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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/10/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3634/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 3634/2025 promosso da:
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CATANI MAILA ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Ancona,
Corso Garibaldi n. 96 contro
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
SI RA ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Porto Recanati, via Galvani n. 6:
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Revoca dell'assegnazione della casa familiare.
La signora ontinuerà a vivere presso l'ex abitazione familiare senza limiti temporali CP_1 considerato che ne è proprietaria per il 75%, senza che il signor possa rivendicare Pt_1 alcuna somma relativa al mancato utilizzo.
Sospensione del contributo previsto per il mantenimento di ino a quando il ragazzo Per_1 rimarrà a Malta. Qualora dovesse tornare in Italia senza lavoro il contributo, così Per_1 come quantificato in sede di divorzio, riprenderà ad essere versato dal signor , in Pt_1 ogni caso fino al mese di dicembre 2026, termine a partire dal quale cesserà qualsiasi forma di contributo al mantenimento. corrisponderà a entro il 28 di ogni mese, a titolo di Parte_1 CP_1 assegno divorzile una somma determinata secondo i seguenti scaglioni:
- 350,00 euro se la signora percepirà uno stipendio fino a 600 euro;
CP_1
- 200,00 euro se la signora percepirà uno stipendio da 600 fino a 800 euro;
CP_1
- 100,00 euro se la signora percepirà uno stipendio da 800 fino a 1.000 euro;
CP_1
- nulla se la signora percepirà uno stipendio superiore a 1.000 euro. CP_1
Le somme seguiranno l'aggiornamento Istat.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite Parte_1 dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 75 del 28.03.2018.
2. i è regolarmente costituita in giudizio. CP_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 29.10.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
6. La modifica delle condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 3634/2025 promosso da:
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CATANI MAILA ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Ancona,
Corso Garibaldi n. 96 contro
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
SI RA ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Porto Recanati, via Galvani n. 6:
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Revoca dell'assegnazione della casa familiare.
La signora ontinuerà a vivere presso l'ex abitazione familiare senza limiti temporali CP_1 considerato che ne è proprietaria per il 75%, senza che il signor possa rivendicare Pt_1 alcuna somma relativa al mancato utilizzo.
Sospensione del contributo previsto per il mantenimento di ino a quando il ragazzo Per_1 rimarrà a Malta. Qualora dovesse tornare in Italia senza lavoro il contributo, così Per_1 come quantificato in sede di divorzio, riprenderà ad essere versato dal signor , in Pt_1 ogni caso fino al mese di dicembre 2026, termine a partire dal quale cesserà qualsiasi forma di contributo al mantenimento. corrisponderà a entro il 28 di ogni mese, a titolo di Parte_1 CP_1 assegno divorzile una somma determinata secondo i seguenti scaglioni:
- 350,00 euro se la signora percepirà uno stipendio fino a 600 euro;
CP_1
- 200,00 euro se la signora percepirà uno stipendio da 600 fino a 800 euro;
CP_1
- 100,00 euro se la signora percepirà uno stipendio da 800 fino a 1.000 euro;
CP_1
- nulla se la signora percepirà uno stipendio superiore a 1.000 euro. CP_1
Le somme seguiranno l'aggiornamento Istat.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite Parte_1 dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 75 del 28.03.2018.
2. i è regolarmente costituita in giudizio. CP_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 29.10.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
6. La modifica delle condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi