Articolo 251 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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1 gennaio 1993
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14 luglio 2006
Art. 251. (( (Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e
certificati di circolazione).
1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalita' di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta.
2. I soggetti che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a))
Entrata in vigore il 14 luglio 2006