Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/05/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 253/2025
RE PU BLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel.
Giudice dott. Dario Colasanti dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 253/2025 promossa con ricorso congiunto da:
Parte_1 (C.F. C.F._1 ), nato a [...] il [...] e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GIUSSANI
ALESSANDRO
e
(C.F. C.F. 2 ), nata a [...] il Parte_2
24/04/1955 e residente a[...], con il patrocinio dell'avv. GIUSSANI
ALESSANDRO
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Tanto premesso, i coniugi come sopra rappresentati, domiciliati e difesi,
CHIEDONO
che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza non definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• ordinare al Comune di RN d'DD di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE
LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con reciproca autorizzazione all'espatrio ed il consenso al rilascio del passaporto.
2 La casa coniugale sita in RN D'DD (LC), era in locazione a avente quale unica intestataria la Sig.ra ora trasferitasi in Arluno (LC), via Statale n.14; Parte_2
,
3 Le parti, attesa la loro indipendenza economica, reciprocamente rinunciano alla richiesta di un assegno di mantenimento e, pertanto, ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.
4 I coniugi danno atto che non vi sono beni mobili e/o immobili da dividere o di proprietà esclusiva da consegnare o da dare in controvalore.
5 I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi Parte 1 e Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito civile il 28/09/2019 a RN d'DD (LC) e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
20/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia. Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) 1. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi
-
e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 1. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile a RN d'DD il Parte_2
28/09/2019, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte I, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di RN d'DD per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada