Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 80/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] giorno 17/06/1977, c.f.: Parte_1 Pt_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Placenti;
appellante
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Longo;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del Parte_1
10/6/2021, n. 2500, che, all'esito del giudizio da lui promosso (con citazione indirizzata a ma notificata al procuratore della ingiungente Controparte_2 [...]
in opposizione al decreto ingiuntivo del pagamento in favore di CP_1 CP_1
della somma di euro 6.413,43 oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di
[...]
corrispettivo della fornitura di energia elettrica e di gas naturale, aveva rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alle spese di lite.
La società appellata, costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 20.2.2025.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è priva di fondamento.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., novellati dal d.l. 83/2012 conv. con mod. nella legge 134/2012, impongono all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi del provvedimento impugnato nonché ai passaggi argomentativi che lo sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (da ultimo Cass. 13535/2018). A tali requisiti risponde l'odierna impugnazione, sostenuta, in relazione ai passaggi argomentativi e alle denunciate omissioni della decisione di prime cure, da una motivazione idonea a evidenziare gli errori e le insufficienze del Tribunale.
3. Nel merito, con l'atto introduttivo della fase del giudizio a cognizione piena e con i successivi scritti difensivi , tra le varie ragioni di opposizione (erroneità Parte_1 degli identificativi dell'utenza, prescrizione del credito etc.), ha sempre inequivocamente contestato la rispondenza dei dati di consumo riportati nelle fatture ai consumi effettivi. La contestazione è reiterata anche nell'atto di appello con cui, oltre a criticarsi la decisione del
Tribunale in punto di rigetto dell'eccezione di prescrizione, si nega sia la riferibilità dei consumi di energia elettrica all'utenza dell'opponente sia l'esistenza di un rapporto di fornitura del gas dopo il distacco dell'erogazione in data 16.7.2016.
4. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass. 363/2019) la causa può essere decisa trascurando la questione della prova del rapporto contrattuale di somministrazione dell'energia elettrica inter partes (l'ammissione dell'opponente sembra riguardare non e muovendo dalla Controparte_2 Controparte_1
premessa che da circa un ventennio i mercati dell'energia elettrica e del gas naturale sono 3
aperti alla libera concorrenza mediante la separazione dell'attività di distribuzione da quella di vendita, con affidamento della prima a un unico concessionario per area geografica avente l'obbligo di contrarre con tutti i soggetti, futuri fornitori dell'utente finale, che ne facciano richiesta.
In un quadro siffatto, il noto principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (v. Cass. 23699/2016 e giurisprudenza successiva, da ultimo Cass. 7898/2024), postula pur sempre che il dato relativo alla misura dei consumi, se controverso, sia non semplicemente asserito dal creditore, ma documentatamente riferibile all'unico soggetto che, in quanto proprietario del contatore, è in grado di rilevarlo, ossia il gestore della rete di distribuzione (che correttamente nella memoria ex art. Controparte_1
183, co. 6, n. 3, c.p.c., definisce “unico soggetto legittimato ad installare il gruppo di misura e ad eseguire le conseguenti operazioni di rilevazione”, v. art. 21 delibera AEEG n. 348/2007).
Dinanzi alla contestazione dell'utente finale incombe alla società fornitrice, esercente la vendita al consumo e parte in causa, dimostrare anzitutto (ad es., con la produzione in giudizio della tabella di ricostruzione dei consumi predisposta dal distributore) che i dati contenuti nelle bollette siano aderenti a quelli comunicati dal gestore della rete. A tale regola, cui si uniforma l'ordinaria prassi delle vertenze giudiziarie in materia, si è sottratta nel caso specifico che ha ritenuto di poter attestare da sé, mediante la produzione Controparte_1
delle fatture, anche i dati comunicatile dalla società di distribuzione e perciò di conferire a un documento unilateralmente formato in proprio favore un'efficacia probatoria che la legge del processo, in generale, non riconosce, oltretutto alla stregua di consumi nella maggior parte dei casi solo stimati, vale a dire determinati per via induttiva sulla scorta di dati storici incontrollabili.
4. La pretesa creditoria è, di conseguenza, da considerare non sorretta da prova, salvo per gli importi relativi alle bollette insolute alla data di cessazione della fornitura del gas e alle spese relative (fatture n. 2727346673 del 07.06.2016 e n. 8087845736 del 16.07.2016: €
408,60+58,79+97,60 = € 564,99) che nello sviluppo delle argomentazioni difensive di non hanno formato oggetto di contestazione. Parte_1 4
Nei limiti di tali importi dovrà quindi pronunciarsi la condanna dell'opponente previa revoca del decreto ingiuntivo, con la conseguente condanna del medesimo alle spese dei due gradi del giudizio (Cass. S.U. 32061/2022), ovviamente parametrata sull'ammontare del debito accertato.
P.Q.M.
la Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 10/6/2021, n. 2500, appellata da , revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. Parte_1
1502/2019 e condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 564,99, oltre agli interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dal 3.4.2019 fino al soddisfacimento del credito, e delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 400,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; condanna a rifondere a le spese di appello, che liquida Parte_1 Controparte_1
in complessivi euro 370,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo