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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 2829/2023, promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 10/05/2023;
da
C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Cuccu (C.F. ) e Alfonso C.F._2
Distaso (C.F. ), giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Treviso;
- RICORRENTE -
(C.F. ), CP_1 C.F._4
rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Flavio Rocchio (C.F. , C.F._5
Francesca Mottola (C.F. ), Domenico Aiello (C.F. C.F._6
) e Diego Casonato (C.F. , come da procura C.F._7 C.F._8
allegata alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Treviso;
- RESISTENTE -
Causa rimessa alla decisione del Collegio in data 26/03/2025 in punto status - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2829/2023 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 12/06/2004 Parte_1
contraeva matrimonio con che dall'unione nascevano tre figli: il CP_1 Per_1
05/04/2000, il 29/09/2001 e il 12/06/2006; che, durante la prima Per_2 Per_3
gravidanza, in accordo con il la medesima rassegnava le dimissioni dal proprio lavoro CP_1
in Riccione e nel settembre 1999 si trasferiva nella città di Treviso iniziando la relazione con il resistente.
Esposte le vicende del rapporto coniugale che avevano portato alla separazione e rappresentata la situazione economico patrimoniale delle parti, concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Con comparsa di risposta depositata il 01/09/2023 si costituiva il resistente CP_1
contestando la ricostruzione dei fatti illustrata dalla ricorrente, aderendo tuttavia alla richiesta di separazione e proponendo domanda riconvenzionale di scioglimento del matrimonio.
Fornita la propria versione rassegnava le relative conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 05/10/2023, comparivano entrambe le parti che venivano sentite e all'esito della riserva assunta, il Giudice con ordinanza del 19/10/2023
adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva CTU economico-patrimoniale volta ad accertare l'effettiva capacità reddituale delle parti in causa, rinviando per il giuramento del consulente tecnico nominato.
Medio tempore, causa trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo, il presente procedimento veniva riassegnato.
Alla successiva udienza del 28/11/2023 si procedeva al conferimento dell'incarico peritale e su richiesta di parte resistente, il Giudice, si riservava di riferire al Collegio per la pronuncia sullo status.
________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2829/2023 Pertanto, con sentenza non definitiva n. 2245/2023 del 28/11/2023, pubblicata il 01/12/2023,
veniva dichiara la separazione personale fra le parti e con separata ordinanza veniva contestualmente disposta la rimessione della causa in istruttoria sulle ulteriori questioni.
Al fine di consentire al CTU di procedere ad una ricognizione della consistenza complessiva del patrimonio dei coniugi, a seguito di riserva, la causa veniva rinviata al 12/12/2024,
all'esito della quale – dato atto del deposito della perizia – il Giudice, esperito tentativo di conciliazione che dava esito negativo, fissava, su richiesta del resistente, l'udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status, disponendone la trattazione scritta.
Pertanto, con successiva ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ. emessa in data 26/03/2025,
dato atto del deposito delle note di precisazione delle conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto preliminarmente che, trattandosi di matrimonio concordatario, la domanda viene
riqualificata dal Collegio quale domanda di cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Infatti, dall'estratto dell'atto di matrimonio (doc. 3 parte ricorrente) risulta che le parti abbiano contratto matrimonio concordatario in Treviso in data 12/06/2004 e che l'atto è
stato appunto trascritto al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 2004 del relativo registro.
Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non ci sono più riconciliate, né hanno convissuto dopo la separazione personale a far data dal verbale di comparizione davanti al Presidente del Tribunale in data 05/10/2023.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma secondo, lett. b, legge 1° dicembre
1970 n. 898, per procedere alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
perché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostruita per
________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2829/2023 l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 citato ed è decorso il periodo di tempo previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Treviso
è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande contrastanti in ordine alle ulteriori questioni, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento di separazione.
Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/06/2004 da nata a [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
a RD (PN) il 01/08/1960 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di TREVISO al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 2004;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Treviso di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Treviso, 26/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2829/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 2829/2023, promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 10/05/2023;
da
C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Cuccu (C.F. ) e Alfonso C.F._2
Distaso (C.F. ), giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Treviso;
- RICORRENTE -
(C.F. ), CP_1 C.F._4
rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Flavio Rocchio (C.F. , C.F._5
Francesca Mottola (C.F. ), Domenico Aiello (C.F. C.F._6
) e Diego Casonato (C.F. , come da procura C.F._7 C.F._8
allegata alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Treviso;
- RESISTENTE -
Causa rimessa alla decisione del Collegio in data 26/03/2025 in punto status - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2829/2023 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 12/06/2004 Parte_1
contraeva matrimonio con che dall'unione nascevano tre figli: il CP_1 Per_1
05/04/2000, il 29/09/2001 e il 12/06/2006; che, durante la prima Per_2 Per_3
gravidanza, in accordo con il la medesima rassegnava le dimissioni dal proprio lavoro CP_1
in Riccione e nel settembre 1999 si trasferiva nella città di Treviso iniziando la relazione con il resistente.
Esposte le vicende del rapporto coniugale che avevano portato alla separazione e rappresentata la situazione economico patrimoniale delle parti, concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Con comparsa di risposta depositata il 01/09/2023 si costituiva il resistente CP_1
contestando la ricostruzione dei fatti illustrata dalla ricorrente, aderendo tuttavia alla richiesta di separazione e proponendo domanda riconvenzionale di scioglimento del matrimonio.
Fornita la propria versione rassegnava le relative conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 05/10/2023, comparivano entrambe le parti che venivano sentite e all'esito della riserva assunta, il Giudice con ordinanza del 19/10/2023
adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva CTU economico-patrimoniale volta ad accertare l'effettiva capacità reddituale delle parti in causa, rinviando per il giuramento del consulente tecnico nominato.
Medio tempore, causa trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo, il presente procedimento veniva riassegnato.
Alla successiva udienza del 28/11/2023 si procedeva al conferimento dell'incarico peritale e su richiesta di parte resistente, il Giudice, si riservava di riferire al Collegio per la pronuncia sullo status.
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2829/2023 Pertanto, con sentenza non definitiva n. 2245/2023 del 28/11/2023, pubblicata il 01/12/2023,
veniva dichiara la separazione personale fra le parti e con separata ordinanza veniva contestualmente disposta la rimessione della causa in istruttoria sulle ulteriori questioni.
Al fine di consentire al CTU di procedere ad una ricognizione della consistenza complessiva del patrimonio dei coniugi, a seguito di riserva, la causa veniva rinviata al 12/12/2024,
all'esito della quale – dato atto del deposito della perizia – il Giudice, esperito tentativo di conciliazione che dava esito negativo, fissava, su richiesta del resistente, l'udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status, disponendone la trattazione scritta.
Pertanto, con successiva ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ. emessa in data 26/03/2025,
dato atto del deposito delle note di precisazione delle conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto preliminarmente che, trattandosi di matrimonio concordatario, la domanda viene
riqualificata dal Collegio quale domanda di cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Infatti, dall'estratto dell'atto di matrimonio (doc. 3 parte ricorrente) risulta che le parti abbiano contratto matrimonio concordatario in Treviso in data 12/06/2004 e che l'atto è
stato appunto trascritto al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 2004 del relativo registro.
Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non ci sono più riconciliate, né hanno convissuto dopo la separazione personale a far data dal verbale di comparizione davanti al Presidente del Tribunale in data 05/10/2023.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma secondo, lett. b, legge 1° dicembre
1970 n. 898, per procedere alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
perché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostruita per
________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2829/2023 l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 citato ed è decorso il periodo di tempo previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Treviso
è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande contrastanti in ordine alle ulteriori questioni, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento di separazione.
Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/06/2004 da nata a [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
a RD (PN) il 01/08/1960 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di TREVISO al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 2004;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Treviso di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Treviso, 26/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2829/2023