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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 21/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 371 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Bacchi
Parte opponente
E
C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Cassella
Parte opposta
E
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, (P.I.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, (P.I.: ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, (P.I.: ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_5
rappresentante pro tempore,
Terzi pignorati contumaci
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Richiamate le conclusioni precisate dalle parti e le difese dalle medesime svolte, il
Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
*****
1. Il giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione al pignoramento presso terzi avente r.g.es. n. 613/2022, promossa nei confronti dell'opponente per la realizzazione coattiva dei crediti dell'opposta, aventi un valore pari ad € 228.693,75.
Il g.e. ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione, formulata da parte opponente in seno al relativo ricorso in opposizione.
2. Con il primo motivo di opposizione viene eccepita l'inesistenza e/o la nullità insanabile della notifica del pignoramento opposto, siccome eseguita dall'opposta tramite un indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno,
infatti, statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla,
ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è
associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015; Cass., n. 26682/2024).
pagina 2 di 3 Orbene, se anche la notifica dell'atto di pignoramento in contestazione fosse stata eseguita da un indirizzo di posta istituzionale dell'opposta non risultante nei pubblici elenchi,
la medesima non sarebbe inesistente né, tantomeno, affetta da nullità (art. 156, c. 3, c.p.c.), in quanto l'opponente ha avuto nella specie modo di individuare l'ente notificante, tant'è che nei confronti del medesimo ha compiutamente spiegato l'opposizione per cui è causa.
3. E' parimenti infondato il secondo motivo di opposizione, con cui l'opponente ha lamentato l'omessa notificazione dell'intimazione di pagamento: il motivo è smentito dalla documentazione prodotta dall'opposta, da cui risulta la notifica all'opponente dell'intimazione di pagamento (doc. n. 7, all. seconda memoria istruttoria di parte opposta).
Per le ragioni esposte sub 2, non merita condivisione la censura dell'opponente di inesistenza e/o nullità non sanabile della notifica dell'intimazione di pagamento, perché
eseguita tramite un indirizzo pec del notificante non presente nei pubblici registri.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore (scaglione sino ad €
260.000,00) e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%,
Così deciso in Spoleto, il 20.5.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 371 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Bacchi
Parte opponente
E
C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Cassella
Parte opposta
E
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, (P.I.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, (P.I.: ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, (P.I.: ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_5
rappresentante pro tempore,
Terzi pignorati contumaci
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Richiamate le conclusioni precisate dalle parti e le difese dalle medesime svolte, il
Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
*****
1. Il giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione al pignoramento presso terzi avente r.g.es. n. 613/2022, promossa nei confronti dell'opponente per la realizzazione coattiva dei crediti dell'opposta, aventi un valore pari ad € 228.693,75.
Il g.e. ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione, formulata da parte opponente in seno al relativo ricorso in opposizione.
2. Con il primo motivo di opposizione viene eccepita l'inesistenza e/o la nullità insanabile della notifica del pignoramento opposto, siccome eseguita dall'opposta tramite un indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno,
infatti, statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla,
ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è
associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015; Cass., n. 26682/2024).
pagina 2 di 3 Orbene, se anche la notifica dell'atto di pignoramento in contestazione fosse stata eseguita da un indirizzo di posta istituzionale dell'opposta non risultante nei pubblici elenchi,
la medesima non sarebbe inesistente né, tantomeno, affetta da nullità (art. 156, c. 3, c.p.c.), in quanto l'opponente ha avuto nella specie modo di individuare l'ente notificante, tant'è che nei confronti del medesimo ha compiutamente spiegato l'opposizione per cui è causa.
3. E' parimenti infondato il secondo motivo di opposizione, con cui l'opponente ha lamentato l'omessa notificazione dell'intimazione di pagamento: il motivo è smentito dalla documentazione prodotta dall'opposta, da cui risulta la notifica all'opponente dell'intimazione di pagamento (doc. n. 7, all. seconda memoria istruttoria di parte opposta).
Per le ragioni esposte sub 2, non merita condivisione la censura dell'opponente di inesistenza e/o nullità non sanabile della notifica dell'intimazione di pagamento, perché
eseguita tramite un indirizzo pec del notificante non presente nei pubblici registri.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore (scaglione sino ad €
260.000,00) e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%,
Così deciso in Spoleto, il 20.5.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 3 di 3