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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione unica Civile
Verbale con sentenza in udienza ex artt. 447 bis e 429 c.p.c.
Udienza del 24 gennaio 2025
Alle ore 12:35 davanti al Giudice, dott.ssa Silvia Morelli, compare l'Avv. GIANLUCA
GRANUCCI per la ricorrente . Parte_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la parte ricorrente a discuterla. Con riferimento alle spese di lite si rimette a giustizia.
Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa riportandosi alle deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni svolte nel proprio atto introduttivo.
Il procuratore di parte ricorrente dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente dichiara altresì che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice all'esito della discussione orale della causa indica le ore 16:00 per la lettura della sentenza. Il procuratore di parte ricorrente rinuncia a comparire e si disconnette. Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice procede alla lettura della sentenza in assenza, concordata, del procuratore della parte costituita.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1390/2024 R.G. tra le seguenti parti:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Lucca presso lo studio dell'Avv. Gianluca Granucci, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato al ricorso mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale ricorrente
1 contro
, C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_2
n. 247/BO
resistente-contumace
* * * * * *
Posizione delle parti
, con ricorso promosso nei confronti di ha chiesto Parte_1 Controparte_1
che questo Tribunale voglia:
“accertare e dichiarare dovuto il risarcimento dei danni parametrati al canone locativo pregresso e/o i canoni impagati per le mensilità da aprile 2022 (data della compravendita, doc 04) all'ottobre 2022 (data del rilascio, doc. 08) per 7 (sette) mesi per complessivi euro
4.060,00 oltre alle spese di assistenza stragiudiziale/negoziazione assistita per la somma di euro 500,00 a stralcio e pro bono (doc. 09) come provati in corso di causa , per l'effetto condannare la convenuta a risarcire i danni emersi (patrimoniali e non patrimoniali) così come provati in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi decorsi dal fatto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
A fondamento del ricorso ha allegato: Parte_1
- di avere acquistato dalla procedura fallimentare n. 79/2012 del Tribunale di Prato con atto di compravendita ai rogiti del Notaio del 13.4.2022, repertorio n. 55336 e Persona_1 raccolta n. 29214, un fabbricato per civile abitazione con annesso posto auto sito in Lucca, frazione SS. Annunziata, Via SS. Annunziata n. 32 int. B;
- che l'immobile risultava occupato da con contratto di locazione avente Controparte_1 canone mensile di € 580,00 e scadenza in data 31.3.2021, per il quale era stata inviata dal curatore fallimentare formale disdetta in data 23.9.2020;
- che la conduttrice non rilasciava l'immobile alla scadenza del contratto di locazione e la ricorrente, con pec del proprio difensore in data 5.7.2022, inviava alla lettera di CP_1
costituzione in mora;
- che la rilasciava l'immobile in data 17.10.2022; CP_1
- che la ricorrente, in conseguenza del ritardato rilascio dell'immobile da parte della ex conduttrice ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo aprile – ottobre 2022, pari a complessivi € 4.060,00 (580,00 x 7 mesi).
La resistente seppur ritualmente convenuta in giudizio, non si è Controparte_1
costituita, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
2 Motivi della decisione
§ 1.
La domanda di pagamento dell'indennità di occupazione merita accoglimento.
Occorre premettere che, nell'ipotesi di trasferimento dell'immobile locato successivo alla cessazione de iure del contratto di locazione, per pregressa intimata disdetta alla scadenza contrattuale, l'acquirente subentra nel diritto di credito alla restituzione dell'immobile, già maturato in capo al locatore-proprietario cedente, con i relativi accessori, per cui può esercitare legittimamente l'azione contrattuale di sfratto per finita locazione, nonché, in caso di spontaneo rilascio dell'immobile dopo la scadenza del contratto, l'azione di cui all'art. 1591 c.c., ai sensi del quale “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
Ciò posto, per costante giurisprudenza, “In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna” (Cass. civ. 07/05/2018, n.10926).
Nel caso di specie, risulta per tabulas che la ricorrente ha acquistato dalla procedura fallimentare n. 79/2012 del Tribunale di Prato con atto di compravendita ai rogiti del Notaio del 13.4.2022, repertorio n. 55336 e raccolta n. 29214, un fabbricato Persona_1 per civile abitazione con annesso posto auto sito in Lucca, Via SS. Annunziata n. 32 int. B, che al momento dell'acquisto era occupato da già conduttrice Controparte_1 dell'immobile con contratto di locazione avente canone mensile di € 580,00 e scadenza in data 31.3.2021, per il quale era stata inviata dal curatore fallimentare tempestiva disdetta in data 23.9.2020, regolarmente ricevuta dalla (v. docc. 3 – 5 e 7 fascicolo attoreo). CP_1
Alla luce delle suesposte, chiare ed univoche evidenze di causa va senz'altro affermato l'obbligo del conduttore di versare, ai sensi dell'art. 1591 c.c., il corrispettivo pattuito nel contratto di locazione fino alla data di riconsegna dell'immobile, nella specie da liquidarsi nella somma complessiva di € 4.060,00 (580,00 x 7 mesi), avendo la ricorrente acquistato l'immobile in data 13.4.2022 e la resistente provveduto alla relativa consegna in data
17.10.2022. Sull'importo dovuto spettano gli interessi, a far data dalle singole scadenze mensili di occupazione.
3 § 2. - Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui vanno poste integralmente a carico della resistente.
Dette spese vengono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente
D.M. n. 147/2022, e la determinazione del compenso viene effettuata in misura parametrale tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.100,01 ad €
5.200,00), dell'opera prestata (è stato depositato il solo atto introduttivo, non vi è stata istruttoria, la cui fase non può essere liquidata e la fase decisoria è avvenuta con discussione orale) e della minima complessità delle questioni giuridiche dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
per i titoli di cui in parte motiva, della somma di € 4.060,00, oltre Parte_1
interessi legali come specificati in motivazione;
2) condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidandole in complessivi € 1.275,00, di cui € 1.000,00 per compenso di avvocato, € 150,00 per rimborso spese generali ed € 125,00 per anticipazioni, oltre CAP e IVA come per legge.
Lucca, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Morelli
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