Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 18.03.2025, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2279/24 r. g. sez. lav., vertente tra in persona di per procura speciale del Parte_1 Parte_2
14.12.2017 n. 3931/2690 del notaio rappresentata Persona_1
e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Paolo Tosi, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n. 14
e
Controparte_1
(GIÀ
[...] Controparte_2
, in persona del Presidente e legale
[...]
rappresentante pro tempore , rappresentato e Controparte_3
difeso dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Paolo Tosi, presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 14 ricorrenti in riassunzione/già appellanti e
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
rappresentati e difesi da quest'ultimo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma alla via di Torre Argentina n. 21 resistenti in riassunzione/già appellati e
(quali eredi di ), Controparte_7 Persona_2
(quali eredi di ), , Persona_3 CP_11 [...]
(quale erede di e di CP_12 Persona_4 CP_13
(già erede di ) Persona_4
resistenti in riassunzione contumaci/già appellati
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 398 del 2022 la Corte d'Appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado (sentenza del Tribunale Napoli n. 581/2015) che aveva accolto la domanda degli odierni resistenti o loro danti causa, volta ad ottenere la condanna di e del al pagamento delle differenze Parte_1 CP_1
pensionistiche conseguenti al diritto, già riconosciuto con sentenza del Pretore di
Napoli n. 17809/94, a conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, così come disciplinato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
503/92, relativamente al periodo da luglio 2008 a giugno 2013.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13962/24, ha accolto i tre motivi di ricorso proposti da e dal e così precisava: “Le questioni poste Parte_1 CP_1
dal ricorso sono state valutate da questa Corte con varie ordinanze (Cass. nn. 18383
e 18384 del 2022; Cass. n. 25033 del 2023, Cass. n. 24910 del 2023). In tali precedenti, cui va data continuità, si è chiarito che dopo la c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, la l. n. 218 del 1990 delegò il Governo ad emanare decreti diretti, tra l'altro, a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, erano esclusi o esonerati dall'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. All'interno di tale categoria si trovavano anche i dipendenti del la delega fu esercitata con il d. Controparte_2
lgs. n. 357 del 1990 che stabilì la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi degli enti pubblici creditizi e la riconduzione dei loro dipendenti (attuali, futuri e in quiescenza) nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, attraverso l'iscrizione degli stessi in una Gestione Speciale dell'Inps.
La medesima fonte stabilì la contestuale trasformazione dei Fondi o Casse degli ex regimi esonerati in Fondi Integrativi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, con affidamento agli stessi - o, nel caso degli ex regimi esclusivi, direttamente ai datori di lavoro - della funzione di garantire il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore già goduto dai dipendenti in servizio o in pensione al 31 dicembre
1990.
Con riguardo ai dipendenti già titolari di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della l. n. 218 del 1990 (cioè al 21 agosto 1990), si prevedeva che la Gestione Speciale assumesse a proprio carico una quota del trattamento
(secondo percentuali normativamente indicate) mentre i Fondi Integrativi - o i datori di lavoro - assumessero a proprio carico la differenza tra detta quota - incrementata per effetto della disciplina della perequazione automatica dell'assicurazione generale obbligatoria - e il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore cui i pensionati avrebbero avuto diritto in base ai soppressi regimi esclusivi o esonerativi.
Non è controverso, quanto al tema della presente fattispecie, che con la sentenza n.
17809 del 1994, passata in giudicato a seguito della sentenza di questa Corte (n.
9024 del 2001), si riconobbe ai ricorrenti «il diritto alla perequazione […] dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996 […]». Altrettanto indiscusso è che detta perequazione determinò (almeno in astratto, contestandosi che in concreto ciò sia avvenuto) un certo incremento dell'importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa, rispetto a quella gravante sulla Gestione Speciale dell'INPS, e quindi della quota posta a carico del Fondo Integrativo dell' Pt_3
Sulla base di tali premesse teoriche, le ordinanze sopra richiamate di questa Corte affrontano specificamente la questione degli effetti della capitalizzazione della detta pensione integrativa, rimarcando ancora come, in proposito, non siano ravvisabili errori o incertezze nella qualificazione della domanda o nella determinazione del suo oggetto che, senza possibilità di dubbio, si attesta (a prescindere dalle odierne deduzioni) sulla richiesta di condanna, della ex datrice di lavoro e del Fondo, alla erogazione di una somma mensile per un lasso temporale che va oltre la data di capitalizzazione.
Ciò è riscontrabile anche nel caso di specie ove, con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti … sulla base della sentenza n. 17809 cit. e di quelle successive, hanno agito per ottenere la condanna a corrispondere gli importi dovuti, relativamente al periodo dal luglio 2008 al giugno 2013, per mancato adeguamento dei trattamenti integrativi spettanti.
Deriva, pertanto, l'accoglimento dei motivi poiché le originarie domande, pur legate all'inadempimento del per gli obblighi derivanti dal richiamato giudicato, CP_2 non riguardano i criteri di calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione (la quale non avrebbe incluso nel calcolo le somme dovute in virtù del giudicato), ma pretendono la corresponsione delle maggiori somme dovute in virtù del giudicato come se non vi fosse stata capitalizzazione.
Senonché, la richiesta di capitalizzazione ha determinato l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (v. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito, Cass. n. 25215 del 2020, punti 14 e ss., Cass. n.18383 del
2022); per conseguenza, la pretesa, per il periodo controverso, almeno nei termini in cui risulta concretamente promossa, non è fondata.
Discorso in parte diverso vale per poiché costui, a differenza degli CP_11
altri pensionati, ha esercitato la richiesta di capitalizzazione in data 1.11.2009, ovvero in epoca successiva al periodo oggetto di causa (luglio 2008 al giugno 2013).
Per dunque, il diritto alle differenze maturate spetta limitatamente al periodo CP_11
luglio 2008 – 1.11.2009, mentre per il prosieguo anch'egli è soggetto agli effetti della capitalizzazione, potendo perciò vedere inclusa nella somma da porre alla sua base il maggior importo risultante dal giudicato”.
Ha quindi cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato in data 7.08.2024, e il Parte_1 CP_1
hanno riassunto il giudizio per ottenere la riforma della sentenza di primo grado e hanno concluso in tali termini:
“in conformità al principio di diritto sancito dall'ordinanza n. 13962/2024 della
Suprema Corte di Cassazione, accertare e dichiarare, in virtù dell'intervenuta capitalizzazione della pensione, l'infondatezza delle pretese azionate dai sig.ri
, e e, per l'effetto, riformare la sentenza n. CP_7 CP_5 Per_4 CP_8
581/2015 resa dal Tribunale di Napoli nella parte in cui ha accolto le pretese azionate dai medesimi;
sempre in conformità al principio di diritto sancito dall'ordinanza n. 13962/2024 della Suprema Corte di Cassazione, accertare e dichiarare, in virtù dell'intervenuta capitalizzazione della pensione, l'infondatezza delle pretese azionate dal sig. CP_11 relativamente al periodo successivo al 1° novembre 2009 e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 581/2015 resa dal Tribunale di Napoli nella parte in cui ha accolto le pretese azionate dal medesimo relativamente al periodo successivo al 1° novembre
2009; accertata l'intervenuta esecuzione della sentenza n. 581/2015 resa dal Tribunale di
Napoli, condannare gli odierni convenuti a restituire alla società i seguenti importi, al netto delle imposte di legge:
€ 8.726,75 per le sig.re e (eredi del sig. ); CP_7 CP_7 Persona_2
€ 24.914,95 per i sig.ri , e (eredi Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
del sig. ); Persona_5
€ 13.921,31 per il sig. (erede del sig. e della Controparte_12 Persona_4
sig.ra già erede del sig. ); CP_13 Persona_4
€ 9.795,57 per i sig.ri , e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
(eredi del sig. ); Persona_3
€ 12.618,02 per il sig. ; CP_11
oltre interessi legali dal percepito al saldo;
accertata l'intervenuta esecuzione della sentenza n. 581/2015 resa dal Tribunale di
Napoli, condannare gli odierni convenuti a restituire alla società l'importo di €
2.659,25 corrisposto a titolo di spese legali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Si sono costituiti i resistenti di cui in epigrafe, restando solo intimati gli altri, e hanno chiesto: “rigettare le domande formulate nel presente giudizio da , Parte_1
compresa quella di restituzione avanzata nei confronti degli odierni convenuti in riassunzione in quanto non tempestiva, inammissibile, non adeguatamente provata e comunque infondata nel merito.
Il tutto con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, oltre oneri di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
In subordine, in considerazione delle questioni affrontate e delle eccezioni sollevate con il presente atto, disporre la compensazione delle spese di lite, anche di quelle relative al procedimento innanzi alla Suprema Corte”.
All'esito dell'udienza del 18.03.2025, tenuta nella modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
Preliminarmente, deve darsi atto che la parte ricorrente rappresentava che nelle more dell'udienza era intervenuto un accordo transattivo con e con gli eredi di CP_11
come da atti allegati, per cui va dichiarata la cessazione della materia del CP_8
contendere con riferimento alle suddette posizioni.
Per gli altri resistenti si condividono le ragioni già espresse da questa Corte in diversa composizione. Alla luce del principio sancito dall'ordinanza della Cassazione n. 13962/2024, il
Collegio deve esaminare la domanda proposta dagli odierni resistenti o loro danti causa, consistente, come detto, nella richiesta di differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate per il periodo da luglio 2008 a giugno 2013, scaturite dal giudicato che aveva confermato il loro diritto a conservare il sistema di perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo per gli anni 1994-
1996, essendo pacifico che gli stessi o i loro danti causa avevano esercitato l'opzione per la capitalizzazione del trattamento in epoca antecedente alle differenze richieste.
Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto che, una volta estinta la prestazione pensionistica oggetto della perequazione di cui è causa, deve ritenersi del tutto infondata la pretesa di ottenere differenze economiche derivanti da un inferiore riconoscimento del quantum pensionistico, e ciò per l'ovvia considerazione che è venuto meno il rapporto sottostante, ossia la prestazione da adeguare.
Ed invero, essendosi modificata la situazione degli attuali resistenti o loro danti causa, che non sono più titolari del trattamento pensionistico integrativo, gli stessi non possono rivendicare, per effetto del giudicato intervenuto, il diritto alla perequazione mensile come se fosse un diritto autonomo sganciato dal trattamento pensionistico ormai estinto.
In altri termini, in attuazione della facoltà prevista dall'art. 47 dello Statuto del Fondo
Pensione Complementare per il personale del avevano aderito Controparte_2 all'offerta di opzione per la capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo, ricevendo una somma una tantum corrispondente alla capitalizzazione della rendita vitalizia in base ad un calcolo attuariale;
tanto era avvenuto antecedentemente al periodo a cui si riferiva la domanda giudiziale.
Per effetto di tale capitalizzazione e dell'accettazione di una somma una tantum, era, quindi, venuto meno il loro diritto alla pensione integrativa mensile, avendo gli stessi percepito per il periodo di causa il solo trattamento pensionistico erogato dall'Inps.
Con riferimento alle eccezioni di decadenza, di vizio di forma dell'atto introduttivo e di prova del pagamento, proposte dai resistenti costituiti avverso la domanda di restituzione, si osserva quanto segue.
Si condivide che “La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.” (Cfr. Cass. n. 7144 del 2021).
Va, però, evidenziato che la regola menzionata si attaglia al caso in cui si scelga di richiedere, già nel giudizio di secondo grado, la restituzione delle somme medio tempore erogate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Diverso è il principio di cui all'art. 389 c.p.c., che regolamenta la richiesta a seguito di rinvio dalla Cassazione, come avvenuto nel caso in esame, in cui la stessa è conseguente all'ordinanza che ha cassato la pronuncia già resa da questa Corte.
Quanto alla forma della citazione, prescritta dall'art. 389 c.p.c. per i giudizi di restituzione, poi, si evidenzia che “In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione conseguente alla sentenza di cassazione può essere proposta al giudice di rinvio non solo introducendo un nuovo, distinto, giudizio (di cui peraltro può successivamente disporsi la riunione al giudizio di rinvio), ma anche con lo stesso atto con il quale la stessa parte interessata riassume la causa già in essere davanti al giudice di rinvio la causa originaria.)” (Cfr. Cass. n. 207 del 2001).
Pertanto, ben poteva l'odierna parte ricorrente azionare, unitamente al ricorso in riassunzione (in giudizio in materia di lavoro), anche la richiesta di restituzione.
Va, quindi, rigettata la domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio e - avendo dato esecuzione alla sentenza di primo grado, con la Parte_1
corresponsione delle somme oggetto di condanna, come risulta dai documenti prodotti dalla stessa (cfr. doc. A-C in produzione di parte) e con riferimento a Per_5
anche da quelli ulteriori offerti in risposta all'eccezione di controparte - gli
[...]
odierni resistenti vanno condannati alla restituzione in favore di Parte_1
delle suindicate somme, oltre interessi legali dal percepito al saldo.
[...]
I resistenti in solido vanno, altresì, condannati alla restituzione, in favore di
[...]
dell'importo di € 2.659,25 (così come quantificato nelle conclusioni Parte_1
del ricorso in riassunzione), corrisposto a titolo di spese legali del giudizio di primo grado (cfr. doc. F in produzione di parte ricorrente).
La complessità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali esistenti anche presso questa stessa Corte costituiscono gravi ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a seguito di rinvio da Cassazione, così provvede: -dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di Controparte_8
e (quali eredi di ) e di Controparte_9 Controparte_10 Persona_3 CP_11
;
[...]
-accoglie l'appello di e e rigetta la domanda Parte_1 CP_1
proposta dagli altri odierni resistenti o loro danti causa nel ricorso introduttivo del giudizio;
-condanna alla restituzione, in favore di , di: Parte_1
€ 8.726,75 da parte di e (eredi di ); CP_7 CP_7 Persona_2
€ 24.914,95 da parte di , e (eredi Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
di ); Persona_5
€ 13.921,31 da parte di (erede di e di Controparte_12 Persona_4 [...]
già erede di ); CP_13 Persona_4
oltre su tali somme interessi legali dal percepito al saldo;
-condanna i resistenti in solido alla restituzione, in favore di , Parte_1 dell'importo di € 2.659,25 corrisposto a titolo di spese legali del giudizio di primo grado;
-compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Così deciso in Napoli il 18.03.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente