professionalità
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414, depositato il 3.8.2020 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto la società dinnanzi all'intestato Tribunale per
[...] Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
A. accertare e dichiarare illegittima l'assegnazione del ricorrente alle mansioni espletate dal giugno
2018, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino all'attualità;
B. per l'effetto, ordinare alla di restituire al ricorrente le mansioni assegnate sino al giugno CP_1
2008 o altre appartenenti alla medesima categoria e livello contrattuale posseduti;
C. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la responsabilità della Società convenuta per
i danni tutti subiti dal ricorrente in conseguenza della dequalificazione professionale;
D. per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla patita Controparte_1
dequalificazione come sopra individuati, specificati e qualificati;
E. in particolare, condannare la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale in favore del ricorrente per i motivi di cui in premessa, quantificato nella somma complessiva di euro € 72.732,25
o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche con ricorso a giudizio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
F. con vittoria di compenso professionale, da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipante.
2. Il ricorrente espone di lavorare alle dipendenze della società di avere Controparte_1
svolto dal 2005 fino al mese di giugno 2018 le mansioni di responsabile dell'Ente
Qualità, con inquadramento nel livello AC5 del CCNL Industrie del Legno;
di essersi occupato, in tale ruolo, di gestire, coordinare e supervisionare, organizzandone il lavoro, i collaudatori e gli altri addetti alla Qualità, avendo quale diretto superiore il direttore di stabilimento;
di essersi inoltre occupato dell'intera organizzazione e gestione degli audit di processo eseguiti dalle aziende clienti, interfacciandosi direttamente con i responsabili e gli ispettori di queste ultime e accertando in contraddittorio con le committenti le anomalie verificatesi sulle linee di produzione;
di essere stato privato delle mansioni di responsabile dell'Ente Qualità a partire dal giugno
2018, a seguito dell'ingresso in azienda dell'ing. , investito della funzione CP_2
sovraordinata di Quality Manager degli stabilimenti di SI e LI;
di avere subito nei mesi successivi uno svuotamento delle sue precedenti mansioni a vantaggio del
, venendo altresì estromesso dalle riunioni giornaliere con la direzione di CP_2
stabilimento; di essere stato ricollocato, in un primo momento, nella posizione di lavoro ricoperta prima di essere assegnato, nel 2005, alle mansioni di responsabile dell'Ente Qualità, quale addetto al reparto “accettazione arrivi” e “laboratorio”; che, successivamente alle dimissioni del rassegnate nel maggio 2019, veniva CP_2
chiamato ad assolvere quotidianamente i compiti di Quality Manager presso lo stabilimento di SI il sig. con inquadramento contrattuale inferiore a Parte_2
quello del ricorrente;
che, nel giugno 2019, la società convenuta gli assegnava le mansioni di continuous improvement manager; di essere rimasto totalmente inoperoso fino al settembre 2019; di essere stato successivamente incaricato dal Direttore di stabilimento di occuparsi, nell'esercizio del nuovo ruolo aziendale, della riduzione degli scarti di produzione del , senza avere ricevuto la necessaria Parte_3
formazione; di avere elaborato due progetti a cui conseguiva effettivamente la riduzione degli scarti;
che non gli sono state richieste ulteriori attività; di trascorrere il turno di lavoro totalmente inoperoso e in condizioni di sostanziale isolamento;
che negli ultimi tempi gli veniva chiesto di occuparsi dell'inserimento a sistema degli scarti di produzione, attività che occupa il ricorrente per non più di un'ora a inizio turno.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce il grave demansionamento subito in violazione degli obblighi sanciti a carico del datore di lavoro dall'art. 2103 c.c., con conseguente depauperamento e svilimento del proprio bagaglio professionale. Afferma, per conseguenza, il proprio diritto alla riassegnazione delle mansioni svolte fino al giugno
2018 e al risarcimento del patito danno alla professionalità.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. La convenuta, premessa una parziale contestazione dell'avversa narrativa in fatto, eccepisce che, a seguito della riorganizzazione aziendale avvenuta nell'estate 2018 con inclusione dello stabilimento di SI nel cluster “2” Sud Italia insieme allo stabilimento di LI e a quello di
AN con ingresso in azienda dell'ing. quale Quality Manager degli CP_2
stabilimenti di SI e LI, il ricorrente conservava comunque la posizione di
Quality Plant di SI, essendogli sottratti solamente i rapporti con i clienti, attribuiti al , mentre le sue competenze venivano estese al reparto “accettazione arrivi” CP_2
e “laboratorio”. La rappresenta inoltre che nel giugno 2019 venivano CP_1
conferite al ricorrente le mansioni di continuous improvement manager e che il Pt_1
veniva incaricato, in tale qualità, di occuparsi della riduzione degli scarti della linea produttiva e di dare supporto agli altri enti, non rimanendo mai inoperoso e Pt_3
realizzando i progetti allegati dalla stessa controparte. La resistente evidenzia poi che, dal mese di marzo 2020 fino al 28 aprile 2020, lo stabilimento di SI era chiuso per l'emergenza pandemica, con collocazione di tutto personale in cassa integrazione
COVID a zero ore. La convenuta sostiene in conclusione che non vi è stato alcun demansionamento di controparte e che i danni alla professionalità lamentati ex adverso,
i quali non possono mai ritenersi in re ipsa, non sono stati specificamente allegati e provati
5. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Conclusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 settembre 2025, la causa è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorrente agisce per l'accertamento dell'illegittimo demansionamento subito a partire dal mese di giugno 2018, per la riassegnazione di mansioni appartenenti alla categoria legale e al livello contrattuale di inquadramento e per il risarcimento dei danni da dequalificazione professionale derivati dall'inadempimento datoriale.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. È pacifico tra le parti che ha prestato attività di lavoro subordinato Parte_1
alle dipendenze della società avente ad oggetto la produzione di Controparte_1
rivestimenti interni per automobili, presso lo stabilimento di SI, dal 1.7.2007, data di cessione alla convenuta ex art. 2112 c.c. del ramo di azienda della Lear Corporation
Italia S.r.l. cui era addetto il ricorrente, sino al 22.4.2022, data delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore in corso di giudizio. È ugualmente incontestato che nell'anno 2005 (in realtà sin dal novembre 2004, cfr. organigramma della Lear
Corporation S.r.l. prodotto dalla convenuta) è stato affidato al l'incarico di Pt_1
responsabile dell'Ente Qualità dello stabilimento di SI, con conseguente inquadramento contrattuale nel livello AC5 del CCNL Industria Legno, Sughero,
TI e IV (ex 6^ categoria impiegati) e che in tale ruolo questi aveva quale suo diretto superiore gerarchico il Direttore di stabilimento e quali suoi sottoposti due addetti all'accettazione arrivi e al laboratorio, una addetta alla reportistica di stabilimento e quattro collaudatori di linea (cfr. organigramma aziendali e dell'ente qualità, docc. 4 e 5 ric.). È rimasto incontroverso anche il mutamento degli assetti organizzativi aziendali attuato dall'azienda convenuta a partire dal maggio 2018 – consistente nella creazione di tre sottostrutture organizzative definite cluster con inserimento dello stabilimento di SI nel cluster 2 unitamente allo stabilimento di
LI e di AN – con il conseguente ingresso nello stabilimento di SI dell'ing.
per ricoprire la nuova funzione e figura professionale di “Quality Manager”, CP_2
ovvero responsabile della Qualità per entrambi gli stabilimenti di SI e LI e correlativa avocazione a quest'ultimo delle mansioni relative ai rapporti con le aziende committenti, che il ricorrente svolgeva in precedenza quale responsabile dell'Ente
Qualità (cfr., sul punto, la comunicazione inoltrata via mail dal ricorrente al datore di lavoro in data 2.11.2018 sub doc. 33 ric. e la mail di risposta della ER Evo del
28.11.2018 sub doc. 34 ric.).
9. La materia del contendere oggetto del presente giudizio concerne dunque il mutamento della posizione lavorativa del ricorrente successivamente a tale riassetto organizzativo.
Secondo la prospettazione del , a tale riorganizzazione è seguito il suo Pt_1
demansionamento, protrattosi fino all'attualità: fino al giugno 2019 il , Pt_1
spogliato delle mansioni di responsabile dell'Ente Qualità, è stato ricollocato nella postazione lavorativa ricoperta in precedenza quale addetto all' “accettazione arrivi” e al “laboratorio”, posizione che nell'organigramma aziendale è gerarchicamente sottoposta al responsabile dell'Ente Qualità; nel giugno 2019 gli sono state affidate le mansioni di continuous improvement manager , a cui ha fatto seguito un periodo di totale inattività protrattosi fino al settembre 2019; solo in tale mese il Direttore di stabilimento gli ha fornito indicazioni sulle attività da svolgere, incaricandolo di dedicarsi all'abbattimento degli scarti relativi alla produzione del padiglione “Panda”; è seguita l'elaborazione di due progetti, a seguito dei quali non sono state richieste ulteriori attività, cosicché il ricorrente è rimasto inoperoso ed in condizioni di sostanziale isolamento.
10. Al contrario, la prospettazione della resistente valorizza proprio le mansioni attribuite al ricorrente quale continuous improvement manager, la loro trasversalità e rilevanza per la ottimizzazione dei processi aziendali, come evidenziato dai progetti realizzati per la riduzione degli scarti, sostenendo che tali mansioni possono ricondursi al medesimo livello contrattuale di inquadramento del lavoratore cui appartenevano le mansioni di responsabile dell'Ente Qualità, così da doversi escludere il lamentato demansionamento. 11. Così sintetizzate le contrapposte allegazioni, occorre prendere le mosse dall'analisi dell'art. 2103 c.c. nella vigente formulazione introdotta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 81 del
2015, applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in causa.
12. Il primo comma stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero “a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Tale previsione amplia, rispetto alla formulazione previgente, la latitudine dello ius variandi datoriale, in quanto supera il precedente criterio della “equivalenza” delle mansioni – inteso dalla giurisprudenza formatasi nella vigenza della vecchia norma nel senso non solo di pari valore professionale delle mansioni nella loro oggettività, in quanto riconducibili allo stesso livello di inquadramento, ma anche “come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto” (v., tra le tante, Cass. n. 1916/2015; Cass. Sez. Un. n.
25033/2006) – in favore di un principio di “piena fungibilità delle mansioni che siano riconducibili allo stello livello e categoria”, valutata ex ante dal legislatore (Cass. civ. n.
11870/2024), risultandone così significativamente circoscritti i limiti legali condizionanti l'esercizio del cd. ius variandi orizzontale.
13. Il secondo comma introduce una fattispecie giustificatrice del demansionamento cd. unilaterale, disposto cioè dal datore di lavoro in assenza di consenso del lavoratore: “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”. Si tratta di una deroga al divieto di assegnare il lavoratore a mansioni proprie di un livello contrattuale inferiore a quello in cui rientravano le mansioni precedentemente svolte, circoscritta entro limiti precisi al fine di evitare abusi in danno del lavoratore. Tale demansionamento è possibile solo in caso di modifica degli assetti organizzativi che incida sulla posizione del lavoratore, a patto che concorrano simultaneamente le seguenti condizioni: i) la riconducibilità delle nuove mansioni alla medesima categoria legale, la quale è dunque immodificabile (un lavoratore con mansioni impiegatizie non potrebbe mai essere assegnato a mansioni operaie); ii) l'appartenenza delle nuove mansioni al livello di inquadramento contrattuale immediatamente inferiore a quello a cui erano riconducibili le vecchie mansioni;
iii) la conservazione del medesimo trattamento retributivo (Cass. civ. n.
11870/2024; C. App. Roma n. 264/2021). Quanto al riparto degli oneri probatori, il giudice di legittimità ha chiarito che il lavoratore può limitarsi ad allegare il demansionamento riconducibile ad un inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., mentre grava su datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. civ. n. 48/2024; n.
22488/2019; n. 17365/2018).
14. Tanto chiarito, dai documenti prodotti e dalle deposizioni testimoniali emerge in modo conclamato ed univoco che il ricorrente, dall'anno 2005 fino al giugno 2018, non solo
è stato formalmente investito del ruolo di responsabile dell'Ente Qualità dello stabilimento di SI – circostanza invero neppure contestata dalla CP_1
convenuta – ma ha anche effettivamente e continuativamente svolto le mansioni proprie di tale ruolo. Il si occupava infatti di coordinare, gestire e Pt_1
supervisionare, organizzandone e dirigendone il lavoro, la squadra dei quattro collaudatori di linea dell'Ente Qualità, che erano a lui sottoposti al pari dei due addetti all' “accettazione arrivi” e al “laboratorio” e dell' addetta alla reportistica di stabilimento
(cfr. organigramma ente qualità): assegnava al personale a lui sottoposto i compiti giornalieri, autorizzava le richieste di ferie e permessi e l'effettuazione di lavoro straordinario, ne valutava i comportamenti ai fini di eventuali segnalazioni per l'avvio di procedimenti disciplinari o al contrario per promozioni e incrementi salariali, era il loro esclusivo riferimento per l'individuazione – in piena autonomia o, nei casi più gravi, unitamente responsabile di produzione o al direttore di stabilimento – dell'azione da intraprendere in funzione della risoluzione di problematiche nuove e non routinarie insorte nello svolgimento delle attività di controllo qualità. Il medesimo , quale Pt_1
figura apicale e responsabile dell'Ente Qualità, avente quale proprio diretto superiore gerarchico unicamente il Direttore di stabilimento (cfr. organigramma aziendale), gestiva per la gli audit di processo disposti dalle aziende clienti e, in CP_1
rappresentanza della medesima società, si interfacciava con gli ispettori di queste ultime ed accertava in contraddittorio con l'azienda cliente la causa dell'anomalia verificatasi sulle linee di produzione, con autorizzazione “a valutare in autonomia l'esistenza di una responsabilità a carico della società convenuta e ad accettare l'addebito alla stessa della causa dell'anomalia da parte della committente” (teste di parte resistente Parte_2
analogamente, teste di parte resistente ). Era sempre il ricorrente, in Tes_1
rappresentanza della società convenuta, ad essere convocato dal gestore “tavolo qualità” dell'allora o dai responsabili delle aziende clienti quando si verificavano anomalie sulle linee di produzione (cfr. emali relative agli audit di processo sub docc.
11-17 ric.). Come responsabile dell'Ente Qualità, al pari dei responsabili degli altri settori aziendali, il ricorrente si interfacciava direttamente con il Direttore di stabilimento della : “Il ricorrente, quando era responsabile della qualità, si interfacciava CP_1
normalmente con il direttore di stabilimento. Noi responsabili di settore ci interfacciamo tutti con il responsabile di stabilimento” (teste di parte resistente, . Testimone_2
15. Le mansioni svolte in questo periodo dal ricorrente sono senza dubbio riconducibili all'inquadramento anche formalmente riconosciutogli dalla , nella categoria CP_1
impiegatizia e livello contrattuale retributivo AC5 del CCNL Industria Legno, connotandosi all'evidenza per quegli elementi precipui richiesti dalla declaratoria:
“svolgono mansioni specialistiche ai fini della gestione e del coordinamento, guida e controllo di interi settori amministrativi, commerciali, tecnici, con discrezionalità di poteri e facoltà decisionali nei limiti delle sole direttive generali”. Sussiste nella specie anche l'esercizio di poteri decisionali connotati da ampia discrezionalità, perché limitati solamente dalle direttive generalo impartite dagli organi apicali e sovraordinati della società, nella specie dal Direttore di stabilimento.
16. Con altrettanta evidenza è emerso dal compendio documentale in atti e dall'istruttoria testimoniale che il ricorrente, a partire dal giugno 2018, è stato privato delle mansioni sopra descritte quale responsabile dell'Ente Qualità. La resistente deduce, a giustificazione del mutamento di ruolo in precedenza assegnato al di , la Pt_1
riorganizzazione degli stabilimenti condotti in Italia dalla , in tre CP_1
sottostrutture organizzative, definite cluster, con inserimento dello stabilimento di
SI nel cluster 2, insieme agli stabilimenti di AN e LI;
la conseguente ufficializzazione, nel maggio 2018, dell'ingresso in azienda dell'ing. Controparte_4
quale responsabile qualità degli stabilimenti di SI e LI;
la successiva soppressione, nell'estate del 2019, della mansione di Quality Plant, residuando esclusivamente quella di Quality Manager, riferita a più stabilimenti. La medesima convenuta sostiene che le mansioni assegnate al ricorrente dal giugno 2018 al giugno
2019 e poi quelle assegnategli dall'estate 2019 quale continuous improvement manager, sono perfettamente coerenti con il suo inquadramento contrattuale, cosicché non si è realizzato alcun demansionamento.
17. Tale assunto, tuttavia, non è stato provato dalla società convenuta, che – contrariamente da quanto sostenuto nella memoria difensiva – era gravata dal relativo onere probatorio, come insegna la giurisprudenza di legittimità sopra citata.
18. È opportuno, a questo punto, passare in rassegna l'esame dei documenti rilevanti e delle deposizioni dei testi in merito alle mansioni svolte dal ricorrente successivamente alla descritta riorganizzazione aziendale.
19. In relazione al periodo decorrente dal giugno 2018 fino al giugno 2019 è la stessa CP_1
nella sopra citata mail del 28.11.2018 inviata al ricorrente in risposta alla sua
[...]
richiesta di chiarimenti circa il proprio ruolo lavorativo dopo l'ingresso in azienda dell'ing. (doc. 34 ric), ad affermare testualmente: “A decorrere dal 3 maggio 2018 CP_2
è stata prevista e concretamente inserita una nuova funzione (e corrispondente figura professionale), il cd. “Quality manager” per gli stabilimenti di SI e LI. Tale funzione è ricoperta dall'ing.
da Lei medesimo menzionato;
egli è responsabile del settore qualità di entrambi Controparte_4
gli stabilimenti, con supervisione e coordinamento del personale addetto a tale ambito in ciascuno dei medesimi;
pertanto, egli è suo diretto superiore. All'introduzione di tale figura è conseguito un parziale mutamento delle sue mansioni, in quanto parte di esse (limitatamente al rapporto con la clientela) sono state effettivamente avocate dalla nuova figura professionale: ma, contestualmente, la Sua attività è stata estesa al ruolo di responsabile del settore qualità “accettazione arrivi” nonché “laboratorio”, sicché risponderanno a Lei i collaudatori della linea processo/prodotto”.
20. La società, quindi, ha ammesso di avere sottratto al ricorrente la funzione di responsabile dell'Ente Qualità dello stabilimento di SI, privandolo delle più qualificanti mansioni di rilevanza esterna e rappresentanza datoriale inerenti ai rapporti con le aziende committenti (cfr., in questo senso, le mail inviate da ai referenti CP_2
delle committenti e dallo stesso ricevute, sub docc. da 35 a 39 ric., in cui il nominativo ricorrente figura solo in copia), relegandolo al ruolo di preposto al personale addetto ad una singola articolazione interna dell'ente qualità, il reparto “accettazione arrivi” e
“laboratorio”, cui il ricorrente era stato già preposto fino al 2002, come è rimasto incontestato (cfr. organigramma aziendale del 21.9.2000): tale reparto, nell'organigramma dell'ente qualità, è gerarchicamente sottoposto al responsabile di
Qualità (cfr. organigramma dell'Ente Qualità) ed infatti, come si afferma nella missiva, il ricorrente avrebbe avuto come suo superiore il Quality Manager ing. . Già CP_2
tanto basterebbe ad evidenziare il venir meno dell'attività di guida, gestione, coordinamento e controllo di un intero settore aziendale (nella specie, l'Ente Qualità), elemento fondante la riconducibilità delle mansioni al livello contrattuale AC5 in cui era inquadrato il ricorrente. Per di più, dalla prova testimoniale espletata non è affatto emerso che i collaudatori addetti alla qualità continuassero ad essere coordinati, gestiti e supervisionati dal ricorrente piuttosto che dal , il quale era presente quasi CP_2
quotidianamente nello stabilimento di SI, divenendo evidentemente il referente unico degli addetti alla qualità, con un ulteriore svuotamento delle mansioni del ricorrente (teste “ho visto spesso a SI il sig. dire che il nostro punto Tes_3 Parte_4
di riferimento era il dopo l'ingresso del chiedevamo a lui l'autorizzazione alle Pt_5 CP_2
ferie, ai permessi, agli straordinari;
per quanto riguarda i problemi che potevano verificarsi sulla difettosità, il poteva chiedere il parere del ricorrente, in ragione dell'esperienza che questi CP_2
aveva… nel caso di modifiche dei compiti, il punto di riferimento era il ; teste CP_2 Parte_2
“il mi riferì che lavorava come quality manager di SI e di LI. Posso dire che io lo CP_2
vedevo più presente a SI”; teste “se non sbaglio il sig. svolgeva le mansioni Tes_4 CP_2
di quality manager a LI, era presente però quasi quotidianamente anche a SI”; teste
: “dopo l'arrivo dell'ing. il ricorrente fu spostato nei box in produzione… l'ing. Tes_5 CP_2
operava a SI;
secondo voci di corridoio sarebbe dovuto andare a LI, non so se ci CP_2
sia andato qualche volta”; teste : “Io vedevo l'ing. a SI…Dopo l'arrivo Tes_1 CP_2
dell'ing il ricorrente è stato spostato dal reparto qualità in un altro ufficio in produzione. Per CP_2
un periodo sono stato nello stesso ufficio del ricorrente. Lo vedevo consuntivare i rapportini degli scarti”; teste : “Io vedevo l'ing sempre presente nello stabilimento di SI, non so dire Tes_6 CP_2
se fosse presente anche presso quello di LI… So che dopo l'arrivo dell'ing. il ricorrente CP_2
è stato spostato dall'ufficio dell'ente qualità ad un ufficio interno allo stabilimento di produzione. So che lavorava al computer ma non so essere preciso sulle mansioni che svolgeva in tale ufficio; teste
“La presenza dell'ing. nello stabilimento di SI, sia nel 2018 che nel 2019, era
[...] CP_2
quotidiana. Non so se l'ing. fosse o meno presente anche presso lo stabilimento di LI. CP_2
Non sono a conoscenza di problematiche di produzione evidenziate da che giustificassero la presenza dell'ing. a SI. So che quest'ultimo era quality manager… Terminato il periodo CP_2
di affiancamento e spostato il ricorrente nell'ufficio presso la produzione, l'attività di responsabile della qualità è stata svolta dall'ing. . CP_2
21. Tale situazione si è protratta fino alle dimissioni del , rassegnate il 22 maggio CP_2
2019. Il mese successivo al ricorrente sono state assegnate le mansioni di continuous improvement manager, avente la funzione, secondo le indicazioni aziendali, “di collaborare con tutti i reparti, produttivi e non, al fine di valutarne le sinergie e formulare proposte e soluzioni che migliorino l'ambiente di lavoro, la qualità di prodotti e servizi, sia internamente che verso i clienti finali” (cfr. comunicazione aziendale del 17.6.2019, doc. 40).
22. In primo luogo, deve evidenziarsi che l'istruttoria ha confermato il periodo di inattività del ricorrente seguita alla nomina di continuous improvement manager per diversi mesi, quantomeno fino al settembre 2019, allorché il ricorrente è stato incaricato dell'attività progettuale relativa alla riduzione degli scarti di produzione del padiglione Panda (cfr. progetti del settembre e ottobre 2018 sub docc. 41 e 42 ric.). Alcuni testi hanno espressamente ricordato tale periodo di inattività, altri hanno assai significativamente dichiarato di non saper riferire di cosa si occupasse il ricorrente, di cui invece conoscevano perfettamente le mansioni svolte quando era responsabile dell'Ente
Qualità ( “Confermo che il ricorrente è stato assegnato ad altro ufficio, VCM, non so però Tes_3
indicare le mansioni precise”; “So che il ricorrente, prima di essere assegnato a tale mansioni Tes_4
di verifica degli scarti, è stato inattivo in attesa di nuove mansioni, tanto è vero che noi, vedendolo seduto vicino la scrivania in attesa di fare qualcosa, gli chiedevamo: 'Come fai a passare la giornata?'; non aveva nessun tipo mansione”; : “Diverso tempo dopo dall'arrivo dell'ing. il Tes_5 CP_2
ricorrente ha iniziato ad occuparsi degli scarti relativi alla produzione del . Prima Parte_3
di iniziare a svolgere tale attività, il ricorrente stava in ufficio, ma non saprei riferire cosa facesse”).
23. Per apprezzare la reale consistenza delle mansioni di continuous improvement manager e l'impegno temporale richiesto dalle stesse, al di là delle altisonanti enunciazioni contenute nella comunicazione aziendale del 17.6.2019, è utile riportare ampi stralci delle deposizioni testimoniali.
24. Il teste di parte ricorrente , all'epoca dei fatti di causa collaudatore dell'ente Tes_7
qualità che aveva quale proprio responsabile il ricorrente, ha dichiarato: “nel 2018-2019, non ricordo l'anno preciso, ha affiancato per un periodo che non so indicare l'ing. che è CP_2
diventato il nuovo responsabile dell'ente qualità… poco dopo l'ingresso del ho visto che il CP_2
ricorrente si occupava della registrazione degli scarti giornalieri…non ricordo se al ricorrente fossero attribuite o meno altre attività da svolgere oltre a quella di registrazione degli scarti;
quando il ricorrente si assentava, non veniva sostituito… confermo che il ricorrente è stato assegnato ad altro ufficio, VCM, non so però indicare le mansioni precise… posso dire che, per quanto ne so, il ricorrente si occupava della registrazione degli scarti di produzione della giornata precedente”.
25. Il teste di parte resistente, , dipendente della Evo con Testimone_8 CP_1
mansioni di addetto al processo ingegneria di qualità dal 2019, ha dichiarato: “Nel settembre 2019 io e il ricorrente abbiamo fatto una trasferta insieme nello stabilimento di Pesaro dove io svolgevo attività di workplace organization, cioè attività di miglioramento dell'efficienza relativa allo stabilimento di Pesaro, per il quale il ricorrente ha ricevuto da me una formazione/informazione, assistendo alle attività che io svolgevo;
non so riferire di eventuali attività affidate al ricorrente… Posso dire che il ricorrente si occupava di caricare i rapportini relativi agli scarichi di produzione su un file condiviso, questo dopo settembre 2019. Sul periodo antecedente non sono in grado di riferire. Il ricorrente partecipava a riunioni con il quality manager di stabilimento attuale, LA PP, per discutere su come intervenire su come ridurre le perdite. Al tavolo il ricorrente, come tutti gli altri partecipanti, dava indicazioni. La decisione finale su quali interventi attuare la adottava il quality manager o quando partecipava il plant manager… Confermo che le attività di registrazione degli scarti di cui ho riferito l'ho svolta io prima del Tale attività mi richiedeva circa due ore, due ore e Pt_1
mezza. Le riunioni di cui ho riferito (quelle su come abbattere le perdite, “quality status”) avvenivano con cadenza settimanale;
io sono inquadrato nel V livello”.
26. Il teste di parte ricorrente , dipendente della convenuta con mansioni Testimone_9
di operaio generico e sindacalista, ha riferito: “negli ultimi anni il ricorrente è stato spostato dal reparto qualità al reparto produzione, doveva compiere verifiche sugli scarti relativi alla produzione del padiglione Panda e poi doveva compilare i rapportini di produzione del giorno precedente… Anche successivamente all'assegnazione della mansione di verifica degli scarti, il ricorrente non aveva nessun tipo di mansione da svolgere. Non so se il ricorrente avesse ricevuto o meno una formazione per svolgere
l'attività di verifica degli scarti. Il ricorrente, nello svolgimento delle mansioni di verifica scarti, sicuramente si rapportava con i preposti. Quando il ricorrente si assentava, non veniva sostituito, che io sappia… nel periodo successivo allo svolgimento della mansioni di responsabile della qualità, il ricorrente parlava con me della mansione di inserimento dei dati di produzione dei dipendenti nel sistema informatico;
credo che per lo svolgimento di tale attività da parte del ricorrente occorresse al massimo un'ora, un'ora e mezza che io sappia il ricorrente si limitava all'inserimento dei dati relativi agli scarti;
c'è stato un periodo in cui al ricorrente è stato chiesto, in precedenza, di monitorare la produzione del padiglione panda”.
27. Il teste di parte convenuta , responsabile di produzione dello Testimone_10
stabilimento ER Evo di SI, ha dichiarato: “Mi risulta che il ricorrente, quando facevamo i briefing mattutini, aveva il compito di portare il rendiconto degli scarti quotidiani inerenti la produzione;
riferiva in tale occasione alla direzione di stabilimento;
non ricordo i periodi;
fino a poco tempo fa il ricorrente svolgeva tali compiti;
sto facendo riferimento al periodo successivo a quello in cui il ricorrente è stato responsabile della qualità; nei briefing ci veniva riferito che il ricorrente, sulla base dei dati rilevati relativi agli scarti, doveva occuparsi di un miglioramento continuo, cioè intervenire sui problemi tecnici della produzione e ridurre gli scarti;
durante i briefing il ricorrente mi proponeva soluzioni per la riduzione degli scarti, per esempio una modifica delle attrezzature per ridurre i costi delle materie prime;
il briefing era quotidiano, vi partecipavano tutti gli enti ed il ricorrente riferiva dei dati relativi agli scarti;
si interfacciava anche con il sig. mi è capitato di vedere il Controparte_5
ricorrente nello stabilimento anche al di fuori del briefing mattutino;
lo vedevo nel suo ufficio alla scrivania, non so nello specifico cosa stesse facendo;
siamo di due enti diversi e svolgiamo… lavori diversi;
sto parlando non dell'ufficio in cui precedentemente lavorava come responsabile della qualità, ma di un diverso ufficio, collocato nel reparto produzione, era un box in alluminio, come quello che avevo io. Io lavoravo da solo nel box in questione… Non ricordo se l'attività relativa agli scarti e di miglioramento continuo fosse esistita anche in precedenza rispetto al momento in cui è stata affidata al ricorrente;
ricordo che il miglioramento continuo anche prima faceva parte del VCM (un metodo di lavoro messo in atto in ambito aziendale)”.
28. Il teste di parte ricorrente dipendente della società convenuta con Testimone_11
mansioni di collaudatore dell'ente qualità, ha dichiarato: “L'attività di abbattimento degli scarti è stata svolta dal ricorrente per un periodo limitato. Una volta cessata tale attività, il ricorrente qualche volta girava per lo stabilimento, ma non saprei riferire di cosa si occupasse”. 29. Il teste di parte resistente , all'epoca dei fatti di causa addetto ai servizi Controparte_5
tecnici, ha ricordato: “Dopo l'arrivo dell'ing. so che il ricorrente ha svolto attività di focus CP_2
improvement, cioè riduzione scarti e attività di miglioramento. Non so essere più preciso. Confermo che
l'attività di riduzione scarti la svolgeva presso il padiglione Panda. Mi sembra di ricordare che dopo
l'arrivo dell'ing. è passato qualche mese prima che il ricorrente iniziasse a svolgere l'attività CP_2
di riduzione scarti. Presso il padiglione Panda avevamo una percentuale di scarti molto alta. So che il ricorrente, a seguito di analisi, ha ridotto questa percentuale. Il cliente era . So che il ricorrente si è interfacciato con i soggetti di cui al capitolo 55 della memoria, so che il ricorrente ha partecipato al progetto di ottimizzazione dei blocchi schiumatura. Non ricordo il periodo. Dopo l'arrivo dell'ing il ricorrente è stato spostato dal reparto qualità in un altro ufficio in produzione. Per un CP_2
periodo sono stato nello stesso ufficio del ricorrente. Lo vedevo consuntivare i rapportini degli scarti che poi mostrava al direttore di stabilimento. E poi, dove si poteva, si intraprendevano attività di miglioramento. Non saprei riferire di altre attività. Posso dire che per le ore 9.00 della mattina, i rapportini dovevano essere pronti per essere portati in riunione. Al briefing partecipava anche il ricorrente e c'era il direttore di stabilimento insieme ai responsabili degli enti. Anche io partecipavo.
Questi briefing si svolgevano tutte le mattine alle 9.00 e duravano 45 minuti, un'oretta circa. Preciso che, dove vi erano problemi di scarti, il ricorrente effettuava delle analisi, eventualmente si consultava con il responsabile di volta in volta interessato, non so dire se il ricorrente formulasse richieste o proposte per iscritto. Se le proposte erano migliorative, l'azienda ne prendeva atto, era poi il direttore di stabilimento a far andare avanti i lavori. Non ho partecipato direttamente all'attività di riduzione degli scarti del ricorrente, ma ci consultavamo, sapevo per esempio cosa veniva fatto su uno stampo.
Che io sappia l'attività è durata quattro o cinque mesi più o meno, non so essere più preciso. Non so che attività il ricorrente ha svolto dopo aver terminato quella di riduzione degli scarti perché le indicazioni le dava il direttore di stabilimento. Non saprei quali altre attività abbia svolto. So che ha partecipato all'attività ottimizzazione schiumatura blocchi. Lo so perché se ne parlava in team. C'è stata una presentazione inviata da e in cui si faceva vedere come Persona_1 Persona_2
schiumavano in altri stabilimenti. In una occasione eravamo presenti io e il ricorrente ad assistere alla presentazione. Preciso che il progetto in questione riguardava la modifica dei coperchi della blocchiera
(dove vengono inseriti dei materiali). So che il ricorrente stava seguendo questa cosa ma non so essere più preciso. Si tratta di tre o quattro blocchiere, non sono a conoscenza della durata di tale attività né di quando sia terminata. Non ho mai partecipato agli incontri specifici del ricorrente con i responsabili di volta in volta interessati all'esito delle analisi condotte dal ricorrente per la riduzione degli scarti”.
30. Il teste di parte ricorrente dipendente della convenuta con mansioni Testimone_12
di addetto qualità, ha dichiarato: “So che il ricorrente si è occupato di un progetto per la riduzione degli scarti del padiglione Panda, anche se non ricordo quando ciò è avvenuto. Si è anche occupato di predisporre le modifiche alle blocchiere di schiumatura, che presentavano delle anomalie. Queste attività lo hanno impegnato per circa un mese. So che dopo l'arrivo dell'ing. il ricorrente è stato CP_2
spostato dall'ufficio dell'ente qualità ad un ufficio interno allo stabilimento di produzione. So che lavorava al computer ma non so essere preciso sulle mansioni che svolgeva in tale ufficio… Non ricordo altri progetti affidati al ricorrente oltre a quello della riduzione degli scarti e a quello del blocco schiumatura… Mi sembra che il ricorrente, da quando è stato spostato nell'ufficio di cui è detto, non si interfaccia con colleghi di pari professionalità. Non so dire se interloquisca o meno con il direttore di stabilimento. Mi sembra che nello svolgimento della sua attività non si relazioni con i responsabili di altri settori dello stabilimento…Il ricorrente, dopo il suo spostamento presso il box in produzione, non aveva personale a lui sottoposto da coordinare e supervisionare;
il personale addetto all'ente qualità faceva riferimento prima all'ing. e poi a quelli che hanno sostituito l'ing. Non CP_2 Pt_5
ricordo di riunioni con il direttore di stabilimento a cui abbia partecipato il ricorrente nel 2018”.
31. Il teste di parte convenuta , dipendente della convenuta come Testimone_13
responsabile della logistica, ha ricordato: “So che il ricorrente si è occupato per la logistica di un progetto relativo alla fustellatura di un insonorizzante. Non sono in grado di riferire di cosa si sia occupato il ricorrente per quanto non attiene alla logistica. Io ero responsabile della logistica. So che il ricorrente si è occupato della riduzione degli scarti, non solo per il padiglione Panda. Doveva redigere dei progetti. Mi sembra che il ricorrente si sia anche occupato di una attività relativa alla schiumatura blocchi, ma non so entrare nel dettaglio. Quando il ricorrente ha iniziato a svolgere l'attività di continuous improvement, è stato spostato in un ufficio adiacente la produzione. Che io sappia, dopo tale spostamento il ricorrente non aveva personale da coordinare o supervisionare. Il ricorrente, anche quando ha svolto l'attività di continuous improvement, si interfacciava con i responsabili di reparto.
Non so se anche con il direttore di stabilimento. Non saprei riferire nel dettaglio in cosa consistesse l'attività di riduzione degli scarti affidata al ricorrente. Non saprei dire quanto è durata l'attività di riduzione degli scarti, ma era un'attività che svolgeva quotidianamente”.
32. Nonostante gli sforzi profusi dalla difesa resistente nella memoria di costituzione e nelle note difensive per evidenziare la rilevanza strategica nel contesto aziendale della figura del continuous improvement manager ai fini della ottimizzazione dei processi produttivi, all'esito della ricognizione delle citate dichiarazioni testimoniali sono rimasti del tutto evanescenti ed indefiniti i contenuti concreti, nel contesto organizzativo aziendale, delle attività svolte dal ricorrente quale continuous improvement manager, peraltro in assenza di prova che di tale figura, prima inesistente, vi fosse una reale esigenza aziendale, tanto è vero che, come riferito da alcuni testi, quando il ricorrente si assentava non veniva sostituito. È oltremodo significativo che i testi non sono stati in grado di riferire di cosa quotidianamente e nello specifico il ricorrente si occupasse nella esplicazione di tale funzione, eccettuata la sola attività di riduzione degli scarti nel padiglione “Panda”, durata solo pochi mesi, e quella relativa a singoli progetti temporalmente circoscritti, quali l'ottimizzazione dei blocchi di schiumatura e la fustellatura di un insonorizzatore, concentrati negli ultimi mesi del 2019. Quanto a questi ultimi, nessuno dei testi è stato in grado di entrare nei dettagli, per cui non è dato sapere in cosa concretamente consistessero queste attività, quale fosse il loro livello di difficoltà, per quanto tempo e con chi sono state svolte, che impegno temporale hanno richiesto nell'arco della giornata lavorativa. Ciò che resta dalla lettura dei verbali delle escussioni testimoniali è, nella sostanza, poco più che il nudo nome del progetto.
Quanto all'attività di riduzione degli scarti nel padiglione Panda, i testi hanno menzionato che il ricorrente compilava dei rapportini in cui venivano registrati gli scarti quotidiani di produzione, che dovevano poi essere esaminati nelle riunioni mattutine con i responsabili di produzione e il direttore di stabilimento. I briefing in questione, a cadenza quotidiana, iniziavano verso le nove e duravano circa un'ora. La compilazione di tali rapportini richiedeva poco più di un paio d'ore. L'attività di studio compiuta dal ricorrente per elaborare le proposte volte alla riduzione degli scarti, comunque non implicante l'esercizio di autonomi poteri decisionali ( “Al tavolo il ricorrente, Parte_2 come tutti gli altri partecipanti, dava indicazioni. La decisione finale su quali interventi attuare la adottava il quality manager o quando partecipava il plant manager”), è invece rimasta indeterminata, nulla i testi hanno saputo riferire in proposito, salvo quanto si è già rilevato in merito ai alla ottimizzazione dei blocchi di schiumatura e alla fustellatura di un insonorizzatore. Le mansioni in questione, quando il ricorrente si assentava, non venivano svolte da alcun sostituto. L'attività di riduzione degli scarti, come indicato dai testi, si è poi svolta per un periodo limitato di tempo, non si trattava dunque una mansione svolta in modo continuativo per tutto il periodo del lamentato demansionamento. Nessuno dei testi, però, come sopra evidenziato, ha saputo indicare quali mansioni svolgesse il ricorrente quando non si occupava della riduzione degli scarti ed anzi alcuni testi hanno riferito di periodi di inattività anche successivi Tes_4
“Anche successivamente all'assegnazione della mansione di verifica degli scarti, il ricorrente non aveva nessun tipo di mansione da svolgere”; : “Una volta cessata tale attività, il ricorrente qualche Tes_5
volta girava per lo stabilimento, ma non saprei riferire di cosa si occupasse”).
33. Alle scarne informazioni fornite dai testi sulle mansioni effettivamente e concretamente svolte dal ricorrente quale continuous improvement manager non sopperiscono i documenti prodotti: il progetto redatto dal ricorrente in data 24.10.2019 per la riduzione dei formati produzioni (doc. n. 33 res.) e quelli prodotti dal Tes_14
ricorrente, datati settembre e ottobre 2019 (docc. nn. 41 e 42), “Rotture Lastre PU” e
“Rottura padiglioni in zona chiusura contenitori”, di per sé appaiono poco significativi del grado di autonomia e responsabilità delle nuove mansioni svolte dal ricorrente e della loro afferenza al livello contrattuale di inquadramento;
le mail scambiate tra il ricorrente e tra il novembre e il dicembre 2020 (doc. 34 res.) si Persona_3
riferiscono alle attività svolte dal ricorrente per l'ottimizzazione di schiumatura di cui hanno riferito anche i testi.
34. Le attività svolte dal ricorrente come continuous improvement manager, per come emerse dalle laconiche deposizioni testimoniali sul punto, si sono quindi sostanziate nello svolgimento temporalmente limitato di compiti di reporting sugli scarti di produzione e di sviluppo estemporaneo di pochi progetti (in atti ne sono documentati solo tre) per lo studio e la proposta di soluzioni relative a specifiche anomalie riscontrate in determinati segmenti produttivi, in funzione della riduzione degli scarti. Come tali, dette attività non sono neppure lontanamente connotate dall'elemento fondamentale e caratteristico del livello AC5 in cui il ricorrente era formalmente inquadrato, vale a dire l'attività di guida, gestione, coordinamento e controllo di un intero settore aziendale (amministrativo, o commerciale, o tecnico), con ampia discrezionalità di poteri decisionali nei limiti delle sole direttive generali dei superiori gerarchici. Invero, pur volendo accreditare la prospettazione resistente di una modifica degli assetti organizzativi aziendali per la creazione dei cd. cluster a partire dall'estate del 2018, incidente sulla posizione del ricorrente quale responsabile dell'Ente Qualità presso lo stabilimento di SI, non risulterebbe comunque legittimo ai sensi dell'art. 2103, comma 2°, c.p.c. il demansionamento subito dal lavoratore, in quanto le descritte mansioni svolte come continuous improvement manager, per come riferite dai testi, neppure appaiono suscettibili di riconduzione al livello AC4, immediatamente inferiore a quello di inquadramento del lavoratore.
35. In tale livello sono inquadrati, infatti, secondo la declaratoria contrattuale, per quanto rileva in questa sede, “gli impiegati di concetto che svolgono mansioni che comportano iniziativa ed autonomia operativa per lo svolgimento delle quali si richiede una particolare e specifica competenza tecnico-professionale acquisita a seguito di prolungata esperienza e periodo di pratica, comunque acquisite, nel campo amministrativo o commerciale o tecnico e che hanno responsabilità di coordinamento operativo nei settori amministrativo, commerciale o tecnico o in settori di rilevante importanza per la ricerca, la progettazione e l'innovazione, per lo sviluppo competitivo dell'azienda”.
36. Difetta, nella specie, l'elemento qualificante della responsabilità di coordinamento operativo nei settori amministrativo, commerciale o tecnico o in settori di rilevante importanza per la ricerca, la progettazione e l'innovazione, per lo sviluppo competitivo dell'azienda: il ricorrente, una volta privato del ruolo di responsabile di Ente Qualità, pur quando formalmente investito della funzione di continuous improvement manager e di addetto alla riduzione degli scarti, non ha più svolto in concreto alcuna funzione di coordinamento operativo con assunzione della conseguente responsabilità in alcun settore dell'azienda.
37. Può in conclusione ritenersi accertato che il ricorrente, a seguito del subentro in azienda dell'ing. quale Responsabile Qualità degli stabilimenti di SI e LI, CP_2
ufficializzato nel maggio 2018 (cfr. comunicazione organizzativa sub doc. 10 res.), ha subito un demansionamento per essere stato ex abrupto privato del suo ruolo di coordinamento e gestione, anche con rilevanza esterna, al vertice dell'Ente Qualità, quale responsabile e preposto di tale cruciale settore dell'impresa, titolare di autonomi poteri decisionali implicanti l'esercizio di ampia discrezionalità circoscritta solo da direttive generali prevenienti da funzioni direttive (il Direttore di stabilimento). Il ricorrente è stato di fatto privato fin da subito, cioè dal giugno 2018, e poi anche formalmente, con la soppressione nell'estate del 2019 della figura del Quality Plant, delle mansioni di gestione, coordinamento e supervisione della squadra dei collaudatori e degli altri addetti all'Ente Qualità, così come sin dall'estate 2018 è stato privato delle funzioni a rilevanza esterna concernenti la gestione degli audit di processo con le aziende clienti e gli accertamenti in contraddittorio con i responsabili delle medesime in ordine alle anomalie dei processi produttivi. Alla sottrazione di tali mansioni – al netto dei periodi di vera e propria inattività e del periodo in cui il ricorrente è stato incaricato, come riferito dai testi, di affiancare il nuovo responsabile della qualità
per fargli conoscere lo stabilimento di SI e le procedure operative CP_2
dell'Ente Qualità – ha fatto seguito, sotto la veste formale di continuous improvement manager, l'attribuzione di mansioni concrete di registrazione, analisi, studio e proposta progettuale per l'abbattimento degli scarti di produzione, in ambiti circoscritti dell'impresa (padiglione Panda), con affidamento di singoli progetti di durata limitata e riferiti a specifici segmenti dei processi produttivi – di rilievo e contenuto professionale incomparabilmente inferiore al ruolo di responsabilità esercitato per molti anni (dal 2005 al giugno 2018), senza alcuna spendita di poteri discrezionali e facoltà decisionali anche a rilevanza esterna e assunzione delle connesse responsabilità. Le nuove mansioni non sono quindi riconducibili né al livello di inquadramento contrattuale AC5 né a quello immediatamente inferiore AC4.
38. Il danno subito dal ricorrente in conseguenza del demansionamento, in termini di significativo depauperamento del patrimonio di competenze, attitudini e capacità professionali acquisite e sviluppate nel periodo in cui ha operato nell'impresa quale responsabile dell'Ente Qualità, a causa del mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la propria professionalità lavorando nella esplicazione di tale ruolo, può presuntivamente inferirsi ai sensi dell'art. 2729 c.c. da plurimi e concreti indici, dotati di grave ed univoca concludenza probatoria: i) l'elevato livello di responsabilità esercitato dal ricorrente per molti anni (dal 2005 al giugno 2018) nel ruolo più elevato esistente, secondo il sistema di classificazione del personale del CCNL applicato, nell'ambito dell'area di coordinamento/gestione (AC), con riferimento ad un intero e fondamentale settore dell'azienda convenuta, l'Ente Qualità, avendo quale suo diretto superiore gerarchico lo stesso direttore di stabilimento;
ii) la molteplicità, trasversalità
e rilevanza anche esterna delle mansioni collegate al ruolo di responsabile dell'Ente
Qualità, che investivano non solo la supervisione dei processi aziendali legati alla qualità e del personale addetto a tali processi, dal medesimo ricorrente gestito, coordinato e controllato, ma anche la funzione di interfaccia, al pari dei responsabili degli altri enti aziendali, con la direzione dello stabilimento da un lato e con i responsabili delle imprese committenti dall'altro (processi di audit, coinvolgimento nei tavoli qualità); iii) l'ampiezza dei poteri discrezionali e delle facoltà decisionali implicati dall'esercizio di tali mansioni, limitati solamente da direttive generali di personale sovraordinato con funzioni direttive (il direttore di stabilimento), e richiedenti lo sviluppo di capacità di risoluzione autonoma di problemi e criticità aventi impatto sul processo produttivo e sui rapporti con la committenza (risoluzione di anomalie non di routine;
accertamento in contraddittorio con le aziende clienti della cause delle anomalie); iv) la privazione ex abrupto, a partire dall'estate del 2018, del ruolo di responsabile dell'Ente Qualità, con conseguente sottrazione di tutte le attività in precedenza esercitate di gestione, coordinamento e supervisione di personale addetto alla Qualità, delle funzioni a rilevanza esterna nei rapporti con i responsabili delle aziende committenti e di interfaccia con la direzione di stabilimento in posizione paritetica rispetto ai responsabili degli altri enti aziendali;
iv) l'attribuzione solo formale di un ruolo prima inesistente nell'azienda, quello di continuous improvement manager, che si è di fatto concretizzato nello svolgimento discontinuo e temporalmente limitato di una routinaria attività di registrazione degli scarti di produzione limitata ad un ambito particolare dell'ente produzione (padiglione Panda) e durato pochi mesi e in estemporanee e circoscritte attività progettuali volte alla ottimizzazione di singoli segmenti di processi produttivi, senza esercizio di alcun autonomo potere decisionale e assunzione delle connesse responsabilità e senza una significativa interazione con funzioni direttive dell'azienda; iv) l'esistenza di periodi di inattività di tout court, nel periodo dal giugno 2019 al settembre 2019, ma anche in epoca successiva alla cessazione dell'attività di riduzione degli scarti;
v) la durata del demansionamento, protrattasi dal giugno 2018 sino alla data di deposito del ricorso (3.8.2020); vi)
l'afferenza delle nuove mansioni ad una categoria contrattuale per più di un livello inferiore a quella di inquadramento (AC5); vii) la verosimile incidenza negativa di un mutamento così radicale del ruolo aziendale sull'immagine professionale del lavoratore
(si ricordino le parole del teste “Il ricorrente, prima di essere assegnato a tali mansioni Tes_4
di verifica degli scarti, è stato inattivo in attesa di nuove mansioni, tanto è vero che noi, vedendolo seduto vicino alla scrivania in attesa di fare qualcosa, gli chiedevamo: 'Come fai a passare la giornata?'.
Non aveva alcun tipo di mansione”) e sulle sue capacità comunicative e organizzative implicate nell'esercizio delle mansioni in precedenza svolte.
39. La liquidazione del danno alla professionalità, necessariamente equitativa ex art. 1226
c.c., può assumere quale parametro la retribuzione percepita dal lavoratore, quale espressione del contenuto e del valore professionale della prestazione lavorativa (Cass. civ. n. 20589/2025; n. 7209/2024). Si è infatti ritenuto “non privo di concretezza il ricorso in via parametrica alla retribuzione per la determinazione in termini quantitativi del danno da violazione dell'art. 2103 c.c., posto che, indubbiamente, non può negarsi che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione (da ultimo Cass. n. 12253 del 2015); l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro del danno da impoverimento professionale derivato dall'annientamento delle prestazioni proprie della qualifica” (Cass. civ. n. 3845/2016).
40. Alla luce delle circostanze sopra esposte, appare congruo determinare il danno professionale da demansionamento subito dal ricorrente nella misura del 50% della retribuzione lorda, quale rilevabile dalla busta paga di giugno 2020 (doc. 44 ric.), per ciascun mese di illegittima dequalificazione, dal giugno 2018 fino alla data di deposito del ricorso, e dunque per un periodo di 26 mesi (giugno 2018 - luglio 2020), a cui vanno sottratti i due mesi di marzo e aprile 2020 in cui – come è rimasto incontestato (cfr. inoltre verbale di accordo sindacale sub doc. 34 res.) – lo stabilimento è rimasto chiuso e tutto il personale è stato collocato in CIG Covid a zero ore. Dalla busta paga risulta una retribuzione lorda mensile pari ad euro 2.909,29. Il danno da risarcire ammonta quindi ad euro 34.911,48 (2.909,29:2 x 24).
41. In conclusione, va accertato e dichiarato l'inadempimento datoriale per l'illegittimo demansionamento del ricorrente a decorrere dal giugno 2018 e, per l'effetto, la società convenuta va condanna a risarcire al ricorrente il danno alla professionalità derivante dalla illegittima dequalificazione, da liquidarsi in euro 34.911,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
42. La domanda di cui al capo B delle conclusioni del ricorso, avente ad oggetto la condanna della convenuta ad assegnare al ricorrente le mansioni svolte fino al giugno
2018 o altre appartenenti alla medesima categoria e livello contrattuale di inquadramento, non può trovare accoglimento per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in quanto il lavoratore, con decorrenza dal 22 aprile 2022, ha rassegnato le dimissioni per giusta causa (cfr. Modulo recesso rapporto di lavoro, prod. res.). 43. La società convenuta, secondo soccombenza, va condannata a pagare ai difensori antistatari del ricorrente le spese processuali, da liquidarsi nell'importo indicato in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate, con applicazione per tutte le fasi dei parametri nella misura media come previsi per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara l'inadempimento della società convenuta per l'illegittimo demansionamento del ricorrente dal mese di giugno 2018 fino alla data di deposito del ricorso;
− per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, la somma di euro 34.911,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in relazione alla domanda di cui al capo B delle conclusioni;
− condanna la società convenuta a pagare ai difensori antistatari del ricorrente le spese processuali, da liquidarsi in euro 9.257,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato pari ad euro
259,00.
SI, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele CC